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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2204/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Castrovillari, Corso Garibaldi, presso lo studio dell'avv.to Cosimo Fortunato che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
- APPELLANTE –
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Nicola Candiano. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in
AN SS – Area Urbana SS alla via G.B. Palatino n. 8, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale.
1 - APPELLATO CON APPELLO INCIDENTALE –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza n. 754/2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari l'11.10.2019 nel procedimento civile n. 764/2016 r.g. notificata il 14.10.2019, previa sospensione della sua provvisoria esecutorietà, rigettare la domanda proposta da con atto di citazione Controparte_1
datato 7.03.2016, inammissibile e infondato, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accogliersi le eccezioni riconvenzionali nell'ordine formulate dall'odierno appellante nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado datata 6.09.2016.
Con ogni altro conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato:1) Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello principale e, comunque rigettarlo per infondatezza;
2) Accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, condannare al Parte_1
risarcimento del danno provocato per l'illegittima occupazione dell'immobile dal momento della maturazione del diritto alla restituzione fino all'effettivo rilascio, nella misura determinata con il criterio ut supra, di € 12.285 ad oggi;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze per intero del 1° grado, nonché di quelle del presente grado di giudizio, da determinare in base ai parametri forensi vigenti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto che venisse Controparte_1
accertata l'occupazione sine titulo della porzione di immobile per cui è causa, con condanna al rilascio dello stesso, nonché condanna al risarcimento del danno per il periodo di detenzione illegittima, parametrato al canone di locazione.
2 A fondamento della domanda ha dedotto:
-di essere proprietario di un terreno sito in Villapiana Scalo e dell'entrostante capannone, attualmente censito in Catasto terreni del suddetto comune al foglio 43,
p.lla 253 sub 2;
-che il capannone è stato concesso in comodato precario alla società di fatto F.lli con contratto registrato il 9.01.1992; CP_1
- che la società veniva regolarizzata nella forma di società in nome collettivo
[...]
con atto notarile del 30.06.1997; Controparte_2
-che detta società si scioglieva con atto notarile del 6.04.2014 e che, cessato l'esercizio dell'impresa, egli chiedeva al fratello la liberazione del capannone Parte_1
con racc. a/r del 29.07.2014, dandogli un termine di 30 giorni per ottemperare;
-che detta richiesta è stata contestata con lettera del 31.07.2014 in cui il fratello asseriva di aver costruito personalmente uno dei due corpi di fabbrica, di esserne quindi il proprietario e di detenerlo a tale titolo;
-che il capannone è di sua proprietà e non del fratello perché insiste sulla particella già riportata in catasto con il numero 185 del foglio 43 e ricevuto in donazione dai genitori, mentre ha ricevuto in donazione la proprietà della particella 184; Parte_1
-che ha allegato una perizia giurata da cui si evince chiaramente che il capannone costituito da due corpi di fabbrica si trova sull'appezzamento di terreno di sua proprietà, tanto che egli ha provveduto negli anni al pagamento delle relative imposte;
-che essendo stato concesso il capannone in comodato d'uso precario e quindi senza determinazione di tempo ha diritto di rientrarne in possesso, non appena risulta manifestata una tale volontà;
-che non solo ha diritto di rientrare in possesso del capannone di sua proprietà ma ha anche diritto al risarcimento del danno, parametrato al canone mensile di € 400,00, a decorrere dall'1.09.2014 all'effettivo rilascio.
Si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda Parte_1
attorea.
In particolare ha dedotto:
3 -di aver costruito alla fine degli anni '80 un capannone in aderenza ad altro di proprietà del fratello e con il consenso di quest'ultimo, per svolgere in comune l'attività artigianale per la lavorazione dell'alluminio e del ferro;
- che avendo costruito il capannone senza le dovute autorizzazioni ha provveduto a sanare l'abuso mediante richiesta di concessione in sanatoria;
-che detto capannone ha un proprio numero civico e non è mai stato concesso in comodato alla società ; CP_2
-che anche ove vogliano ritenersi irrilevanti gli atti costitutivi del diritto di superficie in suo favore, l'accessione in favore del fratello viene comunque meno per avere egli realizzato l'opera da oltre 20 anni e quindi per averla usucapita;
-che in via subordinata per avere egli realizzato l'opera ha diritto di ottenere a titolo di indennizzo quella somma che sarà accertata all'esito di CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il giudice di primo grado ha disposto CTU ed all'esito, ritenendo la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza di primo grado dell'11.10.2019 il giudice del tribunale di Castrovillari ha condannato parte convenuta al rilascio immediato dell'immobile in favore di parte attorea, rigettando la domanda di risarcimento del danno, nonché la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
In sintesi il giudice di primo grado dopo aver qualificato la domanda attorea come azione di restituzione a seguito di cessazione di comodato precario, ha recepito le risultanze della CTU che hanno accertato che il fabbricato per cui è causa , composto da due locali comunicanti con porta interna, insiste interamente sulla particella 268
(ex particella 185) di proprietà di . Controparte_1
Il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di usucapione avanzata da parte convenuta, stante l'esistenza di un contratto di comodato che fa escludere in radice la possibilità di poter usucapire il bene.
4 La sentenza di primo grado ha anche rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 936 c.p.c. poiché l'atto di disponibilità del 7.08.1990 dei fratelli e sorelle del convenuto, in favore di quest'ultimo, altro non è che una cessione di cubatura con cui non è stato trasferito alcun diritto reale, men che meno il diritto di superficie.
La sentenza ha anche chiarito che la concessione in sanatoria prodotta in giudizio da parte convenuta si riferisce ad un fabbricato insistente sulla ex particella 184 e non a quello insistente sulla ex particella 185 e quindi non sussistono nemmeno i presupposti per l'indennizzo.
In merito il giudice di primo grado ha chiarito che il fabbricato che il convenuto ha dedotto di aver costruito a propria cura e spese ed in ordine al quale ha richiesto l'indennizzo è sito in una particella diversa rispetto a quella oggetto del giudizio.
La sentenza ha infine condannato il convenuto al rilascio Parte_1
dell'immobile, ma ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attore per non avere lo stesso dedotto che laddove avesse conseguito tempestivamente la disponibilità del bene lo avrebbe impiegato per finalità produttive.
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello concludendo come Parte_1
in epigrafe.
Quale primo motivo di appello ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c., per non aver tenuto conto che l'area su cui insiste il fabbricato costituito dai due capannoni non è la particella n. 268, indicata dal C.T.U. nella relazione integrativa, ma la 253, come indicato nel primo elaborato peritale. Ha dedotto che la sentenza è erronea nella parte in cui ha affermato che in suo favore vi è stata una sola cessione di volumetria, così come non è corretta nella parte in cui ha dedotto che la concessione in sanatoria è stata rilasciata per un fabbricato esistente sulla particella 184, perché l'unica particella urbana dell'intero comprensorio di cui fanno parte le proprietà di tutti i germani è la 253 e nessun'altra.
5 Ha contestato che l'errore in cui è incorso il CTU è dipeso dalla consultazione del solo catasto terreni e non anche del catasto fabbricati.
Ha evidenziato che la disponibilità fondiaria concessa dagli altri fratelli si riferisce proprio al fabbricato che lui ha costruito e che l'unica particella che risulta censita come fabbricati è la 253, che constava originariamente di un sub 1 divenuto sub 2 due nato per effetto di successiva fusione dei due corpi di fabbrica.
Ha ulteriormente dedotto la violazione dell'art. 1158 c.c. per non aver la sentenza riconosciuto le spese per la costruzione del nuovo fabbricato posto al civico 76 che, fuso al precedente, né ha raddoppiato la consistenza determinando un aumento di valore.
Quindi anche a voler ammettere che l'ubicazione del secondo fabbricato ricada sul terreno di e l'atto di disponibilità fondiaria concesso in suo favore Controparte_1
non costituisca titolo idoneo all'acquisto della proprietà, in ogni caso la proprietà sarebbe stata acquisita per usucapione.
Ha da ultimo lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 936 c.p.c. per non avergli consentito il tribunale di provare per testi che il fabbricato oggetto di causa è stato da lui realizzato.
Si è costituito in giudizio proponendo appello incidentale avverso la Controparte_1
sentenza di primo grado.
Innanzitutto ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per non aver chiarito l'appellante in quale parte della sentenza il tribunale abbia errato, né quali siano state nello specifico le violazione lamentate.
Ha evidenziato la correttezza della decisione resa dal giudice di prime cure nella parte in cui ha chiarito che, a fronte della domanda di restituzione di un bene occupato site titulo, le eccezioni della controparte non possono trasformare un'azione di carattere personale in un'azione di carattere reale.
Ha evidenziato come l'indagine, effettuata tramite CTU e volta ad accertare l'esatta ubicazione della porzione di capannone oggetto di causa, ha messo in luce che il predetto capannone è sito nel comune di Villapiana ai civici n. 76-78, che è composto
6 da due locali comunicanti, che è censito al foglio 43 p.lla 253, sub 2 e che è lo stesso capannone oggetto di contratto di comodato.
Ha dedotto come l'appellato parli di inesattezze delle conclusioni cui è pervenuto il
CTU senza spiegarle e senza provarne la sussistenza.
Ha evidenziato che il secondo corpo di fabbrica che costituisce un unicum con il primo era già stato realizzato al momento della stipula del comodato risalente al 9 gennaio
1992. Infatti la stessa parte convenuta ne colloca la realizzazione alla fine degli anni
80 con sanatoria del 12 marzo 1991 ed è sempre ricaduto nella sua proprietà.
Quanto al dedotto possesso utile ad usucapire lo stesso si è palesato inesistente ed incompatibile con lo svolgimento dell'attività di impresa in forma associata nei locali per cui è causa.
In merito all'atto del 7 agosto 1990 con cui i germani hanno conferito una mera disponibilità volumetrica ha dedotto che trattasi di mera cessione di cubatura per come evidenziato anche dal giudice di prime cure.
Ha proposto appello incidentale per la parte di sentenza che ha rigettato la sua domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima, per non essere stata la stessa adeguatamente allegata e provata.
Sul punto ha dedotto che ha subito un danno per non aver potuto destinare per sé o per altri il compendio in maniera conforme alla sua destinazione edilizia-urbanistica per attività produttiva. Ha chiesto pertanto il risarcimento del danno pari ad €
12.285,00 dall'occupazione illegittima ad oggi, parametrato al canone applicabile in base ai valori OMI elaborati dall'Agenzia del territorio.
Ha impugnato la sentenza per cui è causa anche in punto di spese di lite che sono state compensate per la metà, mentre in considerazione dell'esito del giudizio andavano poste interamente a carico della parte soccombente;
inoltre ne ha contestato l'erroneità per mancata applicazione dei parametri di cui alla tabella del D.M. n.
55/2014 che in base al valore della causa avrebbe dovuto portare ad una liquidazione pari ad € 8.342,10.
7 L'intestata Corte, in diversa composizione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nonché le istanze istruttorie formulate dall'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Le valutazioni della Corte
3.1.Quale primo motivo di appello l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 112
e 115 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.
Fermo restando che non è dato ben comprendere la dedotta violazione dell'art. 112
c.p.c., per non essere la stessa adeguatamente esplicitata nell'atto di appello, il collegio non ravvisa alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il giudice di prime cure si è pronunciato sulla richiesta di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile per cui è causa e sulla conseguente richiesta di condanna al rilascio del medesimo.
Ha poi correttamente qualificato detta azione come azione personale e non reale richiamando l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che In tema di azioni a tutela della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio
o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda
e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cd. "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese (Cass. Civ. sez. II sentenza n. 795 del
16.01.2020, conforme a Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 7305/2014).
8 L'appellante ha poi lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha recepito le risultanze della CTU ritenendole corrette e prive di vizi logici.
Anche tale motivo di appello è da rigettare.
Ed invero in risposta al quesito “ Verifichi su quali delle predette particelle originarie
e frazionate è sito il capannone censito al N.C.E.U. al fg. 43, part. 253, sub 2 e se lo stesso capannone risulta corrispondente a quello oggetto del contratto di comodato del 02/01/1992 allegato alla perizia di parte dell'attore”, il CTU ha chiarito senza ombra di dubbio che il capannone per cui è causa, costituito da due corpi di fabbrica tra loro comunicanti insiste sulla particella di proprietà di , ex Parte_1
particella 185. In particolare il CTU in risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte appellante ha evidenziato che un tale dato si ricava non solo dalla documentazione catastale, ma dalla circostanza testualmente “ della scrittura privata del 15.01.1991, registrata il 28.01.1991, con la quale i fratelli danno vita alla CP_1
società "F/LLI FARACA SDF" che ha per oggetto la lavorazione del ferro e dell'alluminio, dato che rende, secondo il sottoscritto C.T.U., inconfutabile la presenza, già all'epoca, dei due corpi di fabbrica che formano il capannone oggetto di controversia, adibiti, uno alla lavorazione del ferro e l'altro alla lavorazione dell'alluminio”.
In altre parole al momento della concessione in comodato dell'immobile per cui è causa in data 2.01.1992 esistevano già i due corpi di fabbrica comunicanti dati in comodato dal proprietario alla società dei per la Parte_1 Controparte_3
lavorazione di ferro e di alluminio, entrambi insistenti nella particella ex 185 di proprietà di . Controparte_1
Il fabbricato per il quale è stata ottenuta la concessione in sanatoria da parte dell'odierno appellante è, invece, un capannone agricolo insistente sulla particella ex
184 del foglio 43 , per come si evince dalla concessione in sanatoria agli atti (allegato
5 del fascicolo di parte convenuta nel giudizio di primo grado), avente ad oggetto il rilascio di concessione in sanatoria per la costruzione di un capannone agricolo richiesta ed ottenuta da . Parte_1
9 3.2.Quale ulteriore motivo di appello ha lamentato la violazione degli Parte_1
artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 1158 c.c. per avere il giudice di primo grado rigettato la domanda di usucapione della porzione di immobile per cui è causa, da lui proposta in via riconvenzionale.
Anche tale motivo di doglianza deve essere rigettato, ove si consideri che partendo dalla premessa che il capannone per cui è causa esisteva già al momento della concessione in comodato alla società, l'appellante non avrebbe mai potuto usucapire un immobile concesso in comodato ad altro soggetto, ovvero la società di cui egli stesso faceva parte.
Senonché il collegio ritiene che sia corretta sia la premessa, per le ragioni già esposte al punto 3.1., che le conseguenze che ne sono derivate, ovvero l'impossibilità di usucapire l'immobile per cui è causa.
Corretta appare anche la decisione di escludere l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in comparsa e reiterati con la memoria 183 VI comma secondo termine c.p.c., poiché avrebbe voluto provare per testi ciò che risulta escluso per Parte_1
tabulas, ovvero la circostanza che il capannone su cui esercitava l'attività di lavorazione di prodotti in alluminio fosse quello per il quale ha chiesto ed ottenuto la concessione in sanatoria.
Trattasi di circostanze escluse dall'atto di concessione in sanatoria che si riferisce ad un capannone agricolo insistente nella particella ex 184 di sua proprietà, mentre i due capannoni per cui è causa, non destinati ad uso agricolo per espressa ammissione dello stesso appellante, insistono entrambi nella particella ex art. 185 di proprietà del fratello.
Lo evidenzia correttamente in primo grado nella propria memoria Controparte_1
183 VI comma secondo termine c.p.c., nella parte che si riporta testualmente in cui evidenzia che “Tutta la documentazione prodotta proprio dal convenuto ne è prova facendo essa fa riferimento esclusivamente alla particella castastale n° 184, del foglio di mappa 43, effettivamente di sua proprietà ed estranea all'oggetto del contendere”,
10 3.3. Quale ultimo motivo di appello ha dedotto la violazione degli artt. Parte_1
112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 936 c.c. comma 2, per avere il giudice di prime cure omesso ogni valutazione sulla domanda di indennizzo dallo stesso formulata in via riconvenzionale.
Sul punto il collegio deve evidenziare che il giudice di prime cure non è incorso in alcun vizio di omessa pronuncia, avendo chiarito di non poter concedere un indennizzo per un fabbricato che dalla documentazione agli atti risulta essere estraneo all'oggetto del giudizio.
Trattasi di valutazione corretta perché operata alla luce della documentazione agli atti.
Ed invero avrebbe potuto provare per testi, in linea con il dato Parte_1
documentale della concessione in sanatoria, di aver costruito un capannone sulla particella ex184 di sua proprietà, ma era una prova ininfluente ai fini del presente giudizio, essendosi accertato che i due capannoni insistono sulla ex particella 185 di proprietà del fratello. Quindi risulta corretta anche la decisione del giudice di prime cure di non ammettere la prova testimoniale, richiesta in primo grado e reiterata nella presente fase.
4.L'APPELLO INCIDENTALE
4.1.Deve a questo punto essere esaminato l'appello incidentale proposto da
[...]
per avere la sentenza di primo grado rigettato la sua domanda di CP_1
risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Anche in parte qua la decisione del giudice di prime cure appare conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi con la pronuncia resa dalla
Suprema Corte a sezioni Unite n. 33645 del 2022 in cui i giudici di legittimità hanno chiaramente affermato che In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la
11 prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
In applicazione dei principi su esposti il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come la domanda attorea sia priva di adeguata allegazione prima ancora che di prova in parte qua per come emerge chiaramente dalla disamina dell'atto introduttivo del giudizio.
Ed invero a pag. 9 dell'atto di citazione l'attore ha evidenziato la sussistenza dell'obbligo, in capo al convenuto, di risarcirgli il danno causato senza specificare in cosa si sia concretizzato un tale danno, né una tale precisazione è stata effettuata con la memoria 183 VI comma primo termine.
Ciò emerge nella sua massima evidenza con l'appello incidentale in cui
[...]
ha evidenziato per la prima volta di non aver potuto utilizzare il compendio CP_1
per cui è causa in maniera conforme alla sua destinazione edilizia urbanistica, arrivando a quantificare il danno con dati e riferimenti totalmente mancanti nell'atto di citazione (vedi pag. 20 e 21 della comparsa costitutiva in appello).
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere confermata anche in parte qua.
4.1. Deve essere esaminato l'ulteriore motivo di appello afferente alla non corretta liquidazione delle spese di giudizio da parte del giudice di primo grado, per avere lo stesso disposto la compensazione e per non avere applicato i parametri di cui al D.M.
55/2014.
Appare corretta la compensazione della metà delle spese di lite operata nel rispetto della previsione di cui all'art. 92 c.p.c., avendo il giudice di prime cure compensato per la metà in ragione del rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attorea.
12 Risulta invece fondato il motivo di appello afferente alla non corretta applicazione dello scaglione applicato in base al valore della controversia.
Ed invero in base al valore della controversia doveva essere applicato lo scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, per cui applicato tale scaglione nei valori medi e applicato il D.M. 144/2015 devono essere liquidati i seguenti importi: €
1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase di trattazione ed € 2.767,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.254,00 di spese relative al primo grado di giudizio, oltre accessori di legge.
5.Le spese di lite
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 , con applicazione dello scaglione compreso tra
€ 26.000,00 ed € 52.000,00 nei valori medi e compensazione per la metà, ove si consideri che è stato accolto l'unico motivo di appello incidentale relativo alla non corretta liquidazione delle spese di lite della prima fase.
Sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) Rigetta l'appello principale per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) Accoglie l'appello incidentale con i limiti chiariti in parte motiva e per l'effetto in riforma della sentenza appellata ridetermina le spese di lite relative al primo grado di giudizio nella misura determinata in parte motiva, ferma restando la compensazione per metà per come disposta dalla sentenza di primo grado;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite relative alla presente Parte_1
fase in favore di che liquida per l'intero in € 382,50 per esborsi Controparte_1
ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese
13 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con compensazione per la metà per come chiarito in parte motiva;
4) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data in data 10.11.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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