Articolo 2 della Legge 28 luglio 1993, n. 300
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 agosto 1993
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazinali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.
Entrata in vigore il 17 agosto 1993