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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1410/2023 R.G.L., promossa
D A
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
ER (PA) il 05/03/1970, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF:
– PEC: , e Stefania C.F._2 Email_1
Fasano (CF: – PEC: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via
Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato
Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC:
e Email_1 Email_3
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
), l P.IVA_1 Controparte_3
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore (C.F. ), l P.IVA_2 [...]
in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
(C.F. ), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, si P.IVA_3 domiciliano, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC Email_4
- resistenti -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 30.6.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2023, presentato ai sensi dell'art. 414 cpc e contestuale domanda ex art. 700 cpc, ha esposto: Parte_2
- di aspirare alla stipula di contratti a tempo determinato quale personale A.T.A. della scuola, inserito, a domanda nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per la provincia di , da CP_3 ultimo in servizio, quale collaboratore scolastico, presso l'I.C. “ – CP_4
”, in virtù di supplenza breve e saltuaria conferita dal 28.04.2023 e sino CP_4 all'11.05.2023 (cfr. Stato Matricolare);
- di avere impugnato il Decreto dell'11.05.2023 con cui il Dirigente Scolastico dell' ha rettificato i punteggi a lui spettanti nelle Controparte_5 graduatorie di istituto di terza fascia per i profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico;
- di avere impugnato altresì, il conseguente Decreto prot. n. 2194 del 11.05.2023 con cui il medesimo Dirigente Scolastico dell'I.C. “ , “appurato che CP_4 Controparte_4 con il punteggio rettificato il sig. non avrebbe potuto conseguire la supplenza Pt_1 conferitagli”, ha risolto anticipatamente il contratto di lavoro a tempo determinato con lui stipulato. Ha prospettato l'illegittimità di detti provvedimenti, i quali sarebbero illegittimi, nella misura in cui hanno ritenuto non valutabili, e quindi non utili all'attribuzione di punteggi, i periodi di servizio svolti alle dipendenze dell
[...]
, dell Controparte_6 [...]
e del . Controparte_7 Controparte_8
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente ex articolo 700 e nel merito – per tutti i motivi ampiamente dedotti ed argomentati in narrativa: 1) dichiarata l'illegittimità della decurtazione del punteggio, disapplicare e/o dichiarare la nullità del decreto di rettifica del punteggio reso in data 11/05/2023 e della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro Prot. n. : 2194 data, 11/05/2023. 2) Per l'effetto dichiarare che il servizio reso dal ricorrente presso l'amministrazione regionale sia valutabile come titolo di servizio ai fini della corretta composizione delle graduatorie TA punteggio profili Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico – Graduatoria III Fascia Personale TA. 3) Per l'effetto dichiarare il ricorrente ha diritto al riconoscimento del maggior punteggio in relazione al servizio prestato presso l'amministrazione regionale. 4) Ordinare alla amministrazione scolastica la rettifica del punteggio vantato dal ricorrente nella graduatoria d'istituto TA III fascia triennio scolastico 2021/2024 (art. 6 comma 11del D.M. n. 50 del 03/03/2021) punteggio profili Collaboratore Scolastico, Assistente
2 Amministrativo e Assistente Tecnico – Graduatoria III Fascia Personale TA. 5) Sempre nel merito e per l'effetto, ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio vantato in relazione al servizio reso presso l'amministrazione regionale. 6) Ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio reso per il punteggio profili Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico – Graduatoria III Fascia Personale TA. 7) Nel merito, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa, adottando quale parametro la retribuzione media tabellare di cui all'allegato 8 profili Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico – Graduatoria III Fascia Personale TA, per un importo pari ad euro 16.119,72, o in quella maggiore o minore cifra che il Tribunale deciderà secondo giustizia. 8) Fissare la data dell'udienza di trattazione del merito del presente ricorso. 9) Emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande. 10) con vittoria di spese e competenze del grado, oltre rimborso forfettario come per legge, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione ai sottoscritti che si dichiarano antistatari”. Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_9 sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza cautelare e comunque la fondatezza nel merito delle domande del ricorrente. La domanda cautelare veniva rigettata con precedente ordinanza.
2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 30.6.2025 per il deposito di note scritte.
3. Prima di passare al merito della controversia, deve premettersi che, pur avendo la ricorrente convenuto in giudizio il , l Controparte_9 [...]
, l' , Controparte_3 Controparte_4 questi ultimi sono mere articolazioni periferiche del privi di soggettività CP_9 giuridica. Infatti, «l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente» (Cass., 16 maggio 2016 n. 9998; Cass., 26 marzo 2008, n. 7862; Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342). I D.P.R. di organizzazione del succedutisi nel tempo, pur richiamando la CP_9 legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lett. f), D.lgs. n.
3 165/2001, certamente non hanno dotato di personalità giuridica né l Controparte_3
né tantomeno l .
[...] Controparte_10
Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali e provinciali restano articolazioni interne al (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743) e unico soggetto legittimato CP_9 passivo nel presente giudizio rimane il . Controparte_9
4. Quanto al merito della controversia, tra i diversi motivi articolati nell'atto introduttivo, parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione bando ata 2021 – erronea interpretazione – difetto di motivazione – disparita' di trattamento”. In particolare deduce l'erroneità della motivazione fatta propria dall'amministrazione secondo cui “La rettifica del punteggio inerente i titoli di servizio trova ragione in quanto disposto dal D.M. 50/2021, che negli Allegati A/1, A/2, A/5 stabilisce che sia valutabile il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” per i profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico ed il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica” per il profilo di Collaboratore Scolastico(Cfr. all. 7), con esclusione del computo del punteggio nei confronti di chi ha svolto servizio presso amministrazioni regionali. Invero, a dire di parte ricorrente, sebbene il bando di concorso (di cui all'allegato n. 3 della produzione in atti) prevedesse la valutazione del solo servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, sarebbe evidente come nella superiore disposizione manchi, “sicuramente per mero errore”, la locuzione amministrazioni regionali. Ha inoltre affermato che, a dimostrazione dell'errore in cui era incorsa l'Amministrazione, successivamente all'emanazione del bando, la PA scolastica che ha indetto la procedura, invero, in seguito ai numerosi contenziosi azionati, ne avrebbe determinato la rettifica (cfr. D.D.G. prot. n. 17380 del 19.04.2023, prodotto da parte ricorrente in data 16.2.2024 il quale contempla la dicitura “amministrazioni regionali” ; cfr. pagina 24 del documento allegato secondo cui ai fini del computo del punteggio deve includersi “4) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica). 5. Orbene, premesso che sulla base della formulazione del petitum del ricorso parte ricorrente sostanzialmente si duole dell'illegittimità del DM 50/2021 nella parte in cui prevede punteggi aggiuntivi per i soli periodi di servizio “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” per i profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico ed il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica” per il profilo di Collaboratore Scolastico, escludendo, arbitrariamente, coloro i quali hanno prestato servizio pressi amministrazioni regionali, involgendo così profili di discrezionalità amministrativa relativi alla fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie d'istituto, aventi effetti generali, va comunque rilevato, in ordine alla spettanza della posizione giuridica fatta valere, che i provvedimenti impugnati sono pienamente legittimi poiché adottati in esecuzione di quanto previsto dal D.M. n. 50 del 03.03.2021 (ALL. 5 Avv. Stato), che disciplina la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valide per il conferimento delle supplenze del personale A.T.A. per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
4 In particolare, le tabelle per la valutazione dei punteggi allegate in calce al citato D.M. n. 50 del 03.03.2021 (in particolare Allegato A/1 – assistente amministrativo, A/2 – assistente tecnico, A/5 – collaboratore scolastico), prevedono, al punto B) TITOLI DI SERVIZIO, l'attribuzione di un punteggio di 0,60 punti per ogni anno, e di 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg., per i servizi prestati “alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti Locali e nei patronati scolastici”. È evidente, dunque, che le citate tabelle non contemplano in alcun modo, tra i servizi utili all'attribuzione di un punteggio, quelli prestati alle dipendenze di amministrazioni regionali, e che non può certamente accogliersi la prospettazione di parte ricorrente, la quale invoca la sussistenza di un tanto generico quanto evidente errore in cui sarebbe incorsa la P.A. Sotto tale profilo, non può neppure accogliersi la tesi secondo cui, per effetto del nuovo bando, l'Amministrazione sarebbe intervenuta in autotutela – o comunque esercitando un potere di rettifica – mediante la successiva inclusione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dei servizi prestati presso le Amministrazioni regionali. Come ha correttamente osservato il resistente infatti “il citato D.D.G. CP_9 prot. n. 17380 del 19.04.2023 non ha nulla a che vedere con le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale TA, riguardando invece i concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. Istruzione), finalizzati alla costituzione e all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, da cui si attinge per le immissioni in ruolo del personale TA. È utile distinguere, dunque, tra le graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del T.U. Istruzione, e le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. Le prime (graduatorie provinciali permanenti) si aggiornano con cadenza annuale mediante l'indizione di concorsi per titoli: l'accesso alle predette graduatorie è consentito solo al personale TA non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto e che abbia già maturato almeno due anni di servizio nella qualifica per cui è indetto il concorso, o nella qualifica superiore (cfr. art 554, commi 1, 2, 3 e 7 del T.U. Istruzione); tali graduatorie, di carattere provinciale, sono utilizzate dal Dirigente dell
[...]
sia per le assunzioni a tempo indeterminato del personale TA Controparte_10
(immissioni in ruolo – cfr. cit. art. 554, comma 1), sia per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche (cfr. art. 2 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 – ALL. 7). Invece, le graduatorie di circolo e di istituto (che sono oggetto del presente giudizio per quanto riguarda la terza fascia), trovano la loro disciplina generale nell'art. 5 del citato D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (Regolamento supplenze personale TA) e: - non hanno efficacia provinciale, ma limitata alla singola istituzione scolastica cui si riferisce la graduatoria, sebbene gli aspiranti possano inserirsi in più graduatorie di istituti presenti nella provincia: - si aggiornano, per quanto riguarda la terza fascia, con cadenza triennale e non annuale;
- sono utilizzate dai singoli Dirigenti Scolastici esclusivamente per il conferimento delle supplenze meramente temporanee (cosiddette supplenze brevi e saltuarie) o, nel caso di incapienza delle graduatorie provinciali permanenti e di quelle ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001, anche per il conferimento delle supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche, ma mai per le assunzioni a tempo indeterminato (immissioni in ruolo); - contemplano quale requisito di accesso, per quanto riguarda la terza fascia (oggetto del presente giudizio), solo il titolo di studio corrispondente al profilo e NON anche un'anzianità di servizio nella qualifica cui si riferisce la graduatoria (a differenza delle
5 graduatorie provinciali permanenti, per l'accesso alle quali è richiesta, come detto, un'anzianità pregressa di almeno due anni di servizio)”. Sulla scorta delle superiori considerazioni, valutata la differenza sia procedurale che ontologica delle due tipologie di graduatorie, non può ammettersi la pretesa estensione della disciplina prevista per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti a quella relativa all'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Relativamente alla lesione del favor partecipationis nei confronti del ricorrente, qui basti osservare che allo stesso non è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale TA , in quanto la scelta della P.A.è limitata all'esclusione, dal computo del punteggio aggiuntivo, della valutazione dell'attività prestata in favore dell'Amministrazione regionale. Sotto altro profilo deve rilevarsi come non sia affatto pertinente la giurisprudenza del Tribunale di Termini Imerese che attiene ad un caso del tutto diverso, relativo all'esclusione di un dipendente da una procedura di selezione per la qualifica di agente forestale. Al contrario, nel caso di specie, non viene in rilievo alcuna esclusione della possibilità di essere inserito nelle graduatorie della terza fascia. Ogni ulteriore profilo attiene all'interpretazione del D.M. 51/2021, laddove disciplina i requisiti soggettivi per l'inserimento in graduatoria e, in particolare, i criteri di attribuzione del punteggio ed investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della (presunta) illegittimità degli atti amministrativi generali (in particolare, del D.M. 51/2021) con cui l'amministrazione pubblica definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi.
6. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere al costituito le spese di lite della CP_9 presente controversia che si liquidano in complessivi euro 3.700, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge
Così deciso in Caltanissetta il 10/07/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1410/2023 R.G.L., promossa
D A
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
ER (PA) il 05/03/1970, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF:
– PEC: , e Stefania C.F._2 Email_1
Fasano (CF: – PEC: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via
Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato
Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC:
e Email_1 Email_3
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
), l P.IVA_1 Controparte_3
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore (C.F. ), l P.IVA_2 [...]
in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
(C.F. ), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, si P.IVA_3 domiciliano, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC Email_4
- resistenti -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 30.6.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2023, presentato ai sensi dell'art. 414 cpc e contestuale domanda ex art. 700 cpc, ha esposto: Parte_2
- di aspirare alla stipula di contratti a tempo determinato quale personale A.T.A. della scuola, inserito, a domanda nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per la provincia di , da CP_3 ultimo in servizio, quale collaboratore scolastico, presso l'I.C. “ – CP_4
”, in virtù di supplenza breve e saltuaria conferita dal 28.04.2023 e sino CP_4 all'11.05.2023 (cfr. Stato Matricolare);
- di avere impugnato il Decreto dell'11.05.2023 con cui il Dirigente Scolastico dell' ha rettificato i punteggi a lui spettanti nelle Controparte_5 graduatorie di istituto di terza fascia per i profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico;
- di avere impugnato altresì, il conseguente Decreto prot. n. 2194 del 11.05.2023 con cui il medesimo Dirigente Scolastico dell'I.C. “ , “appurato che CP_4 Controparte_4 con il punteggio rettificato il sig. non avrebbe potuto conseguire la supplenza Pt_1 conferitagli”, ha risolto anticipatamente il contratto di lavoro a tempo determinato con lui stipulato. Ha prospettato l'illegittimità di detti provvedimenti, i quali sarebbero illegittimi, nella misura in cui hanno ritenuto non valutabili, e quindi non utili all'attribuzione di punteggi, i periodi di servizio svolti alle dipendenze dell
[...]
, dell Controparte_6 [...]
e del . Controparte_7 Controparte_8
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente ex articolo 700 e nel merito – per tutti i motivi ampiamente dedotti ed argomentati in narrativa: 1) dichiarata l'illegittimità della decurtazione del punteggio, disapplicare e/o dichiarare la nullità del decreto di rettifica del punteggio reso in data 11/05/2023 e della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro Prot. n. : 2194 data, 11/05/2023. 2) Per l'effetto dichiarare che il servizio reso dal ricorrente presso l'amministrazione regionale sia valutabile come titolo di servizio ai fini della corretta composizione delle graduatorie TA punteggio profili Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico – Graduatoria III Fascia Personale TA. 3) Per l'effetto dichiarare il ricorrente ha diritto al riconoscimento del maggior punteggio in relazione al servizio prestato presso l'amministrazione regionale. 4) Ordinare alla amministrazione scolastica la rettifica del punteggio vantato dal ricorrente nella graduatoria d'istituto TA III fascia triennio scolastico 2021/2024 (art. 6 comma 11del D.M. n. 50 del 03/03/2021) punteggio profili Collaboratore Scolastico, Assistente
2 Amministrativo e Assistente Tecnico – Graduatoria III Fascia Personale TA. 5) Sempre nel merito e per l'effetto, ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio vantato in relazione al servizio reso presso l'amministrazione regionale. 6) Ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio reso per il punteggio profili Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico – Graduatoria III Fascia Personale TA. 7) Nel merito, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa, adottando quale parametro la retribuzione media tabellare di cui all'allegato 8 profili Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico – Graduatoria III Fascia Personale TA, per un importo pari ad euro 16.119,72, o in quella maggiore o minore cifra che il Tribunale deciderà secondo giustizia. 8) Fissare la data dell'udienza di trattazione del merito del presente ricorso. 9) Emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande. 10) con vittoria di spese e competenze del grado, oltre rimborso forfettario come per legge, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione ai sottoscritti che si dichiarano antistatari”. Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_9 sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza cautelare e comunque la fondatezza nel merito delle domande del ricorrente. La domanda cautelare veniva rigettata con precedente ordinanza.
2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 30.6.2025 per il deposito di note scritte.
3. Prima di passare al merito della controversia, deve premettersi che, pur avendo la ricorrente convenuto in giudizio il , l Controparte_9 [...]
, l' , Controparte_3 Controparte_4 questi ultimi sono mere articolazioni periferiche del privi di soggettività CP_9 giuridica. Infatti, «l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente» (Cass., 16 maggio 2016 n. 9998; Cass., 26 marzo 2008, n. 7862; Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342). I D.P.R. di organizzazione del succedutisi nel tempo, pur richiamando la CP_9 legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lett. f), D.lgs. n.
3 165/2001, certamente non hanno dotato di personalità giuridica né l Controparte_3
né tantomeno l .
[...] Controparte_10
Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali e provinciali restano articolazioni interne al (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743) e unico soggetto legittimato CP_9 passivo nel presente giudizio rimane il . Controparte_9
4. Quanto al merito della controversia, tra i diversi motivi articolati nell'atto introduttivo, parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione bando ata 2021 – erronea interpretazione – difetto di motivazione – disparita' di trattamento”. In particolare deduce l'erroneità della motivazione fatta propria dall'amministrazione secondo cui “La rettifica del punteggio inerente i titoli di servizio trova ragione in quanto disposto dal D.M. 50/2021, che negli Allegati A/1, A/2, A/5 stabilisce che sia valutabile il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” per i profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico ed il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica” per il profilo di Collaboratore Scolastico(Cfr. all. 7), con esclusione del computo del punteggio nei confronti di chi ha svolto servizio presso amministrazioni regionali. Invero, a dire di parte ricorrente, sebbene il bando di concorso (di cui all'allegato n. 3 della produzione in atti) prevedesse la valutazione del solo servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, sarebbe evidente come nella superiore disposizione manchi, “sicuramente per mero errore”, la locuzione amministrazioni regionali. Ha inoltre affermato che, a dimostrazione dell'errore in cui era incorsa l'Amministrazione, successivamente all'emanazione del bando, la PA scolastica che ha indetto la procedura, invero, in seguito ai numerosi contenziosi azionati, ne avrebbe determinato la rettifica (cfr. D.D.G. prot. n. 17380 del 19.04.2023, prodotto da parte ricorrente in data 16.2.2024 il quale contempla la dicitura “amministrazioni regionali” ; cfr. pagina 24 del documento allegato secondo cui ai fini del computo del punteggio deve includersi “4) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica). 5. Orbene, premesso che sulla base della formulazione del petitum del ricorso parte ricorrente sostanzialmente si duole dell'illegittimità del DM 50/2021 nella parte in cui prevede punteggi aggiuntivi per i soli periodi di servizio “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” per i profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico ed il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica” per il profilo di Collaboratore Scolastico, escludendo, arbitrariamente, coloro i quali hanno prestato servizio pressi amministrazioni regionali, involgendo così profili di discrezionalità amministrativa relativi alla fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie d'istituto, aventi effetti generali, va comunque rilevato, in ordine alla spettanza della posizione giuridica fatta valere, che i provvedimenti impugnati sono pienamente legittimi poiché adottati in esecuzione di quanto previsto dal D.M. n. 50 del 03.03.2021 (ALL. 5 Avv. Stato), che disciplina la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valide per il conferimento delle supplenze del personale A.T.A. per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
4 In particolare, le tabelle per la valutazione dei punteggi allegate in calce al citato D.M. n. 50 del 03.03.2021 (in particolare Allegato A/1 – assistente amministrativo, A/2 – assistente tecnico, A/5 – collaboratore scolastico), prevedono, al punto B) TITOLI DI SERVIZIO, l'attribuzione di un punteggio di 0,60 punti per ogni anno, e di 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg., per i servizi prestati “alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti Locali e nei patronati scolastici”. È evidente, dunque, che le citate tabelle non contemplano in alcun modo, tra i servizi utili all'attribuzione di un punteggio, quelli prestati alle dipendenze di amministrazioni regionali, e che non può certamente accogliersi la prospettazione di parte ricorrente, la quale invoca la sussistenza di un tanto generico quanto evidente errore in cui sarebbe incorsa la P.A. Sotto tale profilo, non può neppure accogliersi la tesi secondo cui, per effetto del nuovo bando, l'Amministrazione sarebbe intervenuta in autotutela – o comunque esercitando un potere di rettifica – mediante la successiva inclusione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dei servizi prestati presso le Amministrazioni regionali. Come ha correttamente osservato il resistente infatti “il citato D.D.G. CP_9 prot. n. 17380 del 19.04.2023 non ha nulla a che vedere con le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale TA, riguardando invece i concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. Istruzione), finalizzati alla costituzione e all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, da cui si attinge per le immissioni in ruolo del personale TA. È utile distinguere, dunque, tra le graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del T.U. Istruzione, e le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. Le prime (graduatorie provinciali permanenti) si aggiornano con cadenza annuale mediante l'indizione di concorsi per titoli: l'accesso alle predette graduatorie è consentito solo al personale TA non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto e che abbia già maturato almeno due anni di servizio nella qualifica per cui è indetto il concorso, o nella qualifica superiore (cfr. art 554, commi 1, 2, 3 e 7 del T.U. Istruzione); tali graduatorie, di carattere provinciale, sono utilizzate dal Dirigente dell
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sia per le assunzioni a tempo indeterminato del personale TA Controparte_10
(immissioni in ruolo – cfr. cit. art. 554, comma 1), sia per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche (cfr. art. 2 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 – ALL. 7). Invece, le graduatorie di circolo e di istituto (che sono oggetto del presente giudizio per quanto riguarda la terza fascia), trovano la loro disciplina generale nell'art. 5 del citato D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (Regolamento supplenze personale TA) e: - non hanno efficacia provinciale, ma limitata alla singola istituzione scolastica cui si riferisce la graduatoria, sebbene gli aspiranti possano inserirsi in più graduatorie di istituti presenti nella provincia: - si aggiornano, per quanto riguarda la terza fascia, con cadenza triennale e non annuale;
- sono utilizzate dai singoli Dirigenti Scolastici esclusivamente per il conferimento delle supplenze meramente temporanee (cosiddette supplenze brevi e saltuarie) o, nel caso di incapienza delle graduatorie provinciali permanenti e di quelle ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001, anche per il conferimento delle supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche, ma mai per le assunzioni a tempo indeterminato (immissioni in ruolo); - contemplano quale requisito di accesso, per quanto riguarda la terza fascia (oggetto del presente giudizio), solo il titolo di studio corrispondente al profilo e NON anche un'anzianità di servizio nella qualifica cui si riferisce la graduatoria (a differenza delle
5 graduatorie provinciali permanenti, per l'accesso alle quali è richiesta, come detto, un'anzianità pregressa di almeno due anni di servizio)”. Sulla scorta delle superiori considerazioni, valutata la differenza sia procedurale che ontologica delle due tipologie di graduatorie, non può ammettersi la pretesa estensione della disciplina prevista per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti a quella relativa all'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Relativamente alla lesione del favor partecipationis nei confronti del ricorrente, qui basti osservare che allo stesso non è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale TA , in quanto la scelta della P.A.è limitata all'esclusione, dal computo del punteggio aggiuntivo, della valutazione dell'attività prestata in favore dell'Amministrazione regionale. Sotto altro profilo deve rilevarsi come non sia affatto pertinente la giurisprudenza del Tribunale di Termini Imerese che attiene ad un caso del tutto diverso, relativo all'esclusione di un dipendente da una procedura di selezione per la qualifica di agente forestale. Al contrario, nel caso di specie, non viene in rilievo alcuna esclusione della possibilità di essere inserito nelle graduatorie della terza fascia. Ogni ulteriore profilo attiene all'interpretazione del D.M. 51/2021, laddove disciplina i requisiti soggettivi per l'inserimento in graduatoria e, in particolare, i criteri di attribuzione del punteggio ed investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della (presunta) illegittimità degli atti amministrativi generali (in particolare, del D.M. 51/2021) con cui l'amministrazione pubblica definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi.
6. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere al costituito le spese di lite della CP_9 presente controversia che si liquidano in complessivi euro 3.700, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge
Così deciso in Caltanissetta il 10/07/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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