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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del giudice, dott.ssa Mariarosaria Renzetti, all'udienza del 04.04.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 12545/2019
R.G.L. alla quale sono state riunite le cause n. 13673/2019 RGL e n. 6611/19 RGL
TRA
, con l'Avv. A. Tarantino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l' Avv. M. R. Tarzia
RESISTENTE
OGGETTO: mancata iscrizione negli elenchi nominativi degli braccianti agricoli e prestazioni collegate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha esposto di aver lavorato come bracciante agricola nell' anno 2018, per 103 giornate, nel periodo ricompreso dal 31.5.2018 al 31.10.2018 presso l' azienda San Cassano di UL GD IO ed ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto CP_2
insussistente il suo rapporto di lavoro, non provvedendo alla iscrizione del suo nominativo dagli elenchi OTD per l' anno predetto.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito: di dichiarare il suo diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle giornate lavorative asseritamente svolte e, per l'effetto, di condannare l' a registrare nei suoi archivi e, comunque, nelle forme di legge, tali CP_2
1 periodi contributivi, oltre alla liquidazione della DS per detto anno e indennità di malattia dal
23.01.19 al 04.04.19 quantificati in ricorso.
Si è costituito l' , nel merito contestando la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità CP_2
del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e chiedendone il rigetto.
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei giudizi in epigrafe indicati, disposta ai sensi dell' art 151 disp att cpc.
All'odierna udienza le cause riunite sono state decise come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Va dato atto che la ricorrente non ha documentato di aver proposto i ricorsi amministrativi.
Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
In ogni caso, può concludersi - sulla base delle emergenze in atti - che i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di legge.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero mancata iscrizione, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_2
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav.
19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L.,
19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è
2 censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia,
l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, CP_2
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n.
13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di Cassazione, n. 7845/2003
(Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ad avviso di questo Giudice, l'onere della prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i
3 caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, i ricorsi si manifestano particolarmente generici, non allegando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro,
l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Invero, la ricorrente ha soltanto affermato di aver lavorato per un certo numero di giornate,
“alle dipendenze” della ditta indicata in atti e di aver subito un pregiudizio ristorabile per effetto della mancata iscrizione, che assume illegittima.
Si osserva, invece, che i dettagli relativi alle mansioni svolte ovvero all'orario osservato, ai tempi e ai luoghi di lavoro si rinvengono solo dalla lettura dei capitoli di prova, dei quali si dirà infra.
Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006,
n. 6572, cit).
Invero, essendo il lavoro subordinato in agricoltura pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, si può e si deve fare riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
4 In particolare, com'è noto, la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione;
l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, in punto di allegazione, ove il lavoratore intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che egli indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Di contro, non appare sufficiente la generica allegazione di avere svolto attività lavorativa
"alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati, posto che tali allegazioni – in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda) – rivestono carattere neutro e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati odiernamente demandata) appare precluso alla luce delle stesse allegazioni del ricorrente, non avendo dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Peraltro, la ricorrente ha genericamente indicato il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale, esteso per mesi, e ricompreso nella annualità oggetto dell' accertamento ispettivo versato in atti.
Ha, invece, omesso di specificare la distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni asseritamente espletate ed i fondi dove venivano svolte.
Tali precisazioni si sarebbero rese necessarie a fronte del rilevante esubero di manodopera agricola accertato dagli ispettori dell' (di cui si dirà infra). CP_2
Innanzitutto, giova evidenziare l'inammissibilità delle prove orali articolate, tenuto conto della loro genericità. Ed invero, il deficit assertivo sopra evidenziato si riflette irrimediabilmente sui capitoli di prova articolati nei ricorsi.
5 In particolare, nel primo capitolo di prova è genericamente indicato il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi.
Manca la specificazione della distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e la precisazione, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, del tipo di mansioni asseritamente espletate, che non vengono indicate.
Trattasi, quindi, di capitoli di prova assolutamente inidonei, tenuto conto della loro concreta articolazione, a provare l'assunto attoreo.
Nemmeno la documentazione prodotta (nella specie, buste paga, DMAG ed elenco dei lavoratori agricoli per l'anno dedotto in giudizio) appare idonea a comprovare quanto reclamato, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, della probabile inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa.
Orbene, in generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come desumibile dal verbale in atti) la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Intanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle baste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Nel caso di specie, peraltro, l'esigenza di una prova puntuale e rigorosa in ordine alla esistenza e alla concreta articolazione temporale del rapporto di lavoro, è ancora più
6 importante a fronte degli elementi emersi in sede di ispezione;
tali elementi, infatti, non solo depongono per l'inattendibilità della documentazione rilasciata dall'impresa ove parte ricorrente asserisce di avere prestato attività lavorativa, ma soprattutto gettano una luce di innegabile sospetto sull'attività espletata dall'azienda ispezionata e sulla fittizietà dei rapporti di lavoro denunziati.
Si osserva, invero, che l' ha depositato un verbale ispettivo verbale ispettivo (redatto CP_2 in data 7.6.2019 e riguardante il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018 ) relativo all'azienda
“Ortofrutticola San Cassano di UL GD IO, dal quale emergono plurimi elementi che inducono a ritenere fittizi i rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In particolare, il verbale era volto alla verifica della effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati al resistente , relativi all'anno 2018, tramite modelli DMAG trimestrali, dalla ditta individuale presunta datrice, in prosecuzione di precedenti accertamenti conclusi con verbale N. 2018010380/DDL del 31/01/2019 riguardanti i periodi fino a 31.12.2017.
In particolare, da tale verbale emerge che: 1) la Controparte_3
” è stata costituita in data 23 giugno 2017 ed è iscritta alla CCIAA di Foggia
[...]
per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
l'indirizzo sia della sede legale della ditta individuale sia della residenza del titolare, indicato in via
Aspromonte numero 23 in San Ferdinando di Puglia, è risultato non rispondente alla realtà in quanto IU GD AN all'anagrafe del comune di San Ferdinando di
Puglia è risultato irreperibile sin dal 5 aprile 2017;
2) la ditta operava come azienda “senza terra”, ovvero come azienda che non si occupa della conduzione e della coltivazione dei fondi agricoli, ma del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, in prevalenza acquistati sulla pianta, per la cui raccolta o fasi di lavorazione si avvale, come le altre imprese agricole vere e proprie, di operai inquadrabili nel regime della previdenza agricola;
Come si evince dalla tabella in atti ( cfr pag, 3 del verbale) la ditta ispezionata, nel periodo in esame, fino alla data del verbale ha omesso totalmente il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, ammontante complessivamente a €. 157,413,48.
Come già riferito, si sottolinea la circostanza che il titolare della ditta individuale
“Ortofrutticola San Cassano di UL GD IO, sig. UL GD IO, risulta essere stato cancellato, per irreperibilità, dall'Anagrafe del Comune di San Ferdinando di
Puglia sin dal 05.04.2017 .
In occasione di un precedente verbale di primo accesso , notificato il 26 luglio 2018 , il consulente, ha riferito che il titolare sig. UL GD IO si trovava, Controparte_4
7 in quel momento , in Romania “in quanto in pausa di lavoro tra la fine della raccolta delle pesche e l'inizio della raccolta dell'uva”. Non era possibile, pertanto, contattarlo né era possibile acquisire dallo stesso alcuna dichiarazione inerente la conduzione e lo svolgimento dell'attività della ditta in esame.
L'indirizzo dichiarato come luogo di residenza di UL GD IO e sede legale della ditta individuale a lui intestata, via Aspromonte 23 in San Ferdinando di Puglia, è risultato essere una abitazione privata della famiglia del sig. . . Persona_1
Per questi motivi
i verbalizzanti hanno provveduto a notificare , a mani del consulente del
Lavoro e Fiscale, rag. , il verbale di primo accesso ispettivo, con il quale, Controparte_4 oltre a formalizzare l'inizio dell'accertamento, si prescriveva alla ditta l'esibizione, per il giorno 13.03.2019, della documentazione fiscale e di lavoro relativa all'anno 2018.
Parte della richiesta rimaneva inevasa e si procedeva all' accertamento sulla base dei documenti consegnati.
Gli accertamenti oggetto del verbale in atti venivano contemporaneamente e contestualmente ad ulteriori accertamenti a carico delle ditte Parte_2
, , ,
[...] CP_5 Parte_3 Parte_4 [...]
e , a loro volta oggetto di separati verbali. Parte_5 Parte_6
Dagli accertamenti globali delle menzionate ditte è emerso che le stesse, anche se formalmente dichiarate in forma distinta e separata, nella realtà, per i motivi in seguito esposti e comunque analiticamente riportati nel verbale relativo alla ditta
[...]
, sono da ritenersi una unica ed indistinta azienda, avente un Parte_2
unico oggetto sociale, un unico responsabile aziendale, un unico consulente del lavoro e fiscale, una unica sede ed un unico medesimo modo di operare.
Tutte le citate aziende sono risultate riconducibili, di fatto, al medesimo soggetto, Parte_2
ed oltre ad avere in comune quanto sopra riportato hanno evidenziato un notevole e
[...]
ingiustificato fatturato derivante da scambi reciproci della stessa merce, uva, albicocche e pesche. Anche se l'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli acquistati alla pianta, nella fattispecie pesche, albicocche ed uva, dal punto di vista fiscale e contributivo, viene formalmente imputata alle diverse citate aziende, nella realtà , al di là del nomen iuris di volta in volta utilizzato, essa è risultata essere unica, in quanto si avvale di manodopera agricola in modo indistinto, prescindendo cioè, da quale specifica azienda risulti essere sia l'utilizzatrice effettiva della manodopera assunta, sia l'emittente delle fatture di acquisto del prodotto alla pianta e/o delle fatture di vendita del prodotto raccolto.
Sia individualmente che complessivamente le citate ditte denunciavano al resistente un
8 impiego di manodopera agricola che si riteneva notevolmente superiore rispetto al loro reale fabbisogno. Detta sproporzione risulta evidente, secondo le deduzioni ispettive, non solo nel rapporto fra le quantità di frutta raccolta e la manodopera denunciata ma anche rispetto ad una sedicente capacità economica rilevabile dalla documentazione prodotta. I soli costi della manodopera denunciata, infatti, risultano di gran lunga superiori al volume globale di affari, nonostante quest' ultimo risulti notevolmente gonfiato da reciproci scambi di prodotti ritenuti inesistenti.
Tutte le citate ditte, per la parte che riguarda l'obbligo dei pagamenti contributivi, risultano totalmente inadempienti. Per effetto di questa inadempienza, ad oggi, risulterebbe un debito complessivo di € 2.770.000 circa.
In conseguenza dei rapporti di lavoro denunciati, l' , fino ad oggi, ai soggetti CP_2
denunciati in qualità di operai agricoli a tempo determinato, oltre a riconoscere la contribuzione utile ai fini pensionistici, deduce di aver erogato complessivamente, a titolo di prestazioni a sostegno del reddito (malattia, maternità, disoccupazione, assegni al nucleo familiare eccetera) la somma di € 5.250.000 circa.
Due delle citate aziende, la “Ortofrutticola San Cassano di UL GD IO e
[...]
, sono risultate formalmente intestate a un ex dipendente di il Parte_6 Parte_2
signor UL GD IO, risultato essere, rispettivamente, titolare della ditta individuale e socio amministratore unico della società a responsabilità limitata.
Il signor UL GD IO è risultato essere soltanto formalmente il titolare della ditta “Ortofrutticola San Cassano di UL GD IO e l'amministratore unico della ditta , in quanto, in sostanza, il reale conduttore dell'attività è risultato Parte_6
essere Parte_2
Tutti i soggetti da cui è stato possibile raccogliere delle dichiarazioni, infatti, hanno confermato la circostanza di essersi relazionati o di avere stipulato contratti unicamente con Nessuno dei responsabili delle aziende che hanno avuto rapporti Parte_2
commerciali, nella fattispecie compravendita di pesche, albicocche ed uva da tavola, con queste due ditte formalmente riferite a UL GD IO, ha dichiarato di aver mai trattato o stipulato contratti con questi, né di conoscerlo. Hanno tutti dichiarato di aver trattato con oppure, in qualche caso, con socio Parte_2 Persona_2 accomandante della . Parte_2
Analogamente, anche i diversi lavoratori che al termine dei presenti accertamenti sono risultati autentici e che sono stati denunciati come dipendenti delle due ditte riferite formalmente a UL GD IO, hanno tutti dichiarato di non avere mai lavorato alle
9 dipendenze di questi, ma di aver lavorato per oppure, in qualche caso, per Parte_2
Persona_2
In merito alla conduzione unica dell'attività formalmente suddivisa in
[...]
, (operante dal 2018), Parte_2 Controparte_6 [...]
, “ (operante fino al 2017) e “Ortofrutticola Parte_4 Parte_5
San Cassano di UL GD IO, è opportuno precisare che, nel corso del 2018, si è provveduto ad effettuare diversi sopralluoghi e accessi ispettivi sui fondi agricoli nella disponibilità delle citate aziende, individuati attraverso i contratti e le fatture di acquisto esibite, potenzialmente interessati da lavorazioni in corso.
A proposito dei citati sopralluoghi sui fondi agricoli potenzialmente interessati da lavorazioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo stati effettuati nel periodo di massimo impiego di manodopera, quello relativo alla raccolta delle pesche in giugno/luglio e quello relativo alla raccolta dell'uva in settembre, tranne che in due casi, 11 luglio 2018 e 13 settembre 2018, hanno tutti avuto un riscontro negativo in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore.
Nel verbale in atti detti accessi vengono dettagliatamente descritti (cfr pag 5 verbale ispettivo).
Alcuni esempi della promiscuità e della conduzione indistinta dell'attività economica delle varie aziende, in merito al personale denunciato come operai agricoli, sono di seguito elencati: In data 11 luglio 2018 è stato effettuato un accesso ispettivo su alcuni fondi agricoli, siti in agro di Cerignola, di , affittuaria, nipote di Controparte_7 Parte_2
coltivati a pescheto ed estesi per circa 11 ettari. Il prodotto alla pianta coltivato su
[...] detto fondo agricolo, è risultato venduto in parte alla ditta ed Parte_4 in parte alla ditta . Parte_6
Su detto fondo sono stati trovati intenti al lavoro di raccolta delle pesche n. 13 operai agricoli. Di questi, n. 10 sono risultati assunti dalla ditta “GI & GI di LL IG e C.
s.a.s.” e n. 3 sono risultati assunti dalla ditta “Ortofrutticola San Cassano di UL
GD IO.
Nessuno dei presenti, quindi, è risultato assunto come dipendente della ditta
[...]
, né tantomeno della ditta , uniche titolate ad avere Parte_4 Parte_6
operai al lavoro, in quanto acquirenti i frutti alla pianta . Tutti i lavoratori, compresi quindi i tre assunti dalla ditta “Ortofrutticola San Cassano di UL GD IO hanno dichiarato di essere dipendenti, di essere stati assunti, di ricevere le direttive e la paga da
Circostanza confermata anche in una seconda successiva dichiarazione Parte_2
10 resa dagli stessi lavoratori appositamente convocati presso la Caserma dei Carabinieri di
San Ferdinando di Puglia;
Con l'accesso ispettivo del 13 settembre 2018 effettuato in un vigneto in contrada
Antenesi, agro di Barletta, sono stati trovati, intenti al lavoro di raccolta dell'uva, n. 14 lavoratori risultati denunciati sulla posizione assicurativa della ditta “GI & GI di LL
IG e C. Sas” e n. 2 lavoratori risultati denunciati sulla posizione assicurativa della ditta
“Ortofrutticola San Cassano di UL GD IO. L'uva coltivata su detto fondo agricolo è risultata interamente acquistata alla pianta , con fattura del 12 luglio 2018, dalla ditta “Ortofrutticola San Cassano di UL GD IO.
Tutti i lavoratori, indistintamente, hanno comunque dichiarato di essere stati assunti, di ricevere le direttive e la paga dal signor Lo stesso titolare del fondo ha Parte_2
dichiarato di aver stipulato il contratto di vendita del prodotto alla pianta con il signor e da questi, di averne ricevuto il corrispettivo tramite assegno bancario. Parte_2
Oltre alla predetta anomalia, la ditta “GI & GI di LL IG e C. Sas”, che in linea teorica, impiegando propri operai nella raccolta dell'uva, sarebbe dovuta risultare sia l'acquirente del prodotto alla pianta e sia la venditrice del prodotto raccolto, per l'intero
2018, non è risultata aver emesso alcuna fattura di vendita di uva nonostante abbia continuato ad impiegare, fino a tutto novembre 2018, diverse decine di lavoratori.
Dalle matrici di un carnet di assegni della “Ortofrutticola San Cassano di UL GD
IO si è rilevato che, nel corso del 2018, sono stati effettuati pagamenti di € 468,00 ciascuno a favore di , Controparte_8 Persona_3 Persona_4
, di € 420,00 a favore di e di € 458,00 a favore di Persona_5 Persona_6
. Tutti questi nominativi risultano, invece, denunciati come operai agricoli Persona_7
Par della . Parte_2
La conduzione delle varie aziende sotto un'unica regia è stata di fatto confermata dallo stesso che, in una sua dichiarazione resa l'11.09.2018, ha affermato che la Parte_2 generalità degli operai assunti dalla e dalla Parte_2
, “sebbene assunti da una sola delle due società, prestano Controparte_6
l'attività lavorativa per entrambe in modo indifferente”. Sulla base di quanto sopra riportato, l'utilizzo indifferente della manodopera, da parte di può essere Parte_2
esteso anche alle altre aziende citate nel verbale in atti e non direttamente riconducibili formalmente allo stesso Parte_2
11 Altri esempi della promiscuità e della conduzione indistinta dell'attività economica delle varie aziende, si riscontrano dall'analisi delle varie fatture di acquisto e vendita di prodotti sia alla pianta sia già raccolti ( cfr pag 7 del verbale ispettivo in atti).
Sia durante lo stesso periodo, sia successivamente, a sua volta la “Ortofrutticola San
Cassano di UL GD IO risulta aver venduto con fattura del 31 agosto 2018 soltanto una partita di pesche per quintali 152,15 ; ne consegue che dette partite di pesche, per la differenza di quintali 1.048,68, sono rimaste invendute (o mai acquistate).
La fatturazione dei predetti reciproci scambi della stessa merce fra le stesse ditte è da ritenersi un mero artifizio contabile finalizzato a creare, in capo alle stesse aziende, una inesistente attività, in alcuni casi, o a gonfiarne i volumi, in altri casi, per giustificare l'enorme e sproporzionato impiego di manodopera denunciata.
Dal confronto degli estratti bancari con le vendite e gli acquisti effettuati dalla ditta
“Ortofrutticola San Cassano di UL GD IO non è stata riscontrata alcuna traccia sugli estratti bancari dell'acquisto in blocco effettuato presso il Controparte_9
17.04.2018 per € 20.000,00.
Dall'esame della sezione presenze del Libro Unico del Lavoro è risultata ricorrente la prassi di registrare, e conseguentemente denunciare, un notevole impiego di manodopera agricola anche durante periodi privi di alcun giustificato motivo.
Dalla documentazione esaminata, poiché non si rileva alcuna disponibilità di magazzini, capannoni, macchinari agricoli vari, macchine di selezione e lavorazione dei prodotti raccolti ecc. la ditta individuale, di fatto, avrebbe potuto svolgere la propria attività lavorativa solo direttamente ed esclusivamente sui fondi agricoli dei vari produttori con i quali ha stipulato contratti di acquisto alla pianta di prodotti in gran parte pronti per la raccolta. L'attività richiedente un impiego di manodopera, quindi, si sarebbe potuta esplicare soprattutto nella fase della raccolta dei frutti e sempre per periodi di tempo molto limitati.
Le presenze relative alle diverse centinaia di operai agricoli a tempo determinato risultano denunciate in modo anomalo e incongruo rispetto a una attività agricola di questa fattispecie. Tutte le presenze, tranne rare eccezioni, si sviluppano in modo uniforme e omogeneo per tutta la durata del rapporto di lavoro, per lo stesso numero di giorni (quasi sempre n. 5 o n. 6) alla settimana dal lunedì al venerdì o al sabato, senza alcun picco, né verso l'alto come una fase della raccolta di prodotti maturi richiederebbe e né verso il basso come un periodo di maltempo o un periodo di non raccolto imporrebbe. A prescindere dal lasso temporale che intercorre fra la data di assunzione e la data del
12 licenziamento, gran parte degli OTD viene denunciato esattamente per n. 102/103 giornate all'anno (e dei rimanenti, metà circa viene denunciata per n. 51 o n. 151 giornate o poco più).
La denuncia della manodopera inizia da maggio e si protrae, senza soluzione di continuità fino a novembre, anche se le fatture di vendita, e i relativi documenti di trasporto riportano date che si protraggono al massimo fino ad agosto per le pesche e fino a settembre per l'uva.
Si evidenzia comunque che le colture praticate nella zona, in particolare le varietà di pesche ed uva, riguardano essenzialmente delle primizie, vale a dire che maturano nella prima parte della loro stagione e pertanto, le rispettive raccolte vengono completate, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, entro metà luglio per le pesche e inizi di ottobre per l'uva.
La notevole presenza femminile registrata non risulta minimamente in linea con le consuetudini del posto e del tipo di attività che vedono tale tipologia di manodopera agricola impiegata soprattutto nei magazzini. Circostanza confermata dagli stessi accessi ispettivi effettuati direttamente sui fondi agricoli che infatti hanno registrato la presenza al lavoro di soli uomini e da svariati sopralluoghi effettuati nelle zone di coltivazione che raramente hanno rilevato, comunque minime e non nel caso specifico, presenze femminili direttamente sui fondi agricoli.
Nel corso degli accertamenti a carico di tutte le ditte interessate dal presente verbale si è provveduto a convocare, presso le varie sedi e varie Caserme dei Carabinieri delle CP_2
zone vicine ai luoghi di residenza degli interessati, n. 668 soggetti denunciati in qualità di lavoratori dipendenti dalle stesse ditte. Si è proceduto a raccogliere delle dichiarazioni inerenti il rapporto di lavoro da n. 165 soggetti, cioè da tutti coloro che si sono presentati.
Ulteriori n. 12 dichiarazioni sono state raccolte da altrettanti soggetti nel corso di accertamenti a carico di altre ditte.
Si è proceduto inoltre, a raccogliere n. 34 dichiarazioni da vari soggetti che hanno avuto rapporti commerciali con le varie ditte interessate dal presente verbale, in particolare da proprietari di fondi agricoli che hanno venduto i prodotti alla pianta o commercianti che hanno comprato i prodotti raccolti.
Nello specifico per la ditta oggetto del presente verbale si è provveduto a convocare n. 148 soggetti denunciati in qualità di operai agricoli per l'anno 2018. Si è proceduto a raccogliere delle dichiarazioni inerenti il rapporto di lavoro da n. 34 soggetti, cioè da tutti coloro che si sono presentati. Si è proceduto inoltre, a raccogliere n. 24 dichiarazioni da
13 vari soggetti che hanno avuto rapporti commerciali con la ditta “Ortofrutticola San
Cassano di UL GDIO, i quali riconoscevano quale datore di lavoro effettivo il
( cfr pag 8 e 9 del verbale in atti); ugualmente le controparti commerciali Parte_2
dichiaravano di aver contrattato solo con lo stesso.
In definitiva, correttamente gli ispettori hanno provveduto ad annullare tutti i nominativi CP_ denunciati all' come braccianti agricoli a tempo determinato dalla ditta “Ortofrutticola
San Cassano di UL GD IO, mentre i rapporti di lavoro, denunciati dalla suddetta ditta e riscontrati dai verbalizzanti come genuini, sono stati, con separato verbale, ascritti alla , quale effettiva utilizzatrice delle Parte_7
prestazioni lavorative.
L'operato degli ispettori appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata, dedotti nel presente giudizio.
In altri termini, detti elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa. CP_2
A fronte di tale accertamento e soprattutto tenuto conto delle deduzioni precise e puntuali svolte dagli ispettori (contenute nel richiamato verbale), la ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova idonea a contrastare e superare i suddetti elementi, prova che, tuttavia, difetta, come si è avuto modo di evidenziare.
Si è detto, infatti, che la stessa oltre ad aver dedotto circostanze estremamente generiche a sostegno dei suoi assunti, ha articolato una prova orale del tutto inidonea a superare le risultanze del verbale ispettivo e che la documentazione rilasciata dal presunto datore di lavoro deve ritenersi inattendibile in quanto proveniente da impresa che, sulla base degli accertamenti contenuti nel verbale ispettivo, ha verosimilmente concorso nell'attività simulatoria ai danni dell' . CP_2
Si aggiunga inoltre che la prospettazione attorea, risulta inverosimile alla luce degli accertamenti effettuati, in quanto insanabilmente contrastante con le risultanze ispettive.
Da ultimo, giova evidenziare che quanto detto in punto di onere di allegazione e di prova, non può dirsi mutato a fronte di quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione, atteso che quest'ultima, oltre a ribadire “il principio secondo il quale l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a CP_2
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una
14 propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio",) ha affermato testualmente: “Se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice. Ne deriva che quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui
l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova (che si rivelano indispensabili qualora la contestazione verta sulla non esistente presunzione di onerosità del rapporto determinata da un vincolo di parentela o di coniugio o di affinità con il datore di lavoro); con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.”. (Cass. 5224/2015).
Ebbene, la circostanza che la valutazione del giudice deve essere effettuata avendo riguardo a tutti gli elementi acquisiti in causa, conferma che il lavoratore che agisce per ottenere l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi, deve allegare rigorosamente e puntualmente la sussistenza del rapporto di lavoro per cui agisce.
Alla luce di quanto premesso, la domanda avente ad oggetto la richiesta di reiscrizione della ricorrente negli elenchi OTD appare infondata, sia perché priva di sufficienti allegazioni (e, ad avviso di questo Giudice, tale carenza in punto di allegazione, indipendentemente dagli adempimenti in punto di onere probatorio, basta per la reiezione della domanda) sia perché, in ogni caso, non fornita di un adeguato supporto probatorio.
In definitiva, sulla scorta di quanto sinora argomentato, i ricorsi devono essere rigettati.
Ne consegue il rigetto delle domande relative alle prestazioni collegate.
15 Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la ricorrente depositato la relativa dichiarazione
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi;
- spese irripetibili.
Foggia, 04.04.2025 Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
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