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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/12/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 1634/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1634 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 2.12.2025, promossa da:
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Marino, alla via Cavour n. 123, presso lo studio dell'avv. Marco Rapo, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in San Cesareo, alla via Casalina n. 90, presso lo studio dell'avv. Edoardo Di Giovanni, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di subappalto;
1 Conclusioni delle parti: coma da verbale dell'udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 229/2022, emesso da questo Tribunale e pubblicato in data 25.1.2022, mediante cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della complessiva somma di euro 95.427,78, a titolo di corrispettivo per le Controparte_1 lavorazioni eseguite presso i cantieri Consap e Teatro Lirico Milano, in virtù di un contratto di subappalto intercorso fra le parti, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L'opponente, nella specie, non ha contestato la debenza dell'importo di euro 3.927,78, portato dalla fattura n. 70 del 24.5.2021, in relazione alle lavorazioni eseguite presso il cantiere Consap, mentre, con riferimento agli interventi eseguiti presso il Teatro Lirico
Milano, ha dedotto:
- che i lavori subappaltati alla parte opposta corrispondono a quelli descritti nel computo metrico estimativo della stazione appaltante, la quale in data 11.10.2021 ha trasmesso alla stessa opponente una comunicazione pec recante l'elenco delle difformità riscontrate nei lavori eseguiti;
- che, conseguentemente, con pec del 19.10.2021, la medesima ha denunciato le difformità riscontrate alla parte opposta, inviando a quest'ultima la comunicazione trasmessa dalla committente;
- che, con pec del 22.10.2021, la parte opposta ha rifiutato di porre in essere gli interventi di ripristino, adducendo, come giustificazione, il mancato pagamento delle fatture emesse;
- che la stessa opponente, in ragione dei vizi riscontrati, ha diritto di conseguire, ai sensi dell'art. 1668 c.c., la riduzione del prezzo dell'appalto, nonché la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patiti, quale differenza fra l'importo richiesto a titolo di corrispettivo e la quantificazione dei costi di ripristino delle difformità riscontrate.
La stessa ha, sulla scorta delle predette circostanze, così concluso: “
1. in via preliminare, non concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto
2 ingiuntivo opposto, n. 229/2022 del 24.1.2022 (R.G. 7885/2021), emesso non immediatamente esecutivo dal Tribunale Ordinario di Velletri, Giudice Dr. Martina
Rispoli, depositato il 25.1.2022, notificato all'opponente il 28.1.2022; 2. nel merito, in conseguenza della operata denuncia dei vizi, accertare e dichiarare: - l'inadempimento della alle pattuizioni alle quali era obbligata, quindi conseguentemente la Controparte_1
risoluzione del rapporto ex art. 1662 comma 2 c.c. ovvero, in ogni caso, ex artt. 1668 comma 2 e 1453 c.c.; - ex art. 1668 comma 1 c.c., la riduzione del prezzo complessivo del subappalto nella misura dell'importo portato dalle fatture di cui in narrativa, punto 1, lettera B;
con salvezza della maggiore riduzione di prezzo che risulterà all'esito dell'accertamento istruttorio sul valore dei vizi delle lavorazioni effettuate dalla opposta e di quello delle lavorazioni non effettuate dalla stessa;
- dichiarare il diritto alla restituzione alla opponente del maggior prezzo che risulterà essere stato corrisposto alla opposta;
3. disporre la revoca e l'annullamento del decreto opposto per insussistenza dei presupposti di legge, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme ivi richieste;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
La costituitasi in giudizio, ha evidenziato: Controparte_1
- che le opere realizzate dalle medesima non sono mai state contestate dalla committente, tanto che, relativamente alla fattura n. 53 del 30.4.2021, riferita al Teatro
Lirico di Milano, la somma richiesta di euro 6.500,00 costituisce il residuo dell'importo totale di euro 20.000,00; con riferimento alla fattura n. 125, la Parte_1
con e-mail del 10.9.2021, ha inviato il certificato di pagamento prodromico
[...]
all'emissione della fattura;
in relazione, invece, alle fatture n. 80 e 97, l'e-mail del
30.7.2021, inoltrata dall'opponente, dimostra l'intenzione dell'appaltatrice principale di accettare i lavori, in ordine ai quali viene postergato solamente il termine di pagamento di ulteriori trenta giorni rispetto alle scadenze previste al 31.7.2021 ed al 30.8.2021;
- che, a partire dal mese di giugno 2021, i lavori a cui si riferisce la pretesa azionata in sede monitoria, sono stati puntualmente eseguiti, senza ricevere alcun corrispettivo;
- che, in ragione di ciò, la medesima, invocando l'art. 5 del contratto di subappalto, ha sospeso i lavori in attesa di ricevere i pagamenti;
3 - che, nella diffida inoltrata dalla stazione appaltante alla subappaltatrice, la prima ha soltanto invitato la seconda a procedere al completamento dell'opera;
- che l'azione di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo non possono essere proposte contemporaneamente;
- che, inoltre, la risoluzione ex art. 1668 c. 2 c.c. può essere pronunciata solo quando l'opera presenti vizi tali da renderla del tutto inservibile;
- che l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. non esclude che l'appaltatore abbia il diritto di conseguire il corrispettivo per le opere realizzate;
- che la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. non potrebbe operare, in quanto la parte opponente ha accettato l'opera e le difformità erano dalla stessa riconoscibili.
L'opposta ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “A) Preliminarmente: 1) concedere ai sensi dell'art. 648 C.P.C. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
229/2022 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
2) sempre in via preliminare, ma subordinata, concedere la provvisoria esecuzione relativamente alla somma di € 3.927,78 quale residuo dovuto in base alla fattura 70/2021, ovvero emettere ordinanza ex art. 186 quater C.P.C. per la stessa somma perché non contestata;
II) Nel Merito: 1) Rigettare l'opposizione proposta dalla
[...] in quanto infondata per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa, Parte_1 con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 229/2022. 2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito, pur riconoscendo il credito della PR ritenesse incongruo l'importo di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, rideterminare la somma dovuta dalla mediante Parte_1 apposita CTU alla cui richiesta si aderisce. Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma non contestata, e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183
c. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di svolgere attività istruttoria, ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del
2.12.2025, all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza in trenta giorni ex
4 art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Così, in sintesi, delineate le prospettazioni delle parti, si ritiene utile ricordare, rispetto alla richiesta avanzata dalla parte opposta all'udienza del 2.12.2025 di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella formulazione ratione temporis rilevante, che la scelta di ricorrere al modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. è rimessa all'esclusiva valutazione del giudice, attribuendo la stessa disposizione alle parti unicamente la facoltà di chiedere il rinvio ad un'udienza successiva.
Ciò chiarito, si evidenzia che la parte opponente ha sostanzialmente riconosciuto la debenza della somma di euro 3.927,78, portata dalla fattura n. 70 del 24.5.2021, emessa in relazione alle lavorazioni eseguite presso il cantiere Consap, di talché la successiva analisi sarà dedicata esclusivamente alle pretese azionate con riguardo alle opere eseguite presso il cantiere del Teatro Lirico di Milano.
Sul punto, è pacifico che, per effetto della sottoscrizione in data 10.1.2020, di un contratto di subappalto, la parte opponente ha affidato alla parte opposta l'esecuzione delle lavorazioni descritte nel preventivo allegato allo stesso contratto, prevedendo quale importo complessivo la somma di euro 220.000,00 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte opposta).
Si rileva, inoltre, che, invocando il predetto titolo, la parte opposta ha agito in sede monitoria al fine di conseguire l'adempimento dell'obbligo, gravante sulla controparte, di provvedere al pagamento, alle scadenze pattuite nel contratto, del corrispettivo indicato nelle fatture n. 53 del 30.4.2021 (per la residua parte di euro 6.500,00), n. 80 del 31.5.2021,
n. 97 del 30.6.2021, n. 125 del 10.9.2021, per la somma complessiva di euro 91.500,00, mentre la parte opponente ha ritenuto giustificata la sospensione dei pagamenti, in ragione delle difformità riscontrate nelle opere eseguite, per come denunciate dal committente, chiedendo conseguentemente di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt.
1662 c. 2 o 1668 c. 2 c.c. e domandando, in ogni caso, la riduzione del prezzo pattuito.
Giova, anzitutto, precisare, in merito all'eccepita inammissibilità del cumulo delle diverse azioni previste dall'art. 1668 c.c., che, secondo la Suprema Corte, “in tema di appalto le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di
5 eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere
l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto” (cfr. Cass., 14 maggio 2019, n. 12803).
Deve, però, rammentarsi che la stessa Suprema Corte ha chiarito che, se, in ipotesi di vendita, la risoluzione può essere domandata in presenza di vizi tali da diminuire in modo apprezzabile il valore della cosa compravenduta, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente, di contro, al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera incidano in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa e siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva o all'uso specificamente previsto nel contratto, permettendo allo stesso, invece, di chiedere uno dei provvedimenti di cui all'art. 1668 c. 1 c.c., ove i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass.,
5 luglio 2022, n. 21188).
Alla luce del tenore delle difese svolte dall'opponente e delle domande dalla medesima proposte in via riconvenzionale, si ricorda, inoltre, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi
l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi
e delle conseguenze dannose lamentate”, ciò sul presupposto che, ove sia invocata la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, il riparto degli oneri probatori non corrisponde a quello generalmente operante in punto di adempimento contrattuale, in quanto “l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato - ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi - integra una
6 responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti. Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668
c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore -, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda” (cfr. Cass.,
23 gennaio 2025, n. 1701, in massima e in motivazione).
La stessa Suprema Corte ha, quindi, concluso che “ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione
a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare
l'integrazione di tali difformità e vizi” (cfr., ancora, Cass., 23 gennaio 2025, n. 1701).
Facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, deve osservarsi, in primo luogo, che la subappaltante non si è limitata ad eccepire l'inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma ha agito in via riconvenzionale ex artt. 1667 e
1668 c.c., al fine di conseguire la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, invocando espressamente il contenuto della garanzia prevista dalla legge in presenza di vizi e difformità dell'opera appaltata, pacificamente applicabile anche in ipotesi di subappalto, venendo in considerazione appunto un contratto derivato.
Deve, inoltre, ritenersi, sulla base di quanto allegato dall'opposta e non puntualmente contestato, che la stessa abbia di fatto accettato l'opera, in quanto, al momento della denuncia degli asseriti vizi alla controparte, avvenuta in data 19.10.2021, la stessa aveva già acquisito la disponibilità materiale e giuridica delle opere realizzate, senza sollevare
7 alcuna riserva, come si desume anche dal dato pacifico che la stessa ha provveduto a verificare le stesse opere in contraddittorio con il committente in data 30.9.2021. CP_2
A fronte di ciò, occorre rilevare, in primo luogo, che la stessa parte si è limitata a lamentare genericamente che le opere realizzate presentavano diverse difformità, richiamando integralmente le contestazioni mosse sul punto dall'appaltante, senza però provvedere ad una descrizione specifica delle difformità riscontrate, pure considerando il complesso contenuto del contratto di subappalto, prevedente l'affidamento di diverse lavorazioni, peraltro affiancate, secondo quanto prospettato dal subappaltatore e non contestato dalla controparte, da lavorazioni ulteriori, e senza in alcun modo esplicitare l'incidenza delle predette difformità sul valore complessivo delle opere subappaltate.
Ne discende immediatamente che la stessa allegazione dei vizi riscontrati, ad opera dell'opponente, risulta eccessivamente generica, avendo la parte interessata omesso di rapportare le difformità riscontrate al contenuto del contratto e non potendo detta genericità essere colmata per effetto della mera elencazione stilata dal Comune appaltante, a cui l'opponente rinvia, in quanto il documento in questione si esaurisce in un mero elenco di lavorazioni indicate come non conformi, senza altra esplicitazione, e di opere descritte come non eseguite, rispetto alle quali non risulta chiarito né il valore né l'effettiva riconducibilità alle lavorazioni affidate alla parte opposta.
Si rimarca ulteriormente che l'opponente, pur avendo la materiale disponibilità dell'opera, tanto da avere affermato di avere proceduto essa stessa ad eseguire le opere in tesi non realizzate o difformi, non ha però fornito una compiuta dimostrazione dell'esistenza e della consistenza dei vizi genericamente lamentati, non reputandosi, a questo fine, sufficiente la mera contestazione proveniente dal Comune appaltante, che, contrariamente a quanto assunto dall'opponente, non può dirsi coperta da fede privilegiata,
e dovendosi ribadire l'impossibilità di provvedere ad una loro verifica mediante consulenza tecnica, essendo lo stato dei luoghi mutato proprio in ragione dell'intervento della Parte_1
Anche a volere prescindere da quanto appena argomentato, deve, inoltre, evidenziarsi che la parte opposta ha affermato che le difformità lamentate dall'opponente attengono in
8 realtà all'esecuzione di finiture di modesta entità e all'ultimazione di opere che non sono state poste in essere perché la subappaltante ha immotivatamente ritardato il pagamento del corrispettivo, invocando, a sua volta, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
e la relativa specificazione contenuta nell'art. 5 del contratto di subappalto, almeno per le prime tre fatture che vengono qui in rilievo, l'ultima delle quali emessa in data 30.6.2021.
L'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti prevede, infatti, che i pagamenti dovessero avvenire dopo l'inizio lavori con emissione di s.a.l. a fine mese e con r.i.b.a. a 60 giorni e che, in caso di mancato incasso delle somme portata dalle fatture emesse, il subappaltatore avrebbe potuto sospendere l'esecuzione dei lavori fino alla data del pagamento.
Nel caso di specie, tenendo conto anche della richiesta di postergazione pervenuta dall'opponente, è del tutto incontestato che, al momento della trasmissione, in data
19.10.2021, della denuncia per la presenza di asserite difformità, la subappaltante non aveva provveduto al puntuale pagamento degli importi di cui alle fatture n. 53 del
30.4.2021 (per la residua parte di euro 6.500,00), n. 80 del 31.5.2021, n. 97 del 30.6.2021,
a quella data scadute ed emesse per lavorazioni già eseguite.
Ferma la mancata puntuale allegazione e dimostrazione dell'effettiva consistenza delle difformità invocate a fondamento della garanzia di cui all'art. 1667 c.c., appare, pertanto, condivisibile la prospettazione di parte opposta, secondo cui dette difformità sarebbero al più la conseguenza del mancato completamento dell'opera dovuta alla legittima sospensione dei lavori da parte del subappaltatore, dato il pacifico non tempestivo pagamento delle fatture appena indicate, emesse al progressivo avanzamento dei lavori, come da indicazioni della subappaltante.
Non può, infine, omettersi di evidenziare che le carenze assertive sopra messe in luce impediscono, in ogni caso, di accordare alla parte opponente sia il rimedio della riduzione del prezzo, non avendo la stessa descritto in che misura le difformità riscontrate avrebbero ridotto il valore delle opere realizzate, che quello della risoluzione, atteso che la stessa parte non ha neppure chiarito se e in che modo dette difformità incidessero radicalmente sulla possibilità di destinare le opere all'uso previsto.
Si precisa, inoltre, che non può accogliersi neanche l'ulteriore domanda di risoluzione
9 proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 1662 c. 2 c.c., considerato che, da un lato, il mancato completamento delle opere da parte dell'opposta appare giustificato dal ritardo nel pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 5 dello stesso contratto, dall'altro, il termine di tre giorni, assegnato con la diffida del 19.10.2021, non può reputarsi congruo anche se rapportato alla disciplina generale dettata dall'art. 1454 c.c. (cfr. doc. 13 del fascicolo di parte opponente).
Si sottolinea, poi, quanto alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'opponente, che la stessa risulta superata dall'impossibilità di accertare i vizi nei termini denunciati, dovendosi pure evidenziare che la parte opponente non ha comunque provveduto a descrivere i danni patiti né a documentare gli esborsi sostenuti per provvedere al completamento dell'opera, con l'ulteriore specificazione che le circostanze dedotte per la prima volta con l'articolazione della prova testimoniale nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. sono inammissibili perché allegate tardivamente.
In ordine ai profili dedotti nella stessa memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., circa l'asserita esistenza di vizi nelle lavorazioni afferenti ai massetti di sottofondo, emersi successivamente alla proposizione dell'opposizione per effetto delle prove poste in essere dalla committente nel corso del presente giudizio, giova rimarcare, ferme le considerazioni sopra esposte, che non vi è certezza circa la riferibilità dei predetti vizi alle opere eseguite dall'opposta, atteso che le lavorazioni subappaltate sono state poi pacificamente ultimate dalla stessa opponente, e che la comunicazione proveniente dal Comune di Milano, prodotta dall'opponente, fa esclusivo riferimento a fenomeni afferenti alla pavimentazione in resina, così come la documentazione relativa alle prove realizzate (cfr. docc. 26, 27 e 28 del fascicolo di parte opponente).
Deve, infine, ribadirsi, a fronte delle riproposizione delle richieste istruttorie articolate anche ad opera dell'opposta, che non possono ammettersi l'interrogatorio formale e la prova per testi dalla medesima richiesti, vertendo i relativi capitoli su circostanze non contestate, non rilevanti ai fini della decisione o delineate in modo generico.
3. Concludendo, l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dalla
[...]
devono essere rigettate, con integrale conferma del Parte_1
10 provvedimento istruttorio adottato in data 26.9.2023.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico dell'opponente e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento da individuare in relazione all'importo di cui è stato ingiunto il pagamento per effetto del decreto ingiuntivo opposto (causa di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi, data la non rilevante complessità dell'attività processuale svolta e la maggiore vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 229/2022, emesso da questo Tribunale e pubblicato in data 25.1.2022, che è dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c. 1 c.p.c.;
b) rigetta tutte le domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente;
c) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.052,00, Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1634 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 2.12.2025, promossa da:
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Marino, alla via Cavour n. 123, presso lo studio dell'avv. Marco Rapo, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in San Cesareo, alla via Casalina n. 90, presso lo studio dell'avv. Edoardo Di Giovanni, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di subappalto;
1 Conclusioni delle parti: coma da verbale dell'udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 229/2022, emesso da questo Tribunale e pubblicato in data 25.1.2022, mediante cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della complessiva somma di euro 95.427,78, a titolo di corrispettivo per le Controparte_1 lavorazioni eseguite presso i cantieri Consap e Teatro Lirico Milano, in virtù di un contratto di subappalto intercorso fra le parti, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L'opponente, nella specie, non ha contestato la debenza dell'importo di euro 3.927,78, portato dalla fattura n. 70 del 24.5.2021, in relazione alle lavorazioni eseguite presso il cantiere Consap, mentre, con riferimento agli interventi eseguiti presso il Teatro Lirico
Milano, ha dedotto:
- che i lavori subappaltati alla parte opposta corrispondono a quelli descritti nel computo metrico estimativo della stazione appaltante, la quale in data 11.10.2021 ha trasmesso alla stessa opponente una comunicazione pec recante l'elenco delle difformità riscontrate nei lavori eseguiti;
- che, conseguentemente, con pec del 19.10.2021, la medesima ha denunciato le difformità riscontrate alla parte opposta, inviando a quest'ultima la comunicazione trasmessa dalla committente;
- che, con pec del 22.10.2021, la parte opposta ha rifiutato di porre in essere gli interventi di ripristino, adducendo, come giustificazione, il mancato pagamento delle fatture emesse;
- che la stessa opponente, in ragione dei vizi riscontrati, ha diritto di conseguire, ai sensi dell'art. 1668 c.c., la riduzione del prezzo dell'appalto, nonché la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patiti, quale differenza fra l'importo richiesto a titolo di corrispettivo e la quantificazione dei costi di ripristino delle difformità riscontrate.
La stessa ha, sulla scorta delle predette circostanze, così concluso: “
1. in via preliminare, non concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto
2 ingiuntivo opposto, n. 229/2022 del 24.1.2022 (R.G. 7885/2021), emesso non immediatamente esecutivo dal Tribunale Ordinario di Velletri, Giudice Dr. Martina
Rispoli, depositato il 25.1.2022, notificato all'opponente il 28.1.2022; 2. nel merito, in conseguenza della operata denuncia dei vizi, accertare e dichiarare: - l'inadempimento della alle pattuizioni alle quali era obbligata, quindi conseguentemente la Controparte_1
risoluzione del rapporto ex art. 1662 comma 2 c.c. ovvero, in ogni caso, ex artt. 1668 comma 2 e 1453 c.c.; - ex art. 1668 comma 1 c.c., la riduzione del prezzo complessivo del subappalto nella misura dell'importo portato dalle fatture di cui in narrativa, punto 1, lettera B;
con salvezza della maggiore riduzione di prezzo che risulterà all'esito dell'accertamento istruttorio sul valore dei vizi delle lavorazioni effettuate dalla opposta e di quello delle lavorazioni non effettuate dalla stessa;
- dichiarare il diritto alla restituzione alla opponente del maggior prezzo che risulterà essere stato corrisposto alla opposta;
3. disporre la revoca e l'annullamento del decreto opposto per insussistenza dei presupposti di legge, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme ivi richieste;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
La costituitasi in giudizio, ha evidenziato: Controparte_1
- che le opere realizzate dalle medesima non sono mai state contestate dalla committente, tanto che, relativamente alla fattura n. 53 del 30.4.2021, riferita al Teatro
Lirico di Milano, la somma richiesta di euro 6.500,00 costituisce il residuo dell'importo totale di euro 20.000,00; con riferimento alla fattura n. 125, la Parte_1
con e-mail del 10.9.2021, ha inviato il certificato di pagamento prodromico
[...]
all'emissione della fattura;
in relazione, invece, alle fatture n. 80 e 97, l'e-mail del
30.7.2021, inoltrata dall'opponente, dimostra l'intenzione dell'appaltatrice principale di accettare i lavori, in ordine ai quali viene postergato solamente il termine di pagamento di ulteriori trenta giorni rispetto alle scadenze previste al 31.7.2021 ed al 30.8.2021;
- che, a partire dal mese di giugno 2021, i lavori a cui si riferisce la pretesa azionata in sede monitoria, sono stati puntualmente eseguiti, senza ricevere alcun corrispettivo;
- che, in ragione di ciò, la medesima, invocando l'art. 5 del contratto di subappalto, ha sospeso i lavori in attesa di ricevere i pagamenti;
3 - che, nella diffida inoltrata dalla stazione appaltante alla subappaltatrice, la prima ha soltanto invitato la seconda a procedere al completamento dell'opera;
- che l'azione di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo non possono essere proposte contemporaneamente;
- che, inoltre, la risoluzione ex art. 1668 c. 2 c.c. può essere pronunciata solo quando l'opera presenti vizi tali da renderla del tutto inservibile;
- che l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. non esclude che l'appaltatore abbia il diritto di conseguire il corrispettivo per le opere realizzate;
- che la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. non potrebbe operare, in quanto la parte opponente ha accettato l'opera e le difformità erano dalla stessa riconoscibili.
L'opposta ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “A) Preliminarmente: 1) concedere ai sensi dell'art. 648 C.P.C. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
229/2022 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
2) sempre in via preliminare, ma subordinata, concedere la provvisoria esecuzione relativamente alla somma di € 3.927,78 quale residuo dovuto in base alla fattura 70/2021, ovvero emettere ordinanza ex art. 186 quater C.P.C. per la stessa somma perché non contestata;
II) Nel Merito: 1) Rigettare l'opposizione proposta dalla
[...] in quanto infondata per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa, Parte_1 con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 229/2022. 2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito, pur riconoscendo il credito della PR ritenesse incongruo l'importo di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, rideterminare la somma dovuta dalla mediante Parte_1 apposita CTU alla cui richiesta si aderisce. Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma non contestata, e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183
c. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di svolgere attività istruttoria, ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del
2.12.2025, all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza in trenta giorni ex
4 art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Così, in sintesi, delineate le prospettazioni delle parti, si ritiene utile ricordare, rispetto alla richiesta avanzata dalla parte opposta all'udienza del 2.12.2025 di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella formulazione ratione temporis rilevante, che la scelta di ricorrere al modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. è rimessa all'esclusiva valutazione del giudice, attribuendo la stessa disposizione alle parti unicamente la facoltà di chiedere il rinvio ad un'udienza successiva.
Ciò chiarito, si evidenzia che la parte opponente ha sostanzialmente riconosciuto la debenza della somma di euro 3.927,78, portata dalla fattura n. 70 del 24.5.2021, emessa in relazione alle lavorazioni eseguite presso il cantiere Consap, di talché la successiva analisi sarà dedicata esclusivamente alle pretese azionate con riguardo alle opere eseguite presso il cantiere del Teatro Lirico di Milano.
Sul punto, è pacifico che, per effetto della sottoscrizione in data 10.1.2020, di un contratto di subappalto, la parte opponente ha affidato alla parte opposta l'esecuzione delle lavorazioni descritte nel preventivo allegato allo stesso contratto, prevedendo quale importo complessivo la somma di euro 220.000,00 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte opposta).
Si rileva, inoltre, che, invocando il predetto titolo, la parte opposta ha agito in sede monitoria al fine di conseguire l'adempimento dell'obbligo, gravante sulla controparte, di provvedere al pagamento, alle scadenze pattuite nel contratto, del corrispettivo indicato nelle fatture n. 53 del 30.4.2021 (per la residua parte di euro 6.500,00), n. 80 del 31.5.2021,
n. 97 del 30.6.2021, n. 125 del 10.9.2021, per la somma complessiva di euro 91.500,00, mentre la parte opponente ha ritenuto giustificata la sospensione dei pagamenti, in ragione delle difformità riscontrate nelle opere eseguite, per come denunciate dal committente, chiedendo conseguentemente di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt.
1662 c. 2 o 1668 c. 2 c.c. e domandando, in ogni caso, la riduzione del prezzo pattuito.
Giova, anzitutto, precisare, in merito all'eccepita inammissibilità del cumulo delle diverse azioni previste dall'art. 1668 c.c., che, secondo la Suprema Corte, “in tema di appalto le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di
5 eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere
l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto” (cfr. Cass., 14 maggio 2019, n. 12803).
Deve, però, rammentarsi che la stessa Suprema Corte ha chiarito che, se, in ipotesi di vendita, la risoluzione può essere domandata in presenza di vizi tali da diminuire in modo apprezzabile il valore della cosa compravenduta, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente, di contro, al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera incidano in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa e siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva o all'uso specificamente previsto nel contratto, permettendo allo stesso, invece, di chiedere uno dei provvedimenti di cui all'art. 1668 c. 1 c.c., ove i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass.,
5 luglio 2022, n. 21188).
Alla luce del tenore delle difese svolte dall'opponente e delle domande dalla medesima proposte in via riconvenzionale, si ricorda, inoltre, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi
l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi
e delle conseguenze dannose lamentate”, ciò sul presupposto che, ove sia invocata la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, il riparto degli oneri probatori non corrisponde a quello generalmente operante in punto di adempimento contrattuale, in quanto “l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato - ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi - integra una
6 responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti. Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668
c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore -, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda” (cfr. Cass.,
23 gennaio 2025, n. 1701, in massima e in motivazione).
La stessa Suprema Corte ha, quindi, concluso che “ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione
a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare
l'integrazione di tali difformità e vizi” (cfr., ancora, Cass., 23 gennaio 2025, n. 1701).
Facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, deve osservarsi, in primo luogo, che la subappaltante non si è limitata ad eccepire l'inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma ha agito in via riconvenzionale ex artt. 1667 e
1668 c.c., al fine di conseguire la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, invocando espressamente il contenuto della garanzia prevista dalla legge in presenza di vizi e difformità dell'opera appaltata, pacificamente applicabile anche in ipotesi di subappalto, venendo in considerazione appunto un contratto derivato.
Deve, inoltre, ritenersi, sulla base di quanto allegato dall'opposta e non puntualmente contestato, che la stessa abbia di fatto accettato l'opera, in quanto, al momento della denuncia degli asseriti vizi alla controparte, avvenuta in data 19.10.2021, la stessa aveva già acquisito la disponibilità materiale e giuridica delle opere realizzate, senza sollevare
7 alcuna riserva, come si desume anche dal dato pacifico che la stessa ha provveduto a verificare le stesse opere in contraddittorio con il committente in data 30.9.2021. CP_2
A fronte di ciò, occorre rilevare, in primo luogo, che la stessa parte si è limitata a lamentare genericamente che le opere realizzate presentavano diverse difformità, richiamando integralmente le contestazioni mosse sul punto dall'appaltante, senza però provvedere ad una descrizione specifica delle difformità riscontrate, pure considerando il complesso contenuto del contratto di subappalto, prevedente l'affidamento di diverse lavorazioni, peraltro affiancate, secondo quanto prospettato dal subappaltatore e non contestato dalla controparte, da lavorazioni ulteriori, e senza in alcun modo esplicitare l'incidenza delle predette difformità sul valore complessivo delle opere subappaltate.
Ne discende immediatamente che la stessa allegazione dei vizi riscontrati, ad opera dell'opponente, risulta eccessivamente generica, avendo la parte interessata omesso di rapportare le difformità riscontrate al contenuto del contratto e non potendo detta genericità essere colmata per effetto della mera elencazione stilata dal Comune appaltante, a cui l'opponente rinvia, in quanto il documento in questione si esaurisce in un mero elenco di lavorazioni indicate come non conformi, senza altra esplicitazione, e di opere descritte come non eseguite, rispetto alle quali non risulta chiarito né il valore né l'effettiva riconducibilità alle lavorazioni affidate alla parte opposta.
Si rimarca ulteriormente che l'opponente, pur avendo la materiale disponibilità dell'opera, tanto da avere affermato di avere proceduto essa stessa ad eseguire le opere in tesi non realizzate o difformi, non ha però fornito una compiuta dimostrazione dell'esistenza e della consistenza dei vizi genericamente lamentati, non reputandosi, a questo fine, sufficiente la mera contestazione proveniente dal Comune appaltante, che, contrariamente a quanto assunto dall'opponente, non può dirsi coperta da fede privilegiata,
e dovendosi ribadire l'impossibilità di provvedere ad una loro verifica mediante consulenza tecnica, essendo lo stato dei luoghi mutato proprio in ragione dell'intervento della Parte_1
Anche a volere prescindere da quanto appena argomentato, deve, inoltre, evidenziarsi che la parte opposta ha affermato che le difformità lamentate dall'opponente attengono in
8 realtà all'esecuzione di finiture di modesta entità e all'ultimazione di opere che non sono state poste in essere perché la subappaltante ha immotivatamente ritardato il pagamento del corrispettivo, invocando, a sua volta, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
e la relativa specificazione contenuta nell'art. 5 del contratto di subappalto, almeno per le prime tre fatture che vengono qui in rilievo, l'ultima delle quali emessa in data 30.6.2021.
L'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti prevede, infatti, che i pagamenti dovessero avvenire dopo l'inizio lavori con emissione di s.a.l. a fine mese e con r.i.b.a. a 60 giorni e che, in caso di mancato incasso delle somme portata dalle fatture emesse, il subappaltatore avrebbe potuto sospendere l'esecuzione dei lavori fino alla data del pagamento.
Nel caso di specie, tenendo conto anche della richiesta di postergazione pervenuta dall'opponente, è del tutto incontestato che, al momento della trasmissione, in data
19.10.2021, della denuncia per la presenza di asserite difformità, la subappaltante non aveva provveduto al puntuale pagamento degli importi di cui alle fatture n. 53 del
30.4.2021 (per la residua parte di euro 6.500,00), n. 80 del 31.5.2021, n. 97 del 30.6.2021,
a quella data scadute ed emesse per lavorazioni già eseguite.
Ferma la mancata puntuale allegazione e dimostrazione dell'effettiva consistenza delle difformità invocate a fondamento della garanzia di cui all'art. 1667 c.c., appare, pertanto, condivisibile la prospettazione di parte opposta, secondo cui dette difformità sarebbero al più la conseguenza del mancato completamento dell'opera dovuta alla legittima sospensione dei lavori da parte del subappaltatore, dato il pacifico non tempestivo pagamento delle fatture appena indicate, emesse al progressivo avanzamento dei lavori, come da indicazioni della subappaltante.
Non può, infine, omettersi di evidenziare che le carenze assertive sopra messe in luce impediscono, in ogni caso, di accordare alla parte opponente sia il rimedio della riduzione del prezzo, non avendo la stessa descritto in che misura le difformità riscontrate avrebbero ridotto il valore delle opere realizzate, che quello della risoluzione, atteso che la stessa parte non ha neppure chiarito se e in che modo dette difformità incidessero radicalmente sulla possibilità di destinare le opere all'uso previsto.
Si precisa, inoltre, che non può accogliersi neanche l'ulteriore domanda di risoluzione
9 proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 1662 c. 2 c.c., considerato che, da un lato, il mancato completamento delle opere da parte dell'opposta appare giustificato dal ritardo nel pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 5 dello stesso contratto, dall'altro, il termine di tre giorni, assegnato con la diffida del 19.10.2021, non può reputarsi congruo anche se rapportato alla disciplina generale dettata dall'art. 1454 c.c. (cfr. doc. 13 del fascicolo di parte opponente).
Si sottolinea, poi, quanto alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'opponente, che la stessa risulta superata dall'impossibilità di accertare i vizi nei termini denunciati, dovendosi pure evidenziare che la parte opponente non ha comunque provveduto a descrivere i danni patiti né a documentare gli esborsi sostenuti per provvedere al completamento dell'opera, con l'ulteriore specificazione che le circostanze dedotte per la prima volta con l'articolazione della prova testimoniale nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. sono inammissibili perché allegate tardivamente.
In ordine ai profili dedotti nella stessa memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., circa l'asserita esistenza di vizi nelle lavorazioni afferenti ai massetti di sottofondo, emersi successivamente alla proposizione dell'opposizione per effetto delle prove poste in essere dalla committente nel corso del presente giudizio, giova rimarcare, ferme le considerazioni sopra esposte, che non vi è certezza circa la riferibilità dei predetti vizi alle opere eseguite dall'opposta, atteso che le lavorazioni subappaltate sono state poi pacificamente ultimate dalla stessa opponente, e che la comunicazione proveniente dal Comune di Milano, prodotta dall'opponente, fa esclusivo riferimento a fenomeni afferenti alla pavimentazione in resina, così come la documentazione relativa alle prove realizzate (cfr. docc. 26, 27 e 28 del fascicolo di parte opponente).
Deve, infine, ribadirsi, a fronte delle riproposizione delle richieste istruttorie articolate anche ad opera dell'opposta, che non possono ammettersi l'interrogatorio formale e la prova per testi dalla medesima richiesti, vertendo i relativi capitoli su circostanze non contestate, non rilevanti ai fini della decisione o delineate in modo generico.
3. Concludendo, l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dalla
[...]
devono essere rigettate, con integrale conferma del Parte_1
10 provvedimento istruttorio adottato in data 26.9.2023.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico dell'opponente e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento da individuare in relazione all'importo di cui è stato ingiunto il pagamento per effetto del decreto ingiuntivo opposto (causa di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi, data la non rilevante complessità dell'attività processuale svolta e la maggiore vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 229/2022, emesso da questo Tribunale e pubblicato in data 25.1.2022, che è dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c. 1 c.p.c.;
b) rigetta tutte le domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente;
c) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.052,00, Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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