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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1739 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
AR
(p. i.
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe e Luigi Poggi PEC
– email Email_1 Email_2 appellante contro
(C.F. ), P_ C.F._1 CP_2
(C.F. ,
[...] C.F._2 CP_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 CP_4
) C.F._4
Rappresentati e difesi dagli Avvocati Rodolfo Faccini e Fausto Pozzi del Foro di (CF: - Pt_1 C.F._5 C.F._6 - Fax 045.5546366 - PEC: - Email_3
; Email_4 appellati e contro
Controparte_5
(C.F.
[...]
), P.IVA_2 appellata contumace
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 7728/2023 del Tribunale di
Verona pubblicata l'8-9-2023
CONCLUSIONI
Per l' AR
In via principale: 1) in riforma della ordinanza/sentenza impugnata rigettarsi la domanda dei ricorrenti in primo grado come formulata e come accolta nella ordinanza/sentenza appellata. 2) rifusione integrale delle spese di lite.
In via subordinata: limitarsi il danno risarcibile al solo danno da perdita di chances in favore di moglie e LI indicato come in narrativa dell'atto di appello ricalcolandosi le spese di giudizio sia di primo grado che di appello.
Per le parti appellate
In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex Artt.
342 e 348 c.p.c.;
- Nel merito, contrariis reiectis, respingersi il gravame perché infondato in fatto e diritto con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza e condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio oltre 15% rimborso forf. spese generali, 4% c.p.a. ed IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza dell'8-9-2023 n.7728 il Tribunale di Verona accoglieva la domanda proposta da , P_ Controparte_2
e nei confronti dell' Controparte_3 CP_4 [...]
, con la chiamata in AR causa della – Controparte_5 rappresentanza generale per l'Italia -. Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della grave colpa medica dei sanitari dell'azienda ospedaliera, causativa della perdita della perdita di chance di sopravvivenza e di perdita anticipata della vita di marito della , padre di Persona_1 P_ CP_2
e TE degli altri attori. Per l'effetto il Tribunale così
[...] disponeva: “condanna la parte resistente
[...]
, in persona del legale AR rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore della parte ricorrente, dei danni da quest'ultima patiti e quantificati nelle seguenti somme (già comprensive di interessi compensativi e devalutazione al 3.01.2018): € 351.233,19 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale iure hereditatis in favore di ed P_
in solido tra loro;
€ 331.712,42 a titolo di Controparte_2 risarcimento danni non patrimoniale iure proprio e patrimoniale in favore di;
€ 306.228,53 a titolo di risarcimento danno P_ non patrimoniale iure proprio in favore di;
€ Controparte_2
98.958,19 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale iure proprio in favore di;
€ 89.680,86 a titolo di Controparte_3 risarcimento danno non patrimoniale iure proprio in favore di
, il tutto oltre interessi legali al tasso di cui all'art. CP_4
1284, comma 1, c.c., dalla data di redazione della presente sentenza
e sino al saldo effettivo;
- condanna la parte resistente
[...]
, in persona del legale AR rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 38.678,30 per compensi ed in €
1.713,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- condanna la resistente AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...] rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali del procedimento per a.t.p. n. 2340/2019 R.G. Tribunale di Verona, complessivamente liquidate in € 6.539,80 per compensi ed in €
286,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio e di quello per a.t.p. nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte resistente Controparte_5
; - pone le spese della c.t.u.
[...] medico legale svolta in sede di a.t.p. definitivamente a carico, nei rapporti interni, della parte resistente
[...]
, in persona del legale AR rappresentante pro tempore”.
1.1. Il Tribunale riconosceva alla moglie e alla LI del defunto il danno non patrimoniale jure hereditatis a titolo di CP_2 responsabilità contrattuale e a tutti gli originari attori il danno non patrimoniale jure proprio a titolo di responsabilità extra-contrattuale, nonché alla moglie del de cuius il danno patrimoniale da lucro cessante. Il Tribunale, per quanto ora più di interesse, così motivava:
“nel caso specifico l'evento danno è la morte precoce di PE
, accelerata, secondo parte ricorrente, da una complicanza
[...] emorragica encefalica, verosimilmente causata dai problemi di anti aggregazione piastrinica del paziente ed agevolata dall'assunzione del farmaco anticoagulante Arixtra, somministratogli e prescrittogli dal medico del Pronto Soccorso a seguito del primo accesso in data
25.12.2017; tale impostazione, così come allegata dai ricorrenti, trova riscontro nella relazione di consulenza prestata nell'immediatezza al reparto di Neurochirurgia da parte della dott.ssa del dipartimento di Ematologia dell' Persona_2 [...]
(cfr. doc.
2.8 fascicolo Controparte_6 ricorrente), seppure non ribadita dalla c.t.u. svolta in sede di a.t.p.;-
l'evento morte, poi, rileva come danno se lo si vaglia dal punto di vista della perdita di chances di sopravvivenza o di prolungamento del periodo di sopravvivenza;
- ora, le risultanze della c.t.u. evocano un sicuro esito infausto della leucemia da cui è risultato affetto
, eppure sostengono anche, con grado di probabilità Persona_1 assai elevato, che una corretta e tempestiva diagnosi della stessa
(ossia formulata sin dal 25.12.2017, in epoca anteriore rispetto al secondo accesso in Pronto Soccorso dell'1.01.2018) avrebbe consentito l'immediata sottoposizione del paziente ad una terapia chemioterapica o, comunque, più specificamente mirata al problema, così conseguendo, in prospettiva conforme al criterio probabilistico, un prolungamento dei tempi di sopravvivenza del defunto;
ne discende che il danno non patrimoniale subito da quest'ultimo consta nella perdita di chance di un prolungamento di sopravvivenza nel tempo che, in base alla approfondita ricerca effettuata dal c.t.u., nel trenta per cento dei casi può raggiungere i
10-12 mesi in più di vita e che, nel caso che ci occupa, è stata radicalmente vanificata dal comportamento contrario a cautela del personale sanitario, che avrebbe dovuto in ogni caso, stante la tipologia di farmaco somministrato e prescritto, disporre degli esami ematochimici e l'indagine sull'emocromo, dai quali si sarebbe immediatamente rilevata la leucemia in atto ed all'esito dei quali si sarebbe con ogni probabilità evitata la prescrizione dell'Arixtra, evitandosi così la successiva emorragia letale, quanto meno in tempi tanto contigui;
nessuna prova decisiva in senso contrario è stata fornita, del resto, dall'azienda sanitaria convenuta, sia in fase cautelare, sia nella presente sede di merito;
il danno non patrimoniale così subìto da e trasferito “iure Persona_1 hereditatis” alle eredi, vale a dire alla moglie ed alla P_ LI , viene quantificato in base alle più recenti Controparte_2 tabelle di Milano e, considerata la situazione concreta, l'aspettativa di vita comunque breve in capo al defunto per la gravità della malattia diagnosticata, l'incertezza, se non nell'an della sopravvivenza, sicuramente nella durata della stessa, appare assolutamente congrua la domanda precisata da parte ricorrente (sia in ricorso, sia nelle note conclusive autorizzate) per il valore totale di € 331.920,00 in solido tra ed ”. P_ Controparte_2
Quanto al danno jure proprio riconosciuto a tutti gli originari attori, il Tribunale ravvisava sussistente quello “da perdita del rapporto parentale, che si declina tanto in una componente morale, ravvisabile nella sofferenza interiore e soggettiva sul piano strettamente emotivo, protraentesi per un certo periodo di tempo a partire dall'immediatezza della morte, quanto in una sofferenza dinamico-relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni
e delle abitudini della vita quotidiana”. Il primo Giudice, infine, riconosceva al coniuge superstite il danno patrimoniale per lucro cessante, basato sul reddito presumibile del defunto e sulla parte di questo che sarebbe stata destinata al coniuge.
2. Avverso questa sentenza l' AR
ha proposto appello, affidato a tre motivi,
[...] formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si sono costituiti , P_ Controparte_2 CP_3
e chiedendo dichiararsi inammissibile o
[...] CP_4 comunque rigettarsi l'appello, con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe. E' rimasta intimata
[...] – rappresentanza generale per Controparte_5
l'Italia-, che deve essere dichiarata contumace.
3. All'esito dell'accoglimento, con ordinanza di questa Corte del 15-
11-2023, dell'istanza di inibitoria presentata dall'appellante, la causa
è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il 17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo l'appellante denuncia “L'accertamento del nesso causale – esclusione – mera perdita di chances di sopravvivere altri 10-12 mesi nonostante la leucemia fulminante”. Deduce che manca la prova del nesso causale tra un qualche comportamento dei sanitari e il decesso, nonché della loro asserita colpa. Rimarca che sia che ci si trovi in ambito contrattuale che extracontrattuale, ove si debba stabilire il nesso causale tra un comportamento e un evento dannoso, deve attribuirsi rilevanza al concetto di “probabilità” e si deve valutare la rilevanza di una perdita di chance, secondo il criterio del “più probabile che non”, che si attesta in una percentuale logicamente superiore al 50%. Invece, a parere dell'appellante, il
Tribunale ha equivocato le risultanze della C.T.U., che evocavano un sicuro esito infausto. Lo specialista C.T.U. ha chiaramente scritto che il riconoscimento tempestivo della leucemia fulminante e cure immediatamente prestate (chemioterapia) avrebbero dato solo
“alcune chances”, sicuramente percentualmente non considerevoli ma neppure irrisorie, per superare i primissimi giorni di mortalità precoce che si accompagna alla condizione di leucemia acuta.
4.1. Il secondo motivo è così rubricato: “Domande risarcitorie -
Sussistenza e quantificazione dei danni – esclusione della domanda iure proprio di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale - esclusione del danno iure hereditatis da perdita di chances -ipotetica quantificazione del danno da perdita di chance”.
Deduce l'appellante che gli attori avevano chiesto un vero e proprio risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza dichiaratamente solo iure hereditatis in favore della moglie e della LI (quali eredi legittimi). Avevano poi cumulato tale richiesta risarcitoria svolta iure hereditatis con la richiesta risarcitoria svolta iure proprio senza riferimento alcuno alla perdita di chances, ma solo per la perdita del rapporto parentale in favore della moglie e della LI, ma anche dei fratelli del defunto. L'appellante rimarca che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda di risarcimento del danno per perdita di chances deve essere formulata espressamente ed in modo non equivoco, altrimenti il giudice non può pronunciarsi su di essa. La C.T.U. aveva escluso il nesso causale tra comportamento dei sanitari e decesso del paziente, avvenuto per leucemia acuta fulminante, sicché non poteva essere riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti. Il C.T.U. aveva inquadrato il comportamento dei sanitari solo nell'ambito di una perdita di chances del paziente di sopravvivere per altri 10-12 mesi, ma i congiunti non avevano svolto domanda risarcitoria iure proprio di un danno da perdita di chances di sopravvivenza del congiunto. Ad avviso dell'appellante è errata la sentenza di primo grado perché avrebbe dovuto rigettare la domanda dei ricorrenti (moglie) e P_ Controparte_2
(LI) quale risarcimento del danno da perdita di chances iure hereditario (perché non trasmissibile agli eredi dalla vittima) e pure avrebbe dovuto rigettare la domanda di risarcimento da perdita del rapporto parentale svolta da tutti (moglie, LI e fratelli), poiché essi non avevano svolto domanda di risarcimento di un danno da perdita di chances. In ogni caso rileva l'appellante che il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale operato dal tribunale è palesemente errato perché non erano stati considerati correttamente gli elementi della tabella di Milano. Il Tribunale, pur avendo assunto a base di calcolo il valore punto corretto di euro 3.365 per moglie e LI e di euro 1.461 per i fratelli, aveva tuttavia considerato un punteggio finale assolutamente fuori da qualsiasi criterio: 77 per la moglie , 86 per la LI , 64 per la P_ Controparte_2 sorella e 58 per il TE . Ribadisce CP_3 CP_3
l'appellante che il de cuius, affetto da leucemia fulminante, aveva tutt'al più una semplice chance di procrastinare il decesso, come affermato dal C.T.U., per un tempo di 10-12 mesi. Il danno da perdita di chance è certamente svincolato dalle note tabelle sia per danno da perdita del rapporto parentale sia con riferimento ipotetico ad una invalidità temporanea o permanente. Nell'ambito della valutazione essenzialmente equitativa, ad avviso dell'appellante, occorre considerare che il povero era affetto da leucemia e CP_2 sarebbe certamente deceduto. Inoltre i consulenti avevano affermato solo che, se i sanitari avessero eseguito un emocromo, forse si sarebbe potuta impostare una cura che avrebbe potuto, sempre forse, con una probabilità di circa il 30%, procrastinare il decesso per altri 10-12 mesi.
In ordine al danno patrimoniale in capo alla moglie per P_ perdita di contribuzione familiare, ribadisce le medesime difese e rileva che, in ogni caso, si tratta pur sempre di perdita di chance, sicché era palesemente errata la quantificazione effettuata dal
Tribunale.
4.2. Con il terzo motivo, inerente alla liquidazione delle spese processuali, l'appellante deduce che, se pure si accogliesse la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e si rimodulasse quindi la relativa quantificazione monetaria (che in sentenza giunge a più di un milione di euro), si dovrebbe altresì rimodulare la quantificazione delle spese processuali (liquidate in euro 38.678 oltre anticipazioni e accessori), dato che il valore di riferimento per l'applicazione del tariffario non sarebbe più ovviamente un milione di euro, ma la somma enormemente più bassa conseguente alla quantificazione di un danno da perdita di chances di sopravvivere altri 10-12 mesi.
5. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
5.1. Occorre sinteticamente riepilogare gli approdi a cui è pervenuta la Cassazione in tema di perdita di chance terapeutiche e di sopravvivenza per colpa medica, mediante una serie di pronunce che hanno chiarito i fondamentali aspetti di rilievo nella delicata e complessa ricostruzione della fattispecie (tra le tante Cass.
28993/2019 e più di recente Cass. 16753/2024; Cass.25466/2024).
In particolare la Corte Suprema ha chiarito che “La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione della incertezza sull'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidente paralogismo l'evocazione della fattispecie della chance - fondato sull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione "perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo", mentre l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli. La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui "perdita", ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al "bene salute" - sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione, inteso anche in termini di possibilità di "battersi" consapevolmente per un possibile esito più favorevole dell'evolversi della malattia) provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno “in re ipsa”.
Pertanto, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal
(mancato) risultato stesso, non di chance perduta è lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale)” (così Cass.
28933/2019 citata).
Anche l'illecito da chance perduta va individuato, secondo la scansione tradizionale, mediante l'accertamento dei seguenti elementi costitutivi della fattispecie: a) condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi); b) lesione di un diritto (il diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati);c) evento di danno (sacrificio della possibilità di un risultato migliore); d) conseguenze dannose risarcibili (valutabili in via equitativa) nell'ipotesi in cui, come nel caso in scrutinio, la condotta colpevole del sanitario abbia determinato un evento di danno incerto.
Nel caso di specie, infatti, le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo.
La Cassazione ha precisato che “tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza”. Inoltre “L'incertezza del risultato, va ribadito, è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante
(comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno”( così Cass. 28993/2019 citata).
5.2. Sulla scorta di dette coordinate ermeneutiche occorre ora esaminare le questioni oggetto di causa.
Come si è anticipato, nel caso di specie le conclusioni della APT risultano espresse in termini di incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili (nel 30% dei casi per una durata massima di 10-12 mesi di vita) alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo, mentre era indubitabilmente certo l'esito letale dipendente dalla patologia preesistente (leucemia acuta mieloide).
Ciò posto, quanto al danno jure hereditatis riconosciuto alla moglie e alla LI del de cuius, la statuizione del Tribunale sul punto ( cfr.
§ 1.1.) in primo luogo si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità che esclude la risarcibilità del danno tanatologico ed è inoltre all'evidenza contraddittoria nella parte in cui il primo Giudice, pur condividendo le conclusioni dell'ATP svolta ante causam circa “un prolungamento di sopravvivenza nel tempo che, in base all'approfondita ricerca effettuata dal C.T.U., nel trenta per cento dei casi può raggiungere i 10-12- mesi in più di vita”
(pag.12 ordinanza), con un salto logico incompatibile con tale premessa ha ritenuto di riconoscere il danno jure hereditario per perdita di chance come se fosse danno da perdita anticipata della vita del de cuius, liquidato in € 331.920,00 in conformità alla domanda delle attrici, che allegavano la “specularità tra la sofferenza patita dal paziente con quella analoga vissuta dai propri cari in correlazione alla medesima vicenda” e chiedevano determinarsi detto danno “in base alla media tra il danno da perdita parentale patito dalla moglie e quella dall'unica LI convivente”(comparsa conclusionale di primo grado degli odierni appellati).
Riguardo al primo profilo, la Cassazione ha reiteratamente affermato che in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (Cass.
26851/2023; Cass.35998/2023; Cass. 21415/2024).
Riguardo al secondo profilo, ancor più dirimente, osserva il Collegio che la statuizione del Tribunale è priva di collegamento logico con le premesse di cui si è detto e, tra l'altro, finanche con la ragione giustificativa addotta, dato che la gravissima malattia del paziente lo avrebbe condotto certamente a morte e la colposa condotta dei sanitari avrebbe potuto solo, nella percentuale del 30% dei casi, prolungare di 10-12 mesi la sua vita.
Pertanto il primo Giudice ha riconosciuto e liquidato il danno iure hereditatis non solo obliterando il decisivo fatto che era stata accertata solo una possibilità, non messa in discussione, anzi condivisa dallo stesso Giudicante, del 30% di sopravvivenza fino ad un massimo di 10-12 mesi, ma anche e soprattutto equiparando impropriamente, in adesione alla prospettazione delle attrici, la perdita di chance di sopravvivenza al prolungamento del periodo di sopravvivenza. Si tratta, invece, anche eziologicamente, di due fattispecie ben distinte, come chiarito dalle pronunce di legittimità sopra citate, nel senso che “ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale)”.
Nel caso in esame non è stato affatto accertato, secondo il criterio del più probabile che non, che il paziente sarebbe sopravvissuto più
a lungo (10-12 mesi), poiché invece vi era solo la possibilità del 30% che ciò sarebbe avvenuto.
5.3. In quest'ottica, non assume decisivo rilievo nel senso invocato dalle odierne appellate l'individuazione della specifica condotta addebitata ai sanitari, poiché, come si è detto, lo stesso Tribunale attribuisce ad essa un'incidenza causale limitata al trenta per cento dei casi e la riconduce espressamente (pag.12 dell'ordinanza) alla perdita di chance di sopravvivenza, causata, ad avviso del primo
Giudice, sia dalla somministrazione di un farmaco (Atixtra), che avrebbe aggravato l'emorragia encefalica, sia dalla mancata esecuzione di esami ematochimici che avrebbero consentito la diagnosi anticipata della leucemia in atto. Deve rilevarsi, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostengono gli appellati, il Tribunale non attribuisce affatto un'incidenza “concausale” decisiva alla somministrazione di quel farmaco, poiché afferma che il personale sanitario “avrebbe dovuto in ogni caso, stante la tipologia di farmaco somministrato e prescritto, disporre degli esami ematochimici e
l'indagine sull'emocromo, dai quali si sarebbe immediatamente rilevata la leucemia in atto ed all'esito dei quali si sarebbe con ogni probabilità evitata la prescrizione dell'Arixtra, evitandosi così la successiva emorragia letale, quanto meno in tempi tanto contigui”.
Quest'ultimo inciso sta univocamente ad indicare che il primo Giudice ha ritenuto rilevante, erroneamente per quanto si dirà, la somministrazione del farmaco solo perché anticipatoria dell'esito letale comunque certo, in dipendenza della leucemia acuta preesistente.
Osserva, infatti, il Collegio, per quanto occorra e ad ogni buon conto, che non può essere attribuita rilevanza alcuna alla condotta di somministrazione del suddetto farmaco, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, che non ha affatto spiegato per quale motivo abbia ritenuto di disattendere l'accertamento peritale sul punto, ma si è limitato a richiamare la relazione della dott.ssa allegata Per_2 alla cartella clinica, senza dare conto delle ragioni del suo dissenso dalle conclusioni di cui all'ATP.
Per contro, ad avviso di questa Corte, le conclusioni precise e motivate espresse dai consulenti d'ufficio al riguardo sono condivisibili, supportate da dati scientifici ed immuni da vizi logici. In particolare l'ausiliario, coadiuvato dallo specialista ematologo, ha affermato, in relazione all'occorso in data 25.12.2017, che i medici del Pronto Soccorso avrebbero dovuto eseguire, in via prudenziale e cautelativa, un esame (emocromo) che avrebbe permesso di effettuare la diagnosi di leucemia acuta mieloide in atto, imprevedibile in quel momento perché asintomatica e del tutto scollegata alla patologia (flebite) per la quale il paziente si era recato al Pronto Soccorso.
In altre parole, l'esecuzione dell'emocromo avrebbe consentito l'anticipata diagnosi della leucemia ed avrebbe consentito di impostare immediatamente la necessaria terapia d'urgenza, ed invece il paziente fu dimesso, ritornò al Pronto Soccorso il 2.1.2018
e morì per la leucemia acuta il 3.1.2018. L'ausiliario ha ravvisato solo sotto tale aspetto la condotta colposa dei medici, chiaramente delimitandone l'incidenza causale nel senso che si è più volte già indicato (la gravità estrema della patologia preesistente avrebbe in ogni caso determinato l'esito letale e le cure avrebbero potuto solo nella percentuale del 30% dei casi procrastinare la sopravvivenza fino ad periodo massimo di 10/12 mesi). Invece, ad avviso dell'ausiliario, non era stato possibile accertare quanto farmaco
Atixtra era stato assunto dal paziente e soprattutto (pag.26 ATP)
l'emorragia molto probabilmente si sarebbe verificata anche senza l'assunzione di quel farmaco. Rispetto a dette dirimenti considerazioni medico-legali, non si rinvengono nell'ordinanza impugnata argomenti specifici a confutazione, né le odierne appellate svolgono al riguardo una critica compiuta e pertinente.
5.4. Sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati e delle risultanze istruttorie che precedono, ritiene il Collegio che possa essere riconosciuto, nei limiti infra indicati, il danno jure hereditatis alla moglie e alla LI del de cuius.
Occorre premettere che, in relazione alla suddetta posta, è stato espressamente domandato da dette parti il danno da perdita di chance, e ciò è riconosciuto anche dall'appellante (cfr. secondo motivo), che contesta al riguardo, infondatamente per quanto appena di seguito si dirà, la sussistenza del nesso causale.
L'illecito da chance perduta ricorre nella specie poiché, secondo la scansione tradizionale, sussistono: i) la condotta colposa dei medici per omessa diagnosi della leucemia acuta mieloide, stante la mancata esecuzione dell'emocromo; ii) la lesione del diritto alla salute del de cuius correlata alla perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore, ossia di ricevere anticipatamente le cure necessarie (una terapia d'urgenza idonea a ridurre l'iperleucocitosi e la conseguente leucostasi responsabili dell'evento emorragico che portò all'exitus -pag. 98 ATP); iii) le conseguenze dannose risarcibili, valutabili in via equitativa e da liquidare tenendo conto dell'incertezza dell'evento di danno, poiché in concreto vi era solo la possibilità del 30% che il de cuius sarebbe sopravvissuto per
10-12 mesi;
iv) le connotazioni di apprezzabilità, serietà e consistenza delle suddette conseguenze pregiudizievoli, poiché la diagnosi anticipata di sette giorni avrebbe dato al paziente alcune chance “sicuramente percentualmente non considerevoli ma neppure irrisorie per superare i primissimi giorni di mortalità precoce che si accompagna alla condizione di leucemia acuta mieloide iperleucocitosica, e quindi proseguire il percorso terapeutico più adatto. Questa affermazione si basa sul fatto che trascorsero 7 giorni tra la visita al PS e l'exitus del paziente, ovvero un tempo sufficiente ad intraprendere adeguati provvedimenti d'urgenza” (pag. 24 e pag.91 ATP).
Ora, come più volte ricordato e affermato dalla Cassazione, il nesso causale, secondo l'ordinario criterio del “più probabile che non”, va accertato in relazione alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non con riguardo alla concreta probabilità di conseguire il risultato stesso (cfr. Cass. 28993/2019; Cass. 24050/2022; Cass. 26851/2023; Cass. 24050/2023 già in parte citate).
I consulenti d'ufficio hanno chiaramente affermato, senza palesare alcun dubbio o incertezza sul punto, che l'emocromo, ove effettuato, avrebbe immediatamente (pur se solo casualmente) consentito la diagnosi anticipata di leucemia e di conseguenza l'immediata attivazione della terapia d'urgenza (pag. 89 e 91 ATP in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte).
Il nesso causale, pertanto, deve ritenersi senz'altro sussistente secondo l'ordinario criterio probabilistico, applicato in base ai canoni di cui si è detto, mentre l'incertezza del risultato (30% dei casi di sopravvivenza al massimo per 10-12 mesi) rileva ai fini liquidatori, sempre che, come nella specie, le conseguenze pregiudizievoli presentino la necessaria connotazione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
5.5. Il danno jure hereditario spettante alle appellate P_
e viene quantificato, in via equitativa pura e in Controparte_2 moneta attuale, nell'importo complessivo di euro 15.000,00 (30% di euro 50.000, spettante per la riduzione dell'aspettativa di vita di un anno;
cfr. Cass. 16753/2024, in fattispecie parzialmente sovrapponibile), oltre interessi legali ex art.1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Il suindicato importo di euro 50.000, quale parametro liquidatorio per un anno di aspettativa di vita nelle condizioni date, si ritiene congruo avuto riguardo alle peculiari circostanze del caso concreto, nello specifico all'accertato grado di colpa dei sanitari ed alla elevatissima ed eccezionale gravità della patologia pregressa del paziente, che in ogni caso lo avrebbe condotto alla morte e, prima, ad importanti episodi emorragici. Quanto, in particolare, alla gravità della colpa, si osserva che ai medici non è stato imputato alcun comportamento di negligenza o imperizia nella cura della flebite, patologia per la quale il paziente si era recato in Pronto Soccorso il
25-12-2017. Inoltre l'esame ematologico (emocromo) non era obbligatorio, ma “prudente e ragionevole”; la flebite non presentava il benché minimo collegamento con la leucemia mieloide acuta, sino ad allora asintomatica e caratterizzata da notevole velocità di aggravamento ed aggressività, soprattutto nei pazienti adulti affetti anche da altre morbilità (il de cuius aveva 64 anni ed era cardiopatico ed iperteso).
5.6. Tutte le altre domande proposte jure proprio dagli odierni appellati non possono trovare accoglimento.
Le altre pretese sono state, infatti, azionate per ottenere il danno da perdita del rapporto parentale, come si evince inequivocabilmente dalle conclusioni rassegnate in primo grado (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione degli appellati;
cfr. anche pag.13, ove si afferma che il pregiudizio richiesto è quello “determinato dal non potere più godere della presenza del proprio familiare e del rapporto affettivo che si aveva con lui”).
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
8574/2024) non ricorre vizio di ultra-petizione se il danno-evento determinato dall'errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria. Invece la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è ontologicamente diversa da quella di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato (tra le tante Cass. 25886/2022; 12633/2024).
Nel presente giudizio, come si è detto, è stato chiesto dagli attori, odierni appellati, il danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, rectius da perdita anticipata della vita del coniuge/congiunto. Di conseguenza, coglie nel segno la censura svolta dall'appellante sul punto, poiché nel caso in esame non è stato affatto accertato, secondo il criterio del più probabile che non, che il paziente sarebbe sopravvissuto più a lungo (10-12 mesi), in quanto, invece, vi era solo la possibilità del 30% che ciò sarebbe avvenuto.
Pertanto, in difetto del nesso causale, non può ritenersi integrata la fattispecie di illecito extra-contrattuale come sopra azionata dagli originari attori.
5.7. Le medesime considerazioni valgono in ordine al danno patrimoniale per lucro cessante riconosciuto dal Tribunale al coniuge superstite, che non è stato chiesto come danno patrimoniale da perdita di possibilità di un risultato migliore e in relazione al quale parimenti difetta totalmente il collegamento causale probabilistico della condotta colposa dei medici con l'evento della perdita anticipata della vita del de cuius.
6. Il terzo motivo, inerente alle spese di lite, resta assorbito.
7. In conclusione, l'appello deve essere accolto nel senso precisato e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, l'
[...]
va condannata al AR pagamento in favore di e di a titolo P_ Controparte_2 di risarcimento del danno jure hereditario, della somma di euro
15.000,00, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza al saldo. Ogni altra domanda è rigettata.
8. Le spese di lite del doppio grado possono essere interamente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza, che ricorre anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. S.U. 32061/2022; Cass.13212/2023;
Cass.11072/2024). Nella specie, va considerato l'esito complessivo della lite, ossia l'accoglimento dell'unico capo di domanda di cui sopra, peraltro in misura enormemente ridotta rispetto al petitum, e il rigetto integrale di tutte le altre pretese azionate dagli attori, odierni appellati.
Le spese della c.t.u. medico legale svolta in sede di a.t.p. vanno poste definitivamente, nei rapporti interni, per metà a carico della parte resistente AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per
[...]
l'altra metà a carico degli appellati.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso l'ordinanza n.7728/2023 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
1) dichiara la contumacia di Controparte_5
– rappresentanza generale per l'Italia;
[...]
2) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l'
[...]
, in persona del legale AR rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di P_
e di a titolo di risarcimento del danno jure Controparte_2 hereditario, della somma di euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, rigettando ogni altra domanda;
3) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
4) pone le spese della c.t.u. medico legale svolta in sede di a.t.p. definitivamente, nei rapporti interni, per metà a carico della parte resistente , in AR persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'altra metà a carico degli appellati;
5) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise