Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01651/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02085/2025 REG.RIC.
N. 02222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2025, proposto da
HA MI SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Remiddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
sul ricorso numero di registro generale 2222 del 2025, proposto da
HA MI SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Remiddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2085 del 2025:
del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato non stagionale, rilasciato in favore del ricorrente, emesso dalla Prefettura di Caserta il 18.03.2025 Prot. Uscita N.0040020 del 21/03/2025, notificato in data 21/03/2025..
quanto al ricorso n. 2222 del 2025:
del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato NON stagionale, rilasciato in favore del lavoratore sig. AL SS HA (pratica P-CE/L/Q/2023/101762), emesso dalla Prefettura di Caserta il 18.03.2025 Prot. Uscita N.0040020 del 21/03/2025, notificato in data 21/03/2025.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Caserta, dietro istanza del sig. Tufano, legale rappresentante della LU.MA s.r.l., nulla osta per motivi di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze dei essa società, così facendo ingresso nel territorio nazionale, giusta visto di ingresso avente efficacia dal dicembre 2023 al dicembre 2024.
1.1. Perdurando, nondimeno, la indisponibilità della società istante -assente nei giorni di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno avanti gli uffici del SUI- il ricorrente instava, quanto meno, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
1.2. E, invero, il ricorrente, stante la sopravvenuta indisponibilità dell’azienda richiedente a procedere alla sua assunzione del ricorrente -essendo cessato il legale rappresentante in allora istante per il rilascio del nulla osta, e avendo il nuovo rappresentante formalmente dichiarato di non avere interesse alla assunzione- non era nelle condizioni di sottoscrivere il contratto di soggiorno.
1.3. Indi, e alfine, in data 18 marzo 2025 veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta, rimarcando, altresì, la Prefettura che “ la vicenda societaria attinente al subentro e/o alla sostituzione dell’amministratore in carica non è assimilabile al fallimento o cessazione dell’azienda, ai fini del rilascio del permesso temporaneo per attesa occupazione ”.
1.4. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5, e 22 del D. Lgs. n. 286/1998 ed art. 42, comma 2, della Legge n. 73/2022. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, 9 e 31 del D.P.R. n. 394/1999 e s.m., stante la “incolpevolezza” del ricorrente, giusta la indisponibilità sopravvenuta del primigenio datore di lavoro, il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di rilascio del nulla osta e quella della sua revoca, la sopravvenuta mutazione soggettiva della compagine sociale che dapprincipio aveva instato per il nulla osta (con la sostituzione dell’originario legale rappresentante) e la omessa valutazione da parte della intimata Amministrazione della possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, alla luce delle ridette sopravvenienze.
1.5. Si costituiva l’intimata Amministrazione, che instava per la reiezione del gravame e la causa, al fine; il ricorrente, di poi, incardinava -per mero errore- un successivo ricorso avanti questo TAR (RG 2222/25) avente il medesimo oggetto.
1.6. Le cause, al fine, venivano introitate per la decisione all’esito della udienza pubblica del 21 gennaio 2026.
2. Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, e dichiarata la inammissibilità del successivo gravame (RG 2222/25) affatto identico al primigenio (RG 2085/25) che non è fondato, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, il contenuto dispositivo dell’impugnato provvedimento costituisce la risultante di un esercizio logico e ragionevole della discrezionale potestas in subicta maderia ex lege demandata alla Amministrazione.
2.1.1. Siccome già prospettato in sede cautelare la revoca del permesso di soggiorno è stata motivata sui presupposti della inesistenza ab initio dei presupposti per la stipulazione del contratto di soggiorno e, indi, la inesistenza in nuce delle condizioni legittimanti in allora il nulla osta.
2.1.2. Né tale situazione -con la inesistenza, indi, della effettiva e concreta possibilità di instaurare un rapporto di lavoro e la insussistenza di redditi idonei alla permanenza nel territorio nazionale- risulta mutata medio tempore , nel corso del lungo lasso temporale intercorso dall’ingresso in Italia del ricorrente fino alla convocazione avanti gli uffici della Prefettura.
2.1.3. E, invero, legittimo si appalesa l’operato dell’Amministrazione che, nel provvedimento impugnato, ha dato conto della insussistenza dei presupposti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; non è quivi in discussione, non essendo mai stata allegata neanche dal ricorrente, la inesistenza in allora –vale a dire, al momento dell’ingresso in Italia- delle condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro con l’indicato datore.
2.1.4. La società istante -invero- aveva ed ha una autonoma soggettività, e personalità giuridica, al di là ed a prescindere dal fisiologico avvicendarsi delle persone fisiche chiamate a concorrere alla formazione della sua volontà e alla manifestazione e spendita ab externo , nei rapporti con i terzi, di essa volontà.
2.1.5. Di qui la irrilevanza, ai fini che ne occupano, della circostanza -invocata dal ricorrente- della cessazione dalla carica di rappresentante della società della persona fisica che tale carica rivestiva al momento della presentazione della istanza volta al rilascio del nulla osta: ciò che rileva, invero, è la società alle cui dipendenze il ricorrente avrebbe dovuto svolgere la propria attività.
2.1.6. E la esistenza, pel mondo del diritto, di essa società non ha invero conosciuto soluzione di continuità.
2.1.7. Talchè, il contegno di “disinteresse” e di “indisponibilità” alla assunzione del ricorrente -e, quindi, all’assolvimento dell’onere espressamente, in precedenza, assunto con la presentazione della istanza di nulla osta- non può che essere imputato ed ascritto al medesimo soggetto giuridico, rectius alla medesima persona giuridica, vertendosi in tema di società di capitali.
2.1.8. E, ben vero che la Amministrazione ha serbato per un lungo spatium temporis un contegno inerte; e, tuttavia, il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- benchè non imputabile al ricorrente:
- non vale a mutare, naturalmente, i presupposti di fatto e di diritto che solo potevano legittimare ex lege e ab origine il rilascio del nulla osta; presupposti, nella fattispecie, pacificamente insussistenti, siccome emerge anche dalla formale di dichiarazione di indisponibilità del nuovo rappresentante della società originariamente istante, quivi versata in atti;
- non ha consentito, in ogni caso, al ricorrente di procedere quodammodo all’inserimento sociale e lavorativo nel tessuto nazionale, non avendo esso ricorrente allegato, e documentato, di avere effettivamente iniziato una attività lavorativa medio tempore , id est in data antecedente a quella di emanazione del gravato provvedimento di revoca; di qui la inesistenza di flussi reddituali sufficienti alla permanenza nel territorio nazionale, circostanza non mai disconosciuta dallo stesso ricorrente che, nel corpo del gravame, non provvede ad allegare, né tampoco a comprovare, eventuali attività lavorative espletate, nonché la correlata percezione di redditi; con ciò pienamente confermando la assenza di adeguati flussi reddituali nel momento di adozione del provvedimento in questa sede impugnato.
2.1.9. In altre parole, non mai allegata, né tampoco comprovata, risultano:
- la effettività del rapporto lavorativo ab initio allegato, la cui concreta insussistenza (e la insussistenza delle condizioni per inverarlo) per converso, è ab imis minata dalle stesse allegazioni del ricorrente e dalle emergenze documentali; di qui la inidoneità delle censure del ricorrente a scalfire il giudizio della Amministrazione circa la inattendibilità dell’allegato rapporto di lavoro;
- il concreto svolgimento, in ogni caso, di altra attività lavorativa, con il rinvenimento aliunde di adeguate fonti di reddito pendente il procedimento amministrativo, id est in data antecedente a quella della sua conclusione, con la adozione in data 18 marzo 2025 del gravato provvedimento di revoca; ciò che solo, al fine, avrebbe potuto indurre la Amministrazione al rilascio di un titolo di lavoro con diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione.
2.1.10. Sotto tale ultimo aspetto, invero, anche l’invocato rilascio del permesso per attesa occupazione è precluso dal fatto che, nella fattispecie che ne occupa, non è a parlarsi di circostanze “successive” –non ascrivibili a contegni colposi di esso ricorrente- determinanti la “interruzione/cessazione” del rapporto di lavoro -ovvero la estinzione del datore di lavoro, ovvero la cessazione della attività di impresa espletata- bensì:
- della inesistenza in nuce di esso rapporto e, indi, della mancanza ab origine dei requisiti normativamente richiesti ai fini che ne occupano, di poi perdurata e confirmata giusta le dichiarazione di indisponibilità alla assunzione quivi acquisita;
- della insussistenza, comunque, di altro rapporto lavorativo -rinvenuto nelle more del procedimento - tale da diversamente orientare le determinazioni della Amministrazione.
2.2. Di qui la ragionevolezza dell’ iter logico-giuridico seguito dalla Autorità nella emanazione dell’impugnato provvedimento, che si appalesa, pertanto, immune da vizi, comechè giustificato da puntuali circostanze di fatto e da un adeguato impianto motivazionale, non scalfito dalle allegazioni contenute nel gravame, con una valutazione che non può ritenersi illogica o carente.
2.3. Ferme le superiori statuizioni, va nondimeno rimarcato che il successivo rapporto di lavoro, di poi –instaurato a far data dal settembre 2025, vale a dire a distanza di circa sei mesi dalla adozione del gravato provvedimento, siccome risultante dalla dichiarazione Unilav del 17 settembre 2025 versata in atti in prossimità della odierna udienza di trattazione- non può assumere rilevanza ai fini dello scrutinio che ne occupa -governato dal ben noto principio per cui tempus regit actum - potendo, al più, essere sottoposto alla Amministrazione al fine di una eventuale rivalutazione della fattispecie .
3. Le spese di lite, tenuto conto delle peculiari connotazioni della controversia, sono compensate inter partes .
4. Va, infine, disposta la ammissione del ricorrente - atteso che il ricorso -pur respinto- non è manifestamente infondato (anche al lume dell’andamento del giudizio)- al beneficio del gratuito patrocinio -all’uopo confermandosi la interinale determinazione della competente Commissione- e va, indi, disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e previamente riuniti a’ sensi dell’art. 70 c.p.a.:
- dichiara la inammissibilità del ricorso (RG 2222/25);
- respinge il ricorso (RG 2085/25), fatta salva la possibilità per la parte ricorrente di eccitare un rinnovato esercizio del potere da parte della Amministrazione, alla luce delle sopravvenienze, siccome indicato in parte motiva.
Spese compensate.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Federica Remiddi, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
IN ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC PA | IN ER |
IL SEGRETARIO