Sentenza 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 25 luglio 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00776/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Paola Cianci e Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'accertamento:
- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di predisposizione del “ Progetto Individuale per la persona disabile ” ex art. 14 L. n. 328/00 in favore della figlia minore, depositata con pec del-OMISSIS- e conseguente ordine di provvedere;
nonché l’accertamento:
- del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto a tale titolo dovuto, da liquidarsi eventualmente in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa OB ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso ex art. 31-117 c.p.a., notificato in data 12.10.2023 e depositato il successivo 13.10.2023, i ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà sulla minore, -OMISSIS-, affetta da disturbo dello spetto autistico di grado moderato, associato a ritardo di sviluppo e disordine delle competenze linguistiche, hanno agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria a fronte della richiesta a mezzo pec-OMISSIS-, avente ad oggetto la predisposizione, in favore di quest’ultima, di un “ Progetto Individuale per la persona disabile ”, ex art. 14 L. 328/00. Hanno, quindi, chiesto che il Tribunale ordini all’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso, pena la nomina di un Commissario ad acta .
1.1 I ricorrenti hanno, altresì, proposto una domanda di risarcimento del cd. danno “ patrimoniale e non patrimoniale ” conseguente all’inerzia nella predisposizione del progetto di vita richiesto.
La domanda risarcitoria risulta espressamente formulata ai sensi dell’art. 2 bis L. n. 241/90, comma 1 (danno da ritardo) e comma 1 bis (danno da cd. ritardo mero) nei termini appresso sintetizzati.
L’assenza di un progetto integrato tra i diversi Enti preposti determinerebbe notevoli pregiudizi sia al minore che ai genitori, conducendo a disarmonie ed inefficienze.
In primo luogo (così a pag. 5 del ricorso), i ricorrenti hanno fatto riferimento all’esigenza che il minore, per come dichiarato dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione lavoro, con ordinanza cronologico n. -OMISSIS- (in atti), venga sottoposto a 15 ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale con metodologia cd. ABA che la stessa ASP di Reggio Calabria, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. -OMISSIS- (in atti), si è impegnata a sostenere, in via indiretta, mediante il rimborso trimestrale delle spese sostenute. I rimborsi in questione, tuttavia, non avverrebbero con costanza trimestrale, così costringendo i genitori ad anticipare ingenti somme per l’erogazione, in forma privata, della terapia in parola.
Inoltre, i genitori della minore affetto dalla predetta sindrome non riceverebbero un reale sostegno dalle Istituzioni, nonostante anche la Legge n. 135/15 lo preveda espressamente in materia di autismo.
Ancora, i coniugi -OMISSIS- hanno rappresentato di aver dovuto sostenere la spessa di € 600,00 per la redazione del progetto di vita in luogo dell’amministrazione inerte. Nelle conclusioni, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della “ Amministrazione resistente ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ovvero, in subordine, in via equitativa ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c.”.
2. L’A.S.P. di Reggio Calabria non è costituita.
3. Il Comune di Reggio Calabria, costituitosi con memoria del 18.12.2023, corredata da documenti, ha sostanzialmente dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, a valle di taluni incontri avvenuti presso i locali del settore welfare, sarebbe stato predisposto un progetto di vita in favore della minore, inoltrato alla relativa famiglia ai fini della sottoscrizione, con mail del 31.10.2023. Dopo aver precisato che “ l’attuazione del progetto per la parte di competenza dell’amministrazione comunale, dipenderà dalle risorse programmate e/o destinate tra le diverse line di intervento, in quanto la finanziabilità dei progetti poggia su fondi vincolati e strutturali sui quali gravano le difficoltà di programmazione connesse all’attuazione della legge stessa da parte di vari organi di diverse amministrazioni ”, la difesa dell’ente ha, conclusivamente, sostenuto, il superamento dell’inerzia, opponendosi alla nomina del Commissario ad acta .
4. Con sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, il Tribunale ha ritenuto che il documento prot. n. -OMISSIS-, di cui alla mail del 31.10.2023, non fosse idoneo a superare il contegno inerte tenuto dall’amministrazione comunale, integrando piuttosto gli estremi di un atto di natura endo-procedimentale ed istruttoria, non ancora confluito nell’adozione di un provvedimento amministrativo (delibera o determina che sia) in forza del quale il Progetto, a prescindere dal relativo contenuto, potesse dirsi adottato dal Comune di Reggio Calabria.
4.1 In accoglimento della domanda ex artt. 31-117 c.p.a., il Collegio ha, dunque, accertato l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, ordinandole di provvedere in maniera espressa e motivata, con conseguente rimessione della causa sul ruolo ordinario per la decisione sull’ulteriore domanda di risarcimento del danno.
5. Ad istanza di parte ricorrente, deducente la persistente inerzia dell’ente, con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, il Tribunale ha nominato, quale Commissario ad acta , il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Catanzaro, con l’incarico di completare l’iter istruttorio avviato dal Comune di Reggio Calabria. Ciò mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo di adozione/approvazione del progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/00, in favore del minore, che rechi la necessaria individuazione della copertura finanziaria - eventualmente a valere su autonomi stanziamenti a carico del bilancio comunale (cd. budget di progetto) - funzionale alla concreta realizzazione del progetto in questione.
6. Con memoria depositata in data 20.10.2025, corredata dal deposito di documenti, i ricorrenti, dopo aver evidenziato la mancata predisposizione, fino ad allora, del progetto di vita da parte del nominato Commissario ad acta, hanno dedotto di aver sostenuto, a proprio totale carico, le spese per le attività attinenti al progetto richiesto, ammontanti alla complessiva somma di € 7.786,00, come da fatture allegate, di cui hanno chiesto il rimborso ad integrazione della domanda risarcitoria (così ultimo cv. della memoria).
7. Il Comune di Reggio Calabria, giusta memoria difensiva dell’8.11.2025, ha contestato la fondatezza di tale domanda, sostenendo la non rimborsabilità delle spese sostenute prima dell'approvazione del Progetto Individuale, stante la mancata dimostrazione che le prestazioni autonomamente erogate in favore del minore avrebbero avuto una copertura totale o parziale nel Progetto finale.
L'approvazione tardiva del progetto in parola da parte dell’amministrazione comunale – non imputabile agli Uffici comunali quanto piuttosto alla mancata definizione (sopravvenuta nelle more del giudizio) da parte della Regione Calabria, delle linee guida regionali utili alla stesura dei progetti individualizzati ex art. 14 L. n. 328/2000 - non farebbe sorgere, in capo a quest’ultima, l’obbligo di rimborsare retroattivamente le spese discrezionalmente sostenute dai genitori in favore del minore, difettando la fonte dell'obbligazione.
7.1 In ogni caso, i ricorrenti non avrebbero fornito la prova rigorosa in ordine all’esistenza e all’entità dei pretesi danni subiti in conseguenza del ritardo nell’approvazione del Progetto individuale – comunque approvato dal Commissario ad acta con deliberazione n. -OMISSIS- – (danni da lesione dell'interesse alla tempestiva conclusione del procedimento e alla fruizione delle tutele previste per la disabilità), in assenza dei presupposti per una liquidazione, in via equitativa, degli stessi.
8. In data 17.11.2025, il predetto Commissario ha depositato la relazione conclusiva dell’incarico, dando conto dell’intervenuta approvazione del progetto di vita ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, in favore della minore, recante la necessaria individuazione della copertura finanziaria, giusta deliberazione n. -OMISSIS-. In particolare, il Commissario ad acta ha precisato di aver adottato la deliberazione in parola con i poteri del Consiglio Comunale (il sistema informatico del Comune di Reggio Calabria non prevede un’autonoma tipologia di delibere o determine del Commissario ad acta) , dando così attuazione alla sentenza non definitiva n.-OMISSIS-.
9. In occasione della pubblica udienza del 19.11.2025, auditi i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. La domanda risarcitoria in evidenza è fondata avuto esclusivo riguardo alle poste risarcitorie appresso indicate, restando nel resto rigettata.
11. Giova, innanzitutto, premettere l’infondatezza dell’obiezione formulata dall’amministrazione comunale, secondo cui, in linea di principio, i ricorrenti non avrebbero diritto al rimborso delle spese effettuate in favore minore, nelle more del procedimento di approvazione del progetto di vista individuale, non essendovi un titolo giuridico legittimante siffatto diritto.
Ed invero, la domanda di “rimborso” relativa al costo delle terapie somministrate privatamente alla minore -OMISSIS-, in attesa che il Comune evadesse l’istanza ex art. 14 L. n. 328/2000, trova titolo non già in forza di un progetto di vita non ancora approvato ma, per l’appunto, nell’inerzia dell’amministrazione nella definizione dell’istanza in discussione, qualificabile, per ciò stesso, in termini domanda di risarcimento del cd. danno da ritardo, ex art. 2 bis comma 1 L. n. 241/90.
Nel caso in esame, le fattispecie omissiva è stata già accertata da questo Tribunale con la sentenza non definitiva n.-OMISSIS- e, come tale, abilita i ricorrenti alla proposizione della domanda risarcitoria in discussione.
12. L’accoglimento, nel merito, di tale domanda è, poi subordinato, in primis , alla cd. spettanza del bene della vita oggetto dell’istanza disattesa.
Vertendosi in tema di danno da ritardo nel provvedere, il relativo risarcimento può essere riconosciuto a condizione che venga dimostrata la spettanza del bene della vita ovvero che si dimostri che, con ragionevole probabilità, l'Amministrazione dovrà accogliere l'istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, accordandogli così il bene della vita con essa richiesto (cfr. Cons. St., IV, 8 marzo 2021, n. 1923; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11/05/2022, n. 5892; sez. II, 23.03.2021, n. 3530).
12.1 Anche sotto tale profilo, la dimostrazione di siffatta spettanza del bene della vita è certamente evincibile dalla sopravvenuta approvazione del progetto di vita in discussione da parte del Commissario ad acta all’uopo nominato.
13. Infine, l’accoglimento della domanda risarcitoria è, comunque, subordinato alla puntuale e precisa allegazione, da parte dei ricorrenti, delle specifiche tipologie di nocumenti dagli stessi patiti, di cui sono tenuti a fornita la prova sia nell’ an che nel quantum.
In linea generale, i danni non patrimoniali possono essere oggetto di una liquidazione in via equitativa da parte del Giudice, ex artt. 1226 e 2056 c.c., che, tuttavia, riguarda, esclusivamente, il quantum debeatur, costituendo pur sempre onere dei ricorrenti allegare, a monte, in maniera precisa e puntuale, i pregiudizi patiti così da dimostrane l’esistenza – cd. an debeatur - sia pure in via indiziaria.
14. Tanto premesso, la richiesta di risarcimento del danno cd. non patrimoniale formulata nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, non può essere accolta.
Ed invero, nel corpo del ricorso dedicato alla rivendicazione del “ Danno patrimoniale e non patrimoniale ” (pag. 5 sub 2.), gli odierni istanti si sono limitati a dedurre che:
- “ L’assenza di un progetto integrato tra i diversi Enti preposti, così come prescritto dalla L. 328/00, nonostante la richiesta dei ricorrenti, sta cagionando notevoli pregiudizi sia al minore che ai genitori ;
- “ L’assenza di un piano integrato ha condotto e conduce a disarmonie ed inefficienze.”
- “ Dal canto loto, i sig.ri -OMISSIS-non ricevono un reale sostegno dalle Istituzioni, nonostante anche la Legge n. 134/15 lo preveda espressamente in materia di autismo (così a pag. 5-6 del ricorso).
Rebus sic stantibus , non può dirsi che i ricorrenti abbiano adempiuto all’onere di specificare, in maniera puntuale ed analitica, i concreti nocumenti, afferenti alla sfera psico-fisico/relazionale, che avrebbero patito quale conseguenza, diretta ed immediata, della mancata approvazione del progetto di vita individuale.
Ne consegue la genericità della domanda relativa a tale posta risarcitoria che, per l’effetto, deve essere rigettata.
15. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, si osserva quanto appresso.
Nell’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno correlato la richiesta in questione avuto esclusivo riguardo al ritardo con cui l’ASP di Reggio Calabria, malgrado gli impegni assunti dal relativo Commissario Straordinario con la delibera n. -OMISSIS- (in atti), rimborserebbe le spese sostenute per la terapia cd. ABA privatamente somministrata al minore, in forza dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, in data-OMISSIS-.
I danni in parola, a ben vedere rimasti imprecisati nel quantum, non avrebbero potuto, a monte, ritenersi eziologicamente riconnessi all’inerzia stigmatizzata con la sentenza non definitiva di questo Tribunale n.-OMISSIS-.
Ciò se solo si considera che l’istanza di predisposizione del progetto di vita, ex art. 14 L. 328/00, a fronte della quale, con la summenzionata sentenza, il Tribunale ha ordinato al Comune di Reggio Calabria di provvedere, è stata inoltrata a mezzo pec del-OMISSIS-.
Sicché, non può sostenersi che il tardivo rimborso, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, di spese mediche riconosciute in forza di autonome e distinte iniziative giurisdizionali avviate, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, in epoca antecedente (2019) all’istanza ex art. 14 L. n. 328/2000 (2022), possa essere eziologicamente connesso all’inerzia serbata dal Comune di Reggio Calabria a fronte della richiesta di predisposizione del progetto di vita in discussione.
16. Tanto premesso, l’ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali di cui alla memoria depositata in data 20.10.2025, coincidenti con le spese per le attività (nuoto, basket ed equitazione) attinenti al progetto richiesto, ammontanti alla complessiva somma di € 7.786,00, non è ammissibile.
Tale domanda deve ritenersi, infatti, estranea a quella, riguardante il genus danni patrimoniali, formulata nell’atto introduttivo del giudizio, laddove i ricorrenti hanno fatto espresso ed esclusivo riferimento al tardivo rimborso delle spese relative alla somministrazione della terapia ABA, all’uopo riferendo che i genitori sono costretti ad anticipare ingenti somme per una terapia che dovrebbe essere fornita gratuitamente dall’ASP (così a pag. 6).
Più che una specificazione della domanda risarcitoria già proposta - cd . emendatio libelli – con la memoria del 20.10.2025, i ricorrenti hanno, dunque, effettuato una vera e propria integrazione della domanda risarcitoria (così ultimo cv. della memoria) di cui al ricorso introduttivo, determinante una inammissibile mutatio libelli , in assenza della preventiva notifica della memoria in parola nei confronti delle amministrazioni resistenti.
17. Merita, invece, di essere accolta, in quanto circostanziata e provata (cfr. progetto di vita e relativa ricevuta di bonifico, risalente al 10.10.2023), la domanda di risarcimento del danno patrimoniale eziologicamente connesso all’inerzia serbata dal Comune di Reggio Calabria e coincidente con la spesa, pari ad € 600,00, sostenuta dai ricorrenti a fronte della predisposizione, da parte di professioni privati, di un progetto di vita alternativo a quello “pubblico”, invano richiesto all’amministrazione comunale.
18. Deve essere rigettata anche la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento dei danni da cd. “ritardo mero”, ex art. 2 bis comma 1 bis, giacché non risulta che parte ricorrente, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione comunale, abbia preliminarmente fatto ricorso al potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis l. n. 241/90, quale condizione legittimante la risarcibilità del danno in parola (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 16/01/2023, n.128).
19. In conclusione, la domanda risarcitoria complessivamente proposta deve essere accolta avuto esclusivo riguardo alla refusione dei danni patrimoniali coincidenti con la somma di € 600,00, corrisposta dai ricorrenti a fronte della predisposizione del progetto di vita privato, alternativo a quello pubblico invano richiesto all’amministrazione, restando, nel resto, in parte rigettata ed in parte dichiarata inammissibile, per le motivazioni sopra indicate.
Ne consegue la condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 600,00, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dal 10.10.2023 (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n. 24468).
20. Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza parziale, possono essere compensate nei confronti del Comune di Reggio Calabria, restando irripetibili quanto alla non costituita ASP di Reggio Calabria, salva la refusione del contributo unificato da porre a carico del Comune di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di risarcimento del danno, nei limiti di cui in motivazione, nel resto, in parte rigettandola ed in parte dichiarandola inammissibile.
Per l’effetto, condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo complessivo di € 600,00, a titolo di danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate nei confronti del Comune di Reggio Calabria, onerato del rimborso del contributo unificato, ove versato. Spese irripetibili quanto all’ASP di Reggio Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE IS, Presidente
OB ZZ, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB ZZ | TE IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.