Articolo 7 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1350
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 gennaio 1956
Art. 7.
L' art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , e' sostituito dal seguente:
"Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio deve sospendersi il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.
Tale pagamento viene pero' continuato ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere ed agli agenti con obbligazione personale, quando i titolari di agenzia provvedono ad assicurare il servizio con i propri coadiutori e gli altri con i propri sostituti".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1956