TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 324/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA UG PA Presidente
MA LV Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 31.01.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. PAGANI Parte_1 C.F._1
DESIREE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
de la Revolución (Cuba) il 26.07.1990, residente in 5528 River Flores DR Jacksonville,
Duval, Florida (USA), 32211,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate alla prima udienza celebrata in data 10.12.2025 richiamando il ricorso depositato in data 31.01.2025.
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, produzione, eccezione ed istanza così giudicare:
- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- ordinare che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto la separazione, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.12.2021 a Playa (Cuba) da e Parte_1
e registrato presso il municipio di Plaza de la Revolución, La AB, Controparte_1
Cuba e poi trascritto presso il Comune di LD (VA);
- ordinare che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile competente per la l'annotazione e le ulteriori incombenze.
In ogni caso:
Con vittoria di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%, CPA e IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 16/12/2021 a Playa – La AB
(Cuba); il matrimonio è stato registrato presso il municipio di Plaza de la Revolucion, La
AB (Cuba), come risulta dal certificato di matrimonio del 16.12.2021 rogato dal
Notaio Dott.ssa e registrato il 29.12.2021 che si produce (doc. 2), Persona_1
nonché dall'Atto di matrimonio n. 11, Parte 2, Serie C, Anno 2022 del Comune di
LD (VA); dall'unione coniugale non sono nati figli.
La ricorrente ha allegato che dalla data di celebrazione del matrimonio non si è mai realizzata alcuna comunione né materiale né spirituale tra i coniugi in quanto il resistente si è trasferito subito in Florida (Stati Uniti) e non ha mai neppure coabitato con la sua persona.
La ricorrente non ha formulato domande di contributo economico.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e degli altri elementi desumibili dagli atti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA LV IA UG PA
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 324/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA UG PA Presidente
MA LV Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 31.01.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. PAGANI Parte_1 C.F._1
DESIREE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
de la Revolución (Cuba) il 26.07.1990, residente in 5528 River Flores DR Jacksonville,
Duval, Florida (USA), 32211,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate alla prima udienza celebrata in data 10.12.2025 richiamando il ricorso depositato in data 31.01.2025.
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, produzione, eccezione ed istanza così giudicare:
- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- ordinare che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto la separazione, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.12.2021 a Playa (Cuba) da e Parte_1
e registrato presso il municipio di Plaza de la Revolución, La AB, Controparte_1
Cuba e poi trascritto presso il Comune di LD (VA);
- ordinare che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile competente per la l'annotazione e le ulteriori incombenze.
In ogni caso:
Con vittoria di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%, CPA e IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 16/12/2021 a Playa – La AB
(Cuba); il matrimonio è stato registrato presso il municipio di Plaza de la Revolucion, La
AB (Cuba), come risulta dal certificato di matrimonio del 16.12.2021 rogato dal
Notaio Dott.ssa e registrato il 29.12.2021 che si produce (doc. 2), Persona_1
nonché dall'Atto di matrimonio n. 11, Parte 2, Serie C, Anno 2022 del Comune di
LD (VA); dall'unione coniugale non sono nati figli.
La ricorrente ha allegato che dalla data di celebrazione del matrimonio non si è mai realizzata alcuna comunione né materiale né spirituale tra i coniugi in quanto il resistente si è trasferito subito in Florida (Stati Uniti) e non ha mai neppure coabitato con la sua persona.
La ricorrente non ha formulato domande di contributo economico.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e degli altri elementi desumibili dagli atti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA LV IA UG PA
Pag. 3 di 3