Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/06/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1678/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1678/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), DI (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), DI (C.F.: e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), rappresentate e difese dall'Avv. FLAVIO CATALDO
[...] C.F._4
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliate in Torre Orsaia (SA) alla C.F._5 via Mulino n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-ATTRICI IN RIASSUNZIONE-
E
(C.F./P.I.: ), in persona dell'Amministratore unico Controparte_1 P.IVA_1
p.t., (C.F.: ) -in proprio- e NT C.F._6 CP_3 Pt_5
(C.F.: ), quale coniuge in di in regime di comunione
[...] C.F._7 NT dei beni, rappresentati e difesi dall'Avv. GENNARO BELLIZZI (C.F.: ), giusta C.F._8 procura in atti, elettivamente domiciliati in Potenza alla via N. Sauro n. 23 presso lo studio dell'Avv.
Marino Bellizzi, pec: .salerno.it; Email_2 CP_4
-CONVENUTI IN RIASSUNZIONE-
NONCHÉ
1
DI e , rappresentate e difese dall'Avv. DOMENICO Parte_6 Parte_7
FORLANO (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliate in C.F._9
Battipaglia (SA) alla via A. Mazzini n. 176, pec: Email_3
-TERZE CHIAMATI IN CAUSA IN RIASSUNZIONE-
, nato a [...] il [...], residente in [...]a Controparte_5
Ashfield NSW al n. 34 di Park Ave, quale erede universale di originaria terza Persona_1 chiamata in causa;
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
OGGETTO: rivendicazione – usucapione;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I , e hanno Parte_1 Parte_8 Parte_9 Parte_4 domandato all'intestato Tribunale di:
«1) accertare, sancire e dichiarare che , in totale mala fede e in totale difformità delle NT
Concessioni e Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Picerno, ha costruito abusivamente un capannone, adibito a falegnameria, in parte sulla particella 527, ex 280b, del foglio 37 del Catasto
Terreni del Comune di Picerno, compravenduta con Atto Pubblico del 4 gennaio 1985, e in parte sulla particella 280, ex 280a, intestata agli eredi del defunto nato a [...] il Persona_2
10.9.1858 e deceduto in data 31.8.1947;
2) per l'effetto, condannare e , ovvero, in subordine, NT AR _2
, quale titolare e legale rappresentante della Società a proprie spese,
[...] Controparte_1 all'abbattimento e conseguente arretramento della costruzione sino a rispettare la distanza di metri 5 dal confine, tra la particella 527, ex 280b, e la particella 280, ex 280a, come per Legge, con conseguente restituzione della striscia di terreno usurpata, in favore delle odierne attrici, nella loro qualità di comproprietarie dell'appezzamento di terreno rivendicato;
3) sempre per l'effetto, condannare e , ovvero, in subordine, NT AR
, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante della Società NT Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore delle odierne attrici, per l'occupazione illecita, lo sfruttamento
[...]
e deprezzamento del terreno usurpato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data dell'occupazione sino all'integrale soddisfo;
4) con vittoria delle spese e competenze di giudizio».
A sostegno della domanda le attrici hanno dedotto:
2 R.G. N. 1678/2013
a) «che in data 31 agosto 1947 era deceduto ab intestato il signor (nato a [...]
Picerno il 10.9.1858), a cui succedevano eredi i suoi 4 figli, […], Controparte_7 [...]
[…], […] e […]»; Persona_1 Controparte_8 Controparte_9
b) «che in data 21 luglio 1984, con dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa avanti il
Pubblico Ufficiale del Comune di Picerno, aveva dichiarato falsamente di Controparte_8 essere unica proprietaria -per intervenuta usucapione- di alcuni terreni facenti parte della massa ereditaria relitta dal e, precisamente, degli appezzamenti di terreno Persona_2 riportati nel Catasto Terreni del Comune di Picerno alla partita 923, Foglio 37: Particella 280 di mq 12.341; Particella 222 di mq. 4.921; Particella 229 di mq 5.114; Particella 268 di mq
12.339; Foglio 38: Particella 111 di mq 2.629; Particella 140 di mq 2.228. Aveva dichiarato, inoltre, sempre , di aver donato al proprio figlio parte Controparte_8 NT
(mq. 6.170) della Particella 280 del Foglio 37, estesa interamente per mq 12.341, e di asservire, sempre in favore del figlio per la costruzione di un capannone, la restante NT
Particella 280 e la Particella 222 del Foglio 37»;
c) «che in data 5 agosto 1984 decedeva il signor , a cui erano succeduti, per Controparte_9 rappresentazione, la moglie, , e le figlie, , e Parte_1 Parte_8 Pt_3
»; Parte_4
d) «che in data 31 agosto 1984, il Sindaco del Comune di Picerno aveva rilasciato a _2
la Concessione Edilizia n. 35/1984, Prot. N. 2683, per la costruzione di un capannone
[...] sulla Particella 280 del Foglio 37. Dai grafici di progetto allegati all'istanza e dalla relazione tecnica, a firma del ME , si evinceva che il capannone, da adibire a Controparte_10 falegnameria, doveva essere collocato a una distanza di 14.80 mt dal ciglio della strada comunale “Logariello-Simoncella” e doveva riportare le seguenti dimensioni esterne: 20.00 x
13.00»;
e) «che in data 4 gennaio 1985, mediante Atto Pubblico di compravendita, Repertorio n. 1062 –
Raccolta n. 463, a rogito TA , la signora , Persona_3 Controparte_8 illecitamente e fraudolentemente, in danno degli altri coeredi, vendeva al proprio figlio Per_4
(coniugato in regime di comunione legale dei beni con la signora
[...] AR
), l'appezzamento di terreno, sito in agro di Picerno alla contrada “Logariello”, della
[...] estensione di are ventiquattro e centiare quarantadue (ARE 24.42), in Catasto alla partita 923, in di Foglio 37, Particella 527 (ex 280b), proveniente dalla Parte_10 Per_5
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originaria Particella 280, come da Atto di Frazionamento approvato dall'Ufficio Tecnico
Erariale di Potenza in data 28.12.1984, Prot. 1797, allegato all'Atto di compravendita»;
f) «che in data 9 giugno 1993, il Sindaco del Comune di Picerno aveva rilasciato a _2
l'Autorizzazione Edilizia n. 50/1993, per la installazione di tettoie smontabili in lamiera
[...] zincata, tutte da installare sulla Particella compravenduta (Foglio 37, particella 527, ex 280b), come da grafici progettuali e relazione a firma del ME »; Persona_6
g) «che in data 31 marzo 1994, la Giunta della Regione Basilicata, con Delibera n. 1720, aveva concesso alla IT un contributo in conto capitale di Lire 332.416.000 e un NT contributo in conto interessi di Lire 129.533.024 per acquisto di macchinari, attrezzature e impianti a servizio della falegnameria edificata sull'appezzamento di terreno, Foglio 37,
Particella 527»;
h) di aver adito il Tribunale di Potenza (R.G.N. 1446/1994) formulando domanda di divisione giudiziale dei beni facenti parte della massa relitta dal dante causa e Controparte_9 lamentando che , in costanza di comunione ereditaria, aveva venduto vari beni Controparte_8 per la loro intera consistenza e non solo per la quota a lei spettante, tra cui anche il terreno identificato in catasto al foglio 37, particella 527; nonché evidenziando che aveva costruito sul fondo venduto a un capannone adibito a falegnameria. «Concludevano, NT pertanto, per lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione delle quote come per
Legge, il tutto, però, previa dichiarazione di invalidità e inefficacia di tutti gli atti di trasferimento dei beni compiuti dalla , in quanto illegittimi e compiuti in danno degli altri Controparte_8 eredi;
con conseguente riduzione della quota ereditaria spettante alla medesima e condanna al risarcimento dei danni». Nel giudizio di divisione si erano costituiti tutti gli eredi e, in modo particolare, la quale aveva eccepito l'intervenuta usucapione di vari Controparte_8 immobili, tra cui l'appezzamento di terreno compravenduto nel 1985 in favore del figlio _2
;
[...]
i) di aver impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la sentenza non definitiva n. 197/2004 emessa dall'intestato Tribunale nel giudizio di divisione. Il giudice di secondo grado, con sentenza n. 262/2011, aveva accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l'eccezione di usucapione formulata dalla , così disponendo: «il Controparte_8 terreno in agro di Picerno, in catasto terreni al foglio 38, particella 111; terreno in agro di
Picerno, contrada Longariello, in catasto terreni al foglio 37, particella 527, ex 280b; terreno in agro di Picerno, contrada Otranto, in catasto terreni al foglio 37, particella 222 e terreno in
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agro di Picerno, contrada Toppo San Leonardo, in catasto terreno al foglio 32, particella 189, non sono esclusi dalla massa ereditaria oggetto dello scioglimento della comunione»;
j) «che in data 28 marzo 2013, (titolare della società , NT _2 Controparte_1 assistito dal ME , aveva depositato presso l'Agenzia del Territorio di CP_11
Potenza il Mappale n. 53744/2013, con cui aveva chiesto l'accatastamento della seguente ulteriore unità immobiliare del Comune di Picerno: Foglio 37, Particella n. 1234, Categoria
C03, di mq. 345, indicando alla Sezione Intestazione, , per proprietà della NT costruzione e tutti gli altri eredi del per proprietà pro quota del suolo»; Persona_2
k) di aver appreso che aveva costruito, in difformità della concessione edilizia e NT dell'autorizzazione dell'ente locale, «un capannone di circa 1300-1400 mq., in parte sulla
Particella 527, ex 280b (oggi 1173), e in parte sulla Particella 280, ex 280a (oggi 1234), ancora intestata agli eredi del con conseguente sconfinamento per metri Persona_2 quadrati 345 (salvo diversa misura da accertarsi in corso di causa) e senza rispetto della distanza di metri 5 dal confine».
Sussistevano, pertanto, i presupposti per ottenere l'invocata tutela.
II Si sono tempestivamente costituiti in giudizio la Controparte_1
e , i quali hanno contestato le avverse deduzioni NT AR
e hanno chiesto il rigetto delle avverse domande poiché inammissibili in rio e comunque infondate.
In particolare, i convenuti e hanno eccepito la di loro NT AR carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande attore, in quanto dal 29.12.2006 il capannone e le opere in questione erano divenuti beni strumentali della che ne era l'unica Controparte_1 proprietaria, in uno al terreno di cui alla particella 527 del foglio 37 del Comune di Picerno. Ciò poiché, con atto per notaio del 29.12.2006, registrato il 29.12.2006 e iscritto nel Registro delle Imprese di Per_7
Potenza il 3.1.2007, aveva conferito la sua impresa individuale nella NT [...]
Controparte_1
In via ulteriori, i convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alle attrici atteso che «il giudizio di scioglimento della comunione era ancora pendente e non erano state formate né assegnate le rispettive quote. Era, tuttavia, noto che il comproprietario non poteva agire per la rivendica del bene in comunione indivisa, sino a che non fosse giunto a conclusione il giudizio divisionale e fossero state concretizzate le rispettive quote. […] Il che era confermato da Cass. 27 luglio 2006, n.
17094 […]. Il medesimo principio, che era assolutamente consolidato, era stato espresso anche da Cass.
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11 marzo 1983, n. 1816». A ciò doveva aggiungersi che le attrici non avevano notificato l'atto di citazione agli altri eredi, «il che sarebbe stato necessario o, quantomeno, opportuno, sotto un duplice profilo. In primo luogo, perché gli altri eredi avrebbero anche potuto manifestare il loro dissenso. In secondo luogo, perché, com'era noto, in tema di giudizio divisionale andavano poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse (Cass. 13 febbraio 2006, n. 3083), laddove, invece, vigevano i principi della soccombenza per le spese che fossero conseguenza di inutili resistenze, ovverosia quelle derivanti da comportamenti ingiustificati della parte».
I convenuti hanno -altresì- eccepito “la carenza di legittimazione e interesse ad agire delle attrici” con riguardo alle proposte domande, per aver chiesto -nell'ambito del pendente giudizio di scioglimento della comunione ereditaria (R.G.N. 1446/1994)- che in sede di assegnazione dei beni relitti i cespiti indicati dal numero 10 al numero 15 della relazione di C.T.U. venissero assegnati a _8
. Segnatamente, i convenuti hanno evidenziato che, «all'udienza del 5 aprile 2013, […] le attrici
[...] avevano espressamente richiesto che, in sede di assegnazione dei beni relitti, i cespiti indicati dal n. 10 Per_ al n. 15 della relazione peritale del C.T.U. designato, Ing. , venissero assegnati alla sig.ra _8
. Il bene indicato al n. 10 della perizia corrispondeva alla parte residua della particella 280
[...] del foglio 37, ossia la parte residua della particella asseritamente “occupata”. Conseguiva, quindi, che, ove accolta la detta proposta divisionale, la porzione immobiliare che si riteneva “usurpata” sarebbe stata compresa nell'ambito di un cespite, la p.lla 280, che sarebbe stata assegnata in via esclusiva alla sig.ra . Le attrici cadevano in grave contraddizione nel momento in cui, il 5 aprile Controparte_8
2013, chiedevano che il cespite in questione fosse assegnato ad altri e, successivamente, il 3 giugno
2013, con l'odierna domanda, rivendicavano a sé stesse la proprietà del bene».
I convenuti hanno, pertanto, invocato la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, «in primo luogo, perché il comproprietario non può, sino alla definizione del giudizio di divisone, rivendicare a sé l'intero cespite. In secondo luogo, perché, data la proposta di assegnazione formulata dalle odierne attrici, il bene la cui porzione si assumeva occupata avrebbe dovuto essere assegnato alla coerede . In tal caso, unica e sola Controparte_8 legittimata a esercitare le prerogative proprietarie a tutela del bene sarebbe stata la predetta assegnataria».
I convenuti hanno, poi, formulato domanda riconvenzionale di usucapione del terreno oggetto di causa, avendo «l'allora IT NO in uno all'attuale […] esercitato sulla Controparte_1 porzione immobiliare che si assumeva occupata […] un “possesso continuo, pacifico (data l'insussistenza di contestazioni da parte di nessuno), pubblico (data la evidenza delle strutture), non
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interrotto, non equivoco (data l'incertezza della linea di confine e data la persistenza ancora in loco integra della vigna che aveva sempre di fatto costituito la linea di confine tra la proprietà e gli _2 eredi) e, soprattutto, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, protratta per più di venti anni a cui aveva fatto da contraltare la protratta inerzia di tutti i proprietari (ivi comprese le attrici) che si erano astenuti dall'esercitare la loro potestà e non avevano mai reagito in alcun modo al potere di fatto esercitato dalla IT NO (oggi sul bene». Controparte_1
In via ulteriore, i convenuti hanno eccepito l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere l'opera alla distanza inferiore a quella legale, e comunque il diritto di prevenzione, atteso che «per giurisprudenza pacifica e consolidata, l'avvenuta edificazione, con opere permanenti e visibili, mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dava luogo al verificarsi dell'usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale». Ebbene, «“in materia della violazione delle distanze legali tra le proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del Codice civile o da quelle dei regolamenti o degli strumenti urbanistici locali” (Cass. 22 febbraio 2010, n. 4240, nonché Cass. 18 febbraio 2013, n. 3979, secondo cui: “è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù+ avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore da quella fissata dal Codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva” e non era il caso di lite, visto che sia il capannone sia le strutture erano autorizzate). Pertanto, pur volendo per assurdo ammettersi che la società convenuta avesse eretto strutture metalliche in violazione delle distanze legali, doveva riconoscersi l'usucapione in favore della medesi8ma della servitù a mantenere le dette opere sul confine.
Trattavasi, infatti, di opere visibili, erette in assoluta buona fede e in forza di regolari autorizzazioni edilizie che risalivano a ben più del ventennio di legge (Cass. 29 dicembre 2005, n. 28784, circa la decorrenza del termine per usucapire dalla venuta a esistenza delle opere, nella specie: 89/93). […] In ogni caso, poi, avrebbe dovuto operare il principio di prevenzione di cui all'art. 873 c.c., a mente del quale colui che edifica per primo sul fondo contiguo ad altro ha facoltà di costruire sul confine, salva la facoltà per il vicino, non di chiedere l'arretramento, ma solo ed unicamente d'avanzare la propria costruzione sino a quella preesistente, pagando la metà del valore del muro e il valore del suolo occupato
(Trib. Monza, 28 aprile 2006)».
A tal fine, i convenuti hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa tutti gli eredi proprietari della porzione immobiliare eventualmente occupata, per integrare nei loro confronti il contraddittorio.
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In via subordinata, la società convenuta ha dedotto di aver occupato il terreno oggetto di causa in buona fede e in assenza di opposizione da parte degli eredi comproprietari entro il termine di tre mesi ex art. 938 c.c. Sicché, sussistevano i requisiti per disporsi l'assegnazione in proprietà in favore della dell'area che si assumeva occupata in uno alle strutture che eventualmente Controparte_1 esistenti su di essa.
In merito all'accessione invertita è stato sostenuto che «era principio consolidato e pacifico quello secondo cui la buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita consisteva nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione
(Cass. 9 luglio 2003, n. 10766; Cass. 10 gennaio 2011, n. 345). […] per il riconoscimento della medesima occorreva far riferimento alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questo poteva legittimamente formarsi circa la esecuzione della costruzione sul suolo proprio o che avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente (Cass. 21 marzo 2000, n. 3303). […] Nel caso di specie, era stata sin dall'inizio incerta l'esatta linea di confine tra i due fondi. Di fatto, il confine era sempre stato rappresentato da una vigna che, ancora […] era integra nella sua originaria consistenza.
S'aggiungeva, peraltro, che gli eredi comproprietari che […] ancora coltivavano il detto vigneto, avevano sempre garantito al che la linea di confine tra le proprietà era costituita dall'ultimo _2 filare della vigna che ancora ivi insisteva». A ciò doveva aggiungersi che si rendeva opportuno valutare
«le circostanze concrete in cui l'eventuale occupazione si era verificata e lo sforzo di diligenza che al poteva richiedersi. Atteso che, peraltro, si trattava di artigiano che si era di fatto fidato di ciò _2 che i parenti gli avevano “garantito” circa l'effettiva e reale estensione dei rispettivi fondi. S'aggiungeva peraltro, che, sebbene la mancata contestazione per più di venti anni non fosse, ex se, sufficiente a provare la buona fede, tale circostanza assumeva comunque un suo peso significativo nell'indurre nel costruttore, nel caso di specie un modesto artigiano, l'ignoranza incolpevole di ledere l'altrui diritto di proprietà».
In ordine alla domanda risarcitoria avversa, i convenuti hanno escluso l'esistenza di un danno risarcibile, ciò anche atteso in ragione del fatto che «le opere in questione, data la loro natura, erano intrinsecamente inidonee a determinare un significativo deprezzamento del terreno in questione, anche tenuto conto della modesta estensione dell'area in contestazione. In ogni caso doveva tenersi conto dell'attuale comunione ereditaria pro indiviso del cespite che s'assumeva pregiudicato. Ciò sia in termini di legittimazione e interesse ad agire per l'intero sia per quanto concerneva la misura effettiva del quantum eventualmente a riconoscersi. Tenuto peraltro conto che trattavasi di terreno vincolato di natura agricola».
8 R.G. N. 1678/2013
Per l'effetto, i convenuti hanno concluso la comparsa di costituzione e risposta come segue:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: in rito, autorizzare i convenuti a chiamare nel presente giudizio le sig.re […], Controparte_8 [...]
[…] e […], quali eredi comproprietarie, in uno alle odierne attrici, del Parte_7 Persona_1 cespite immobiliare costituito dal terreno sito in agro del Comune di Picerno al foglio 37, p.lla 280, della estensione residua di are 99.05, ed, a tal fine, espressamente si richiede al giudice istruttore di disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei detti terzi, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del codice di rito;
Sempre in rito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle odierne attrici per avere agito in giudizio al fine di rivendicare una porzione di terreno facente parte di una comunione ereditaria a quote indivise, per il quale è ancora in corso il giudizio di scioglimento e, quindi, la formazione delle rispettive quote;
sempre in rito: disporre la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, stante la proposta di assegnazione, formulata dalle stesse attrici nell'ambito del detto giudizio, di assegnare la particella di cui fa parte la striscia di terreno in questione in favore della erede;
_8 _8 sempre in rito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri e _2 CP_6 in proprio rispetto alle domande tutte proposte dalle attrici nei loro confronti, atteso l'intervenuto conferimento delle opere in questione nella s.r.l. a far data dal 29 dicembre 2006; Controparte_1 nel merito: rigettare le domande tutte delle attrici perché infondate sia in fatto che in diritto;
sempre nel merito e in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'intervenuta acquisizione per usucapione da parte della della porzione immobiliare costituita da circa mq. Controparte_1
340, salvo migliore quantificazione a mezzo di apposita C.T.U. a disporsi in corso di giudizio, della particella 280 del foglio 37 del Comune di Picerno, per avere la detta società, unendo il suo possesso a quello dell'allora IT NO, esercitato sulla medesima il possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto e non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria protrattosi per più di venti anni e in assenza di alcuna opposizione;
sempre in via riconvenzionale di merito, ma in subordine: accertare e dichiarare che la s.r.l.
[...] ha occupato in buona fede e in assenza di opposizione da parte degli eredi comproprietari CP_1 entro il termine di decadenza di tre mesi la porzione di terreno di circa mq. 340, salvo migliore quantificazione a mezzo di C.T.U. in corso di lite, della particella 280 del foglio 37 del Comune di
Picerno, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 938 c.c., attribuire in favore della medesima la
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detta porzione di terreno nella consistenza che verrà accertata, con riconoscimento in favore dell'erede che sarà assegnatario della particella in cui la detta area è compresa, dell'indennità come per legge;
sempre in via riconvenzionale di merito, ma in ulteriore subordine: accertare e dichiarare che la
[...]
anche a tal fine unendo il proprio possesso a quello dell'allora IT NO, ha Controparte_1 usucapito la servitù di mantenere la costruzione a una distanza inferiore dal confine o, comunque, sul confine, sussistendone i requisiti di legge, nonché, comunque, per la operatività, nel caso di specie, del diritto di prevenzione.
Il tutto sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di lite».
III Con decreto del 13.11.2013, vista la chiamata in causa dei terzi , Controparte_8 Per_1
e , la prima udienza è stata differita al 16.5.2014, disponendo che parte conventa
[...] Parte_7 provvedesse a notificare la citazione per la chiamata in causa dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
IV In data 15.5.2014 si sono costituite in giudizio le chiamate in causa , Controparte_8 Per_1
e in qualità di eredi di , le quali hanno sostenuto di
[...] Parte_7 Persona_2 non aver mai autorizzato le attrici ad agire in giudizio nei confronti dei convenuti, «manifestando il loro formale dissenso alla presente azione, anche ritenendo che nessuno sconfinamento era stato mai posto in essere in danno della particella in questione. Era dunque evidente che le attrici non avevano alcuna legittimazione ad agire dato che la maggioranza delle quotiste non solo non aveva mai autorizzato l'azione (nè, tantomeno, erano mai state notiate della medesima), ma, addirittura, riteneva che nessuno sconfinamento o abuso la aveva mai realizzato in danno della massa ereditaria». Controparte_1
Le chiamate in causa hanno rappresentato che nel giudizio di divisione le attrici avevano chiesto che in sede di assegnazione la particella oggetto di causa venisse assegnata a , madre Controparte_8 di , e che a tale richiesta non vi era stata alcuna opposizione. Sicché, «vi era carenza NT di legittimazione ad agire da parte delle attrice rispetto ad un terreno che, come avevano richiesto le attrici stesse, avrebbe dovuto esser compreso in una quota da assegnarsi ad altra coerede». Con conseguente opportunità di instare per la sospensione del processo sino allo scioglimento della comunione ereditaria e all'assegnazione delle quote.
In via ulteriore, non opponendosi alla domanda di usucapione formulata dai convenuti, «hanno dichiarato di non avere alcun interesse a contestare oggi alla quanto le Controparte_1 medesime non avevano mai contestato nell'arco di trent'anni (considerando che le opere in questione
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avevano l'attuale consistenza sin dagli anni 90 e che le deducenti ne erano state sempre perfettamente consapevoli). In ogni caso, se anche la società avesse “sconfinato” sulla particella in questione, ciò sarebbe avvenuto in assoluta buona fede, sia da parte del sig. che della società, e in totale _2 assenza d'alcuna contestazione, per oltre vent'anni, da parte dei coeredi».
Per l'effetto, le chiamate in causa hanno concluso domandando di:
«-dichiarare la carenza di legittimazione ad agire delle attrici per avere agito in giudizio in dissenso dalla maggioranza dei comunisti;
-rigettare le domande tutte delle attrici in danno della nonché dei sig.ri Controparte_1
e in proprio per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del NT AR presente atto;
-con salvezza di spese e competenze di lite».
V Alla prima udienza del 16.5.2014 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.11.2014 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. il 12.6.20204, le attrici hanno domandando di:
«1) accertare, sancire e dichiarare che , in totale mala fede e in totale difformità delle NT
Concessioni e Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Picerno, ha costruito abusivamente un capannone, adibito a falegnameria, in parte sulla particella 527, ex 280b, del foglio 37 del Catasto
Terreni del Comune di Picerno, compravenduta con Atto Pubblico del 4 gennaio 1985, e in parte sulla particella 280, ex 280a, intestata agli eredi del defunto nato a [...] il Persona_2
10.9.1858 e deceduto in data 31.8.1947;
2) rigettare la domanda di usucapione della striscia di terreno rivendicata formulata da parte convenuta, perché totalmente infondata;
3) accertare e dichiarare che le dichiarazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 maggio 2014 da , e , in forza di Persona_1 Parte_7 _8 _8 sottoscrizione delle medesime, hanno valenza ed efficacia di rinunzia abdicativa alla quota ideale sulla striscia di terreno usurpata ex adverso, oggetto di causa, con conseguente accrescimento “ipso iure” in favore delle odierne attrici;
4) per l'effetto, condannare e , ovvero, in subordine, NT AR _2
, quale titolare e legale rappresentante della Società a proprie spese,
[...] Controparte_1 all'abbattimento e conseguente arretramento della costruzione sino a rispettare la distanza di metri 5
11 R.G. N. 1678/2013
dal confine, tra la particella 527, ex 280b, e la particella 280, ex 280a, come per Legge, con conseguente restituzione della striscia di terreno usurpata, in favore delle odierne attrici;
5) sempre per l'effetto, condannare e , ovvero, in subordine, NT AR
, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante della Società NT Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore delle odierne attrici, per l'occupazione illecita, lo sfruttamento
[...]
e deprezzamento del terreno usurpato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data dell'occupazione sino all'integrale soddisfo;
6) con vittoria delle spese e competenze di giudizio».
All'udienza del 15.4.2016, alla luce dell'intervenuto decesso di è stata Persona_1 dichiarata l'interruzione del giudizio.
Il processo è stato ritualmente riassunto con ricorso depositato da , Parte_1 Parte_8
e il 6.6.2026. Sicché, è stata fissata l'udienza del
[...] Parte_9 Parte_4
21.10.2016 per la prosecuzione del processo.
Si sono costituiti in riassunzione la e Controparte_1 NT AR
e , i quali hanno reiterato le deduzioni e conclusioni di cui
[...] Controparte_8 Parte_7 ai precedenti scritti difensivi. Invece, sebbene regolarmente notiziato della pendenza della presente controversia, , quale erede universale dell'originaria terza chiamata in causa Controparte_5 [...]
non ha inteso costituirsi in giudizio. Persona_1
Con ordinanza del 23.1.2017 è stata disposta C.T.U., nominando ausiliario il geom. Persona_9
, al fine di accertare la natura, la consistenza e la risalenza dell'opera realizzata dal convenuto,
[...] nonché al fine di verificare l'osservanza delle distanze previste dalla normativa vigente in materia.
Conferito l'incarico peritale, dopo una serie di vicissitudini circa i tempi di deposito della relazione di consulenza tecnica, che hanno comportato anche la revoca della nomina dell'ausilio e poi la revoca di tale ultimo provvedimento su istanza del C.T.U. revocato, esaminata la relazione tecnica, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 11.6.2021.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 26.1.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado n. 861/2018 emessa dalla Corte d'Appello di
Potenza e pubblicata in data 13.12.2018, per conoscere della stabilità nell'ordinamento giuridico delle decisioni assunte in primo grado dall'intestato Tribunale nel giudizio di divisione R.G. N. 1446/1994,
12 R.G. N. 1678/2013
ovvero ogni idonea certificazione attestante il passaggio in giudicato delle decisioni assunte in primo grado nel detto giudizio di divisione.
Successivamente, vista la documentazione depositata dalla difesa delle attrici, la causa è stata nuovamente rimessa alla fase decisoria.
VII Sulla contumacia di . Controparte_5
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia in riassunzione di , Controparte_5 quale erede universale dell'originaria terza chiamata in causa, nonché litisconsorte necessaria in considerazione della domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla s.r.l. convenuta, Per_1
[...]
Invero, , al quale risulta ritualmente e tempestivamente notificato il ricorso in Controparte_5 riassunzione e il pedissequo decreto di fissazione udienza ex art. 303, comma 1, c.p.c. (cfr. documentazione notificatoria presente del fascicolo cartaceo di parte delle attrici – cartolina di Poste italiane dalla quale emerge che il plico è stato ricevuto dal destinatario in data 8.9.2016), non ha inteso costituirsi in giudizio, in tal modo rimanendo contumace.
VIII Sulla domanda riconvenzionale di usucapione.
Nel caso di specie, alla luce delle eccezione denominate di “difetto di legittimazione attiva” e di
“difetto di legittimazione passiva” (invero attinenti al merito della lite ossia alla titolarità del rapporto controverso dedotto in giudizio), nonché alla domanda formulata dalle attrici nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., volta ad «accertare e dichiarare che le dichiarazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 maggio 2014 da , Persona_1 [...]
e , in forza di sottoscrizione delle medesime, hanno valenza ed efficacia Parte_7 Controparte_8 di rinunzia abdicativa alla quota ideale sulla striscia di terreno usurpata ex adverso, oggetto di causa, con conseguente accrescimento “ipso iure” in favore delle odierne attrici», deve farsi applicazione del principio processuale della "ragione più liquida".
Secondo il menzionato principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (cfr.
13 R.G. N. 1678/2013
Cass. civ., sez. V, ord., 9.1.2019, n. 363; vedasi anche più di recente Cons. Stato, sez. VII, 9.5.2025, n.
4014; Cass. civ., sez. unite, ord., 26.8.2024, n. 23104).
Orbene, in considerazione delle domande appartenenti al patrimonio processuale, deve essere prioritariamente esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, rectius dalla in quanto astrattamente idonea, in ipotesi di suo accoglimento, a Controparte_1 determinare la reiezione della domanda principale proposta dalle attrici, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande formulate in atti.
In punto di diritto, circa i requisiti e presupposti del possesso ad usucapionem, si richiamano i seguenti principi regolatori della materia:
-nell'ordinamento vigente il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale ai sensi dell'art. 1140 c.c.;
-pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene a titolo originario, ovvero chi eccepisce di avere acquisito a tale titolo uno dei predetti diritti, ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 6.9.2022, n. 12984; Cass. civ., sez. II, ord.,
27.9.2017, n. 22667);
-per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, volto inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare del ius in re aliena
(cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 9.8.2001, n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 23.5.2012, n. 8158);
-ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore
(Cass. civ., sez. II, sent., 4.2.1967, n. 326);
-l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità
14 R.G. N. 1678/2013
di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, nonché la determinazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2721 e ss.
c.c., involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. civ., sez. II, sent., 30.9.2005, n. 19186; Cass. civ., sez. lav., sent., 7.8.2003, n. 11933);
-il compimento della prescrizione acquisitiva esplica l'esigenza di attribuire certezza giuridica alla pacifica utilizzazione del bene, il cui inizio deve essere specificamente provato, che si protrae nel tempo necessario per l'usucapione. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che nella fattispecie si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. I giudici di legittimità
e di merito, pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione, per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono una prova certa e rigorosa. A ciò consegue “la non sufficienza dell'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente a esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all' inerzia del titolare
(cfr. Corte d'Appello Napoli, sez. VI, 26.6.2018, n. 3151). Per univoco orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito, l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso e in difetto non può esservi alcun riconoscimento dell'usucapione in capo a chi la invoca. Non è dunque sufficiente che l'attore sostenga nella propria domanda giudiziale di possedere il bene “da tempo immemorabile” (l'istituto dell'immemorabile non rientra nell'ordinamento italiano e non può di conseguenza produrre effetti sui rapporti di tipo privatistico, ma solo in alcune fattispecie nell'ambito amministrativo), ovvero “da oltre venti anni” et similia. L'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione, al fine di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (cfr. Cass. civ., sez. II, 26.4.2011,
n. 9325; Tribunale Caltagirone, sent. 23.4.2019);
- giova rilevare, atteso la complessiva fattispecie che viene in rilievo nella specie, che in tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera
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proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere "uti dominus" e non "uti condominus" (Cass. civ., sez. II, sent., 20.5.2008, n. 12775).
Ciò rammentato, la s.r.l. convenuta, invocando l'art. 1146 comma 2 c.c., dunque unendo il possesso del suo dante causa al proprio, ha formulato domanda di usucapione della NT porzione immobiliare che si assume occupata dalle attrici, «corrispondente, salvo specificazione a mezzo
CTU in giudizio, a circa mq. 340 della particella 280 del foglio 37 del Comune di Picerno», sostenendo che l'allora impresa individuale in ditta aveva realizzato sulla porzione immobiliare NT oggetto di causa opere autorizzate dal Comune di Picerno con autorizzazione edilizie nn. 49/89, 56/91 e CP_ 50/93. In via ulteriore, la convenuta ha dedotto che la particella 527 (ex 280 b), sulla quale era stato edificato il capannone, era stata acquistata da con rogito notarile del 4.1.1985, NT regolarmente trascritto e mai contestato;
che il capannone era stato edificato in forza della concessione edilizia n. 35/84; che le strutture a servizio del capannone erano state realizzate tra il 1989 e il 1993, sicché dal 1993 in poi la conformazione dell'opificio era rimasta immutata.
In virtù delle allegazioni relative al tempo in cui la porzione immobiliare oggetto di causa è stata nella disponibilità di , o meglio del tempo a partire dal quale ha NT NT iniziato a possedere e ad effettuare attività edificatoria sulla porzione immobiliare oggetto di causa (anche alla luce di quanto si dirà oltra circa ciò che è emerso all'esito della disposta C.T.U.), si ritiene che la s.r.l. attrice in riconvenzionale non si sia limitata a genericamente sostenere di aver posseduto il terreno per più di vent'anni, bensì abbia determinato, indicandolo, l'anno a decorrere dal quale il suo dante causa ha iniziato a esercitare sul bene immobile una signoria di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Posto quanto sopra, di contrario avviso a quanto sostenuto dalla difesa attorea negli scritti conclusionali circa l'esito della C.T.U., si osserva che nella relazione di C.T.U. si legge quanto segue
(per che in questa sede è di stretto interesse):
«Gli altri due immobili, quelli evidenziati con il colore verde sono una tettoia con destinazione deposito, un fabbricato abitativo in aderenza, ed una tettoia distaccata in lamiera e ricadono tutti sulla proprietà
Cfr. All.6D-6E), non sono stati realizzati dal IG. , così dichiarato dallo stesso e Pt_1 _2 riportato nel verbale Cfr.All.3AVerbale II° sopralluogo) Relativamente al muro di sostegno che permette poi il sostegno nella parte a valle dell'opificio, nella parte confinante con al particella della IG.ra
, questo muro è stato realizzato sul confine rispetto alle due proprietà e ricade interamente nel Pt_1 terreno del IG. . _2
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La Part. 1234 di colore giallo identifica con esattezza la porzione di Opificio del IG. che è _2 stato realizzato sul terreno della IG.ra , la porzione di detto immobile ha una superficie di mq Pt_1
365 come da visura catastale che si allega (Cfr. All.1B visura part. 1234).
E' stata accertata la natura dell'opera realizzata dal IG. sulla proprietà , consiste _2 Pt_1 nell'ampliamento dell'Opificio che è adibito alla verniciatura ed alla asciugatura degli infissi realizzati dalla Società. Questa porzione di ampliamento è catastalmente identificata dalla Part.1234 è una struttura composta da un muro in cemento realizzato che ha un'altezza interna variabile da ml 1,50 a ml 2,50 (Cfr. All.4 foto n.4-5-12-13-14). Sul muro sono appoggiate, abbullonate ed ammorsate delle piastre in ferro (Cfr. All.4 foto n.12-18) alle quali sono ancorate le travi in ferro a sostegno della copertura in pannelli di cemento. La copertura è mista da una parte è composta da travi in ferro e panelli in vetro cemento (Cfr. All.4 foto n.4-5-17-19), dal lato a valle la struttura è coperta con una tettoia in legno, ammorsata al muro ed è esternamente ricoperta da pannelli (Cfr. All.4 foto n.3-4-5). Lo spazio tra il muro di altezza variabile e la copertura è stato chiuso con pannelli in lamiera di colore verde, intervallati da finestre (Cfr.All.4 foto n.4-5). Questo ampliamento, dalla parte esterna si presenta da un lato con un muro completamente interrato con sovrastanti travi in elevazione chiuse con pannelli, dalla parte si presenta con un muro di cemento con un'altezza esterna che varia fino a circa ml 2,00 (Cfr.
All.4 foto n.12-13-14-17) e sovrastante da un lato travi e panelli, nel lato più a valle la chiusura della struttura è stata eseguita con la posa in opera di una tettoia smontabile. L'ampliamento dell' è Pt_11 evidenziato nelle planimetrie e negli ingrandimenti con retino di colore giallo Planimetria 1:1000
(Cfr.All.6C) Planimetria 1:2000(Cfr.All.6D). Sull'allineamento di questo ampliamento, realizzato nella proprietà , in prosieguo al muro di sostegno, sono state realizzate altre opere edilizie consistenti Pt_1 in una tettoia chiusa di colore marrone adibita e deposito (Cfr. All.4 foto n.7-8) giuntato a questo deposito è stato realizzato un fabbricato abitativo su due livelli (Cfr. All.4 foto n.8-10), distaccate da queste due opere è stata realizzata una tettoia in lamiera gregata (Cfr. All.4 foto n.11). Questi immobili non fanno parte dell' e non sono stati realizzati dal IG. così come dallo stesso Pt_11 _2 dichiarato, queste strutture sono identificate sulle planimetrie di rilievo topografico con un retino di colore verde Planimetria 1:1000(Cfr.All.6D) Planimetria 1:2000(Cfr.All.6E).
La consistenza dell'opera realizzata da sulla proprietà è di mq 365, è individuata al _2 Pt_1
Catasto Terreni al foglio di mappa n. 37 part.1234, la sua natura è una struttura composta da un muro di sostegno in cemento al di sopra della quale sono state ammorsate le placche che permettono l'ancoraggio delle travi a sostegno della copertura, una parte è chiusa con pannelli e la parte a valle con una tettoia in legno, questa parte è stata realizzata in ampliamento dell'opificio, l'opera realizzata
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dal IG. nella proprietà della IG.ra è identificata catastalmente (Cfr.All.1B visura), _2 Pt_1 riportata negli elaborato del rilievo topografico sovrapposti alla mappa catastale Planimetria 1:1000
(Cfr.All.6D) Planimetria 1:2000 (Cfr.All.6E). Questa porzione di opificio viene utilizzata per la verniciatura ed essiccatura degli infissi, quindi fa parte integrante del ciclo produttivo dell'attività artigianale, è individuata al Catasto Terreni al foglio di mappa n. 37 part.1234, oggetto del contenzioso:
Questa opera ha una rilevanza sia dal punto di vista strutturale in quanto è vero che a questo muro sono ancorate le travi in ferro a sostegno della copertura ma è anche vero che non sarebbe facile distaccarla da tutto il resto del capannone senza danni alla restante struttura portante e senza gravare di costi esagerati la sua eventuale rimozione in quanto se venisse rimossa comunque in contemporanea bisognerebbe eseguire opere strutturali a sostegno della restante struttura dell' , per non parlare Pt_11 poi della sua utilità al ciclo produttivo dell'attività che si svolge in questa porzione e quindi alla sua utilità.
La rilevanza dell'opera è stata descritta in maniera puntuale e dettagliata, rappresentata graficamente nelle planimetrie e negli ingrandimenti che, rendono ancora più chiara la consistenza e la sua importanza per l' in quanto utilizzato per la parte finale e di completamento della lavorazione Pt_11 degli infissi, a conclusione del ciclo.
Nella parte a valle dell'opificio e cioè la parte della part. 1173 che confina con la part. 1233 è stata realizzato un muro di sostegno che ricade nella particella del IG. quindi nessuno sconfinamento _2 per il muro di sostegno dell'Opificio, detto muro è nella proprietà . _2
Le altre opere presenti sui luoghi ed identificate con il retino di colore verde e cioè la tettoia ancorata al muro di sostegno del IG. (Cfr.All.4foto n.8-9-10) ed il fabbricato abitativo di colore bianco _2 entrambe le opere sono ricadenti sulla part. 1233 della IG.ra non sono stati realizzati dal IG. Pt_1
e quindi non sono oggetto di questa causa. In relazione a queste due opere è stata NT acquisita dalla scrivente, una ordinanza di demolizione (Cfr.All.7Ordinanza di demolizione) emessa dal
Dirigente del Comune di Picerno».
Si riporta il grafico a cui fa riferimento la relazione consulenziale, che è presente “a colori” nella copia di cortesia della relazione peritale presente nel fascicolo cartaceo.
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Dunque, non è propriamente esatto quanto sostenuto dalla difesa attorea negli scritti conclusionali, ossia che «Da rilevare alla S.V.I. che l'opera è stata realizzata con Autorizzazione n. 50 del 9-06-1993 e che nella planimetria di progetto d è stata ubicata sulla Part. 280, così come riportato nella planimetria allegata alla Concessione».
Invero, dalla lettura totale della relazione di C.T.U. risulta: «Nel caso dell'opera realizzata (quella oggetto di sconfinamento) non rispetta alcuna distanza tra i confini in quanto ricade per tutta la sua
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superficie di mq 365 sulla proprietà della IG.ra . Per la regolarità urbanistico/edilizia di questa Pt_1 opera è stata acquisita tutta la documentazione tecnica relativa al fabbricato opificio di produzione infissi oggetto della presente, Autorizzazione del 1984 N.35(Cfr.All.8A), Autorizzazione del 1989 n.49
(Cfr.All.8B) Autorizzazione n.50 del 1993 (Cfr.All.8C) è stata rinvenuta tutta la documentazione tecnica, rilevando alla S.V.I. che, la parte del fabbricato realizzato dal IG. in sconfinamento nella _2 porzione di terreno di parte attrice IG.ra , risulta essere senza Autorizzazioni da parte Parte_1 del di tutto ciò hanno preso visione al sia i legali che i ctp delle parti come da verbale CP_12 CP_12 del 13-05-2017».
La porzione immobiliare oggetto di sconfinamento reca su di sé una costruzione che non rinviene giustificazione in alcuna delle autorizzazioni edilizie rilasciate dall'ente comunale, sicché non può CP_ assumersi che , quale dante causa della convenuta, abbia iniziato a possedere la NT porzione immobile oggetto di sconfinamento a decorrere dal 9.6.2013, data di rilascio da parte del
Comune di Picerno dell'autorizzazione edilizia n. 50/1993, sicché alla data di notificazione dell'atto di citazione non sarebbe maturato il ventennio utile ad usucapire.
La circostanza che la costruzione posta sulla parte di terreno oggetto di sconfinamento non trovi giustificazione in alcuna autorizzazione edilizia, unitamente alla circostanza che NT risulta acquirente della particella 527 del foglio 37 del Comune di Picerno (in ditta Di Pasqua Roco Felice di Luigi) dal 4.1.1985 e al fatto che la concessione edilizia per la costruzione del capannone risale al
1984 (n. 35/1984), porta a concludere per l'esercizio del potere di fatto sulla cosa da parte di _2
dal 1985, con conseguente maturazione dell'usucapione prima dell'anno 2013, ovvero prima
[...] del deposito presso l'Agenzia del Territorio di Potenza dell'istanza di accatastamento.
Necessita precisare, poi, che ai fini dell'usucapione «non può darsi rilievo al vincolo di inedificabilità del fondo e alla illiceità della costruzione ivi realizzata […], dovendosi confermare il principio secondo cui il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem (Cass., Sez. 6-2,
19/1/2017, n. 1395; Cass., Sez. 3, 18/2/2013, n. 3979)» (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 12.10.2023, n.
28481). E che nel caso di specie non può assumersi, con riguardo al possesso di , NT alcuna tolleranza in considerazione dei rapporti di parentela esistenti, sia per il lungo lasso di tempo per il quale si sarebbe protratta la tolleranze, sia -e soprattutto- perché ha utilizzato la NT porzione immobiliare oggetto di causa per fini produttivi, ossia per scopi del tutto estranei ai coeredi, dunque con funzione escludente rispetto alla possibilità di quest'ultimi di godere del bene.
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Per le esposte ragioni va accolta la domanda riconvenzionale di usucapione, con assorbimento di tutte le ulteriori domande appartenenti al patrimonio processuale.
IX Sulle spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite si regolamentano e liquidano come segue:
-nel rapporto tra le attrici e i convenuti, secondo soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico delle prime e a favore dei secondi e liquidate, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi di giudizio, in complessivi euro 5.077,00 oltre accessori di legge, oltre a euro 538,50 a titolo di esborsi;
-nel rapporto tra i convenuti e le chiamate in causa le spese di lite si compensano, in considerazione della posizione difensiva assunta dalle chiamate in causa, la cui partecipazione al giudizio era necessaria attesa la domanda riconvenzionale di usucapione.
Le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, si pongono a carico delle attrici e dei convenuti in considerazione dell'utilità della relazione consulenziale ai fini del decidere, in solido le dette parti nel rapporto esterno e nella misura del 50% nel rapporto interno.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, nella causa civile recante n. 1678 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2013, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni latra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia in riassunzione di;
Controparte_5
2) accoglie la domanda riconvenzionale di usucapione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della della porzione immobiliare sita Controparte_1 in agro di Picerno, individuata in catasto terreni al foglio 37, particella 1234, della consistenza di mq 365;
3) dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
4) ordina al competente Conservatore di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
5) condanna le attrici alla refusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre al 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a euro 538,50 a titolo di esborsi;
6) compensa integralmente le spese di lite tra i convenuti e i terzi chiamati in causa;
7) pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a carico delle attrici e dei convenuti in solido tra loro nel rapporto esterno e nella misura del 50% nel rapporto interno.
21 Così deciso in Potenza, il 25.6.2025.
R.G. N. 1678/2013
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
22