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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6612 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
05/06/2025, nella causa R.G. n. 24463/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(26/08/1970), rappresentata e difesa dall'avv. Albanese Clau- Parte_1 dio, per procura in atti;
RICORRENTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- Controparte_1 tata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Iannaccone Maria Pia;
RESISTENTE
E
in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Leopardi;
RESISTENTE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe ha adito l'intestato
Tribunale, in qualità di giudice del lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075167359 000, per omessa notifica dell'atto prodromico, vale a dire dell'Av- viso di nonché per intervenuta prescrizione quinquennale, stante l'assenza di ido- Controparte_3 nei atti interruttivi.
Alle esposte conclusioni, parte ricorrente ha premesso di aver ricevuto, in data 21.06.2024, l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075167359 000 da parte dell' , relativamente alla Cartella Controparte_4
n. 097 2018 0062249371 000, presuntivamente notificata il 21.06.2018. In particolare, la sig.ra Pt_2 ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'Avviso di sotteso alle cartelle impu-
[...] CP_3 CP_2 gnate ed ha rilevato l'inesistenza e/o irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento n. 097 2018
0062249371 000.
Ritualmente costituitisi in giudizio, le parti convenute, impugnando e contestando tutto quanto ex ad- verso dedotto e prodotto, hanno resistito al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, l' ha resistito alla domanda giudiziale, eccependo preliminarmente la CP_2 propria estraneità rispetto alle doglianze sollevate, afferenti esclusivamente all'attività di riscossione, e nel merito l'infondatezza delle pretese della ricorrente, evidenziando la regolare notifica della cartella in
1 data 21.06.2018, la mancata opposizione nei termini perentori di cui all'art. 24, co. 5, D.lgs. n. 46/1999,
e la presenza di atti interruttivi della prescrizione tempestivamente notificati dall' Controparte_5
.
[...]
Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti prodotti, ritenutane l'opportunità non palesan- dosi necessarie ulteriori indagini istruttorie, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*****
Il ricorso è infondato e come tale non può trovare accoglimento.
L'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione riguarda, in modo particolare, l'omesso versamento, da parte della dott.ssa dei contributi nella misura fissata annualmente dal Parte_1 [...] per le annualità 2017 e 2018. Controparte_6
Osserva preliminarmente il Giudicante che la dott.ssa non ha mai contestato la debenza dei Parte_1 contributi previdenziali relativi alle predette annualità, risultando, pertanto, pacifica tra le parti.
Per contro, le doglianze fatte valere in questa sede riguardano, in modo particolare, vizi formali e proce- durali relativi alla fase di riscossione dei contributi fondati, essenzialmente, sulla dedotta insussistenza tanto della notifica dell'atto presupposto quanto di altri ed ulteriori atti interruttivi della prescrizione di detto credito.
Si tratta, pertanto, di un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi che, secondo quanto previsto dall'art. 617 c.p.c., è proponibile nel termine di 20 giorni dalla notifica del titolo stesso. Nel caso oggetto di atten- zione detto termine risulta rispettato atteso che, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento datata 21.06.2024, il presente giudizio è stato instaurato in data 25.06.2024. Pertanto, è tempestivo.
Tanto premesso e considerato, lo Scrivente è tenuto ora a valutare se siano effettivamente sussistenti i vizi procedurali cui, secondo parte ricorrente, sarebbe affetta l'intimazione di pagamento impugnata.
Giova ribadire che, nel caso di specie, è stata contestata la mancata notifica dell'atto prodromico all'emis- sione dell'intimazione di pagamento.
Tuttavia, l' , costituendosi in giudizio, ha documentalmente provato Controparte_7
l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 097 2018 0062249371 000 in data 21.06.2018 (cfr. doc.
2 allegato alla memoria di costituzione dell' . Detta notifica è stata effettuata a mezzo PEC e, a CP_8 tal proposito, si ricorda come, secondo quanto previsto dall'art. 16 bis del Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD), D.L. 179/2012, i professionisti che esercitano attività professionale in forma individuale
(e quindi inclusi i farmacisti) sono tenuti a possedere un indirizzo PEC.
Dalla documentazione versata in atti da si evince, ulteriormente che, l'Ente concessionario della CP_8 riscossione ha, nel tempo, più volte notificato alla dott.ssa atti idonei ad interrompere la Parte_1 prescrizione che, si come ormai pacifico in materia, spira nel termine quinquennale. In particolare, ci si riferisce alle comunicazioni inviate sempre a mezzo PEC alla ricorrente e datate 10.10.2019 e 14.02.2023
(cfr. doc. 3 e 4 allegati alla memoria . Pertanto, in presenza dei menzionati atti interruttivi, la CP_8 prescrizione della pretesa contributiva non può considerarsi maturata. A fronte della produzione docu- mentale di cui si è appena detto, la dott.ssa nulla ha contestato. Parte_1
1. Sull'estraneità dell' alle doglianze relative alla notifica. CP_2
È pacifico che l' quale ente impositore, ha provveduto alla regolare iscrizione a ruolo dei crediti CP_2 contributivi, trasmettendo il ruolo all'agente della riscossione. Una volta effettuato tale adempimento, è
2 l' ad assumere ogni responsabilità in merito alle notifiche e alla pro- Controparte_9 secuzione della riscossione.
L' pertanto, non potrà ritenersi legittimato passivo rispetto alle doglianze concernenti l'omessa CP_2 notifica degli atti esattivi nei confronti della ricorrente, mentre invece resterà pienamente parte proces- suale quanto al merito della pretesa creditoria contributiva.
2. Sull'inammissibilità per tardività del ricorso
La cartella sottesa è risultata notificata in data 21.06.2018 e non opposta nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, il termine per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica,
a pena di decadenza. Da ciò consegue la definitività del credito contributivo e l'inammissibilità della presente opposizione, che è stata proposta soltanto nel 2024, ben oltre il termine previsto.
3. Sulla prescrizione del credito.
La prescrizione quinquennale eccepita dalla ricorrente non risulta maturata, essendo intervenuti plurimi atti interruttivi notificati da come risultante dalla documentazione prodotta. Inoltre, la sospen- CP_8 sione ex lege dei termini durante il periodo pandemico ha ulteriormente interrotto e sospeso il decorso della prescrizione. Da ultimo, le domande di rateizzazione presentate dalla stessa ricorrente nel 2019 e nel 2021 costituiscono riconoscimento del debito e ulteriore causa di interruzione del termine prescrizio- nale, ex art. 2944 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
4. Sulla debenza del credito contributivo
La dott.ssa non ha mai contestato nel merito la sussistenza del debito contributivo nei con- Parte_1 fronti dell' ma ha unicamente eccepito vizi formali e prescrizione. Le istanze di rateizzazione e CP_2 le comunicazioni intercorse con l'ente confermano la consapevolezza e l'ammissione dell'obbligo contri- butivo, rendendo l'opposizione palesemente infondata.
Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i.
Le spese vanno quantificate in base ai parametri del D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.200 e € 26.000) e della fase introduttiva e decisionale del giudizio, trattandosi di controversia previdenziale ordinaria con media complessità: fase di studio: € 774,00; fase introduttiva: € 836,00; fase istruttoria: € 566,00; fase decisionale: € 1.176,00; Totale: € 3.352,00 + acces- sori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto dalla dott.ssa ; Parte_3
2) condanna la ricorrente al pagamento, in favore degli enti resistenti, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3.352,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
3 La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa
LA DI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
05/06/2025, nella causa R.G. n. 24463/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(26/08/1970), rappresentata e difesa dall'avv. Albanese Clau- Parte_1 dio, per procura in atti;
RICORRENTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- Controparte_1 tata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Iannaccone Maria Pia;
RESISTENTE
E
in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Leopardi;
RESISTENTE
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe ha adito l'intestato
Tribunale, in qualità di giudice del lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075167359 000, per omessa notifica dell'atto prodromico, vale a dire dell'Av- viso di nonché per intervenuta prescrizione quinquennale, stante l'assenza di ido- Controparte_3 nei atti interruttivi.
Alle esposte conclusioni, parte ricorrente ha premesso di aver ricevuto, in data 21.06.2024, l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075167359 000 da parte dell' , relativamente alla Cartella Controparte_4
n. 097 2018 0062249371 000, presuntivamente notificata il 21.06.2018. In particolare, la sig.ra Pt_2 ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'Avviso di sotteso alle cartelle impu-
[...] CP_3 CP_2 gnate ed ha rilevato l'inesistenza e/o irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento n. 097 2018
0062249371 000.
Ritualmente costituitisi in giudizio, le parti convenute, impugnando e contestando tutto quanto ex ad- verso dedotto e prodotto, hanno resistito al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, l' ha resistito alla domanda giudiziale, eccependo preliminarmente la CP_2 propria estraneità rispetto alle doglianze sollevate, afferenti esclusivamente all'attività di riscossione, e nel merito l'infondatezza delle pretese della ricorrente, evidenziando la regolare notifica della cartella in
1 data 21.06.2018, la mancata opposizione nei termini perentori di cui all'art. 24, co. 5, D.lgs. n. 46/1999,
e la presenza di atti interruttivi della prescrizione tempestivamente notificati dall' Controparte_5
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[...]
Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti prodotti, ritenutane l'opportunità non palesan- dosi necessarie ulteriori indagini istruttorie, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
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Il ricorso è infondato e come tale non può trovare accoglimento.
L'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione riguarda, in modo particolare, l'omesso versamento, da parte della dott.ssa dei contributi nella misura fissata annualmente dal Parte_1 [...] per le annualità 2017 e 2018. Controparte_6
Osserva preliminarmente il Giudicante che la dott.ssa non ha mai contestato la debenza dei Parte_1 contributi previdenziali relativi alle predette annualità, risultando, pertanto, pacifica tra le parti.
Per contro, le doglianze fatte valere in questa sede riguardano, in modo particolare, vizi formali e proce- durali relativi alla fase di riscossione dei contributi fondati, essenzialmente, sulla dedotta insussistenza tanto della notifica dell'atto presupposto quanto di altri ed ulteriori atti interruttivi della prescrizione di detto credito.
Si tratta, pertanto, di un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi che, secondo quanto previsto dall'art. 617 c.p.c., è proponibile nel termine di 20 giorni dalla notifica del titolo stesso. Nel caso oggetto di atten- zione detto termine risulta rispettato atteso che, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento datata 21.06.2024, il presente giudizio è stato instaurato in data 25.06.2024. Pertanto, è tempestivo.
Tanto premesso e considerato, lo Scrivente è tenuto ora a valutare se siano effettivamente sussistenti i vizi procedurali cui, secondo parte ricorrente, sarebbe affetta l'intimazione di pagamento impugnata.
Giova ribadire che, nel caso di specie, è stata contestata la mancata notifica dell'atto prodromico all'emis- sione dell'intimazione di pagamento.
Tuttavia, l' , costituendosi in giudizio, ha documentalmente provato Controparte_7
l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 097 2018 0062249371 000 in data 21.06.2018 (cfr. doc.
2 allegato alla memoria di costituzione dell' . Detta notifica è stata effettuata a mezzo PEC e, a CP_8 tal proposito, si ricorda come, secondo quanto previsto dall'art. 16 bis del Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD), D.L. 179/2012, i professionisti che esercitano attività professionale in forma individuale
(e quindi inclusi i farmacisti) sono tenuti a possedere un indirizzo PEC.
Dalla documentazione versata in atti da si evince, ulteriormente che, l'Ente concessionario della CP_8 riscossione ha, nel tempo, più volte notificato alla dott.ssa atti idonei ad interrompere la Parte_1 prescrizione che, si come ormai pacifico in materia, spira nel termine quinquennale. In particolare, ci si riferisce alle comunicazioni inviate sempre a mezzo PEC alla ricorrente e datate 10.10.2019 e 14.02.2023
(cfr. doc. 3 e 4 allegati alla memoria . Pertanto, in presenza dei menzionati atti interruttivi, la CP_8 prescrizione della pretesa contributiva non può considerarsi maturata. A fronte della produzione docu- mentale di cui si è appena detto, la dott.ssa nulla ha contestato. Parte_1
1. Sull'estraneità dell' alle doglianze relative alla notifica. CP_2
È pacifico che l' quale ente impositore, ha provveduto alla regolare iscrizione a ruolo dei crediti CP_2 contributivi, trasmettendo il ruolo all'agente della riscossione. Una volta effettuato tale adempimento, è
2 l' ad assumere ogni responsabilità in merito alle notifiche e alla pro- Controparte_9 secuzione della riscossione.
L' pertanto, non potrà ritenersi legittimato passivo rispetto alle doglianze concernenti l'omessa CP_2 notifica degli atti esattivi nei confronti della ricorrente, mentre invece resterà pienamente parte proces- suale quanto al merito della pretesa creditoria contributiva.
2. Sull'inammissibilità per tardività del ricorso
La cartella sottesa è risultata notificata in data 21.06.2018 e non opposta nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, il termine per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica,
a pena di decadenza. Da ciò consegue la definitività del credito contributivo e l'inammissibilità della presente opposizione, che è stata proposta soltanto nel 2024, ben oltre il termine previsto.
3. Sulla prescrizione del credito.
La prescrizione quinquennale eccepita dalla ricorrente non risulta maturata, essendo intervenuti plurimi atti interruttivi notificati da come risultante dalla documentazione prodotta. Inoltre, la sospen- CP_8 sione ex lege dei termini durante il periodo pandemico ha ulteriormente interrotto e sospeso il decorso della prescrizione. Da ultimo, le domande di rateizzazione presentate dalla stessa ricorrente nel 2019 e nel 2021 costituiscono riconoscimento del debito e ulteriore causa di interruzione del termine prescrizio- nale, ex art. 2944 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
4. Sulla debenza del credito contributivo
La dott.ssa non ha mai contestato nel merito la sussistenza del debito contributivo nei con- Parte_1 fronti dell' ma ha unicamente eccepito vizi formali e prescrizione. Le istanze di rateizzazione e CP_2 le comunicazioni intercorse con l'ente confermano la consapevolezza e l'ammissione dell'obbligo contri- butivo, rendendo l'opposizione palesemente infondata.
Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i.
Le spese vanno quantificate in base ai parametri del D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.200 e € 26.000) e della fase introduttiva e decisionale del giudizio, trattandosi di controversia previdenziale ordinaria con media complessità: fase di studio: € 774,00; fase introduttiva: € 836,00; fase istruttoria: € 566,00; fase decisionale: € 1.176,00; Totale: € 3.352,00 + acces- sori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto dalla dott.ssa ; Parte_3
2) condanna la ricorrente al pagamento, in favore degli enti resistenti, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3.352,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
3 La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa
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