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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10746 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 10263/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, incorporata al presente provvedimento.
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 20.11.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10263/2021 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via V. Bellini n. 40, presso lo studio dell'avv. Claudio Altomare che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE
E
P.I. Controparte_1
, in persona dell'amministratore unico, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Cercola (Na) alla Via Europa n. 29 presso l'avv. Daniele
Saggese che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione del contratto per inadempimento;
restituzioni e risarcimento del danno
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 12 aprile 2021, l'attrice citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, l'odierna convenuta, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., circa l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria commissionate dall'attrice alla società “ Controparte_1 inadempimento consistente nel non aver eseguito con l'ordinaria perizia, diligenza e a perfetta regola d'arte i lavori di riparazione del motore “Volvo Penta KAD300/DP-G” relativo al gommone Pa
FO ” commissionati per il suo integrale ripristino e la sua completa efficienza in mare;
2) condannare la società “
[...]
in persona Controparte_1 dell'amministratore Unico, al pagamento in favore della Sig.ra
[...]
della somma di Euro 10.120,19# IVA inclusa (pari Parte_1 agli esborsi inutilmente eseguiti) o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e svalutazione monetaria;
3) condannare, altresì, la società “ Controparte_1
in persona dell'amministratore Unico, al pagamento in
[...] favore dell'attrice di una somma di denaro da determinarsi in via equitativa ex art 1226 c.c. a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del bene per l'estate 2019 e 2020;
4) condannare la società “ Controparte_1
in persona dell'amministratore unico, al pagamento delle spese
[...] ed onorari professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge, con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore per espressa anticipazione».
1.1. Premetteva l'attrice di essere titolare di tale diritto alla restituzione e risarcimento in conseguenza dell'inadempimento contrattuale grave n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 3 ed imputabile dell'odierna controparte, consistente nel non aver eseguito con l'ordinaria perizia, diligenza e a perfetta regola d'arte i lavori di riparazione del motore “Volvo Penta KAD300/DP-G” relativo al gommone FO 31” di cui è proprietaria, commissionati, tramite il proprio marito, per il suo integrale ripristino e la sua completa efficienza in mare.
Precisava di aver versato € 5.000,00 a titolo di acconto ed ulteriori €
5.000,00 nell'estate 2019, asseritamente per l'acquisto di alcuni pezzi di ricambio, in realtà mai acquistati.
Rappresentava che, nonostante svariati solleciti, i lavori di riparazione non erano stati completati e quelli eseguiti erano stati causa di danni al predetto motore perché non effettuati a regola d'arte, come appurato da successiva riparazione fatta svolgere presso una terza società.
In particolare, il 19.8.2020 con missiva inviata a mezzo racc. A/R alla società “ la sig.ra Controparte_1 [...]
tramite l'avv. Claudio Altomare, provvedeva a Parte_1 denunciare i vizi scoperti nel motore il giorno 13.8.2020 durante la prova in mare e, data l'impossibilità di utilizzare il motore, il gommone venne nuovamente alato e trasferito presso il cantiere del
[...]
, sito in Mergellina (Na), per lo smontaggio del motore e per CP_2 le dovute verifiche tecniche.
2. Il 10.9.2021 si costituiva Controparte_1
concludendo affinché il Tribunale da controparte adito voglia
[...] così provvedere:
«- a) in via preliminare ed in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso proposta per mancato esperimento della negoziazione assistita;
-b) nel merito, rigettare la domanda, ex adverso formulata nei confronti dell'attuale comparente, in quanto infondata sia in fatto che in diritto
e non provata;
- c) con rivalsa delle spese e vittoria delle competenze professionali, con attribuzione al procuratore antistatario».
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 4 2.1. In particolare, con la propria comparsa costitutiva la società convenuta impugnava e contestava «estensivamente le avverse domande», poiché «improcedibili ed improponibili in rito, nonché inconsistenti e infondate nel merito»; difatti, nella ricostruzione della la domanda attorea Controparte_1 sarebbe stata viziata d'improcedibilità per «mancato esperimento della negoziazione assistita».
2.2. Inoltre, rappresentava di aver ricevuto soltanto € 5.000,00 a titolo di acconto e che i danni al motore non erano a lei imputabili ma ad una precedente riparazione eseguita da terzi o comunque che, in ogni caso,
i danni si erano già verificati allorquando il marito dell'attrice si recò presso la propria officina per riparare il motore dell'imbarcazione.
3. L'istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. della convenuta, in una CTU tecnica e nell'escussione di due testi.
3.1. In particolare, all'udienza del 12.6.2025, la prima celebrata dallo scrivente, venivano escussi i due testi ammessi dal precedente G.I.
(previa modifica dell'11.6.2025 dell'ordinanza resa dal precedente giudice in data 11.4.2024) ed il processo veniva rinviato poi direttamente per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 20.11.2025.
4. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. In via preliminare va dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione contenuta nel cd-rom depositato tardivamente da parte attrice;
difatti, benché il riferimento all'allegazione dello stesso fosse contenuto già nell'atto di citazione del 20.4.2021, l'effettivo deposito di tale cd risale solo al 29.6.2023, ossia successivamente allo spirare del termine di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., operante ratione temporis: ragion per cui tale deposito era inammissibile e pertanto la documentazione inutilizzabile.
Ugualmente è inutilizzabile la documentazione depositata da parte attrice il 7.3.2024, non trattandosi di documentazione sopravvenuta.
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 5 6. E' altresì infondata l'eccezione di improcedibilità.
Non solo la negoziazione assistita è stata espletata in corso di causa (cfr. documentazione depositata da parte attrice il 3.11.2021), ma le stessa in realtà non era neppure obbligatoria, atteso che i rapporti tra attrice e convenuta vanno inquadrati in quelli tra consumatore e professionista, con relativa non operatività della negoziazione assistita (cfr. art. 3, comma 1, ult. periodo, l. n. 162/14).
7. Deve a questo punto essere affrontata l'eccezione di difetto di
“legittimazione” passiva, sollevata dalla convenuta nel corso delle operazioni peritali.
Ebbene, tale contestazione non concerne affatto la legittimazione, bensì la titolarità passiva (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Ebbene, le Sezioni Unite sopra citate, pur chiarendo che il difetto di titolarità costituisce una mera difesa, hanno anche affermato che tale principio va coniugato con quello della cd. non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Ed invero parte convenuta, nel proprio atto introduttivo, non ha contestato la propria titolarità passiva, svolgendo anzi difese incompatibili con tale deduzione, affermando che il motore riparato, oggetto della domanda giudiziale, avesse già dei problemi e che pertanto i danni ad esso causati non fossero a lui imputabili.
Ne consegue il rigetto della relativa contestazione.
8. Sempre nel merito questo giudice valuta come rilevante ed imputabile l'inadempimento contrattuale dell'odierna società convenuta con riferimento al contratto d'opera stipulato dalle parti ed avente ad oggetto la riparazione del motore “Volvo Penta KAD300/DP-
G” di proprietà dell'odierna attrice;
conseguentemente, merita di essere accolta la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto ex artt.
1453 ss. c.c..
Anzitutto, occorre rilevare come il contratto d'opera sia di per sé un contratto a forma libera e, pertanto, esso ben può essere stipulato
(anche) oralmente;
d'altronde, non è contestata dalle parti l'esistenza dell'anzidetto contratto, il quale sarebbe stato pacificamente stipulato n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 6 tra di loro (l'attrice per interposta persona del marito) tra il 13 ed il 16 giugno del 2019 (cfr. citazione al punto n. 4 e comparsa di costituzione alle lett. a. e b.).
Il contratto d'opera, qual è per costante giurisprudenza quello di riparazione meccanica di un motore (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III,
10/06/2005, n. 12318), è infatti un contratto a prestazioni corrispettive e, nel caso di specie, ha visto l'impegno economico di una parte a pagare per la prestazione dell'altra parte, precisamente la prestazione di riparazione del motore anzidetto.
7.1. A tal fine, non è oggetto di contestazione ed emerge nitidamente tanto dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta (cfr. verbale di udienza dell'1.12.2022), quanto dalle prove testimoniali raccolte nel processo (cfr. verbale di udienza del
12.6.2025), quanto ancora dalla documentazione depositata (cfr. allegati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15, 19, 20, 21 e 22 di parte attrice) per un verso il pagamento da parte dell'odierna attrice di complessivi
10.000€, oltre alle spese sostenute per l'acquisto di singoli pezzi di ricambio e, per altro verso, il mancato assolvimento da parte dell'odierna convenuta della prestazione di riparazione del motore
Volvo Penta KAD300/DP-G. Difatti, al netto dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte convenuta, nel quale quest'ultimo riconosce la corresponsione nei suoi confronti solo per
8.000€ (5.000,00€ - ammessi già in sede di comparsa di costituzione e risposta -+ 3.000,00€), non può dirsi non raggiunta da parte attrice la prova dell'adempimento della propria obbligazione contrattuale. Di converso, dall'esame dell'anzidetto materiale istruttorio e dagli atti di causa emerge con grande evidenza la sostanziale inattività della società convenuta e, quindi, il totale inadempimento della prestazione pattuita con il contratto d'opera di riparazione del motore predetto;
né tale soluzione può essere smentita alla luce della superata (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/07/2011, n.15993) distinzione tra obbligazioni di risultato ed obbligazioni di mezzi, poiché anche a voler considerare l'obbligazione assunta dalla parte convenuta come obbligazione di n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 7 mezzi, ciò non può esentare tale parte processuale dalla prova del proprio diligente adempimento ai sensi degli artt. 1176, 1218 1256 e
1375 c.c..
In altre parole, primariamente non può non rilevarsi la gravità ex art. 1455 c.c. del totale inadempimento della prestazione principale dedotta nel contratto da parte dell'odierna convenuta, quale, nel caso di specie, quella di riparazione del motore suindicato, gravità peraltro ulteriormente accentuata dall'ampio lasso di tempo nel quale l'odierna convenuta è rimasta inadempiente e, soprattutto, dalla messa in mora via whatsapp del 25.6.2020; in via logico-giuridica consequenziale, deve altresì rilevarsi l'imputabilità di tale inadempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c..
Invero, qualora la parte contrattuale in questione avesse avuto un comportamento diligente ex artt. 1176 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto d'opera in rilievo, ella, quantunque non fosse riuscita ad addivenire alla piena riparazione del motore Volvo Penta KAD300/DP-
G, avrebbe comunque potuto e dovuto serbare una condotta contrattuale diligente e quindi informare adeguatamente e correttamente sull'andamento dei lavori la controparte contrattuale, adempiendo così quantomeno le prestazioni accessorie certamente incluse nella pattuizione contrattuale, non fosse per altro che in ragione della cd.
“buona fede oggettiva integratrice” (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9200 del 2/4/2021).
7.2. Per quanto concerne il quantum, come anticipato, si ritengono credibili ed attendibili le deposizioni dei testi resi all'udienza del
12.6.2025, che hanno precisato, fornendo le medesime indicazioni spazio-temporali, che a seguito dell'acconto di € 5.000,00 furono versati in contanti altri € 5.000,00 (e non € 3.000,00, come dichiarato dal l.r.p.t. della convenuta); né appare idoneo a smentire la genuinità dei testi la sola circostanza che siano marito e figlio dell'attrice.
7.3. Alla luce di quanto esposto al punto che precede, merita di essere parzialmente accolta altresì la domanda di parte attrice volta ad ottenere le restituzioni ex artt. 2033 ss. c.c. di quanto versato nell'esecuzione del n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 8 rapporto contrattuale in oggetto e giudizialmente risolto, poiché la corresponsione di complessivi 10.000,00€ (in due tranches da 5.000€ ciascuna) non rinviene più alcuna giustificazione causale, venendo meno per effetto della presente sentenza il titolo contrattuale che le aveva precedentemente giustificate, legittimando la richiesta di restituzione dell'indebito.
Infatti, vige nel nostro ordinamento un principio causale, ben enucleabile attraverso l'analisi degli artt. 1173, 1174, 1324, 1325, 1343 ss., 1987, 2033 ss. e 2041 c.c., in ragione del quale nessuna prestazione può essere resa in assenza di un valido titolo, quantunque meramente morale o sociale come evidenziato dall'art. 2034 c.c. (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 10145 del 17/4/2025).
Inoltre, stante la retroattività reale interpartes ex art. 1458 c.c. della risoluzione contrattuale, le restituzioni devono tendere a rimettere le parti nella medesima situazione in cui si sarebbero trovate laddove esse non avessero stipulato il contratto poi risolto. Nel caso di specie, dunque, la parte attrice ha diritto a pretendere la restituzione di quanto versato in adempimento dell'obbligazione assunta con la stipula del contratto d'opera per cui vi è causa, vale a dire i complessivi anzidetti
10.000€, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 3/1/2023) su tale somma a decorrere dal giorno della presentazione della domanda giudiziale (id est dal
20.4.2021), non essendo provata la mala fede dell'accipiens e dovendosi, per converso, presumere la sua buona fede soggettiva, in analogia con quanto previsto dall'art. 1147 co. 3 c.c. (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 21505 del 20/8/2019).
7.4. Diversamente, con riguardo ad altri pagamenti sostenuti dall'odierna parte attrice in costanza del rapporto contrattuale dal quale origina il presente giudizio, ed in particolare all'ulteriore somma di
€120,19 onde arrivare ai totali €10.120,19 richiesti, non risulta assolto l'onere della prova in capo all'istante-attrice, motivo per il quale la domanda di restituzione deve essere parzialmente rigettata e dunque limitata ai soli anzidetti 10.000€.
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 9 8. Va altresì rigettata la domanda risarcitoria.
8.1. Preliminarmente, con riferimento all'anno 2019, occorre segnalare come l'attrice non abbia adempiuto all'assolvimento del proprio onere della prova circa la causalità materiale, vale a dire il nesso eziologico di derivazione causale tra l'illecito civile, id est nel caso di specie l'inadempimento contrattuale ed il danno-evento, vale a dire il mancato godimento estivo del gommone. Per costante giurisprudenza, infatti, i presupposti per la domanda di risoluzione del contratto e quelli per la differente domanda di risarcimento del danno derivato dal mancato adempimento del medesimo contratto sono differenti (cfr. Cass. civile
Sez. I ordinanza n. 23604 del 28 luglio 2022) e, con riferimento alla domanda risarcitoria l'attore è tenuto a provare tanto la causalità materiale, ovverosia il nesso causale intercorrente tra l'illecito civile
(l'inadempimento) ed il danno-evento (la lesione di una situazione giuridica soggettiva di cui è od era titolare l'attore), quanto la causalità giuridica, cioè il nesso di causalità intercorrente tra il medesimo danno- evento ed il danno-conseguenza (la concreta diminuzione del patrimonio del danneggiato quale conseguenza immediata e diretta dell'illecito del danneggiante).
Difatti, l'attrice non ha assolto l'onere della prova secondo lo standard dell'id quod plerumque accidit, nella misura in cui non è stata in grado di provare che in assenza dell'inadempimento contrattuale dell'odierna convenuta, ella avrebbe potuto godere del gommone sul quale era innestato il motore Volvo Penta KAD300/DP-G per le stagioni estive del 2019 e del 2020, giacché, anzi, ella stessa ammette che tale motore era già danneggiato ed inabile alla navigazione, circostanza peraltro confermata anche dalla C.T.U. (cfr. pp. 9-10; 15 elaborato peritale depositato il 13.11.2023, disposto dal precedente G.I.).
Difatti, la C.T.U. evidenzia solo i costi della riparazione del motore, precisando però che “… non ha elementi sufficienti per poter identificare le lavorazioni effettuate dal convenuto, pertanto non può stabilire se abbiano contribuito a determinare i vizi o siano stati causa del mancato funzionamento del motore”.
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 10 Peraltro neanche dalla CTU è possibile evincere le tempistiche che sarebbero realisticamente state necessarie alla riparazione del motore laddove si fosse operato con la normale diligenza richiesta dal tipo di contratto stipulato;
d'altronde, considerando “l'alta stagione” nella quale veniva commissionata tale riparazione, le possibilità che l'effettiva riparazione non avrebbe comunque consentito di godere del gommone per la stagione estiva 2019 sono tutt'altro che poche e ben aderenti ad un criterio di regolarità statistico.
8.1.1. Stante l'esito della CTU, le spese di CTP allegata dall'attore con le note conclusive restano a proprio carico.
8.2. Per quanto concerne l'annualità 2020, la domanda di risarcimento per via equitativa non può essere accolta, poiché il danno patrimoniale era agevolmente quantificabile e documentabile dalla parte istante.
È principio consolidato in giurisprudenza, difatti, che il risarcimento ex art. 1226 c.c. non sia ammissibile se non quando sia impossibile o estremamente difficoltoso per la parte processuale danneggiata provare altrimenti il quantum debeatur dell'obbligazione risarcitoria che la vede creditrice (cfr. Cass. civile Sez. I ordinanza n. 6116 del 7 marzo 2024);
è lo stesso art. 1226 cit., d'altronde, che al suo incipit reca la propria condizione di operatività solo «Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare». In altre parole, nel caso che viene qui in rilievo la domanda deve essere rigettata per carenza dei presupposti normativi richiesti dalla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
Difatti ben avrebbe potuto e dovuto l'attrice depositare i giustificativi di spesa per l'ormeggio e per aver dovuto noleggiare un altro gommone in sostituzione di quello in riparazione.
9. Le spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale delle domande con rigetto di quella risarcitoria, vanno parzialmente compensate, trattandosi di un'ipotesi di soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2
c.p.c., per il 50%, mentre il residuo 50% segue la soccombenza e si liquida, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/2022, ai valori medi (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00), riducendo coì la nota spese depositata .
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 11 10. Sulle spese di CTU si provvede come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara risolto il contratto d'opera stipulato tra le parti in causa nel giugno 2019 ed avente ad oggetto la riparazione del motore Volvo Penta
KAD300/DP-G;
b) per l'effetto di cui sub a), condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 di €10.000,00, oltre ad interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 12.4.2021 e fino al soddisfo;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
d) condanna al Controparte_1 CP_1 pagamento, in favore di delle spese di lite che, Parte_1 già compensate per il 50%, liquida per il residuo 50% in € 2.540,00 per compensi ed € 140,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Claudio Altomare, dichiaratosi antistatario;
e) le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
28.11.2023, si pongono nei rapporti interni a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate, o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto in misura superiore alla predetta quota.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 12 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Antongiulio Maglione, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 13
11 SEZIONE CIVILE
N. 10263/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, incorporata al presente provvedimento.
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 20.11.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10263/2021 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via V. Bellini n. 40, presso lo studio dell'avv. Claudio Altomare che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE
E
P.I. Controparte_1
, in persona dell'amministratore unico, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Cercola (Na) alla Via Europa n. 29 presso l'avv. Daniele
Saggese che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione del contratto per inadempimento;
restituzioni e risarcimento del danno
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 12 aprile 2021, l'attrice citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, l'odierna convenuta, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., circa l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria commissionate dall'attrice alla società “ Controparte_1 inadempimento consistente nel non aver eseguito con l'ordinaria perizia, diligenza e a perfetta regola d'arte i lavori di riparazione del motore “Volvo Penta KAD300/DP-G” relativo al gommone Pa
FO ” commissionati per il suo integrale ripristino e la sua completa efficienza in mare;
2) condannare la società “
[...]
in persona Controparte_1 dell'amministratore Unico, al pagamento in favore della Sig.ra
[...]
della somma di Euro 10.120,19# IVA inclusa (pari Parte_1 agli esborsi inutilmente eseguiti) o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e svalutazione monetaria;
3) condannare, altresì, la società “ Controparte_1
in persona dell'amministratore Unico, al pagamento in
[...] favore dell'attrice di una somma di denaro da determinarsi in via equitativa ex art 1226 c.c. a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del bene per l'estate 2019 e 2020;
4) condannare la società “ Controparte_1
in persona dell'amministratore unico, al pagamento delle spese
[...] ed onorari professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge, con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore per espressa anticipazione».
1.1. Premetteva l'attrice di essere titolare di tale diritto alla restituzione e risarcimento in conseguenza dell'inadempimento contrattuale grave n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 3 ed imputabile dell'odierna controparte, consistente nel non aver eseguito con l'ordinaria perizia, diligenza e a perfetta regola d'arte i lavori di riparazione del motore “Volvo Penta KAD300/DP-G” relativo al gommone FO 31” di cui è proprietaria, commissionati, tramite il proprio marito, per il suo integrale ripristino e la sua completa efficienza in mare.
Precisava di aver versato € 5.000,00 a titolo di acconto ed ulteriori €
5.000,00 nell'estate 2019, asseritamente per l'acquisto di alcuni pezzi di ricambio, in realtà mai acquistati.
Rappresentava che, nonostante svariati solleciti, i lavori di riparazione non erano stati completati e quelli eseguiti erano stati causa di danni al predetto motore perché non effettuati a regola d'arte, come appurato da successiva riparazione fatta svolgere presso una terza società.
In particolare, il 19.8.2020 con missiva inviata a mezzo racc. A/R alla società “ la sig.ra Controparte_1 [...]
tramite l'avv. Claudio Altomare, provvedeva a Parte_1 denunciare i vizi scoperti nel motore il giorno 13.8.2020 durante la prova in mare e, data l'impossibilità di utilizzare il motore, il gommone venne nuovamente alato e trasferito presso il cantiere del
[...]
, sito in Mergellina (Na), per lo smontaggio del motore e per CP_2 le dovute verifiche tecniche.
2. Il 10.9.2021 si costituiva Controparte_1
concludendo affinché il Tribunale da controparte adito voglia
[...] così provvedere:
«- a) in via preliminare ed in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso proposta per mancato esperimento della negoziazione assistita;
-b) nel merito, rigettare la domanda, ex adverso formulata nei confronti dell'attuale comparente, in quanto infondata sia in fatto che in diritto
e non provata;
- c) con rivalsa delle spese e vittoria delle competenze professionali, con attribuzione al procuratore antistatario».
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 4 2.1. In particolare, con la propria comparsa costitutiva la società convenuta impugnava e contestava «estensivamente le avverse domande», poiché «improcedibili ed improponibili in rito, nonché inconsistenti e infondate nel merito»; difatti, nella ricostruzione della la domanda attorea Controparte_1 sarebbe stata viziata d'improcedibilità per «mancato esperimento della negoziazione assistita».
2.2. Inoltre, rappresentava di aver ricevuto soltanto € 5.000,00 a titolo di acconto e che i danni al motore non erano a lei imputabili ma ad una precedente riparazione eseguita da terzi o comunque che, in ogni caso,
i danni si erano già verificati allorquando il marito dell'attrice si recò presso la propria officina per riparare il motore dell'imbarcazione.
3. L'istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. della convenuta, in una CTU tecnica e nell'escussione di due testi.
3.1. In particolare, all'udienza del 12.6.2025, la prima celebrata dallo scrivente, venivano escussi i due testi ammessi dal precedente G.I.
(previa modifica dell'11.6.2025 dell'ordinanza resa dal precedente giudice in data 11.4.2024) ed il processo veniva rinviato poi direttamente per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 20.11.2025.
4. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. In via preliminare va dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione contenuta nel cd-rom depositato tardivamente da parte attrice;
difatti, benché il riferimento all'allegazione dello stesso fosse contenuto già nell'atto di citazione del 20.4.2021, l'effettivo deposito di tale cd risale solo al 29.6.2023, ossia successivamente allo spirare del termine di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., operante ratione temporis: ragion per cui tale deposito era inammissibile e pertanto la documentazione inutilizzabile.
Ugualmente è inutilizzabile la documentazione depositata da parte attrice il 7.3.2024, non trattandosi di documentazione sopravvenuta.
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 5 6. E' altresì infondata l'eccezione di improcedibilità.
Non solo la negoziazione assistita è stata espletata in corso di causa (cfr. documentazione depositata da parte attrice il 3.11.2021), ma le stessa in realtà non era neppure obbligatoria, atteso che i rapporti tra attrice e convenuta vanno inquadrati in quelli tra consumatore e professionista, con relativa non operatività della negoziazione assistita (cfr. art. 3, comma 1, ult. periodo, l. n. 162/14).
7. Deve a questo punto essere affrontata l'eccezione di difetto di
“legittimazione” passiva, sollevata dalla convenuta nel corso delle operazioni peritali.
Ebbene, tale contestazione non concerne affatto la legittimazione, bensì la titolarità passiva (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Ebbene, le Sezioni Unite sopra citate, pur chiarendo che il difetto di titolarità costituisce una mera difesa, hanno anche affermato che tale principio va coniugato con quello della cd. non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Ed invero parte convenuta, nel proprio atto introduttivo, non ha contestato la propria titolarità passiva, svolgendo anzi difese incompatibili con tale deduzione, affermando che il motore riparato, oggetto della domanda giudiziale, avesse già dei problemi e che pertanto i danni ad esso causati non fossero a lui imputabili.
Ne consegue il rigetto della relativa contestazione.
8. Sempre nel merito questo giudice valuta come rilevante ed imputabile l'inadempimento contrattuale dell'odierna società convenuta con riferimento al contratto d'opera stipulato dalle parti ed avente ad oggetto la riparazione del motore “Volvo Penta KAD300/DP-
G” di proprietà dell'odierna attrice;
conseguentemente, merita di essere accolta la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto ex artt.
1453 ss. c.c..
Anzitutto, occorre rilevare come il contratto d'opera sia di per sé un contratto a forma libera e, pertanto, esso ben può essere stipulato
(anche) oralmente;
d'altronde, non è contestata dalle parti l'esistenza dell'anzidetto contratto, il quale sarebbe stato pacificamente stipulato n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 6 tra di loro (l'attrice per interposta persona del marito) tra il 13 ed il 16 giugno del 2019 (cfr. citazione al punto n. 4 e comparsa di costituzione alle lett. a. e b.).
Il contratto d'opera, qual è per costante giurisprudenza quello di riparazione meccanica di un motore (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III,
10/06/2005, n. 12318), è infatti un contratto a prestazioni corrispettive e, nel caso di specie, ha visto l'impegno economico di una parte a pagare per la prestazione dell'altra parte, precisamente la prestazione di riparazione del motore anzidetto.
7.1. A tal fine, non è oggetto di contestazione ed emerge nitidamente tanto dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta (cfr. verbale di udienza dell'1.12.2022), quanto dalle prove testimoniali raccolte nel processo (cfr. verbale di udienza del
12.6.2025), quanto ancora dalla documentazione depositata (cfr. allegati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15, 19, 20, 21 e 22 di parte attrice) per un verso il pagamento da parte dell'odierna attrice di complessivi
10.000€, oltre alle spese sostenute per l'acquisto di singoli pezzi di ricambio e, per altro verso, il mancato assolvimento da parte dell'odierna convenuta della prestazione di riparazione del motore
Volvo Penta KAD300/DP-G. Difatti, al netto dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte convenuta, nel quale quest'ultimo riconosce la corresponsione nei suoi confronti solo per
8.000€ (5.000,00€ - ammessi già in sede di comparsa di costituzione e risposta -+ 3.000,00€), non può dirsi non raggiunta da parte attrice la prova dell'adempimento della propria obbligazione contrattuale. Di converso, dall'esame dell'anzidetto materiale istruttorio e dagli atti di causa emerge con grande evidenza la sostanziale inattività della società convenuta e, quindi, il totale inadempimento della prestazione pattuita con il contratto d'opera di riparazione del motore predetto;
né tale soluzione può essere smentita alla luce della superata (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/07/2011, n.15993) distinzione tra obbligazioni di risultato ed obbligazioni di mezzi, poiché anche a voler considerare l'obbligazione assunta dalla parte convenuta come obbligazione di n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 7 mezzi, ciò non può esentare tale parte processuale dalla prova del proprio diligente adempimento ai sensi degli artt. 1176, 1218 1256 e
1375 c.c..
In altre parole, primariamente non può non rilevarsi la gravità ex art. 1455 c.c. del totale inadempimento della prestazione principale dedotta nel contratto da parte dell'odierna convenuta, quale, nel caso di specie, quella di riparazione del motore suindicato, gravità peraltro ulteriormente accentuata dall'ampio lasso di tempo nel quale l'odierna convenuta è rimasta inadempiente e, soprattutto, dalla messa in mora via whatsapp del 25.6.2020; in via logico-giuridica consequenziale, deve altresì rilevarsi l'imputabilità di tale inadempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c..
Invero, qualora la parte contrattuale in questione avesse avuto un comportamento diligente ex artt. 1176 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto d'opera in rilievo, ella, quantunque non fosse riuscita ad addivenire alla piena riparazione del motore Volvo Penta KAD300/DP-
G, avrebbe comunque potuto e dovuto serbare una condotta contrattuale diligente e quindi informare adeguatamente e correttamente sull'andamento dei lavori la controparte contrattuale, adempiendo così quantomeno le prestazioni accessorie certamente incluse nella pattuizione contrattuale, non fosse per altro che in ragione della cd.
“buona fede oggettiva integratrice” (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9200 del 2/4/2021).
7.2. Per quanto concerne il quantum, come anticipato, si ritengono credibili ed attendibili le deposizioni dei testi resi all'udienza del
12.6.2025, che hanno precisato, fornendo le medesime indicazioni spazio-temporali, che a seguito dell'acconto di € 5.000,00 furono versati in contanti altri € 5.000,00 (e non € 3.000,00, come dichiarato dal l.r.p.t. della convenuta); né appare idoneo a smentire la genuinità dei testi la sola circostanza che siano marito e figlio dell'attrice.
7.3. Alla luce di quanto esposto al punto che precede, merita di essere parzialmente accolta altresì la domanda di parte attrice volta ad ottenere le restituzioni ex artt. 2033 ss. c.c. di quanto versato nell'esecuzione del n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 8 rapporto contrattuale in oggetto e giudizialmente risolto, poiché la corresponsione di complessivi 10.000,00€ (in due tranches da 5.000€ ciascuna) non rinviene più alcuna giustificazione causale, venendo meno per effetto della presente sentenza il titolo contrattuale che le aveva precedentemente giustificate, legittimando la richiesta di restituzione dell'indebito.
Infatti, vige nel nostro ordinamento un principio causale, ben enucleabile attraverso l'analisi degli artt. 1173, 1174, 1324, 1325, 1343 ss., 1987, 2033 ss. e 2041 c.c., in ragione del quale nessuna prestazione può essere resa in assenza di un valido titolo, quantunque meramente morale o sociale come evidenziato dall'art. 2034 c.c. (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 10145 del 17/4/2025).
Inoltre, stante la retroattività reale interpartes ex art. 1458 c.c. della risoluzione contrattuale, le restituzioni devono tendere a rimettere le parti nella medesima situazione in cui si sarebbero trovate laddove esse non avessero stipulato il contratto poi risolto. Nel caso di specie, dunque, la parte attrice ha diritto a pretendere la restituzione di quanto versato in adempimento dell'obbligazione assunta con la stipula del contratto d'opera per cui vi è causa, vale a dire i complessivi anzidetti
10.000€, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 3/1/2023) su tale somma a decorrere dal giorno della presentazione della domanda giudiziale (id est dal
20.4.2021), non essendo provata la mala fede dell'accipiens e dovendosi, per converso, presumere la sua buona fede soggettiva, in analogia con quanto previsto dall'art. 1147 co. 3 c.c. (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 21505 del 20/8/2019).
7.4. Diversamente, con riguardo ad altri pagamenti sostenuti dall'odierna parte attrice in costanza del rapporto contrattuale dal quale origina il presente giudizio, ed in particolare all'ulteriore somma di
€120,19 onde arrivare ai totali €10.120,19 richiesti, non risulta assolto l'onere della prova in capo all'istante-attrice, motivo per il quale la domanda di restituzione deve essere parzialmente rigettata e dunque limitata ai soli anzidetti 10.000€.
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 9 8. Va altresì rigettata la domanda risarcitoria.
8.1. Preliminarmente, con riferimento all'anno 2019, occorre segnalare come l'attrice non abbia adempiuto all'assolvimento del proprio onere della prova circa la causalità materiale, vale a dire il nesso eziologico di derivazione causale tra l'illecito civile, id est nel caso di specie l'inadempimento contrattuale ed il danno-evento, vale a dire il mancato godimento estivo del gommone. Per costante giurisprudenza, infatti, i presupposti per la domanda di risoluzione del contratto e quelli per la differente domanda di risarcimento del danno derivato dal mancato adempimento del medesimo contratto sono differenti (cfr. Cass. civile
Sez. I ordinanza n. 23604 del 28 luglio 2022) e, con riferimento alla domanda risarcitoria l'attore è tenuto a provare tanto la causalità materiale, ovverosia il nesso causale intercorrente tra l'illecito civile
(l'inadempimento) ed il danno-evento (la lesione di una situazione giuridica soggettiva di cui è od era titolare l'attore), quanto la causalità giuridica, cioè il nesso di causalità intercorrente tra il medesimo danno- evento ed il danno-conseguenza (la concreta diminuzione del patrimonio del danneggiato quale conseguenza immediata e diretta dell'illecito del danneggiante).
Difatti, l'attrice non ha assolto l'onere della prova secondo lo standard dell'id quod plerumque accidit, nella misura in cui non è stata in grado di provare che in assenza dell'inadempimento contrattuale dell'odierna convenuta, ella avrebbe potuto godere del gommone sul quale era innestato il motore Volvo Penta KAD300/DP-G per le stagioni estive del 2019 e del 2020, giacché, anzi, ella stessa ammette che tale motore era già danneggiato ed inabile alla navigazione, circostanza peraltro confermata anche dalla C.T.U. (cfr. pp. 9-10; 15 elaborato peritale depositato il 13.11.2023, disposto dal precedente G.I.).
Difatti, la C.T.U. evidenzia solo i costi della riparazione del motore, precisando però che “… non ha elementi sufficienti per poter identificare le lavorazioni effettuate dal convenuto, pertanto non può stabilire se abbiano contribuito a determinare i vizi o siano stati causa del mancato funzionamento del motore”.
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 10 Peraltro neanche dalla CTU è possibile evincere le tempistiche che sarebbero realisticamente state necessarie alla riparazione del motore laddove si fosse operato con la normale diligenza richiesta dal tipo di contratto stipulato;
d'altronde, considerando “l'alta stagione” nella quale veniva commissionata tale riparazione, le possibilità che l'effettiva riparazione non avrebbe comunque consentito di godere del gommone per la stagione estiva 2019 sono tutt'altro che poche e ben aderenti ad un criterio di regolarità statistico.
8.1.1. Stante l'esito della CTU, le spese di CTP allegata dall'attore con le note conclusive restano a proprio carico.
8.2. Per quanto concerne l'annualità 2020, la domanda di risarcimento per via equitativa non può essere accolta, poiché il danno patrimoniale era agevolmente quantificabile e documentabile dalla parte istante.
È principio consolidato in giurisprudenza, difatti, che il risarcimento ex art. 1226 c.c. non sia ammissibile se non quando sia impossibile o estremamente difficoltoso per la parte processuale danneggiata provare altrimenti il quantum debeatur dell'obbligazione risarcitoria che la vede creditrice (cfr. Cass. civile Sez. I ordinanza n. 6116 del 7 marzo 2024);
è lo stesso art. 1226 cit., d'altronde, che al suo incipit reca la propria condizione di operatività solo «Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare». In altre parole, nel caso che viene qui in rilievo la domanda deve essere rigettata per carenza dei presupposti normativi richiesti dalla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
Difatti ben avrebbe potuto e dovuto l'attrice depositare i giustificativi di spesa per l'ormeggio e per aver dovuto noleggiare un altro gommone in sostituzione di quello in riparazione.
9. Le spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale delle domande con rigetto di quella risarcitoria, vanno parzialmente compensate, trattandosi di un'ipotesi di soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2
c.p.c., per il 50%, mentre il residuo 50% segue la soccombenza e si liquida, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/2022, ai valori medi (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00), riducendo coì la nota spese depositata .
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 11 10. Sulle spese di CTU si provvede come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara risolto il contratto d'opera stipulato tra le parti in causa nel giugno 2019 ed avente ad oggetto la riparazione del motore Volvo Penta
KAD300/DP-G;
b) per l'effetto di cui sub a), condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 di €10.000,00, oltre ad interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 12.4.2021 e fino al soddisfo;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
d) condanna al Controparte_1 CP_1 pagamento, in favore di delle spese di lite che, Parte_1 già compensate per il 50%, liquida per il residuo 50% in € 2.540,00 per compensi ed € 140,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Claudio Altomare, dichiaratosi antistatario;
e) le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
28.11.2023, si pongono nei rapporti interni a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate, o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto in misura superiore alla predetta quota.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 12 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Antongiulio Maglione, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 10263/2021 r.g.a.c. Pag. 13