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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/08/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/09/1993, rappresentato e difeso dall'avvocato BARATELLA ALBERTO
(ricorrente) contro
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(VI) il 24/07/1995, rappresentata e difesa dall'avvocato BOCCHI ALESSANDRA
(resistente)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale del 19/06/2025: “le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo conciliativo e chiedono che il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni conformi:
1 1) il figlio minore viene affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento e residenza anagrafica presso il padre e con facoltà della madre di vedere e tenere con sé il figlio: a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio ore 18,00 sino alla domenica sera ore 21,00; infrasettimanalmente, il martedì e il venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, nella settimana che termina con il weekend di competenza del padre;
durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31.05.2025; durante il periodo natalizio, sette giorni, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, tre giorni, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
2) la sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 Per_1 mediante versamento al padre, da effettuarsi entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 200,00, oltre a concorrere, nella misura del 30%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il minore, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
3) l'assegno unico universale relativo al minore verrà percepito per intero dal sig.
[...]
; Pt_1
4) spese di lite compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2023 premesso di aver intrattenuto con Parte_1 la signora una relazione sentimentale sin dal 2013, che dalla loro unione era Controparte_1 nato in data [...] il figlio che nel 2016 terminava la loro relazione;
chiedeva la Per_1 regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1 chiedendo in particolare, anche in via temporanea ed urgente, l'affido in via esclusiva del figlio con collocazione del minore presso di sé e con calendario di visita per la madre;
Per_1 chiedeva poi fosse posto a carico della madre un assegno per contributo al mantenimento del figlio nella misura di Euro 250,00 mensili oltre al 50% per spese straordinarie;
in subordine chiedeva l'affido condiviso del figlio ma sempre con collocazione presso di sé.
Per la discussione sull'istanza di parte ricorrente, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti in via d'urgenza, veniva fissata l'udienza del 05/12/2023.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23/11/2023 si costituiva la resistente
2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, ricostruendo diversamente i fatti e chiedendo, anche in via temporanea ed urgente, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e con obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere direttamente al mantenimento ordinario di in subordine, chiedeva l'affido condiviso Per_1 del minore con collocazione presso la madre e con diritto di visita per il padre con onere a carico del padre di versare un assegno mensile per contributo al mantenimento del figlio per l'importo di Euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva inoltre fosse disposta
CTU per valutare le capacità genitoriali del padre.
All'udienza del 05/12/2023 il Giudice si riservava e, sciolta la riserva, rigettava le domande svolte in via preliminare e urgente dal ricorrente e fissava udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. al
13/02/2024.
In sede di detta udienza le parti insistevano sulle istanze di cui alle memorie depositate ed il
Giudice, a scioglimento della riserva assunta, incaricava i Servizi Sociali di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti, rinviando la causa all'udienza del 06/06/2024 per esame della relazione demandata.
In data 03/06/2024 veniva depositata la relazione dei Servizi Sociali sulla quale le parti, in sede di udienza del 06/06/2024, dichiaravano di concordare. Dopo la discussione il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, adottava i provvedimenti provvisori affidando il minore ai servizi competenti per territorio ma con collocazione del minore presso il padre e diritto di visita per la madre;
poneva a carico di quest'ultima un assegno mensile per contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio confermava in capo ai Servizi il Per_1 compito di monitorare il nucleo familiare e rinviava per verifica all'udienza del 19/12/2024.
In sede di detta udienza le parti raggiungevano un accordo sui provvedimenti provvisori, che venivano conseguentemente modificati. Il Giudice, anche su istanza delle parti, disponeva il proseguimento dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e rinviava per il deposito di una relazione conclusiva all'udienza del 19/06/2025.
I Servizi depositavano la loro relazione in data 04/06/2025 ripercorrendo il percorso effettuato e dando atto dei positivi traguardi raggiunti dall'intero nucleo famigliare.
All'udienza del 19/06/2025, tenuto conto del contenuto positivo delle relazioni psicosociali, il
Giudice disponeva la cessazione dell'incarico conferito ai Servizi Sociali.
3 All'esito della discussione, dinanzi al Giudice Relatore i ricorrenti dichiaravano di aver raggiunto un accordo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande delle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso il padre ed Per_1 alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio come regolamentate dal protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati e da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/09/1993, rappresentato e difeso dall'avvocato BARATELLA ALBERTO
(ricorrente) contro
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(VI) il 24/07/1995, rappresentata e difesa dall'avvocato BOCCHI ALESSANDRA
(resistente)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale del 19/06/2025: “le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo conciliativo e chiedono che il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni conformi:
1 1) il figlio minore viene affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento e residenza anagrafica presso il padre e con facoltà della madre di vedere e tenere con sé il figlio: a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio ore 18,00 sino alla domenica sera ore 21,00; infrasettimanalmente, il martedì e il venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, nella settimana che termina con il weekend di competenza del padre;
durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31.05.2025; durante il periodo natalizio, sette giorni, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, tre giorni, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
2) la sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 Per_1 mediante versamento al padre, da effettuarsi entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 200,00, oltre a concorrere, nella misura del 30%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il minore, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
3) l'assegno unico universale relativo al minore verrà percepito per intero dal sig.
[...]
; Pt_1
4) spese di lite compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2023 premesso di aver intrattenuto con Parte_1 la signora una relazione sentimentale sin dal 2013, che dalla loro unione era Controparte_1 nato in data [...] il figlio che nel 2016 terminava la loro relazione;
chiedeva la Per_1 regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1 chiedendo in particolare, anche in via temporanea ed urgente, l'affido in via esclusiva del figlio con collocazione del minore presso di sé e con calendario di visita per la madre;
Per_1 chiedeva poi fosse posto a carico della madre un assegno per contributo al mantenimento del figlio nella misura di Euro 250,00 mensili oltre al 50% per spese straordinarie;
in subordine chiedeva l'affido condiviso del figlio ma sempre con collocazione presso di sé.
Per la discussione sull'istanza di parte ricorrente, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti in via d'urgenza, veniva fissata l'udienza del 05/12/2023.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23/11/2023 si costituiva la resistente
2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, ricostruendo diversamente i fatti e chiedendo, anche in via temporanea ed urgente, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e con obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere direttamente al mantenimento ordinario di in subordine, chiedeva l'affido condiviso Per_1 del minore con collocazione presso la madre e con diritto di visita per il padre con onere a carico del padre di versare un assegno mensile per contributo al mantenimento del figlio per l'importo di Euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva inoltre fosse disposta
CTU per valutare le capacità genitoriali del padre.
All'udienza del 05/12/2023 il Giudice si riservava e, sciolta la riserva, rigettava le domande svolte in via preliminare e urgente dal ricorrente e fissava udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. al
13/02/2024.
In sede di detta udienza le parti insistevano sulle istanze di cui alle memorie depositate ed il
Giudice, a scioglimento della riserva assunta, incaricava i Servizi Sociali di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti, rinviando la causa all'udienza del 06/06/2024 per esame della relazione demandata.
In data 03/06/2024 veniva depositata la relazione dei Servizi Sociali sulla quale le parti, in sede di udienza del 06/06/2024, dichiaravano di concordare. Dopo la discussione il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, adottava i provvedimenti provvisori affidando il minore ai servizi competenti per territorio ma con collocazione del minore presso il padre e diritto di visita per la madre;
poneva a carico di quest'ultima un assegno mensile per contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio confermava in capo ai Servizi il Per_1 compito di monitorare il nucleo familiare e rinviava per verifica all'udienza del 19/12/2024.
In sede di detta udienza le parti raggiungevano un accordo sui provvedimenti provvisori, che venivano conseguentemente modificati. Il Giudice, anche su istanza delle parti, disponeva il proseguimento dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e rinviava per il deposito di una relazione conclusiva all'udienza del 19/06/2025.
I Servizi depositavano la loro relazione in data 04/06/2025 ripercorrendo il percorso effettuato e dando atto dei positivi traguardi raggiunti dall'intero nucleo famigliare.
All'udienza del 19/06/2025, tenuto conto del contenuto positivo delle relazioni psicosociali, il
Giudice disponeva la cessazione dell'incarico conferito ai Servizi Sociali.
3 All'esito della discussione, dinanzi al Giudice Relatore i ricorrenti dichiaravano di aver raggiunto un accordo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande delle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso il padre ed Per_1 alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio come regolamentate dal protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati e da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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