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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5844 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa
DA
della (fall. n. 34/2022 Tribunale di Palermo – Cod. Parte_1 CP_1
Fisc. e Partita IVA: ), domiciliato per la carica presso il suo studio in P.IVA_1
Palermo, Via Ariosto n. 16/C ed elettivamente in Palermo, Piazzetta F. Bagnasco n.7, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Viviani (cod. fisc.: - CodiceFiscale_1
indirizzo di posta elettronica certificata: - telefax: 091 Email_1
7910068), che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al presente atto
(doc. 1), giusta provvedimento autorizzativo reso dal Giudice delegato al fallimento in data 10 febbraio 2023.
CONTRO
, in persona dell'amministratore unico ed amministratore pro CP_2
tempore , con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 560/18, CP_3
elettivamente domiciliata in c.so Giulio Cesare 135 - Torino presso lo studio dell'avv.
Pier Domenico Bolumetti del Foro di Torino (codice fiscale;
C.F._2
PEC: , giusta procura del Email_2
30.08.2024 rilasciata su foglio separato ed autenticata digitalmente a norma dell'art. 83
c.p.c..
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La Curatela del Fallimento della ha citato in giudizio CP_1 Controparte_2 per chiedere l'accertamento dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati a saldo dalla sulle fatture indicate CP_1 nell'atto introduttivo e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore dell'odierna attrice, della complessiva somma di € 117.791,50, previa ed occorrendo revoca, a termini dell'art. 67, I comma, n. 2 L.F., di tutti gli accordi compensativi sottesi alle scritturazioni contabili del 27 ottobre 2021 e del 10 maggio 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole fatture sino all'integrale soddisfo.
A tal fine, la parte attrice ha dedotto che:
- dall'esame dei documenti in possesso della Curatela, è emerso che la società CP_1
pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, e quando già notoriamente versava in stato di insolvenza, avrebbe consentito alla di estinguere in Controparte_2
modo anomalo le proprie obbligazioni debitorie, e ciò attraverso alcune compensazioni eseguite con non meglio documentate
contro
-partite riconducibili ad asseriti pagamenti
“sostitutivi”;
- in particolare, come risulta anche dall'esame dei mastrini di sottoconto (doc. 4), la
[...]
CP_
alla data del pronunciato fallimento, aveva maturato un credito di complessivi €
117.791,50 nei confronti della a saldo delle fatture successivamente Controparte_2
precisate;
- l'esame del mastrino di sottoconto ha poi permesso di accertare che i corrispettivi dovuti dalla sono stati contabilmente azzerati attraverso svariate CP_2 operazioni di “compensazioni partite”;
- in particolare, gli importi dovuti a saldo sulle fatture nn. 20, 29, 36, 40 e 45 del 2021 risultano annullati tutti in data 27 ottobre 2021;
- la Curatela ha altresì acquisito una scrittura privata, priva di data certa e, come tale, ex sé inopponibile alla massa, denominata “compensazione crediti / debiti” del 27 ottobre
2021 (doc. 6), nel corpo della quale la e la avrebbero CP_1 Controparte_2 concordato l'estinzione dei debiti di cui alle suddette fatture, e ciò a fronte della loro compensazione con un preteso controcredito della nascente Controparte_2 dall'accollo di taluni debiti per TFR originariamente dovuti dall'odierna fallita (trattasi nella specie di debiti delle società incorporate e Controparte_4 CP_5
;
[...]
2 - il credito di cui alla fattura n. 77/2021 è stato invece azzerato attraverso una generica compensazione annotata in data 10.5.2022.
La Curatela ha, quindi, dedotto che:
- è incontestabile la sussistenza del credito maturato dalla (società che CP_1
svolgeva attività di officina meccatronica) nei confronti della Controparte_2 risultanti dalle menzionate fatture, per le prestazioni rese dall'odierna fallita consistenti in riparazione dei veicoli ed automezzi della ed in servizi accessori;
CP_2
- i suddetti crediti non possono ritenersi estinti per compensazione, perché non vi è prova dell'esistenza dei pretesi
contro
-crediti della da cui consegue la Controparte_2
palese erroneità, inattendibilità e, comunque, inopponibilità delle compensazioni annotate nei mastrini del periodo;
- qualora la parte convenuta dovesse documentare la sussistenza di propri autonomi crediti nei riguardi della società oggi fallita, gli accordi di compensazione dovrebbero essere dichiarati inefficaci ai sensi della disposizione dettata dall'art. 67, I comma, n. 2
L.F. trattandosi di mezzi anormali di pagamento (rispettivamente del 27 ottobre 2021 e del 10 maggio 2022) intervenuti entro l'anno anteriore al fallimento e ricorrendo i relativi presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria.
La società costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_2
formulate dalla parte attrice e, per l'effetto, ha domandato che il Tribunale accerti il credito vantato da verso il fallimento per l'importo Controparte_2 CP_1
complessivo di € 122.291,08, di cui € 102.771,08 per trattamenti di fine rapporto versati in relazione ai dipendenti a lei ceduti da e poi CP_5 Controparte_4
incorporate in ed € 19.520,00 per la fattura n. 260/2022; dichiari, CP_1 conseguentemente, l'intervenuta compensazione legale tra i debiti della ed i CP_1
debiti della entro i limiti della reciproca concorrenza, previo Controparte_2 accertamento della coesistenza degli stessi, sia a norma dell'art. 1241 e ss. del codice civile, sia a norma dell'art. 56 della l.f., ovvero, accertato quanto sopra in ordine all'ammontare del credito vantato da verso il fallimento Controparte_2 CP_1
dichiari l'irrevocabilità delle compensazioni operate il 27 ottobre 2021 ed il 12 maggio
2022; in via subordinata, rigetti le domande di parte attrice ed accerti l'esatto ammontare del credito vantato da verso il fallimento per la Controparte_2 CP_1
fattura n. 260/2022 ed a titolo di tfr versati per i dipendenti ceduti da e CP_5 [...]
e, conseguentemente, dichiari l'irrevocabilità delle Controparte_4
3 compensazioni del 27 ottobre 2021 e del 12 maggio 2022; in ogni caso, accerti l'esatto ammontare del credito vantato dal fallimento della verso CP_1 CP_2
La convenuta ha eccepito che, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, vantava un credito certo, liquido ed esigibile, nei confronti della e che ricorrevano i CP_1
presupposti per la compensazione legale dei debiti coesistenti tra la convenuta e la società odierna fallita. CP_1
A tal fine, ha dedotto che:
- la società in data 2 ottobre 2020, aveva acquistato alcuni dipendenti Controparte_2
dalla e dalla poi fuse per incorporazione nella Controparte_4 CP_5
società e in data 8 ottobre 2020 la aveva ceduto CP_1 Controparte_4
altri dipendenti alla Controparte_2
- in occasione delle due operazioni di cessione dei contratti di lavoro, la Controparte_2 si era accollata, per espressa disposizione di legge, l'obbligo di pagare ai dipendenti ceduti il trattamento di fine rapporto da loro sino ad allora maturato nei confronti, rispettivamente, della per complessivi € 22.777,94, e della CP_5 [...] per € 69.654,87 con la prima operazione e di € 10.338,27 con Controparte_4
la seconda operazione (doc. 002 - estratto scheda contabile;
CP_1
- le parti, nel regolare il trasferimento al cessionario degli accantonamenti maturati presso le cedenti, avevano deciso di non imporre in capo alla predetta società l'obbligo immediato di destinare dette risorse finanziarie a favore di ma lo Controparte_2
sospesero condizionalmente al verificarsi della interruzione del rapporto di lavoro tra e i dipendenti ceduti, ovvero al pagamento da parte dell'odierna Controparte_2
convenuta del trattamento di fine rapporto maturato da questi ultimi durante il rapporto pregresso;
- con la conclusione dell'operazione di fusione della e della in CP_5 CP_6
tutti i debiti ed i crediti delle predette società confluirono in quest'ultima, CP_1 inclusi quelli maturati verso l'odierna convenuta, la quale vantava un credito, sospeso condizionalmente al verificarsi della condizione dell'effettivo pagamento del t.f.r. ai Contr dipendenti ceduti da e pari ad € 102.771,08; CP_5
Contr
- successivamente, tutti i dipendenti ceduti da e hanno interrotto il rapporto CP_5 di lavoro con e quest'ultima ha provveduto al pagamento del t.f.r. a mezzo CP_2
bonifici bancari, e pertanto, a seguito del pagamento integrale del trattamento di fine
4 rapporto da parte di , quest'ultima, in forza degli accordi assunti CP_2
precedentemente, è diventata creditrice nei confronti di CP_1
- nel 2021 la ha fornito diversi servizi a favore della ed ha CP_1 Controparte_2 emesso conseguentemente 5 fatture (20, 29, 36, 40 e 45 del 2021) dell'importo complessivo di € 125.245,40;
- le due società hanno concordato la compensazione dei reciproci crediti con conseguente estinzione del debito della nei confronti della (doc. 003 A - CP_1 Controparte_7
accordo di compensazione del 27.10.2021) e un residuo credito di € 22.474,32 in capo alla società nei confronti dell'odierna convenuta; CP_1
- in data 12 maggio 2022 la convenuta e la hanno compensato i rispettivi CP_1
debiti, riguardanti le fatture n. 260/2022 emessa da nei confronti di Controparte_2 dell'importo di € 19.519,50 con la fattura n. 77/2021 emessa dalla CP_1 CP_1 per € 15.631,86 verso per un importo di € 15.020,50 (doc. 004 - accordo di CP_2
compensazione del 12.05.2022) (doc. 005 - fatture oggetto di compensazione con CP_2
del 12.05.2022); anche in questo caso è rimasto in capo alla un debito
[...] CP_2
residuo di € 10.380,76.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. la parte convenuta - dopo avere ribadito che
[...]
si era accollata i debiti per TFR pari ad € 102.771,08 - ha depositato i cedolini CP_2
Contr dei dipendenti ceduti a la stampa partitari , le CP_2 Parte_2
cessioni del contratto di lavoro e le quietanze di pagamento rilasciate da quattro dipendenti e ha chiesto l'emissione dell'ordine di esibizione nei confronti della Curatela Contr del fallimento di tutta la documentazione (LUL; contratti di lavoro e schede contabili tfr l'estratto conto previdenziale;
il modello unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione;
- CU;
- estratto conto bancario o postale da cui risulti la retribuzione;
fotocopia assegno emesso per la retribuzione;
quietanze cartacee;
bollettini contributi INPS o estratto INPS dei trentadue lavoratori meglio specificati nell'istanza; tutti i modelli 770/ semplificati con i redditi corrisposti fino alla data del passaggio dei dipendenti ceduti;
e prova del trasferimento al cessionario dei Tfr, delle mensilità aggiuntive maturate e non liquidate, delle ferie residue e di ogni altro emolumento a carattere differito maturato e non corrisposto ai dipendenti ceduti) degli anni 2019 -2020
- 2021, avente per oggetto i dipendenti delle società incorporate ( e CP_5 [...]
dalla società fallita, nonché l'ordine di esibizione nei confronti Controparte_4 dell'INPS di tutta la documentazione relativa alle cessioni dei dipendenti da e CP_5
Controparte_8
5 La parte attrice - insistendo per l'accoglimento delle domande proposte - ha dedotto nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. che la società convenuta non ha assolto all'onere di provare la cessione dei rapporti di lavoro, un tempo assertivamente riconducibili alle
Contr società e (poi incorporate da , e, soprattutto, i Controparte_4 CP_5
pagamenti sostituivi che la stessa assume di avere effettuato in luogo di a CP_1
beneficio degli stessi dipendenti in questione;
né ha provato il proprio controcredito, nulla documentando in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni sottese alla fattura n. 260 del 30 aprile 2022 prodotta agli atti.
Con ordinanza del 18 novembre 2024 - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 novembre 2024 - il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta e, visto l'art. 281 quinquies e 189 c.p.c., ha rinviato all'udienza del 12 maggio 2025, assegnando termine ai procuratori delle parti: - per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter c.p.c., sino a sessanta giorni prima dell'udienza; - per il deposito delle comparse conclusionali sino a trenta giorni prima dell'udienza; - per il deposito delle memorie di replica sino a quindici giorni prima dell'udienza.
Con note tempestivamente depositate, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni proposte nell'atto introduttivo;
il procuratore della parte convenuta ha altresì insistito per l'accoglimento dell'istanza di emissione dell'ordine di Contr esibizione nei confronti della Curatela del fallimento e dell'INPS.
Previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del
12 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già precisate con le note depositate, e hanno chiesto che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice ritiene fondata la domanda proposta dalla Curatela volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi maturati dalla società odierna fallita nei confronti della società convenuta per le prestazioni, fondate sulle fatture nn. 20,29, 36, 40, 45 e 77, per le ragioni che si illustrano.
Deve esaminarsi l'eccezione di compensazione legale sollevata dalla parte convenuta.
La suddetta compensazione presuppone la compresenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei reciproci crediti.
6 Secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso tra le altre Cass. Sez.
III, ordinanza n. 20719 del 17/07/2023), l'eccezione di compensazione rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito.
La parte convenuta che ha eccepito la compensazione, su cui, pertanto, Controparte_2 incombe l'onere della prova del fatto estintivo, non ha provato la preesistenza dei crediti vantati nei confronti di non avendo depositato adeguata documentazione CP_1
probatoria dei pagamenti - assertivamente eseguiti da dei crediti Controparte_7
maturati a titolo di TFR, anteriormente alla cessione, dai dipendenti ceduti dalle società incorporate nella società a CP_1 Controparte_7
Deve, inoltre, osservarsi che le cessioni prodotte agli atti dalla parte convenuta (cfr. doc.
n. 10) non menzionano alcun impegno di pagamento da parte di del Controparte_2
trattamento di fine rapporto maturato anteriormente alla cessione né, tantomeno, alcun consenso del dipendente ceduto alla liberazione dell'originario datore di lavoro.
Pertanto, il presunto accollo da parte di dei debiti maturati verso il Controparte_2
personale risulta contraddetto dalle stesse scritture di cessione depositate dalal convenuta.
E' , inoltre, del tutto carente la prova del pagamento dei trattamenti di fine rapporto da parte della in favore dei dipendenti ceduti dalle società incorporate Controparte_2
nella società odierna fallita, in assenza della produzione delle contabili dei bonifici e/o delle distinte di emissione degli assegni bancari/circolari.
Le buste paga (cfr. docc. 7) depositate dalla parte convenuta in data 3 ottobre 2024 non sono sufficienti a ritenere provato il pagamento delle somme indicate e quindi del TFR in favore dei suddetti dipendenti.
Né possono ritenersi rilevanti ai fini probatori le quietanze di pagamento (cfr. docc.
n.11) rilasciate da quattro dipendenti, sia in quanto provenienti, comunque, da un limitato numero di lavoratori, sia perché si tratta di dichiarazioni non autenticate nelle sottoscrizioni, che rendono impossibile ricondurre con certezza tali documenti allo specifico soggetto firmatario.
La prova della sussistenza dei presupposti per la compensazione legale non può, tanto meno, fondarsi sull'accordo del 27 ottobre 2021, atteso che da esso non si desume, in ogni caso, la prova dell'esigibilità del credito della Controparte_2
7 Nel suddetto accordo, infatti, le parti fanno generico riferimento all'accollo di €
102.771,08 a titolo di TFR per cessione dei dipendenti della società
[...]
e fuse per incorporazione nella società Controparte_4 CP_5 CP_1
e non del pagamento del TFR da parte della in favore dei dipendenti Controparte_2
ceduti.
L'ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.
L'istanza di ammissione dell'ordine di esibizione dei documenti indicati dalla parte convenuta ha ad oggetto documenti non indispensabili ai fini della decisione della presente controversia, in quanto la parte convenuta avrebbe potuto provare la cessione dei dipendenti da a e il pagamento Controparte_4 CP_5 CP_7 da parte di quest'ultima, per conto di degli emolumenti maturati dai citati 32 CP_1
dipendenti a titolo di TFR, depositando le indefettibili comunicazioni c.d.
, il cui onere di trasmissione agli enti competenti, come è noto, grava Parte_3
sul nuovo datore di lavoro (quindi e producendo i documenti Controparte_2
probatori dei pagamenti assertivamente effettuati ai suddetti dipendenti, come ad esempio le contabili dei bonifici e/o delle distinte di emissione degli assegni bancari/circolari.
Ciò considerato, deve ritenersi che ha, pertanto, natura meramente esplorativa sia
Contr l'ordine di esibizione nei confronti della Curatela del fallimento di tutta la documentazione (LUL; contratti di lavoro e schede contabili tfr l'estratto conto previdenziale;
il modello unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione;
- CU;
- estratto conto bancario o postale da cui risulti la retribuzione;
fotocopia assegno emesso per la retribuzione;
quietanze cartacee;
bollettini contributi INPS o estratto INPS dei lavoratori meglio specificati nell'istanza; tutti i modelli 770/ semplificati con i redditi corrisposti fino alla data del passaggio dei dipendenti ceduti;
e prova del trasferimento al cessionario dei Tfr, delle mensilità aggiuntive maturate e non liquidate, delle ferie residue e di ogni altro emolumento a carattere differito maturato e non corrisposto ai dipendenti ceduti) degli anni 2019-2020-2021 avente per oggetto i dipendenti delle società incorporate ( e dalla società fallita, sia CP_5 Controparte_4
l'ordine di esibizione nei confronti dell'INPS di tutta la documentazione relativa alle cessioni dei dipendenti da e a CP_5 CP_6 Controparte_2
8 Deve, pertanto, confermarsi il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione dell'ordine di esibizione.
Né appare sussistere il presupposto per la compensazione legale con il credito assertivamente vantato in forza della fattura n. 260/2022 emessa dalla Controparte_2
in assenza di prova dell'esecuzione delle prestazioni.
Per le anzidette ragioni, deve rigettarsi l'eccezione di compensazione legale sollevata dalla parte convenuta e, per l'effetto, deve dichiararsi che la società convenuta
[...]
si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati a CP_2
saldo dalla sulla scorta delle fatture già menzionate e va condannata al CP_1 pagamento, in favore dell'odierna attrice, della complessiva somma di € 117.791,50, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo.
Deve, al contrario, rigettarsi la chiesta rivalutazione monetaria, in assenza di allegazione e prova del maggior danno. Secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità
(Sez. 3, Sentenza n. 255 del 11/01/2006), infatti, “nelle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta delle tabelle dettate dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle attività svolte (fase introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale) e della natura delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Maria
Cultrera, rigettata ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede: dichiara che la società convenuta si è resa inadempiente all'obbligo di Controparte_2 pagamento dei corrispettivi maturati a saldo dalla e, per l'effetto, la condanna CP_1
al pagamento, in favore del Fallimento della complessiva somma di € Parte_4
117.791,50, oltre interessi legali come in motivazione e con esclusione della chiesta rivalutazione monetaria;
9 condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario, c.p.a. e
IVA.
Si comunichi.
Palermo, 29/05/2025 Il giudice
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5844 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa
DA
della (fall. n. 34/2022 Tribunale di Palermo – Cod. Parte_1 CP_1
Fisc. e Partita IVA: ), domiciliato per la carica presso il suo studio in P.IVA_1
Palermo, Via Ariosto n. 16/C ed elettivamente in Palermo, Piazzetta F. Bagnasco n.7, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Viviani (cod. fisc.: - CodiceFiscale_1
indirizzo di posta elettronica certificata: - telefax: 091 Email_1
7910068), che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al presente atto
(doc. 1), giusta provvedimento autorizzativo reso dal Giudice delegato al fallimento in data 10 febbraio 2023.
CONTRO
, in persona dell'amministratore unico ed amministratore pro CP_2
tempore , con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 560/18, CP_3
elettivamente domiciliata in c.so Giulio Cesare 135 - Torino presso lo studio dell'avv.
Pier Domenico Bolumetti del Foro di Torino (codice fiscale;
C.F._2
PEC: , giusta procura del Email_2
30.08.2024 rilasciata su foglio separato ed autenticata digitalmente a norma dell'art. 83
c.p.c..
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La Curatela del Fallimento della ha citato in giudizio CP_1 Controparte_2 per chiedere l'accertamento dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati a saldo dalla sulle fatture indicate CP_1 nell'atto introduttivo e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore dell'odierna attrice, della complessiva somma di € 117.791,50, previa ed occorrendo revoca, a termini dell'art. 67, I comma, n. 2 L.F., di tutti gli accordi compensativi sottesi alle scritturazioni contabili del 27 ottobre 2021 e del 10 maggio 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole fatture sino all'integrale soddisfo.
A tal fine, la parte attrice ha dedotto che:
- dall'esame dei documenti in possesso della Curatela, è emerso che la società CP_1
pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, e quando già notoriamente versava in stato di insolvenza, avrebbe consentito alla di estinguere in Controparte_2
modo anomalo le proprie obbligazioni debitorie, e ciò attraverso alcune compensazioni eseguite con non meglio documentate
contro
-partite riconducibili ad asseriti pagamenti
“sostitutivi”;
- in particolare, come risulta anche dall'esame dei mastrini di sottoconto (doc. 4), la
[...]
CP_
alla data del pronunciato fallimento, aveva maturato un credito di complessivi €
117.791,50 nei confronti della a saldo delle fatture successivamente Controparte_2
precisate;
- l'esame del mastrino di sottoconto ha poi permesso di accertare che i corrispettivi dovuti dalla sono stati contabilmente azzerati attraverso svariate CP_2 operazioni di “compensazioni partite”;
- in particolare, gli importi dovuti a saldo sulle fatture nn. 20, 29, 36, 40 e 45 del 2021 risultano annullati tutti in data 27 ottobre 2021;
- la Curatela ha altresì acquisito una scrittura privata, priva di data certa e, come tale, ex sé inopponibile alla massa, denominata “compensazione crediti / debiti” del 27 ottobre
2021 (doc. 6), nel corpo della quale la e la avrebbero CP_1 Controparte_2 concordato l'estinzione dei debiti di cui alle suddette fatture, e ciò a fronte della loro compensazione con un preteso controcredito della nascente Controparte_2 dall'accollo di taluni debiti per TFR originariamente dovuti dall'odierna fallita (trattasi nella specie di debiti delle società incorporate e Controparte_4 CP_5
;
[...]
2 - il credito di cui alla fattura n. 77/2021 è stato invece azzerato attraverso una generica compensazione annotata in data 10.5.2022.
La Curatela ha, quindi, dedotto che:
- è incontestabile la sussistenza del credito maturato dalla (società che CP_1
svolgeva attività di officina meccatronica) nei confronti della Controparte_2 risultanti dalle menzionate fatture, per le prestazioni rese dall'odierna fallita consistenti in riparazione dei veicoli ed automezzi della ed in servizi accessori;
CP_2
- i suddetti crediti non possono ritenersi estinti per compensazione, perché non vi è prova dell'esistenza dei pretesi
contro
-crediti della da cui consegue la Controparte_2
palese erroneità, inattendibilità e, comunque, inopponibilità delle compensazioni annotate nei mastrini del periodo;
- qualora la parte convenuta dovesse documentare la sussistenza di propri autonomi crediti nei riguardi della società oggi fallita, gli accordi di compensazione dovrebbero essere dichiarati inefficaci ai sensi della disposizione dettata dall'art. 67, I comma, n. 2
L.F. trattandosi di mezzi anormali di pagamento (rispettivamente del 27 ottobre 2021 e del 10 maggio 2022) intervenuti entro l'anno anteriore al fallimento e ricorrendo i relativi presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria.
La società costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_2
formulate dalla parte attrice e, per l'effetto, ha domandato che il Tribunale accerti il credito vantato da verso il fallimento per l'importo Controparte_2 CP_1
complessivo di € 122.291,08, di cui € 102.771,08 per trattamenti di fine rapporto versati in relazione ai dipendenti a lei ceduti da e poi CP_5 Controparte_4
incorporate in ed € 19.520,00 per la fattura n. 260/2022; dichiari, CP_1 conseguentemente, l'intervenuta compensazione legale tra i debiti della ed i CP_1
debiti della entro i limiti della reciproca concorrenza, previo Controparte_2 accertamento della coesistenza degli stessi, sia a norma dell'art. 1241 e ss. del codice civile, sia a norma dell'art. 56 della l.f., ovvero, accertato quanto sopra in ordine all'ammontare del credito vantato da verso il fallimento Controparte_2 CP_1
dichiari l'irrevocabilità delle compensazioni operate il 27 ottobre 2021 ed il 12 maggio
2022; in via subordinata, rigetti le domande di parte attrice ed accerti l'esatto ammontare del credito vantato da verso il fallimento per la Controparte_2 CP_1
fattura n. 260/2022 ed a titolo di tfr versati per i dipendenti ceduti da e CP_5 [...]
e, conseguentemente, dichiari l'irrevocabilità delle Controparte_4
3 compensazioni del 27 ottobre 2021 e del 12 maggio 2022; in ogni caso, accerti l'esatto ammontare del credito vantato dal fallimento della verso CP_1 CP_2
La convenuta ha eccepito che, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, vantava un credito certo, liquido ed esigibile, nei confronti della e che ricorrevano i CP_1
presupposti per la compensazione legale dei debiti coesistenti tra la convenuta e la società odierna fallita. CP_1
A tal fine, ha dedotto che:
- la società in data 2 ottobre 2020, aveva acquistato alcuni dipendenti Controparte_2
dalla e dalla poi fuse per incorporazione nella Controparte_4 CP_5
società e in data 8 ottobre 2020 la aveva ceduto CP_1 Controparte_4
altri dipendenti alla Controparte_2
- in occasione delle due operazioni di cessione dei contratti di lavoro, la Controparte_2 si era accollata, per espressa disposizione di legge, l'obbligo di pagare ai dipendenti ceduti il trattamento di fine rapporto da loro sino ad allora maturato nei confronti, rispettivamente, della per complessivi € 22.777,94, e della CP_5 [...] per € 69.654,87 con la prima operazione e di € 10.338,27 con Controparte_4
la seconda operazione (doc. 002 - estratto scheda contabile;
CP_1
- le parti, nel regolare il trasferimento al cessionario degli accantonamenti maturati presso le cedenti, avevano deciso di non imporre in capo alla predetta società l'obbligo immediato di destinare dette risorse finanziarie a favore di ma lo Controparte_2
sospesero condizionalmente al verificarsi della interruzione del rapporto di lavoro tra e i dipendenti ceduti, ovvero al pagamento da parte dell'odierna Controparte_2
convenuta del trattamento di fine rapporto maturato da questi ultimi durante il rapporto pregresso;
- con la conclusione dell'operazione di fusione della e della in CP_5 CP_6
tutti i debiti ed i crediti delle predette società confluirono in quest'ultima, CP_1 inclusi quelli maturati verso l'odierna convenuta, la quale vantava un credito, sospeso condizionalmente al verificarsi della condizione dell'effettivo pagamento del t.f.r. ai Contr dipendenti ceduti da e pari ad € 102.771,08; CP_5
Contr
- successivamente, tutti i dipendenti ceduti da e hanno interrotto il rapporto CP_5 di lavoro con e quest'ultima ha provveduto al pagamento del t.f.r. a mezzo CP_2
bonifici bancari, e pertanto, a seguito del pagamento integrale del trattamento di fine
4 rapporto da parte di , quest'ultima, in forza degli accordi assunti CP_2
precedentemente, è diventata creditrice nei confronti di CP_1
- nel 2021 la ha fornito diversi servizi a favore della ed ha CP_1 Controparte_2 emesso conseguentemente 5 fatture (20, 29, 36, 40 e 45 del 2021) dell'importo complessivo di € 125.245,40;
- le due società hanno concordato la compensazione dei reciproci crediti con conseguente estinzione del debito della nei confronti della (doc. 003 A - CP_1 Controparte_7
accordo di compensazione del 27.10.2021) e un residuo credito di € 22.474,32 in capo alla società nei confronti dell'odierna convenuta; CP_1
- in data 12 maggio 2022 la convenuta e la hanno compensato i rispettivi CP_1
debiti, riguardanti le fatture n. 260/2022 emessa da nei confronti di Controparte_2 dell'importo di € 19.519,50 con la fattura n. 77/2021 emessa dalla CP_1 CP_1 per € 15.631,86 verso per un importo di € 15.020,50 (doc. 004 - accordo di CP_2
compensazione del 12.05.2022) (doc. 005 - fatture oggetto di compensazione con CP_2
del 12.05.2022); anche in questo caso è rimasto in capo alla un debito
[...] CP_2
residuo di € 10.380,76.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. la parte convenuta - dopo avere ribadito che
[...]
si era accollata i debiti per TFR pari ad € 102.771,08 - ha depositato i cedolini CP_2
Contr dei dipendenti ceduti a la stampa partitari , le CP_2 Parte_2
cessioni del contratto di lavoro e le quietanze di pagamento rilasciate da quattro dipendenti e ha chiesto l'emissione dell'ordine di esibizione nei confronti della Curatela Contr del fallimento di tutta la documentazione (LUL; contratti di lavoro e schede contabili tfr l'estratto conto previdenziale;
il modello unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione;
- CU;
- estratto conto bancario o postale da cui risulti la retribuzione;
fotocopia assegno emesso per la retribuzione;
quietanze cartacee;
bollettini contributi INPS o estratto INPS dei trentadue lavoratori meglio specificati nell'istanza; tutti i modelli 770/ semplificati con i redditi corrisposti fino alla data del passaggio dei dipendenti ceduti;
e prova del trasferimento al cessionario dei Tfr, delle mensilità aggiuntive maturate e non liquidate, delle ferie residue e di ogni altro emolumento a carattere differito maturato e non corrisposto ai dipendenti ceduti) degli anni 2019 -2020
- 2021, avente per oggetto i dipendenti delle società incorporate ( e CP_5 [...]
dalla società fallita, nonché l'ordine di esibizione nei confronti Controparte_4 dell'INPS di tutta la documentazione relativa alle cessioni dei dipendenti da e CP_5
Controparte_8
5 La parte attrice - insistendo per l'accoglimento delle domande proposte - ha dedotto nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. che la società convenuta non ha assolto all'onere di provare la cessione dei rapporti di lavoro, un tempo assertivamente riconducibili alle
Contr società e (poi incorporate da , e, soprattutto, i Controparte_4 CP_5
pagamenti sostituivi che la stessa assume di avere effettuato in luogo di a CP_1
beneficio degli stessi dipendenti in questione;
né ha provato il proprio controcredito, nulla documentando in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni sottese alla fattura n. 260 del 30 aprile 2022 prodotta agli atti.
Con ordinanza del 18 novembre 2024 - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 novembre 2024 - il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta e, visto l'art. 281 quinquies e 189 c.p.c., ha rinviato all'udienza del 12 maggio 2025, assegnando termine ai procuratori delle parti: - per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter c.p.c., sino a sessanta giorni prima dell'udienza; - per il deposito delle comparse conclusionali sino a trenta giorni prima dell'udienza; - per il deposito delle memorie di replica sino a quindici giorni prima dell'udienza.
Con note tempestivamente depositate, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni proposte nell'atto introduttivo;
il procuratore della parte convenuta ha altresì insistito per l'accoglimento dell'istanza di emissione dell'ordine di Contr esibizione nei confronti della Curatela del fallimento e dell'INPS.
Previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del
12 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già precisate con le note depositate, e hanno chiesto che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice ritiene fondata la domanda proposta dalla Curatela volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi maturati dalla società odierna fallita nei confronti della società convenuta per le prestazioni, fondate sulle fatture nn. 20,29, 36, 40, 45 e 77, per le ragioni che si illustrano.
Deve esaminarsi l'eccezione di compensazione legale sollevata dalla parte convenuta.
La suddetta compensazione presuppone la compresenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei reciproci crediti.
6 Secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso tra le altre Cass. Sez.
III, ordinanza n. 20719 del 17/07/2023), l'eccezione di compensazione rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito.
La parte convenuta che ha eccepito la compensazione, su cui, pertanto, Controparte_2 incombe l'onere della prova del fatto estintivo, non ha provato la preesistenza dei crediti vantati nei confronti di non avendo depositato adeguata documentazione CP_1
probatoria dei pagamenti - assertivamente eseguiti da dei crediti Controparte_7
maturati a titolo di TFR, anteriormente alla cessione, dai dipendenti ceduti dalle società incorporate nella società a CP_1 Controparte_7
Deve, inoltre, osservarsi che le cessioni prodotte agli atti dalla parte convenuta (cfr. doc.
n. 10) non menzionano alcun impegno di pagamento da parte di del Controparte_2
trattamento di fine rapporto maturato anteriormente alla cessione né, tantomeno, alcun consenso del dipendente ceduto alla liberazione dell'originario datore di lavoro.
Pertanto, il presunto accollo da parte di dei debiti maturati verso il Controparte_2
personale risulta contraddetto dalle stesse scritture di cessione depositate dalal convenuta.
E' , inoltre, del tutto carente la prova del pagamento dei trattamenti di fine rapporto da parte della in favore dei dipendenti ceduti dalle società incorporate Controparte_2
nella società odierna fallita, in assenza della produzione delle contabili dei bonifici e/o delle distinte di emissione degli assegni bancari/circolari.
Le buste paga (cfr. docc. 7) depositate dalla parte convenuta in data 3 ottobre 2024 non sono sufficienti a ritenere provato il pagamento delle somme indicate e quindi del TFR in favore dei suddetti dipendenti.
Né possono ritenersi rilevanti ai fini probatori le quietanze di pagamento (cfr. docc.
n.11) rilasciate da quattro dipendenti, sia in quanto provenienti, comunque, da un limitato numero di lavoratori, sia perché si tratta di dichiarazioni non autenticate nelle sottoscrizioni, che rendono impossibile ricondurre con certezza tali documenti allo specifico soggetto firmatario.
La prova della sussistenza dei presupposti per la compensazione legale non può, tanto meno, fondarsi sull'accordo del 27 ottobre 2021, atteso che da esso non si desume, in ogni caso, la prova dell'esigibilità del credito della Controparte_2
7 Nel suddetto accordo, infatti, le parti fanno generico riferimento all'accollo di €
102.771,08 a titolo di TFR per cessione dei dipendenti della società
[...]
e fuse per incorporazione nella società Controparte_4 CP_5 CP_1
e non del pagamento del TFR da parte della in favore dei dipendenti Controparte_2
ceduti.
L'ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.
L'istanza di ammissione dell'ordine di esibizione dei documenti indicati dalla parte convenuta ha ad oggetto documenti non indispensabili ai fini della decisione della presente controversia, in quanto la parte convenuta avrebbe potuto provare la cessione dei dipendenti da a e il pagamento Controparte_4 CP_5 CP_7 da parte di quest'ultima, per conto di degli emolumenti maturati dai citati 32 CP_1
dipendenti a titolo di TFR, depositando le indefettibili comunicazioni c.d.
, il cui onere di trasmissione agli enti competenti, come è noto, grava Parte_3
sul nuovo datore di lavoro (quindi e producendo i documenti Controparte_2
probatori dei pagamenti assertivamente effettuati ai suddetti dipendenti, come ad esempio le contabili dei bonifici e/o delle distinte di emissione degli assegni bancari/circolari.
Ciò considerato, deve ritenersi che ha, pertanto, natura meramente esplorativa sia
Contr l'ordine di esibizione nei confronti della Curatela del fallimento di tutta la documentazione (LUL; contratti di lavoro e schede contabili tfr l'estratto conto previdenziale;
il modello unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione;
- CU;
- estratto conto bancario o postale da cui risulti la retribuzione;
fotocopia assegno emesso per la retribuzione;
quietanze cartacee;
bollettini contributi INPS o estratto INPS dei lavoratori meglio specificati nell'istanza; tutti i modelli 770/ semplificati con i redditi corrisposti fino alla data del passaggio dei dipendenti ceduti;
e prova del trasferimento al cessionario dei Tfr, delle mensilità aggiuntive maturate e non liquidate, delle ferie residue e di ogni altro emolumento a carattere differito maturato e non corrisposto ai dipendenti ceduti) degli anni 2019-2020-2021 avente per oggetto i dipendenti delle società incorporate ( e dalla società fallita, sia CP_5 Controparte_4
l'ordine di esibizione nei confronti dell'INPS di tutta la documentazione relativa alle cessioni dei dipendenti da e a CP_5 CP_6 Controparte_2
8 Deve, pertanto, confermarsi il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione dell'ordine di esibizione.
Né appare sussistere il presupposto per la compensazione legale con il credito assertivamente vantato in forza della fattura n. 260/2022 emessa dalla Controparte_2
in assenza di prova dell'esecuzione delle prestazioni.
Per le anzidette ragioni, deve rigettarsi l'eccezione di compensazione legale sollevata dalla parte convenuta e, per l'effetto, deve dichiararsi che la società convenuta
[...]
si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati a CP_2
saldo dalla sulla scorta delle fatture già menzionate e va condannata al CP_1 pagamento, in favore dell'odierna attrice, della complessiva somma di € 117.791,50, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo.
Deve, al contrario, rigettarsi la chiesta rivalutazione monetaria, in assenza di allegazione e prova del maggior danno. Secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità
(Sez. 3, Sentenza n. 255 del 11/01/2006), infatti, “nelle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta delle tabelle dettate dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle attività svolte (fase introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale) e della natura delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Maria
Cultrera, rigettata ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede: dichiara che la società convenuta si è resa inadempiente all'obbligo di Controparte_2 pagamento dei corrispettivi maturati a saldo dalla e, per l'effetto, la condanna CP_1
al pagamento, in favore del Fallimento della complessiva somma di € Parte_4
117.791,50, oltre interessi legali come in motivazione e con esclusione della chiesta rivalutazione monetaria;
9 condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario, c.p.a. e
IVA.
Si comunichi.
Palermo, 29/05/2025 Il giudice
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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