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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 7871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7871 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1081/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante
ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1081/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Reggia di Portici 69 presso Parte_1
l'avv. Daniele Ramondino, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona di due procuratori, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille 16 presso l'avv. Andrea Renata Alessia Sorrentino Mangini, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti a firme autenticate in data 14/10/2019 in Milano con atto per notaio rep. 22.644 Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. pagina 1 di 7 ha convenuto nel presente giudizio quale impresa Parte_1 Controparte_1 designata dal FGVS, chiedendo di dichiarare il conducente di un'autovettura RT pirata responsabile di un sinistro verificatosi in data 27/1/2019 tra detto veicolo ed il motoveicolo IM tg. EF38984 condotto dall'attore – e condannare l'impresa designata convenuta a risarcire tutti i danni che assumeva di aver subito nel PT dedotto sinistro per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in € 50.438 o nella diversa misura ritenuta giusta per invalidità temporanea totale e parziale, invalidità permanente e spese mediche documentate, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita l'impresa designata convenuta chiedendo di dichiarare nulla ed inammissibile la domanda perché generica, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e di quella attiva, o subordinatamente rigettare la domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi ed E_
, ed è stata espletata consulenza tecnica medica d'ufficio dal dr. Tes_2 [...]
; ora la causa va decisa. Per_2
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile, per avere l'attore inviato richiesta di risarcimento a Italia/FGVS ex art. 287 Cod.Ass. con messaggio pec CP_1 dell'8/8/2019 inviato pure a Consap;
dopo aver ricevuto tale richiesta, l'impresa designata nel settembre 2019 ha comunicato all'attore di avere cominciato ad istruire una pratica sul denunciato sinistro, chiedendo che le venissero consegnati tre documenti non previsti dall'art. 148 Cod.Ass.: verbale di incidente redatto dalle Pubbliche Autorità, dichiarazioni testimoniali e Documentazione attestante la mancata copertura assicurativa relativamente all'ipotesi B;
ciò significa che per l'impresa designata la richiesta di risarcimento era completa degli elementi richiesti obbligatoriamente dall'art. 148 Cod.Ass. .
Costituendosi, parte convenuta ha eccepito che nell'atto di citazione introduttivo l'attore non abbia adeguatamente determinato la cosa oggetto della domanda, né abbia compiutamente esposto i fatti costituenti le ragioni della domanda – ragion per cui la citazione sarebbe nulla ex art. 164 cpc. In particolare l'attore in citazione, secondo parte convenuta, “… non indica compiutamente e con dovizia di particolari 1) l'esatta provenienza del veicolo responsabile del sinistro, 2) la tipologia di manovra effettuata, 3) le precise modalità d'urto, 4) le condizioni del manto stradale, 5) la presenza di testimoni, 6) l'utilizzo del casco e degli altri dispositivi obbligatori di sicurezza, 7) la documentazione fotografica dello danni e dello stato dei luoghi, 8) l'indicazione della segnaletica orizzontale, 9) il verbale di incidente redatto dalla Pubblica Autorità competente intervenuta sul luogo teatro del sinistro, 10) il dossier della black box (c.d. scatola nera), 11) la denuncia-querela contro ignoti;
…”; in realtà in citazione si precisa che l'autovettura RT pirata t percorreva Via Caracciolo con direzione Piazza Vittoria;
che il veicolo pirata dapprima sorpassò a destra il motoveicolo IM condotto dall'attore, che procedeva nella stessa direzione, poi repentinamente svoltò a sinistra per pagina 2 di 7 immettersi in Via Galiani;
che l'autovettura RT colpì con la propria parte anteriore laterale sinistra la parte destra del motoveicolo condotto dall'attore; nulla si dice sulle condizioni del manto stradale, il che può facilmente essere interpretato colla circostanza che non ci fosse niente da dire in proposito perché non c'erano anomalie rilevanti;
i testimoni, poi escussi, sono stati indicati già nell'atto di citazione;
non si specifica se l'attore indossasse il casco o no, ma ciò è irrilevante, visto che si lamentano lesioni in regione lombosacrale e all'emitorace; non sono state allegate alla citazione fotografie dei danni e dello stato dei luoghi – ma i danni lamentati consistono in lesioni personali comprovate dalla documentazione medica in atti, mentre lo stato dei luoghi è ben descritto e del resto come sia fatta Via Caracciolo rientra nelle nozioni di comune esperienza a livello locale, trattandosi di una delle principali arterie cittadine;
considerata la dinamica del sinistro così come descritta, poiché tutto si è svolto in una strada a più corsie destinate allo stesso senso di marcia, non entra in gioco la segnaletica orizzontale;
non risulta che la Pubblica Autorità abbia redatto un rapporto sul sinistro per cui è causa;
non risulta che sulla motocicletta condotta dall'attore fosse montata una scatola nera;
non risulta che l'attore abbia sporto denuncia – querela contro ignoti, ma non era obbligato a farlo. L'eccezione secondo cui la citazione sarebbe nulla, è dunque infondata.
Ancora, in comparsa di risposta parte convenuta eccepisce che l'attore in citazione non abbia assolto l'onere di dimostrare che sussiste il diritto da lui vantato, non avendo articolato idonei mezzi di prova, in particolare circa il fatto di non essere stato egli in condizione di identificare il veicolo danneggiante;
ora, a parte il fatto che i mezzi di prova possono essere articolati fino a quando non sia scaduto il secondo termine ex art. 183.6 cpc, in citazione, oltre ad essere indicati i testimoni da escutere, erano anche articolati i capitoli sui quali i testi avrebbero dovuto rispondere;
tra questi capitoli, il sesto includeva l'essersi il veicolo pirata dileguato rapidamente, senza che ne fosse possibile rilevare il numero di targa.
Ultima questione preliminare, l'impresa designata convenuta eccepisce di non essere legittimata a partecipare al giudizio;
eccezione da respingere, essendo pacificamente
[...]
l'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada a risarcire Controparte_1
i danni causati dalla circolazione di veicoli pirata.
Nel merito, i due testimoni escussi hanno riferito quanto segue. : “ E_
ADR Sono marito della sorella di ADR Era una mattina presto di gennaio Parte_1
2019, a Napoli. Stavo guidando la mia automobile Mazda CX3 lungo Via Caracciolo direzione Piazza Vittoria , senza altre persone a bordo;
non pioveva, anche se era una giornata grigia;
mi precedeva il motorino, di cui non ricordo la marca, condotto da mio cognato. Ero stato a casa di mio cognato a Soccavo, perché sono un tecnico telefonico ed avevo riparato un guasto alla sua linea fissa;
poi eravamo scesi entrambi da casa sua, diretti entrambi al lavoro: lui, verso il suo negozio in un vicolo di Chiaia, io verso San
pagina 3 di 7 Procedevamo entrambi sulla corsia di sinistra, eravamo prima Parte_2 della Villa Comunale, mi pare all'altezza del bar Napoli. Il motorino era a circa 20 metri davanti alla mia automobile. Sulla corsia di destra viaggiava un'autovettura RT, mi pare bianca, che improvvisamente si spostò sulla corsia di sinistra, andando a colpire colla propria fiancata sinistra la parte anteriore del motorino condotto da mio cognato, facendolo cadere. Il motorino scivolò in avanti, mentre mio cognato cadde a terra di schiena. Mi accostai a mio cognato, lo aiutai a rialzarsi;
si avvicinarono altre persone. Rialzammo il motorino. Dopo qualche minuto, mio cognato si rimise alla guida del motorino e si allontanò; io lo seguii. Poi ci fermammo di nuovo, gli chiesi se fosse tutto a posto, lui mi rispose di sì. Poi, lui svoltò verso sinistra, verso Piazza Vittoria, io proseguii diritto. ADR Nel tratto di strada in cui avvenne l'incidente, c'è una traversa sulla sinistra, e verso la quale si spostava la RT. ADR La RT dopo l'urto non si fermò, e svoltò verso sinistra, poi non la vidi più. ADR Dopo l'incidente mio cognato accusava dolori alla schiena. ADR Il giorno successivo chiamai mio cognato, il quale mi disse di avere forti dolori alla schiena, che non poteva nemmeno piegare. ADR La RT non procedeva a velocità eccessiva;
non ne riuscii a rilevare il numero di targa.” : “ADR Sono amico di lunga data di anche se ci frequentiamo Tes_2 Parte_1 raramente;
lui ha una bottega di calzolaio in zona Chiaia. ADR Era una mattina di gennaio 2019, a Napoli;
stavo camminando sul marciapiede interno di Via Caracciolo, verso Piazza Vittoria, da solo;
il tempo era nuvoloso, ma non pioveva;
ero andato a correre lungo Via Caracciolo, e stavo andando a prendere la mia automobile in sosta più avanti. Mi trovavo nella zona del Porticciolo di Mergellina, dove attraccavano gli aliscafi, e dove Via Caracciolo è a senso unico verso Piazza Vittoria. Guardavo verso il mare;
vidi un'automobile bianca, di piccola cilindrata, forse una RT, che girò improvvisamente verso sinistra per entrare in una strada stretta, mi sembra Via Galiani, e nel far ciò andò a colpire con la propria parte anteriore sinistra il fianco anteriore destro di un motociclo bianco, di una cilindrata superiore ai 50 cc, che procedeva regolarmente in avanti. Il motociclo marciava nella parte sinistra della carreggiata, l'automobile era sulla sua destra. L'automobile, dopo l'urto, si allontanò senza fermarsi;
il motociclo cadde, a bordo c'era solo il conducente, che indossava il casco. Io e altre persone ci avvicinammo al motociclo e al conducente, e mi accorsi che era il mio amico sig. Lui era caduto di schiena, ed era steso colla schiena a terra, mentre il PT motociclo era caduto sulla sinistra. dopo la caduta, non perdeva sangue;
io e gli PT altri presenti lo aiutammo a rialzarsi, e rialzammo il motociclo. disse di provare PT dolore alla schiena, ma di non aver bisogno di soccorsi immediati;
ci ringraziò, riprese il motociclo, e se ne andò. ADR Sentii tempo dopo per telefono, mi disse che PT successivamente era andato in ospedale perché non stava bene;
la moglie poi mi riferì che si era operato. ADR Era mattina presto, verso le 7.30 o le 8.00, e non c'era traffico. ADR Preciso e ribadisco che la svolta a sinistra dell'autovettura bianca fu repentina, non so dire altro sulla velocità dei veicoli”. Tali deposizioni testimoniali sono coerenti ciascuna internamente, e tra di loro, e non v'è ragione per considerarle inattendibili;
pertanto, deve ritenersi che il sinistro si sia effettivamente verificato, e con le modalità pagina 4 di 7 descritte in citazione – ossia: l'autovettura RT pirata e il motoveicolo IM percorrevano una strada a più corsie nello stesso senso, e ad un certo punto l'autovettura RT deviò verso sinistra, all'altezza di un traversa;
nel far questo colpì sulla destra il motoveicolo IM condotto da facendolo scivolare a terra, mentre ikl PT conducente cadde con la schiena;
l'autovettura RT si allontanò rapidamente PT nella traversa a sinistra, senza che fosse possibile identificarla. Così essendo andate le cose, responsabile esclusivo dell'evento dev'essere considerato il conducente dell'autovettura RT, il quale contravvenne ad ogni regola di prudenza, andando a colpire il motoveicolo che viaggiava nella propria corsia di marcia, e specificamente violò l'art. 154 Cod.Strada, in quanto non si assicurò di poter svoltare a sinistra senza creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, non segnalò con sufficiente anticipo la sua intenzione utilizzando l'indicatore luminoso di direzione, non si tenne il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. Deve considerarsi superata la corresponsabilità presunta ex art. 2054.2 cc del conducente del motoveicolo IM, il quale si limitava a percorrere la strada e non poteva prevedere una manovra tanto imprudente da parte del conducente dell'autovettura RT. Deve ritenersi tenuta a risarcire il danno l'impresa designata dal FGVS, poiché fu oggettivamente impossibile per l'attore identificare il veicolo danneggiante, che si allontanò rapidamente nella traversa.
Il CTU medico non ha considerato inverosimile che , come riferito dai testi e risulta dalla documentazione medica in atti, subito dopo il sinistro possa aver Parte_1 ritenuto di non aver subito gravi conseguenze, e sia tornato a casa;
poi, aumentando il dolore alla schiena, il giorno successivo si sia sottoposto ad un esame radiografico presso un centro diagnostico privato, che evidenziò
per poi recarsi solo dopo altri due giorni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Buon Consiglio, dove riferì di aver subito un incidente stradale mentre si stava recando al lavoro, con “riferita” responsabilità di terzi, e gli venne diagnosticato “trauma contusivo regione lombo sacrale con lesione del soma L3 da datare, contusione emitorace sin”; si ripete, questo svolgersi degli eventi è stato considerato plausibile dal CTU, né parte convenuta ha osservato nulla sulla relazione peritale, nel termine fissato ex art. 195.3 cpc. Quindi, anche sotto il profilo medico, non vi sono ragioni per dubitare che l'evento lesivo si sia effettivamente verificato.
pagina 5 di 7 Come accertato dal CTU medico, nel sinistro riportò come si è visto un Parte_1
“Trauma contusivo regione lombo sacrale con lesione del Soma di L3, contusione emitorace sinistro”, cui seguì una invalidità temporanea totale di giorni 20, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al 25% di giorni 27; sono residuati postumi permanenti consistenti in “ipomobilità del distretto lombare, l'ipotonia muscolare, la difficoltà a flettersi e rialzarsi, il deficit di forza. Va inoltre considerata la sintomatologia soggettiva riferita dal p., che accusa un dolore metereopatico, facile stancabilità accompagnata da sensazione di pesantezza lombosacrale e la rachialgia metereopatica.”; tali postumi integrano una invalidità permanente del 12%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 59; inoltre, il CTU ha ritenuto congrue spese sanitarie documentate con fatture per € 100,04.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, le più prossime all'evento per cui è causa, e non essendo state fornite valide ragioni per personalizzare il risarcimento, vanno liquidati in favore dell'attore € 4.091,50 per il danno biologico temporaneo, ed € 26.394 per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, oltre come visto ad € 100,04 per spese, per un totale di € 30.585,54.
In definitiva, l'impresa designata convenuta va condannata a pagare all'attore la predetta somma di € 30.585,54; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 27/1/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 271/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1081/2022 rgac tra: PT
, attore;
quale impresa designata dal FGVS, convenuta;
così
[...] Controparte_1 provvede:
1) Dichiara il conducente di un'autovettura RT non identificata responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa;
2) Condanna l'impresa designata convenuta a pagare all'attore a titolo di risarcimento la somma di € 30.585,54; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 27/1/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 27/1/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
pagina 6 di 7 3) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all'attore ogni somma che questi documenti di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 7.500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Daniele Ramondino. Così deciso in Portici in data 10/9/2025 Il giudice pagina 7 di 7
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante
ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1081/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Reggia di Portici 69 presso Parte_1
l'avv. Daniele Ramondino, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona di due procuratori, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille 16 presso l'avv. Andrea Renata Alessia Sorrentino Mangini, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti a firme autenticate in data 14/10/2019 in Milano con atto per notaio rep. 22.644 Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. pagina 1 di 7 ha convenuto nel presente giudizio quale impresa Parte_1 Controparte_1 designata dal FGVS, chiedendo di dichiarare il conducente di un'autovettura RT pirata responsabile di un sinistro verificatosi in data 27/1/2019 tra detto veicolo ed il motoveicolo IM tg. EF38984 condotto dall'attore – e condannare l'impresa designata convenuta a risarcire tutti i danni che assumeva di aver subito nel PT dedotto sinistro per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in € 50.438 o nella diversa misura ritenuta giusta per invalidità temporanea totale e parziale, invalidità permanente e spese mediche documentate, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita l'impresa designata convenuta chiedendo di dichiarare nulla ed inammissibile la domanda perché generica, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e di quella attiva, o subordinatamente rigettare la domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi ed E_
, ed è stata espletata consulenza tecnica medica d'ufficio dal dr. Tes_2 [...]
; ora la causa va decisa. Per_2
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile, per avere l'attore inviato richiesta di risarcimento a Italia/FGVS ex art. 287 Cod.Ass. con messaggio pec CP_1 dell'8/8/2019 inviato pure a Consap;
dopo aver ricevuto tale richiesta, l'impresa designata nel settembre 2019 ha comunicato all'attore di avere cominciato ad istruire una pratica sul denunciato sinistro, chiedendo che le venissero consegnati tre documenti non previsti dall'art. 148 Cod.Ass.: verbale di incidente redatto dalle Pubbliche Autorità, dichiarazioni testimoniali e Documentazione attestante la mancata copertura assicurativa relativamente all'ipotesi B;
ciò significa che per l'impresa designata la richiesta di risarcimento era completa degli elementi richiesti obbligatoriamente dall'art. 148 Cod.Ass. .
Costituendosi, parte convenuta ha eccepito che nell'atto di citazione introduttivo l'attore non abbia adeguatamente determinato la cosa oggetto della domanda, né abbia compiutamente esposto i fatti costituenti le ragioni della domanda – ragion per cui la citazione sarebbe nulla ex art. 164 cpc. In particolare l'attore in citazione, secondo parte convenuta, “… non indica compiutamente e con dovizia di particolari 1) l'esatta provenienza del veicolo responsabile del sinistro, 2) la tipologia di manovra effettuata, 3) le precise modalità d'urto, 4) le condizioni del manto stradale, 5) la presenza di testimoni, 6) l'utilizzo del casco e degli altri dispositivi obbligatori di sicurezza, 7) la documentazione fotografica dello danni e dello stato dei luoghi, 8) l'indicazione della segnaletica orizzontale, 9) il verbale di incidente redatto dalla Pubblica Autorità competente intervenuta sul luogo teatro del sinistro, 10) il dossier della black box (c.d. scatola nera), 11) la denuncia-querela contro ignoti;
…”; in realtà in citazione si precisa che l'autovettura RT pirata t percorreva Via Caracciolo con direzione Piazza Vittoria;
che il veicolo pirata dapprima sorpassò a destra il motoveicolo IM condotto dall'attore, che procedeva nella stessa direzione, poi repentinamente svoltò a sinistra per pagina 2 di 7 immettersi in Via Galiani;
che l'autovettura RT colpì con la propria parte anteriore laterale sinistra la parte destra del motoveicolo condotto dall'attore; nulla si dice sulle condizioni del manto stradale, il che può facilmente essere interpretato colla circostanza che non ci fosse niente da dire in proposito perché non c'erano anomalie rilevanti;
i testimoni, poi escussi, sono stati indicati già nell'atto di citazione;
non si specifica se l'attore indossasse il casco o no, ma ciò è irrilevante, visto che si lamentano lesioni in regione lombosacrale e all'emitorace; non sono state allegate alla citazione fotografie dei danni e dello stato dei luoghi – ma i danni lamentati consistono in lesioni personali comprovate dalla documentazione medica in atti, mentre lo stato dei luoghi è ben descritto e del resto come sia fatta Via Caracciolo rientra nelle nozioni di comune esperienza a livello locale, trattandosi di una delle principali arterie cittadine;
considerata la dinamica del sinistro così come descritta, poiché tutto si è svolto in una strada a più corsie destinate allo stesso senso di marcia, non entra in gioco la segnaletica orizzontale;
non risulta che la Pubblica Autorità abbia redatto un rapporto sul sinistro per cui è causa;
non risulta che sulla motocicletta condotta dall'attore fosse montata una scatola nera;
non risulta che l'attore abbia sporto denuncia – querela contro ignoti, ma non era obbligato a farlo. L'eccezione secondo cui la citazione sarebbe nulla, è dunque infondata.
Ancora, in comparsa di risposta parte convenuta eccepisce che l'attore in citazione non abbia assolto l'onere di dimostrare che sussiste il diritto da lui vantato, non avendo articolato idonei mezzi di prova, in particolare circa il fatto di non essere stato egli in condizione di identificare il veicolo danneggiante;
ora, a parte il fatto che i mezzi di prova possono essere articolati fino a quando non sia scaduto il secondo termine ex art. 183.6 cpc, in citazione, oltre ad essere indicati i testimoni da escutere, erano anche articolati i capitoli sui quali i testi avrebbero dovuto rispondere;
tra questi capitoli, il sesto includeva l'essersi il veicolo pirata dileguato rapidamente, senza che ne fosse possibile rilevare il numero di targa.
Ultima questione preliminare, l'impresa designata convenuta eccepisce di non essere legittimata a partecipare al giudizio;
eccezione da respingere, essendo pacificamente
[...]
l'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada a risarcire Controparte_1
i danni causati dalla circolazione di veicoli pirata.
Nel merito, i due testimoni escussi hanno riferito quanto segue. : “ E_
ADR Sono marito della sorella di ADR Era una mattina presto di gennaio Parte_1
2019, a Napoli. Stavo guidando la mia automobile Mazda CX3 lungo Via Caracciolo direzione Piazza Vittoria , senza altre persone a bordo;
non pioveva, anche se era una giornata grigia;
mi precedeva il motorino, di cui non ricordo la marca, condotto da mio cognato. Ero stato a casa di mio cognato a Soccavo, perché sono un tecnico telefonico ed avevo riparato un guasto alla sua linea fissa;
poi eravamo scesi entrambi da casa sua, diretti entrambi al lavoro: lui, verso il suo negozio in un vicolo di Chiaia, io verso San
pagina 3 di 7 Procedevamo entrambi sulla corsia di sinistra, eravamo prima Parte_2 della Villa Comunale, mi pare all'altezza del bar Napoli. Il motorino era a circa 20 metri davanti alla mia automobile. Sulla corsia di destra viaggiava un'autovettura RT, mi pare bianca, che improvvisamente si spostò sulla corsia di sinistra, andando a colpire colla propria fiancata sinistra la parte anteriore del motorino condotto da mio cognato, facendolo cadere. Il motorino scivolò in avanti, mentre mio cognato cadde a terra di schiena. Mi accostai a mio cognato, lo aiutai a rialzarsi;
si avvicinarono altre persone. Rialzammo il motorino. Dopo qualche minuto, mio cognato si rimise alla guida del motorino e si allontanò; io lo seguii. Poi ci fermammo di nuovo, gli chiesi se fosse tutto a posto, lui mi rispose di sì. Poi, lui svoltò verso sinistra, verso Piazza Vittoria, io proseguii diritto. ADR Nel tratto di strada in cui avvenne l'incidente, c'è una traversa sulla sinistra, e verso la quale si spostava la RT. ADR La RT dopo l'urto non si fermò, e svoltò verso sinistra, poi non la vidi più. ADR Dopo l'incidente mio cognato accusava dolori alla schiena. ADR Il giorno successivo chiamai mio cognato, il quale mi disse di avere forti dolori alla schiena, che non poteva nemmeno piegare. ADR La RT non procedeva a velocità eccessiva;
non ne riuscii a rilevare il numero di targa.” : “ADR Sono amico di lunga data di anche se ci frequentiamo Tes_2 Parte_1 raramente;
lui ha una bottega di calzolaio in zona Chiaia. ADR Era una mattina di gennaio 2019, a Napoli;
stavo camminando sul marciapiede interno di Via Caracciolo, verso Piazza Vittoria, da solo;
il tempo era nuvoloso, ma non pioveva;
ero andato a correre lungo Via Caracciolo, e stavo andando a prendere la mia automobile in sosta più avanti. Mi trovavo nella zona del Porticciolo di Mergellina, dove attraccavano gli aliscafi, e dove Via Caracciolo è a senso unico verso Piazza Vittoria. Guardavo verso il mare;
vidi un'automobile bianca, di piccola cilindrata, forse una RT, che girò improvvisamente verso sinistra per entrare in una strada stretta, mi sembra Via Galiani, e nel far ciò andò a colpire con la propria parte anteriore sinistra il fianco anteriore destro di un motociclo bianco, di una cilindrata superiore ai 50 cc, che procedeva regolarmente in avanti. Il motociclo marciava nella parte sinistra della carreggiata, l'automobile era sulla sua destra. L'automobile, dopo l'urto, si allontanò senza fermarsi;
il motociclo cadde, a bordo c'era solo il conducente, che indossava il casco. Io e altre persone ci avvicinammo al motociclo e al conducente, e mi accorsi che era il mio amico sig. Lui era caduto di schiena, ed era steso colla schiena a terra, mentre il PT motociclo era caduto sulla sinistra. dopo la caduta, non perdeva sangue;
io e gli PT altri presenti lo aiutammo a rialzarsi, e rialzammo il motociclo. disse di provare PT dolore alla schiena, ma di non aver bisogno di soccorsi immediati;
ci ringraziò, riprese il motociclo, e se ne andò. ADR Sentii tempo dopo per telefono, mi disse che PT successivamente era andato in ospedale perché non stava bene;
la moglie poi mi riferì che si era operato. ADR Era mattina presto, verso le 7.30 o le 8.00, e non c'era traffico. ADR Preciso e ribadisco che la svolta a sinistra dell'autovettura bianca fu repentina, non so dire altro sulla velocità dei veicoli”. Tali deposizioni testimoniali sono coerenti ciascuna internamente, e tra di loro, e non v'è ragione per considerarle inattendibili;
pertanto, deve ritenersi che il sinistro si sia effettivamente verificato, e con le modalità pagina 4 di 7 descritte in citazione – ossia: l'autovettura RT pirata e il motoveicolo IM percorrevano una strada a più corsie nello stesso senso, e ad un certo punto l'autovettura RT deviò verso sinistra, all'altezza di un traversa;
nel far questo colpì sulla destra il motoveicolo IM condotto da facendolo scivolare a terra, mentre ikl PT conducente cadde con la schiena;
l'autovettura RT si allontanò rapidamente PT nella traversa a sinistra, senza che fosse possibile identificarla. Così essendo andate le cose, responsabile esclusivo dell'evento dev'essere considerato il conducente dell'autovettura RT, il quale contravvenne ad ogni regola di prudenza, andando a colpire il motoveicolo che viaggiava nella propria corsia di marcia, e specificamente violò l'art. 154 Cod.Strada, in quanto non si assicurò di poter svoltare a sinistra senza creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, non segnalò con sufficiente anticipo la sua intenzione utilizzando l'indicatore luminoso di direzione, non si tenne il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. Deve considerarsi superata la corresponsabilità presunta ex art. 2054.2 cc del conducente del motoveicolo IM, il quale si limitava a percorrere la strada e non poteva prevedere una manovra tanto imprudente da parte del conducente dell'autovettura RT. Deve ritenersi tenuta a risarcire il danno l'impresa designata dal FGVS, poiché fu oggettivamente impossibile per l'attore identificare il veicolo danneggiante, che si allontanò rapidamente nella traversa.
Il CTU medico non ha considerato inverosimile che , come riferito dai testi e risulta dalla documentazione medica in atti, subito dopo il sinistro possa aver Parte_1 ritenuto di non aver subito gravi conseguenze, e sia tornato a casa;
poi, aumentando il dolore alla schiena, il giorno successivo si sia sottoposto ad un esame radiografico presso un centro diagnostico privato, che evidenziò
per poi recarsi solo dopo altri due giorni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Buon Consiglio, dove riferì di aver subito un incidente stradale mentre si stava recando al lavoro, con “riferita” responsabilità di terzi, e gli venne diagnosticato “trauma contusivo regione lombo sacrale con lesione del soma L3 da datare, contusione emitorace sin”; si ripete, questo svolgersi degli eventi è stato considerato plausibile dal CTU, né parte convenuta ha osservato nulla sulla relazione peritale, nel termine fissato ex art. 195.3 cpc. Quindi, anche sotto il profilo medico, non vi sono ragioni per dubitare che l'evento lesivo si sia effettivamente verificato.
pagina 5 di 7 Come accertato dal CTU medico, nel sinistro riportò come si è visto un Parte_1
“Trauma contusivo regione lombo sacrale con lesione del Soma di L3, contusione emitorace sinistro”, cui seguì una invalidità temporanea totale di giorni 20, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al 25% di giorni 27; sono residuati postumi permanenti consistenti in “ipomobilità del distretto lombare, l'ipotonia muscolare, la difficoltà a flettersi e rialzarsi, il deficit di forza. Va inoltre considerata la sintomatologia soggettiva riferita dal p., che accusa un dolore metereopatico, facile stancabilità accompagnata da sensazione di pesantezza lombosacrale e la rachialgia metereopatica.”; tali postumi integrano una invalidità permanente del 12%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 59; inoltre, il CTU ha ritenuto congrue spese sanitarie documentate con fatture per € 100,04.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, le più prossime all'evento per cui è causa, e non essendo state fornite valide ragioni per personalizzare il risarcimento, vanno liquidati in favore dell'attore € 4.091,50 per il danno biologico temporaneo, ed € 26.394 per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, oltre come visto ad € 100,04 per spese, per un totale di € 30.585,54.
In definitiva, l'impresa designata convenuta va condannata a pagare all'attore la predetta somma di € 30.585,54; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 27/1/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 271/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1081/2022 rgac tra: PT
, attore;
quale impresa designata dal FGVS, convenuta;
così
[...] Controparte_1 provvede:
1) Dichiara il conducente di un'autovettura RT non identificata responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa;
2) Condanna l'impresa designata convenuta a pagare all'attore a titolo di risarcimento la somma di € 30.585,54; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 27/1/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 27/1/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
pagina 6 di 7 3) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all'attore ogni somma che questi documenti di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 7.500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Daniele Ramondino. Così deciso in Portici in data 10/9/2025 Il giudice pagina 7 di 7