Articolo 1 della Legge 27 maggio 1975, n. 190
Articolo 2
Versione
28 giugno 1975
Art. 1.
La biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma e' dotata di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese di funzionamento inerenti il servizio bibliotecario ad essa demandato con esclusione di quelle per il personale.
A tal fine, e' costituito un comitato di gestione composto da:
a) il direttore della biblioteca, presidente;
b) un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in servizio presso la biblioteca;
c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del personale in servizio presso la biblioteca, eletto dal personale stesso secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per beni culturali e ambientali.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un ragioniere economo della biblioteca.
I componenti di cui alle lettere b), c) e d) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
Durano in carica tre anni e sono riconfermabili.
Entrata in vigore il 28 giugno 1975