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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie di Lavoro per l'anno 2021 al n.3558
e ritenuta per la decisione all'udienza del 5.2.2025, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Di Folca, come da procura in Parte 1
allegato al ricorso, ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, Via A. Vona n.8
ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Piave n.24, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cupini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso resistente e
Controparte_2 in persona
,, rappresentato e difeso dall'Avv. del Dirigente generale pro tempore della Controparte_3
,in virtù di procura generale alle liti a rogito del Dott. Persona 1 Controparte_4
[...] Notaio in Roma del 28.7.2020, rep. n. 89932, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in
Frosinone, Via G. Marconi n.31
Oggetto del giudizio: risarcimento danni da infortunio professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.414 c.p.c., depositato in data 24.11.2021, Parte 1 ha convenuto
Controparte 1 e l' in giudizio innanzi il Tribunale di Frosinone CP 2 chiedendo di
CP 1 era intercorso un rapporto di lavoro accertare e dichiarare che con il convenuto subordinato, continuativo e ininterrotto, da metà ottobre 2013 e fino al dicembre 2013, nel corso del quale gli era occorso un infortunio sul lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.1124/1965, in data 18.11.2013, mentre lavorava presso il cantiere sito in Strangolagalli, in Via V. Emanuele III, in prossimità del forno "Vecchio Forno” e stava utilizzando una sega circolare elettrica, con la quale stava provvedendo al taglio di alcune tavole da legno riciclate, per ottenerne listelli di legno. In particolare, al momento dell'infortunio, stava utilizzando la mano destra per azionare e comandare la sega, mentre con la sinistra, teneva e orientava l'asse di legno, quando, a causa della presenza di alcune viti metalliche, si era determinato un contraccolpo che aveva portato la mano sinistra in collisione con la lama della sega circolare.
Per l'effetto, l'attore ha chiesto di dichiarare tenuta l' CP 2 al pagamento dell'indennità pari al 15% (o nella diversa misura accertata), in termini di danno biologico, corrispondente al grado di invalidità riportato in virtù dell'infortunio sul lavoro patito in data 18.11.2013.
Considerato che l'infortunio si era verificato a causa della totale assenza delle più elementari norme di sicurezza previste per legge, l'attore ha anche chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte 1 nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorsogli e, per l'effetto, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno biologico differenziale, da intendersi quale differenza tra l'importo liquidato dall' CP_2 a titolo di indennizzo per il danno biologico ed il danno biologico effettivamente subito in virtù dell'infortunio patito, e del danno complementare, da quantificarsi nella complessiva somma di €90.337,08 o in quella maggiore o minore risultante in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2087, 2059,
2056, 1223 c.c. e 32 Cost. ovvero facendo ricorso al principio equitativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c..
L'attore ha anche chiesto di condannare i convenuti, ciascuno per la propria quota, al risarcimento del danno da ritardo, con valutazione da effettuarsi, in mancanza di prova certa sul preciso ammontare, con ricorso al principio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.. Con la rivalutazione, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
In caso di mancato accoglimento delle domande spiegate nei confronti dell' CP_2 l'attore ha chiesto di condannare il convenuto CP 1 al risarcimento, in suo favore, dell'intero danno subito, quantificato in complessive €90.337,08, oltre alla rivalutazione ed interessi dall'infortunio all'effettivo pagamento e oltre al risarcimento del danno da ritardo, con valutazione da effettuarsi, in mancanza di prova certa sul preciso ammontare, con ricorso al principio equitativo di cui all'art. 1226
c.c., o nella somma maggiore o minore che dovesse emergere nel corso del giudizio.
In via meramente gradata, nel caso di mancato riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le parti e della ritenuta sussistenza, invece, di un rapporto di lavoro autonomo,
l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che trattasi di infortunio sul lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 1124/1965 e ss., dichiarando tenuta l' CP 2 al pagamento dell'indennità pari al
15%, in termini di danno biologico, corrispondente al grado di invalidità riportato nella diversa misura accertata.
Regolarmente notificato il ricorso si è costituito il convenuto Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, di disporne l'estromissione dal presente giudizio. Sempre in via preliminare, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum ovvero della pretesa attorea, per violazione dell'art. 414, comma 4, c.p.c. e del suo diritto di difesa. Ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata eccezione di carenza di legittimazione passiva, nonché dell'eccezione di nullità del ricorso, l'attore ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, Architetto CP_5 avendo avuto lo stesso, con riferimento ai lavori per cui è causa, l'incarico di progettista e direttore dei lavori, nonché, come risultante dal POS, anche il ruolo di responsabile della sicurezza. Nel merito, in via principale, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che l'attore aveva svolto la propria attività professionale quale lavoratore autonomo e, in ogni caso, non alle sue dipendenze, nemmeno di fatto, e, per l'effetto, ha chiesto di rigettare tutte le avverse richieste, poiché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato nei suoi confronti e fossero state accolte le richieste economiche e risarcitorie formulate da parte ricorrente, il convenuto ha chiesto che l'importo delle stesse venisse rideterminato, anche disponendo una C.T.U. medico – legale per l'individuazione e la quantificazione del danno.-
Si è costituito, tardivamente, anche l' CP 2 chiedendo di rigettare le domande attoree, perché infondata, in quanto gli accertamenti effettuati in sede ispettiva avevano indotto l' CP_2 resistente ad escludere che i rapporti intercorsi tra il ricorrente e Controparte_1 nel periodo in cui si sarebbe verificato l'evento lamentato potessero essere considerati come determinanti un rapporto di lavoro subordinato, mentre, all'opposto, deponevano per la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo. Conclusione avvalorata anche dalla circostanza che il ricorrente aveva in passato svolto la medesima attività, con conseguente suo obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti imposti dalla normativa in capo ai lavoratori autonomi. Non risultava inoltre provato il fatto determinate l'evento infortunio sul lavoro del 18.11.2013.
Nel corso del giudizio veniva rigettava la richiesta di parte convenuta di procedere alla chiamata
"per l'insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 102, 106 e in causa del terzo CP 5 Ammessa la produzione documentale operata dalla difesa attorea in data 3.11.2022, escussi i testi ammessi ed espletata C.T.U. medico legale la causa è stata decisa all'udienza del 5.2.2025, con il dispositivo di sentenza riportato in calce, poi corretto con decreto dell'11.2.2025, a seguito di istanza di correzione di errore materiale proposta da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dal convenuto CP 1 ul presupposto della indeterminatezza della ricostruzione fatta dall'attore dei rapporti intercorsi tra le parti, giacché non era stato chiarito se alle asserite dipendenze del convenuto l'attore aveva svolto attività di panificazione o attività edilizie ed erano stati solo genericamente richiamati gli orari di lavoro asseritamente osservati.
Osserva il Giudicante che, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.
Nella specie, l'attore ha compiutamente dedotto gli elementi a sostegno dell'affermata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il convenuto Controparte 1 ha dettagliato le circostanze del lamentato infortunio patito e ha denunciato la mancata adozione delle norme di sicurezza, fondando su questi elementi la domanda di risarcimento del danno avanzata. Il ricorrente ha quindi ben determinato l'oggetto della domanda e ha sufficientemente esposto le ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si è fondata, ponendo i convenuti in condizione di predisporre le proprie difese, che in effetti sono state compiutamente spiegate dai resistenti.
Venendo al merito del giudizio, ritiene il Giudicante che - esaminando le allegazioni delle parti, le deposizioni testimoniali e le produzioni documentali – si possa giungere alla conclusione che tra
-
Controparte_1 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato da Parte 1 e ottobre 2013 al dicembre 2013 e che sussiste la responsabilità di quest'ultimo in ordine all'infortunio occorso all'attore in data 18.11.2013.
Quanto al profilo dell'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra l'attore ed il convenuto CP 1 va innanzi tutto evidenziato che è pacifico tra le parti che al momento dell'infortunio l'attore stesse effettuando lavori edili presso un immobile in cui si svolgeva l'attività di panificazione denominata "Vecchio Forno", in Strangolagalli (Frosinone), attività gestita dal convenuto CP 1 (che ne è stato amministratore e poi liquidatore: vedasi visura camerale allegata quale doc. n.23 da parte ricorrente). L'immobile in cui si svolgeva l'attività di panificazione era di proprietà della madre del convenuto, Controparte_6
In ordine alle modalità con le quali la predetta attività lavorativa venne svolta, ha riferito il teste tecnico della prevenzione del servizio PRESAL della che Testimone 1 Controparte_7 ha così dichiarato: “ho sentito delle persone informate sui fatti e ho anche visionato un'abitazione nelle vicinanze del panificio di proprietà di dove risultava che il ricorrente avesse svolto Parte 2 altri lavori, su una strada, sempre su richiesta di Mi sono recato sul posto dell'infortunio e ho CP 1
verificato che effettivamente erano state realizzate opere in cemento armato per un'opera di contenimento, lavori che necessitavano dell'assolvimento di determinati obblighi di legge Sempre sulla base delle
...
testimonianze accertai che le tavole erano state fornite dal committente CP 1 che aveva fornito le attrezzature e il materiale, dava disposizioni di lavoro e pagava le retribuzioni. Da ciò ho ricavato che
CP 1 ha operato come effettivo datore di lavoro del Pt 1 Anche le altre persone presenti al lavoro venivano pagate dal CP 1 in contanti e a giornata Il luogo in cui si stavano facendo i lavori era un
...
Il titolare del panificio era CP 1 chepanificio, sito in un edificio di proprietà di Controparte_6 era colui che aveva commissionato i lavori".
In modo conforme ha riferito il teste CP 1 ci disse di fare dei lavori Testimone 2
in un forno a Strangolagalli dovevano fare una parete a cemento, abbiamo lavorato per 10 giorni circa, ma non lo ricordo con precisione, CP_1 ci ha pagato a fine lavori, con noi due non c'erano altri operai. Era
CP 1 che dava le disposizioni di lavoro, in sua mancanza le indicazioni di lavoro ce le dava lo zio del ricorrente, Persona 2 Abbiamo usato delle tavole di legno date dal
. Persona 2 la mattina CP_1
Gli orari di lavoro venivanoCP 1 ci veniva a prendere e la sera ci riportava a casa, venivamo pagati da stabiliti da CP_1 e Persona 2 ".
I testi richiamati, quindi, hanno riferito dell'esplicazione di un potere organizzativo e direttivo nei confronti dell'attore da parte del resistente CP_1 che provvedeva al pagamento del ricorrente e a fornire materiali e attrezzature per lo svolgimento dei lavori.
Può quindi dirsi integrato l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo (quello invocato da parte convenuta, che ha fatto anche riferimento alla circostanza che in passato il ricorrente aveva una ditta), ovvero la sussistenza di un vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e con l'inserimento nell'organizzazione aziendale. In presenza di questi profili, diventa superfluo indagare in ordine alla ricorrenza di ulteriori elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - elementi che hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, pur potendo costituire gli indici rivelatori della subordinazione, complessivamente considerati.
A conforto della conclusione che l'attore ha lavorato alle dipendenze del CP 1 рид richiamarsi anche la sentenza n.1273/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone nel procedimento penale promosso a carico del convenuto CP 1 per il reato di lesioni personali gravi, cagionate all'attore in occasione dell'infortunio oggetto del presente giudizio. Invero, nella predetta sentenza, con la quale si è dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato ascritto era estinto per intervenuta prescrizione, è stato affermato che Controparte_1
Persona 2 il ruolo di datore di lavoro di fatto nei aveva assunto, unitamente al suocero confronti del ricorrente (cfr. doc. n.14 di parte ricorrente).
Va anche richiamata la sentenza n.665/2019 del Tribunale di Frosinone, in funzione del Giudice
del Lavoro, nella quale è stato acclarato che nel periodo compreso tra l'ottobre ed il dicembre 2013, svolse attività lavorativa presso il VECCHIO FORNO a Strangolagalli, alle Parte 1
CP 1 (cfr. doc. n.8 di parte ricorrente). Nello specifico, nella dipendenze del convenuto predetta sentenza è stata riscontrata la ricorrenza del vincolo della subordinazione nel rapporto insorto tra l'attore e il convenuto sulla base della deposizione del teste [...] CP 1 tra novembre e dicembre 2013 si erano occupati di Tes 2 che riferiva che lui ed il Pt 1
CP_1 venendo pagati dal CP_1 fare un muro in cemento armato presso il forno del essendo tenuti ad osservare un orario di lavoro dalle 7 alle 17 circa, sottoposti agli ordini e alle disposizioni di lavorio impartite dal CP_1 anche insieme al suocero Persona 2 e edesimo, che procurava loro anche da mangiare. utilizzando un ponteggio del CP 1
Quanto riscontrato in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'attore ed il convenuto CP_1 consente di superare l'eccezione sollevata da quest'ultimo di proprio difetto di legittimazione passiva, giacché l'istruttoria ha dimostrato, invece, la piena titolarità passiva del resistente del rapporto di lavoro subordinato controverso.
Venendo all'infortunio patito dal ricorrente, va evidenziato che l'attore ha dedotto che, nello svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del nell'utilizzare la mano destraCP 1 per azionare e comandare una sega circolare, mentre con la sinistra teneva e orientava un asse di legno si determinava un contraccolpo per la presenza di alcune viti metalliche che portava la mano sinistra
-
in collisione con la lama della sega. Ne era derivata una "grave lesione da schiacciamento della mano sx con lesione parziale dei tendini flessori superficiali del 3° e 4° raggio ed... amputazione di porzione distale della falange distale del pollice" come refertato dall'ospedale San Camillo-Forlanini (cfr. doc. n.2 Pt_1 )
Con riferimento all'infortunio occorso all'attore, è stato escusso il teste Testimone 1 '
tecnico della prevenzione della CP 7 di Frosinone, incaricato dalla Procura della Repubblica di
Frosinone di effettuare degli accertamenti sull'infortunio oggetto di causa, che ha così dichiarato: “Le persone sentite hanno confermato che il ricorrente si fece male utilizzando una sega elettrica non professionale, di tipo hobbistico, usata per tagliare delle tavole che servivano per creare casseformi dove poi eseguire il getto del calcestruzzo. Ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del TU sulla sicurezza quell'attrezzatura non era idonea per l'effettuazione del lavoro. Altro problema che accertai in base alle testimonianze fu che le tavole erano state prelevate da un cantiere e che presentavano dei chiodi conficcati, comportarono malfunzionamenti della sega. Non era stata fatta una preventiva valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g, T.U. e non era stata fatta una valutazione dei mezzi necessari per evitare i rischi".
Quanto riferito dal teste conduce alla conclusione della sussistenza di una responsabilità del datore di lavoro nella determinazione dell'infortunio oggetto di causa. In particolare, pare evidente alla luce delle risultanze istruttorie di cui si è dato conto che ove il resistente avesse verificato che le tavole fornite all'attore per la richiesta lavorazione avevano dei chiodi conficcati all'interno - che urtando con la sega circolare utilizzata dal ricorrente, potevano determinarne il malfunzionamento, come in effetti accadde l'infortunio sul lavoro non si sarebbe verificato.
L'obbligo per il datore di lavoro di evitare la descritta situazione di pericolo può agevolmente ricollegarsi all'art. 2087 c.c., che in generale impone all'imprenditore di adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro.
A ciò si aggiunga che il datore di lavoro fornì all'attore una sega elettrica non professionale, inidonea per l'effettuazione del lavoro, in violazione dell'art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.81/2008, senza operare una preventiva valutazione dei rischi ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. g, del medesimo D.Lgs..
In conseguenza della mancata adozione di queste regole di sicurezza, desumibili dalla disposizione generale e dalle norme speciali richiamate, va allora affermata la responsabilità per colpa generica del datore di lavoro in ordine alla determinazione dell'infortunio.
Per completezza va osservato che la responsabilità civile del datore di lavoro avrebbe potuto essere esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o nel caso del cd. rischio elettivo - generato da un comportamento del lavoratore non avente rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa ed esorbitante dai limiti di essa -, ma situazioni di tal genere non sono emerse dall'istruttoria espletata.
Neanche é stata provata una qualche colpa del lavoratore dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, atteso che nessun elemento è emerso in giudizio che faccia ritenere che il ricorrente possa aver anche soltanto concausato la determinazione dell'evento.
In ogni caso, come osservato chiaramente dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cass. n.4980/2023), anche l'accertamento di un'eventuale condotta del lavoratore connotata da imprudenza o disattenzione non rileva quando il datore di lavoro abbia omesso di approntare i mezzi di protezione necessari per garantire l'incolumità del lavoratore o abbia omesso di vigilare sull'utilizzo da parte del lavoratore dei mezzi di protezione per lui predisposti.
In tali ipotesi, infatti, la condotta dell'imprenditore si pone quale antecedente causale di per sé sufficiente ad assorbire l'eventuale colpa del danneggiato, con esclusione quindi dell'applicabilità dell'art. 1227, 1° comma, c.c. che disciplina la ripartizione della responsabilità nel caso di concorso del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso.
In definitiva, l'entità delle conseguenze risarcitorie - nelle ipotesi viste, che ben si attagliano al caso di specie - grava totalmente sul datore di lavoro.
La conclusione alla quale si è giunti - della sussistenza, cioè, di una responsabilità del datore di lavoro in ordine alla determinazione della malattia professionale - va vista anche nel quadro dei contrapposti oneri probatori gravanti sulle parti nel caso di malattia o infortunio sul lavoro.
Incombe infatti al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre il datore di lavoro ha l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che i danni subiti dal dipendente non siano ricollegabili alla inosservanza di tali obblighi.
Nella specie, il convenuto non ha assolto ai suoi oneri probatori, anzi è emersa la mancanza di quelle misure precauzionali che avrebbero impedito l'insorgenza della emersa tecnopatia.
Venendo alle conseguenze dell'accertata responsabilità civile del datore di lavoro, osserva il
Giudicante che è necessario svolgere una serie di considerazioni, tenuto conto che l'infortunio oggetto di causa è occorso all'attore in epoca successiva al 25 luglio 2000 e quindi trova applicazione la normativa prevista dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, che ha esteso la copertura assicurativa in caso di infortuni o malattie professionali anche al risarcimento del danno biologico, con conseguente esenzione da responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 10 D.P.R. n. 1124/1965.
In effetti, dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. n.38/2000 la copertura assicurativa dell' CP 2 comprende anche l'indennizzo del danno biologico superiore al 6%.
Da un punto di vista temporale il problema si pone esclusivamente, come già sottolineato, per gli eventi cui si applica il nuovo sistema assicurativo e dunque, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.38/2000, come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 19 aprile 2001, n.202, per i soli danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
Nella specie la normativa in questione risulta applicabile, essendosi l'infortunio oggetto di causa verificatosi in epoca successiva al 15.7.2000.
Orbene, ai sensi dell'art. 10, comma 7°, D.P.R. n.1124/65, "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate".
Si osservi che nel presente giudizio non assumono rilievo le modifiche del richiamato art. 10 del
D.P.R. n.1124 del 1965, introdotte dall'art. 1, comma 1126, della L. n.145 del 2018, giacché la Corte di Cassazione ha chiarito che esse non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge (cfr. Cass. n.8580/2019). Tanto chiarito, va osservato che l'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro dall'art. 10, comma 7°, D.P.R. n.1124/65, nella versione applicabile ratione temporis, fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall' CP_2 opera ex lege e non può essere condizionato ad una scelta discrezionale del lavoratore.
Si tratta dunque di stabilire se il lavoratore, vittima di un infortunio su lavoro o di una malattia professionale, abbia ancora diritto di chiedere al datore di lavoro civilmente e penalmente responsabile del fatto – il risarcimento del danno biologico ulteriore (o differenziale) rispetto a quello
- indennizzato dall' CP 2 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.38/2000.
Ritiene il Giudicante che la complessa e discussa questione richieda alcune premesse si carattere storico e sistematico.
Secondo l'originario impianto del D.P.R. n.1124/65 la costituzione della rendita CP 2
presupponeva una menomazione comportante una riduzione della “attitudine al lavoro".
Ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 1124/65, infatti, “agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita la attitudine al lavoro".
Tale nozione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, coincideva sostanzialmente con la "capacità lavorativa generica".
La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1997 n.350, ha confermato tale interpretazione, assunta in termini di diritto vivente. L' CP 2 risarciva quindi un danno di natura patrimoniale. L'indennizzo CP_2 prescindeva - e tuttora prescinde - dall'accertamento di una reale perdita di guadagno dovuta all'impossibilità di svolgere attività lavorative specifiche, tant'è che si fa luogo a risarcimento anche laddove il lavoratore, a seguito del danno, continui a svolgere le stesse identiche mansioni, senza alcuna riduzione retributiva.
Non occorreva e tuttora non occorre - l'esistenza di una effettiva perdita o riduzione dei guadagni, ossia un danno patrimoniale concreto, perché l'assicurazione obbligatoria CP 2 non assolve ad una funzione propriamente risarcitoria (cfr., Cass. n.1640 del 16.2.2000; conf. Cass. n.16097/2002).
Al momento della emanazione del T.U. n.1124/1965 vi era una sostanziale, ancorché non perfetta, sovrapposizione tra il danno indennizzato dall' CP 2 ed il danno quantificabile secondo criteri civilistici.
All'epoca, infatti, e fino a quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n.184/1986, ha definitivamente introdotto la nozione di “danno biologico”, il danno risarcibile a seguito della lesione del "bene salute" era essenzialmente patrimoniale (nelle due componenti del “danno emergente” e del
"lucro cessante") e spesso anche in campo civile si faceva riferimento al concetto di perdita della capacità lavorativa generica in luogo del danno emergente e del lucro cessante. In tale contesto si inseriva armonicamente l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile previsto dall'art. 10 del D.P.R. n.1124/1965. Il lavoratore veniva indennizzato dall' CP 2 indipendentemente dall'esistenza di una colpa in capo al responsabile civile (ovvero al datore di lavoro) e riceveva normalmente un indennizzo non minore del risarcimento che avrebbe ottenuto ove avesse agito civilmente contro il datore di lavoro in colpa, posto che all'epoca in sede civile il danno risarcibile non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato.
Nel caso in cui il danno avesse superato l'indennizzo corrisposto dall' CP 2 il lavoratore era comunque legittimato a chiedere il danno differenziale, ma soltanto ove la condotta del datore di lavoro fosse stata penalmente rilevante, ovvero in presenza di una colpa del datore di lavoro, non puramente generica.
Ovviamente anche il danno differenziale non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato.
Tale sistema garantiva al lavoratore che avesse subito un infortunio sul lavoro un risarcimento sostanzialmente non inferiore a quello a lui spettante ove l'infortunio non fosse avvenuto in occasione di lavoro ed anzi, nei casi in l'indennizzo dell' CP 2 risultava più alto del risarcimento dovuto in virtù degli ordinari principi civilistici, il lavoratore godeva di una maggior tutela, maggior tutela peraltro giustificata dalla particolare protezione, costituzionalmente garantita, ai diritti dei lavoratori
(desumibile dagli artt. 1, 4, 35 Cost.).
Gli equilibri di tale sistema sono stati posti in crisi negli anni '80 dalla comparsa del danno biologico.
Tale figura di danno nasce in campo prettamente civilistico quale danno relativo alla lesione del bene salute in sé considerato senza alcuna connotazione patrimoniale.
In tal modo il risarcimento del danno civile da lesione non viene più a coincidere con l'indennizzo previdenziale, che risulta nettamente inferiore al danno risarcibile secondo criteri civilistici.
Il sistema normativo sin qui descritto viene quindi profondamente modificato o meglio stravolto da una serie di pronunce della Corte Costituzionale.
Le prime sentenze della Corte incidono sulla necessità dell'accertamento preliminare e pregiudiziale della responsabilità penale del datore di lavoro al fine della successiva azione volta al risarcimento del danno differenziale.
All'esito di tre significative pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.22/1967; n.102/1981;
n.118/1986) l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che chieda il risarcimento del danno differenziale (così come nei confronti dell' CP 2 che agisca in regresso) è oggi svincolato dagli esiti del procedimento penale, salvo che la parte offesa o l'Istituto non abbiano scelto di partecipare al processo penale.
Con tre sentenze intervenute nell'arco dello stesso anno (n.87/1991, n.356/1991 e n.485/1991) la
Corte Costituzionale interviene poi sui limiti relativi all'entità del risarcimento che l'infortunato può chiedere al datore di lavoro con l'azione.
Con la sentenza n.87/1991 la Corte, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. n.1124/65, afferma espressamente che il danno biologico non rientra nella copertura CP 2
Con la seconda pronuncia (sentenza 18 luglio 1991 n.356) la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 38 Cost., l'art. 1916 c.c., nella parte in cui consente all'assicurazione sociale di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
La Corte afferma in particolare che "le indennità previste dal D.P.R. n. 1124/65 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita".
Infine, con la sentenza 27 dicembre 1991 n.485, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. del 1965 nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare dell'indennità corrisposta dall' CP_2 e coerentemente ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 del medesimo decreto nella parte in cui consente all' CP 2 l'esercizio del regresso anche per le somme dovute al lavoratore a solo titolo di danno biologico.
In precedenza, infatti, la giurisprudenza, per verificare la sussistenza del "danno differenziale" (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. del 1965) procedeva ad una mera operazione di sottrazione di grandezze tra loro solo aritmeticamente omogenee e cioè sottraeva il valore capitale della rendita erogata dall' CP_2 all'assicurato dall'importo complessivo del risarcimento, includendo in quest'ultimo anche voci di danno (come il danno biologico ed il danno morale) escluse dalla copertura assicurativa.
Per effetto di questo meccanismo di calcolo, quando l'ammontare delle prestazioni globalmente erogate dall' come spesso avveniva superiore alla somma complessivamente CP 2 era- -
liquidabile al lavoratore a titolo di risarcimento del danno alla persona secondo le ordinarie regole civilistiche, nulla risultava dovuto per risarcimento del danno alla salute in sé considerato.
A seguito di queste pronunce la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124/65 diviene realmente residuale.
Il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno biologico subito dal lavoratore anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'esonero (per il danno eccedente le prestazioni CP 2 .
Anche in assenza di illecito penale (ad integrare gli estremi del quale è comunque sufficiente, secondo la costante giurisprudenza, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di sicurezza che su di lui incombe ex art. 2087 c.c., essendo indiscussa la indiretta rilevanza penale, sotto il profilo della colpa, di tale norma fondamentale) il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno alla salute patito dal dipendente (sempre che ovviamente ricorrano i consueti presupposti di imputazione della responsabilità civile, cioè un comportamento colposo dell'imprenditore o di un qualsiasi suo dipendente).
Del pari e sempre limitatamente al danno biologico - la pretesa risarcitoria del lavoratore non risulta in alcun modo limitata dal sistema del "calcolo differenziale" di cui all'art. 10, comma 6° e 7°,
D.P.R. n. 1124/65.
In tal modo la regola - già residuale dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni e le malattie professionali risulta ulteriormente ristretta.
L'accertamento della sussistenza di un reato rileva quindi ai soli fini del risarcimento del danno non patrimoniale e morale.
Nel quadro normativo derivante dai ripetuti interventi della Corte la tutela apprestata dall'assicurazione sociale si riferisce unicamente alla perdita della c.d. capacità lavorativa generica, con esclusione delle altre voci di danno, al cui risarcimento è tenuto il datore di lavoro.
Interviene a questo punto l'art. 13 D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.38, che estende la copertura assicurativa dell' CP 2 non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata.
Secondo la nuova disciplina:
- le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
- il danno biologico temporaneo non è indennizzato dall' CP 2
- le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
- le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, presunte iuris et de iure.
Recita testualmente l'art. 13 co. 1° d. lgs. n. 38/2000: "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato".
Con D.M. 12 luglio 2000 è stata emanata una serie di tabelle che prevedono i gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione;
il valore monetario del punto di invalidità, in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale;
il valore monetario delle rendite, in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale;
i coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.
Secondo una tesi minoritaria la nuova estensione della garanzia assicurativa dell' CP_2 introdotta dal D. Lgs. n. 38/2000 escluderebbe la possibilità di configurare un danno biologico
"differenziale" suscettibile di risarcimento da parte del datore di lavoro (Tribunale di Torino, Sezione
Lavoro, 16 giugno 2003 n. 3393; Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 3 giugno 2004 n. 82).
Tale tesi comporta una inammissibile interpretazione abrogatrice dell'art. 10, comma 6°, D.P.R. n.
1124/65 che prevede espressamente - sia come una formulazione letterale che risente dei quattro decenni ormai trascorsi – la configurabilità e la risarcibilità (a determinate condizioni) di un danno differenziale nell'ipotesi in cui le prestazioni erogate dall' CP_2 non coprano l'intero danno risarcibile.
In realtà il danno differenziale può essere inteso in due accezioni.
In senso qualitativo costituiscono danno differenziale le tipologie di danno non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, i vari tipi di danno esistenziale ecc...
Con riferimento a tali tipi di danni non si dubita che perduri la responsabilità del datore di lavoro per i danni non coperti dall'assicurazione CP_2
Prima dell'entrata in vigore dell'art.13 D.Lgs. n.38/2000 era indirizzo giurisprudenziale pacifico quello per cui "in caso di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell'art.10 D.P.R. n.1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale, riguarda la sfera dell'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale n.356 e 485 del 1991 e con il conseguente nuovo orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell'assicuratore - non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art.2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro" (Cass., 16 giugno 2001, n.8182 ex plurimis;
conf. Cass. n.10834/2010).
Il danno differenziale può essere inteso anche in senso quantitativo, correlato essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalla tabelle CP 2 del 2000 rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate, in via equitativa, dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile (per esempio le c.d. tabelle del Tribunale di Milano utilizzate anche da questo Tribunale).
Ritiene il Giudicante che, come del resto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza allo stato prevalenti, l'indennizzo del danno biologico, introdotto dalla nuova normativa, non precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale inteso anche in questa seconda accezione (ovvero in senso quantitativo).
Diversi sono gli argomenti che militano a favore di questa soluzione.
In primo luogo, deve rilevarsi che il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n.38 è stato emanato in attuazione dell'art.55 lett. a) legge 17 maggio 1999, n.144, che ha delegato il Governo ad emanare, entro nove mesi dalla data della sua entrata un vigore, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia CP 2 con previsione in particolare “...nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito di un sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi".
L'interpretazione che precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale inteso anche in questa seconda accezione (ovvero in senso quantitativo) comporterebbe dunque un evidente eccesso di delega, posto che la legge delega non prevede alcuna riforma o alcun coinvolgimento dell'ordinario sistema risarcitorio civilistico, ma soltanto l'estensione dell'ambito dell'assicurazione CP_2 al danno biologico, con l'introduzione di un idoneo indennizzo (e non risarcimento).
Vi è poi un elemento testuale dato dal fatto che l'art. 13 che qualifica l'emolumento a carico
CP 2 come "indennizzo".
Dal punto di vista della teoria generale del diritto, il termine indennizzo indica un concetto del tutto distinto da quello del risarcimento, posto che il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.
Inoltre, il risarcimento presuppone necessariamente la sussistenza di un illecito (contrattuale od extracontrattuale), mentre le prestazioni assicurative erogate dall' CP 2 sono indipendenti dall'esistenza di un illecito civile e sono garantite a prescindere dalla colpa dell'autore della condotta dannosa (e quindi anche in presenza del caso fortuito) e a prescindere anche dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato (essendo riconosciute anche in ipotesi di danno verificatosi per esclusiva colpa del danneggiato).
Dunque l'indennizzo CP 2 si distingue dal risarcimento anche per l'assenza del presupposto della colpa, condizione invece necessaria per la risarcibilità del danno biologico civile.
L'assicurazione obbligatoria CP 2 prevede cioè la corresponsione di un minimum sociale garantito anche nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile colpa di terzi: il rischio dell'infortunio dovuto a caso fortuito o a colpa dello stesso lavoratore si sposta così sulla collettività.
Da ultimo deve rilevarsi che per postumi inferiori al 6% (e dunque non indennizzati dall' CP 2 nessuno dubita della possibilità del lavoratore danneggiato di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento pieno del danno, certamente quantificato secondo gli usuali criteri civilistici.
Del tutto irragionevole ed ingiustificato sarebbe allora riconoscere la piena risarcibilità dei danni di minore entità ed invece la risarcibilità soltanto parziale (ovvero nei limiti dell'indennizzo CP 2 per i danni alla salute di maggior incidenza.
Più in generale, ove si ritenesse che la disciplina legislativa del 2000 abbia inteso vincolare il
Giudice ad un "tetto massimo” di valutazione del danno biologico patito dal lavoratore, al lavoratore danneggiato verrebbe riconosciuto un trattamento deteriore rispetto al danneggiato non lavoratore (al quale tale limitazione non sarebbe applicabile): il che appare non soltanto illogico e quindi
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incostituzionale sotto il profilo del principio di ragionevolezza – ma anche contrario a quel favor lavoratoris che deve permeare tutta la disciplina giuslavoristica in ossequio al dettato degli artt.1 e 35 della nostra Costituzione.
Si deve infatti ritenere che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.87 del
1991, "il rischio delle menomazioni dell'integrità psico-fisica del lavoratore, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba di per se stesso godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare".
Dunque, se differenziazioni di tutela possono farsi in relazione al fatto che la menomazione dell'integrità fisica si sia verificata a causa o in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, tali differenziazioni possono essere soltanto in melius.
Deve pertanto concludersi che, come sostenuto in dottrina, l' CP_2 non indennizza integralmente il danno biologico. Per la parte non indennizzata, può ritenersi che non vi sia prestazione previdenziale: "se non si fa luogo a prestazione previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione cade l'esonero".
Il lavoratore è allora legittimato a richiedere quanto non indennizzato dall' CP_2 direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile.
La ritenuta differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l'indennizzo CP 2 (anche se relativo al medesimo danno) comporta che non necessariamente debba esservi omogeneità dei parametri valutativi dell'una e dell'altra categoria: sicché non vi è ragione per cui il Giudice della responsabilità civile non possa continuare ad applicare i consueti criteri equitativi di liquidazione del danno anche in presenza di una fattispecie dannosa comportante l'erogazione di prestazioni da parte dell' CP 2
Si aggiunga che, anche dal punto di vista testuale, l'art. 13 D.Lgs. n.38/2000 introduce una definizione di danno biologico: “in via sperimentale"; "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento"; "ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro".
Ciò significa che tale definizione non può essere estesa ad altri campi del diritto e in particolare a quello civile, per il quale si resta in attesa di una definizione di carattere generale che fissi i criteri per la determinazione del risarcimento.
Si aggiunga che, a distanza di un anno, il legislatore ha introdotto, con l'art.5 della legge n.57/2001, una ulteriore - e diversa - disciplina settoriale del danno biologico, destinata questa volta a valere nell'ambito della responsabilità civile da circolazione stradale e della connessa assicurazione obbligatoria.
Un danno biologico pari all'8% patito da un soggetto di anni 50 viene indennizzato dall' CP 2 con un importo capitale di £ 10.920.000, pari a €.5.693,71.
Lo stesso danno sarebbe stato risarcito in base alle tabelle della L. n.57/2001 in €.8.742,59, oltre all'inabilità temporanea.
Dunque, un lavoratore vittima incolpevole di un incidente stradale “in itinere" dovrebbe accontentarsi del risarcimento previsto dal D. Lgs. n. 38/00, non potendo ottenere l'integrale indennizzo del proprio danno alla salute nei confronti dell'assicurazione del responsabile.
Ove poi non si tratti né di infortunio sul lavoro, né di sinistro automobilistico, per il medesimo danno verrebbe riconosciuto un risarcimento più elevato in base all'applicazione delle tabelle medico- legali e risarcitorie in uso al Tribunale.
In realtà, l'art.5, 4° comma, L. n.57/2001, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, al di là della quantificazione standard - uguale per tutti - del danno biologico, prevede espressamente la possibilità di ottenere giudizialmente un "risarcimento ulteriore" sotto il profilo della personalizzazione e individualizzazione del danno.
La mancata previsione di tale possibilità nell'art.13 D. Lgs. n.38/00 trova giustificazione e razionale inquadramento sistematico nella perdurante possibilità di richiedere direttamente al datore di lavoro, responsabile civilmente, il risarcimento del danno differenziale.
Deve dunque concludersi che il lavoratore è tuttora legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile il risarcimento del danno non indennizzato dall' CP_2 (ovvero del c.d. danno differenziale).
In caso di mancata denuncia all' CP 2 o in caso di mancata liquidazione dell'indennizzo da parte dell' CP 2 si pone il problema se il datore di lavoro continui a rispondere integralmente del danno biologico ai sensi dell'art. 2087 c.c. anche per malattie professionali manifestatesi dopo il
25 luglio 2000.
Il disposto dell'art. 10, comma 7°, D.P.R. n. 1124/65, ai cui sensi "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate", sembra imporre una risposta negativa a tale quesito.
L'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall' CP_2 opera ex lege e non può essere condizionato da una scelta discrezionale del lavoratore (l'esonero non può, ad esempio, venir meno a seguito dell'inerzia del lavoratore che abbia lasciato decorrere il termine prescrizionale per richiedere le prestazioni CP 2 .
In altre parole il lavoratore non può legittimamente disporre, annullandolo, del diritto del datore di lavoro al parziale esonero della responsabilità civile ex art. 10 D.P.R. n. 1125/65.
La norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' CP 2 in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno "differenziale" devo essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' CP_2 riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (Cass., 25 maggio 2004, n. 10035).
A fronte di tale esonero, si deve dunque comunque detrarre dal risarcimento biologico quanto il lavoratore abbia ottenuto dall' CP 2 ovvero avrebbe potuto ottenere usando l'ordinaria diligenza
(quantum che corrisponde all'esonero cui il datore di lavoro ha diritto).
Nella specie, si dovrà quindi tenere conto dell'indennizzo dovuto dall' CP 2 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per il danno biologico permanente riconosciuti all'attore a seguito dell'infortunio per cui è causa.
Si osservi poi che l'espletata C.T.U. ha consentito di appurare che a causa dell'infortunio de quo il ricorrente ha riportato un trauma da schiacciamento della mano sinistra con sub-amputazione della falange ungueale del primo dito e con lesione parziale dei tendini estensori del terzo e quarto dito. Da dette lesioni sono residuati postumi permanenti caratterizzati da una subamputazione della falange distale del primo dito della mano sinistra, da un deficit funzionale del terzo dito della mano sinistra con associata cicatrice della regione dorsale dello stesso, lieve deficit funzionale del quarto dito della mano sinistra e cicatrice del palmo della mano sinistra. In base ai riferimenti tabellari in uso tali postumi incidono nella misura del 10% (dieci per cento) sull'integrità psicofisica del ricorrente, dalla data della guarigione clinica delle lesioni (10.10.2019: cfr. pag.13 della perizia).
L'evento per cui è causa ha poi determinato un periodo d'inabilità temporanea per complessivi
60 giorni, dei quali i primi 30 giorni di inabilità totale al 100% e i successivi 30 a parziale al 50%.
Orbene, in conseguenza delle svolte considerazioni, da un lato, accertato che dall'infortunio lavorativo del 18.11.2013 è derivato al ricorrente Parte 1 un danno biologico nella predetta misura del 10%, l' CP 2 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.38/2000, oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo.
Dall'altro, riconosciuta la responsabilità del convenuto in ordine in ordine all'infortunio per cui è causa, dal quale sono derivati al ricorrente l'inabilità temporanea ed i postumi permanenti in precedenza indicati - il resistente va condannato a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale subito, detratto l'indennizzo posto a carico dell' CP 2 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per il danno biologico accertati.
Osserva il Giudicante che si è fatto riferimento genericamente ad un danno non patrimoniale, alla luce del mutamento di indirizzo della Corte di legittimità.
La Cassazione ha stabilito che la nuova lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., che svincola il danno morale dalla ricorrenza di un reato (vedi Corte Cost. n.233/2003) consente oggi una tutela risarcitoria della persona ricondotta ad un sistema bipolare (e non più tripolare) costituito dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale;
quest'ultimo a sua volta ricomprende in sé sia il danno biologico in senso stretto (compromissione del bene salute sotto il profilo statico, prima ricondotto nell'art. 2043 c.c.), sia il danno morale soggettivo (il pretium doloris), sia il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti (generalmente definito danno esistenziale).
La Corte ha affermato in particolare che il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico (in senso stretto), del danno morale e della lesione di interessi costituzionalmente protetti;
nel vigente assetto dell'ordinamento nel quale assume posizione preminente la Costituzione che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c.p.; unica possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma comprensiva di un pregiudizio non economico (vedi Cass. 2004, n.10157; note "sentenze gemelle" 2003, n.8827; 2003, n.8828).
In altri termini, oggi, anche il danno biologico rientra nell'alveo del danno non patrimoniale, accanto al danno morale, esistenziale, professionale che non sono però voci autonome di danno come più avanti meglio si dirà.
L'art. 2059 c.c. è diventato il perno del sistema del risarcimento del danno alla persona (salva la separata risarcibilità del danno patrimoniale) ed è divenuta ampia la nozione di danno non patrimoniale nel quale rientrano in definitiva tutti i danni che possano essere qualificati come l'ingiusta lesione di un interesse inerente la persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica e tali valori devono aver nel nostro ordinamento un rilievo ed una tutela di portata costituzionale.
Tale tipo di danno va inteso, quindi, quale danno conseguenza, allegato in giudizio dall'istante e liquidato equitativamente sulla base delle risultanze istruttorie e della comune esperienza.
Logico corollario di tale nuova impostazione è addirittura la possibilità di procedere ad una compensazione monetaria cumulativa, nel senso che possono essere inclusi nel medesimo importo il danno biologico in senso stretto (lesione in sé considerata sotto il profilo statico), il danno morale soggettivo ed il ristoro degli ulteriori pregiudizi diversi dalla mera sofferenza psichica.
Le sezioni unite 2008, n.26972, nel risolvere il contrasto in punto di esistenza del danno esistenziale (risolto negativamente nel senso dell'inesistenza del danno esistenziale inteso quale autonoma categoria di danno), e nell'approfondire la nozione di danno non patrimoniale, hanno sostanzialmente confermato il contenuto delle sentenze gemelle del 2003, nn.8827 e 8828 completandole e chiarendole nei termini che seguono.
In particolare, la Corte ha esposto che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge;
tali casi si dividono in due grandi categorie: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quelle in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla
Costituzione.
La decisione, esaminando il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, ha stabilito che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. Non è conforme, dunque, al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale", inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..
Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd.
"bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione (specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità) di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.
La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.
Con riferimento alla responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla
Costituzione).
Per quanto attiene, invece, alla liquidazione del danno ed alle modalità di tale liquidazione, le
SS.UU. hanno precisato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi non corretta la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Resta per il giudice solo la possibilità di adeguare il complessivo risarcimento alle peculiarità del caso esaminato.
Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU., premessa la necessità di adeguata allegazione e prova del danno in linea generale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Certamente, infatti, il pregiudizio attiene ad un bene immateriale e si verte nell'ambito della prova di stati soggettivi rispetto ai quali la prova diretta e difficile;
pur tuttavia per l'operatività della presunzione e, quindi, per poter risalire al fatto ignoto (danno) attraverso l'esame dei fatti noti, è sempre necessario che tali ultimi fatti vengano allegati in relazione alla fattispecie concreta e non facendo richiamo a circostanze e formule del tutto astratte e, quindi, di stile.
Orbene, volendo applicare i suesposti principi al caso di specie, va osservato, quanto alla lesione alla salute medicalmente accertata (danno biologico), che il ricorrente ha specificamente dedotto di aver subito un danno differenziale quantitativo, ovvero ha sostenuto che la lesione fisica appurata dal
C.T.U., se fosse stata valutata secondo le tabelle giurisprudenziali, avrebbe portato ad una percentuale superiore rispetto quella della tutela CP 2 ovvero all'applicazione di un coefficiente di quantificazione superiore e che solo questo maggiore ristoro si palesa equo, secondo le circostanze concrete, a riparare le patologie mediche considerate. Parte ricorrente ha poi invocato il risarcimento del danno differenziale qualitativo, ovvero del danno biologico temporaneo, del danno morale e del danno esistenziale, oggi da considerarsi quali mere componenti del danno non patrimoniale in senso ampio, e non dunque figure autonome di danno, alla luce dei richiamati principi esposti dalle sezioni unite della Cass. 2008, n.26972.
Orbene, a titolo di complessivo danno non patrimoniale subito dal ricorrente, ritiene il Giudicante che si possa liquidare, per il danno biologico permanente, la complessiva somma di €.19.854,00, tenuto conto della percentuale di danno biologico subito dal ricorrente, accertata in corso di causa
(10%) e dell'età di quest'ultimo al momento dell'infortunio (49 anni), nonché delle tabelle del
Tribunale di Milano, predisposte appunto in materia di danno non patrimoniale, che – sulla base dei
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richiamati parametri – fissano la misura di €.19.854,00, con aumento personalizzato massimo del
49%, salvo casi eccezionali.
Sempre in base alle tabelle milanesi, va poi liquidata la somma di €.5.175,00 (per i 30 giorni di inabilità temporanea assoluta e per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%), a titolo di danno biologico temporaneo subito dal ricorrente.
Ritiene poi il Giudicante che nel caso di specie ricorra una situazione che consente di individuare una percentuale di personalizzazione del 20% delle somme predette, tenuto conto di quanto evidenziato dall'espletata C.T.U..
Dalle somme sopra indicate, pari complessivamente a €.30.000,00 (danno biologico permanente
+ danno biologico temporaneo + personalizzazione del 20%), va poi detratto l'indennizzo dovuto dall' CP_2 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per il danno biologico accertati.
Il convenuto CP 1 a poi condannato a risarcire all'attore Parte 1 anche il danno patrimoniale da questi subito, sub specie di danno alla capacità lavorativa specifica.
Si osservi, sotto questo profilo, che il danno alla capacità lavorativa specifica è di natura patrimoniale (lucro cessante) e riguarda una specifica attività in atto, mentre un danno alla capacità lavorativa generica non incide immediatamente sul reddito ed è una componente del danno biologico, non autonomamente liquidabile (cfr. Cass. n.1752/2023).
Orbene, l'espletata C.T.U. ha appurato che il danno funzionale subito dall'attore alla mano sinistra in conseguenza dell'infortunio per cui è causa ha determinato una riduzione in misura del 9/10% della sua capacità lavorativa specifica di operaio edile.
Il danno patrimoniale conseguente alla predetta riduzione della capacità lavorativa specifica può essere determinato tenuto conto di quanto chiarito dalla Cassazione (ordinanza n.14241/2023) che ha osservato che a meno che la capacità lavorativa non sia del tutto azzerata la somma da liquidare
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non può essere calcolata sulla base dell'intera somma che il danneggiato avrebbe percepito nel corso della sue restante vita lavorativa tramite il lavoro che non può più svolgere, ma vanno considerate anche le sue restanti possibilità, per quanto ridotte, di trovare in futuro un'altra occupazione.
Il calcolo può essere effettuato tenendo delle Tabelle del Tribunale di Milano (allegate alle note attoree del 17.9.2024) che, attraverso la capitalizzazione (“attualizzazione attuariale”) di una rendita, arrivano ad attribuire al danneggiato che abbia subito in conseguenza del fatto lesivo, come un
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infortunio sul lavoro, un'invalidità permanente, - una somma corrispondente ad una rendita vitalizia,
i cui ratei sono pari alla quota di reddito perduto.
Ai fini del calcolo occorre tener conto: 1) della differenza di anni tra età pensionabile ed età al momento del sinistro: 67-49 = 18 anni;
2) della somma annua che si ritiene persa, che nella specie, in mancanza di un dato reddituale certo, può essere determinata sulla base del triplo della pensione sociale: €.534,41 (pensione sociale 2024) x 3 x 12 mesi = €.19.238,76; 3) coefficiente moltiplicativo, ricavato dalle richiamate Tabelle = 18,75.
Sulla base dei predetti parametri, il danno patrimoniale subito dall'attore può quindi essere determinato moltiplicando il reddito annuo perso per il coefficiente moltiplicativo, calcolando poi la percentuale del 9% di danno alla capacità specifica, come determinata dal C.T.U.: €.19.238,76 x
18,75 x 9% €.32,465,40.
CP 1 va quindi condannato a risarcire all'attore Parte 1Il convenuto anche il danno patrimoniale da questi subito, sub specie di danno alla capacità lavorativa specifica, quantificato in €.32,465,40, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo.
In definitiva, per il complesso delle considerazioni che precedono, la causa va decisa nei termini precisati in dispositivo. In ossequio al principio della soccombenza, Controparte_1 va condannato a rifondere a ammesso al gratuito patrocinio, le spese di lite, con liquidazione operata Parte 1
,
tenendo conto delle previsioni di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM n.147/2022, mediante versamento all'erario.
rimangono anche le spese del C.T.U., Definitivamente a carico di Controparte_1
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara che tra Parte_1 e Controparte_1 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato da ottobre 2013 al dicembre 2013;
b) accerta e dichiara la responsabilità di Controparte 1 in ordine all'infortunio occorso a
Parte 1 in data 18.11.2013;
a risarcire a Parte 1 il dannoc) per l'effetto, condanna Controparte_1 non patrimoniale da questi subito, che viene quantificato in €.30.000,00, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo, detratto quanto liquidato dall' CP 2 al ricorrente a titolo di indennizzo ex art. 13 D.Lgs. 38/2000, come disposto al capo e);
d) condanna anche il danno Controparte_1 a risarcire a Parte 1
patrimoniale da questi subito, che viene quantificato in €.32,465,40, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo;
Parte 1e) accertato che dall'infortunio lavorativo del 18.11.2013 è derivato al ricorrente
[...] un danno biologico in misura del 10%, condanna l' CP_2 a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.38/2000, oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
Controparte_1 a rifondere alla parte vittoriosa Parte 1f) condanna ammessa al gratuito patrocinio, le spese di lite, che liquida in €.6.699,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, mediante versamento all'erario;
g) compensa le spese di lite tra l'attore e l' CP 2
Controparte_1 le spese del C.T.U. Dott. h) pone definitivamente a carico Per 3
liquidate in complessivi €.1.514,28, oltre I.V.A. e C.P.;
[...]
i) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 5/11.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
107 c.p.c..
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie di Lavoro per l'anno 2021 al n.3558
e ritenuta per la decisione all'udienza del 5.2.2025, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Di Folca, come da procura in Parte 1
allegato al ricorso, ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, Via A. Vona n.8
ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Piave n.24, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cupini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso resistente e
Controparte_2 in persona
,, rappresentato e difeso dall'Avv. del Dirigente generale pro tempore della Controparte_3
,in virtù di procura generale alle liti a rogito del Dott. Persona 1 Controparte_4
[...] Notaio in Roma del 28.7.2020, rep. n. 89932, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in
Frosinone, Via G. Marconi n.31
Oggetto del giudizio: risarcimento danni da infortunio professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.414 c.p.c., depositato in data 24.11.2021, Parte 1 ha convenuto
Controparte 1 e l' in giudizio innanzi il Tribunale di Frosinone CP 2 chiedendo di
CP 1 era intercorso un rapporto di lavoro accertare e dichiarare che con il convenuto subordinato, continuativo e ininterrotto, da metà ottobre 2013 e fino al dicembre 2013, nel corso del quale gli era occorso un infortunio sul lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.1124/1965, in data 18.11.2013, mentre lavorava presso il cantiere sito in Strangolagalli, in Via V. Emanuele III, in prossimità del forno "Vecchio Forno” e stava utilizzando una sega circolare elettrica, con la quale stava provvedendo al taglio di alcune tavole da legno riciclate, per ottenerne listelli di legno. In particolare, al momento dell'infortunio, stava utilizzando la mano destra per azionare e comandare la sega, mentre con la sinistra, teneva e orientava l'asse di legno, quando, a causa della presenza di alcune viti metalliche, si era determinato un contraccolpo che aveva portato la mano sinistra in collisione con la lama della sega circolare.
Per l'effetto, l'attore ha chiesto di dichiarare tenuta l' CP 2 al pagamento dell'indennità pari al 15% (o nella diversa misura accertata), in termini di danno biologico, corrispondente al grado di invalidità riportato in virtù dell'infortunio sul lavoro patito in data 18.11.2013.
Considerato che l'infortunio si era verificato a causa della totale assenza delle più elementari norme di sicurezza previste per legge, l'attore ha anche chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte 1 nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorsogli e, per l'effetto, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno biologico differenziale, da intendersi quale differenza tra l'importo liquidato dall' CP_2 a titolo di indennizzo per il danno biologico ed il danno biologico effettivamente subito in virtù dell'infortunio patito, e del danno complementare, da quantificarsi nella complessiva somma di €90.337,08 o in quella maggiore o minore risultante in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2087, 2059,
2056, 1223 c.c. e 32 Cost. ovvero facendo ricorso al principio equitativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c..
L'attore ha anche chiesto di condannare i convenuti, ciascuno per la propria quota, al risarcimento del danno da ritardo, con valutazione da effettuarsi, in mancanza di prova certa sul preciso ammontare, con ricorso al principio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.. Con la rivalutazione, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
In caso di mancato accoglimento delle domande spiegate nei confronti dell' CP_2 l'attore ha chiesto di condannare il convenuto CP 1 al risarcimento, in suo favore, dell'intero danno subito, quantificato in complessive €90.337,08, oltre alla rivalutazione ed interessi dall'infortunio all'effettivo pagamento e oltre al risarcimento del danno da ritardo, con valutazione da effettuarsi, in mancanza di prova certa sul preciso ammontare, con ricorso al principio equitativo di cui all'art. 1226
c.c., o nella somma maggiore o minore che dovesse emergere nel corso del giudizio.
In via meramente gradata, nel caso di mancato riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le parti e della ritenuta sussistenza, invece, di un rapporto di lavoro autonomo,
l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che trattasi di infortunio sul lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 1124/1965 e ss., dichiarando tenuta l' CP 2 al pagamento dell'indennità pari al
15%, in termini di danno biologico, corrispondente al grado di invalidità riportato nella diversa misura accertata.
Regolarmente notificato il ricorso si è costituito il convenuto Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, di disporne l'estromissione dal presente giudizio. Sempre in via preliminare, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum ovvero della pretesa attorea, per violazione dell'art. 414, comma 4, c.p.c. e del suo diritto di difesa. Ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata eccezione di carenza di legittimazione passiva, nonché dell'eccezione di nullità del ricorso, l'attore ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, Architetto CP_5 avendo avuto lo stesso, con riferimento ai lavori per cui è causa, l'incarico di progettista e direttore dei lavori, nonché, come risultante dal POS, anche il ruolo di responsabile della sicurezza. Nel merito, in via principale, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che l'attore aveva svolto la propria attività professionale quale lavoratore autonomo e, in ogni caso, non alle sue dipendenze, nemmeno di fatto, e, per l'effetto, ha chiesto di rigettare tutte le avverse richieste, poiché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato nei suoi confronti e fossero state accolte le richieste economiche e risarcitorie formulate da parte ricorrente, il convenuto ha chiesto che l'importo delle stesse venisse rideterminato, anche disponendo una C.T.U. medico – legale per l'individuazione e la quantificazione del danno.-
Si è costituito, tardivamente, anche l' CP 2 chiedendo di rigettare le domande attoree, perché infondata, in quanto gli accertamenti effettuati in sede ispettiva avevano indotto l' CP_2 resistente ad escludere che i rapporti intercorsi tra il ricorrente e Controparte_1 nel periodo in cui si sarebbe verificato l'evento lamentato potessero essere considerati come determinanti un rapporto di lavoro subordinato, mentre, all'opposto, deponevano per la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo. Conclusione avvalorata anche dalla circostanza che il ricorrente aveva in passato svolto la medesima attività, con conseguente suo obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti imposti dalla normativa in capo ai lavoratori autonomi. Non risultava inoltre provato il fatto determinate l'evento infortunio sul lavoro del 18.11.2013.
Nel corso del giudizio veniva rigettava la richiesta di parte convenuta di procedere alla chiamata
"per l'insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 102, 106 e in causa del terzo CP 5 Ammessa la produzione documentale operata dalla difesa attorea in data 3.11.2022, escussi i testi ammessi ed espletata C.T.U. medico legale la causa è stata decisa all'udienza del 5.2.2025, con il dispositivo di sentenza riportato in calce, poi corretto con decreto dell'11.2.2025, a seguito di istanza di correzione di errore materiale proposta da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dal convenuto CP 1 ul presupposto della indeterminatezza della ricostruzione fatta dall'attore dei rapporti intercorsi tra le parti, giacché non era stato chiarito se alle asserite dipendenze del convenuto l'attore aveva svolto attività di panificazione o attività edilizie ed erano stati solo genericamente richiamati gli orari di lavoro asseritamente osservati.
Osserva il Giudicante che, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.
Nella specie, l'attore ha compiutamente dedotto gli elementi a sostegno dell'affermata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il convenuto Controparte 1 ha dettagliato le circostanze del lamentato infortunio patito e ha denunciato la mancata adozione delle norme di sicurezza, fondando su questi elementi la domanda di risarcimento del danno avanzata. Il ricorrente ha quindi ben determinato l'oggetto della domanda e ha sufficientemente esposto le ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si è fondata, ponendo i convenuti in condizione di predisporre le proprie difese, che in effetti sono state compiutamente spiegate dai resistenti.
Venendo al merito del giudizio, ritiene il Giudicante che - esaminando le allegazioni delle parti, le deposizioni testimoniali e le produzioni documentali – si possa giungere alla conclusione che tra
-
Controparte_1 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato da Parte 1 e ottobre 2013 al dicembre 2013 e che sussiste la responsabilità di quest'ultimo in ordine all'infortunio occorso all'attore in data 18.11.2013.
Quanto al profilo dell'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra l'attore ed il convenuto CP 1 va innanzi tutto evidenziato che è pacifico tra le parti che al momento dell'infortunio l'attore stesse effettuando lavori edili presso un immobile in cui si svolgeva l'attività di panificazione denominata "Vecchio Forno", in Strangolagalli (Frosinone), attività gestita dal convenuto CP 1 (che ne è stato amministratore e poi liquidatore: vedasi visura camerale allegata quale doc. n.23 da parte ricorrente). L'immobile in cui si svolgeva l'attività di panificazione era di proprietà della madre del convenuto, Controparte_6
In ordine alle modalità con le quali la predetta attività lavorativa venne svolta, ha riferito il teste tecnico della prevenzione del servizio PRESAL della che Testimone 1 Controparte_7 ha così dichiarato: “ho sentito delle persone informate sui fatti e ho anche visionato un'abitazione nelle vicinanze del panificio di proprietà di dove risultava che il ricorrente avesse svolto Parte 2 altri lavori, su una strada, sempre su richiesta di Mi sono recato sul posto dell'infortunio e ho CP 1
verificato che effettivamente erano state realizzate opere in cemento armato per un'opera di contenimento, lavori che necessitavano dell'assolvimento di determinati obblighi di legge Sempre sulla base delle
...
testimonianze accertai che le tavole erano state fornite dal committente CP 1 che aveva fornito le attrezzature e il materiale, dava disposizioni di lavoro e pagava le retribuzioni. Da ciò ho ricavato che
CP 1 ha operato come effettivo datore di lavoro del Pt 1 Anche le altre persone presenti al lavoro venivano pagate dal CP 1 in contanti e a giornata Il luogo in cui si stavano facendo i lavori era un
...
Il titolare del panificio era CP 1 chepanificio, sito in un edificio di proprietà di Controparte_6 era colui che aveva commissionato i lavori".
In modo conforme ha riferito il teste CP 1 ci disse di fare dei lavori Testimone 2
in un forno a Strangolagalli dovevano fare una parete a cemento, abbiamo lavorato per 10 giorni circa, ma non lo ricordo con precisione, CP_1 ci ha pagato a fine lavori, con noi due non c'erano altri operai. Era
CP 1 che dava le disposizioni di lavoro, in sua mancanza le indicazioni di lavoro ce le dava lo zio del ricorrente, Persona 2 Abbiamo usato delle tavole di legno date dal
. Persona 2 la mattina CP_1
Gli orari di lavoro venivanoCP 1 ci veniva a prendere e la sera ci riportava a casa, venivamo pagati da stabiliti da CP_1 e Persona 2 ".
I testi richiamati, quindi, hanno riferito dell'esplicazione di un potere organizzativo e direttivo nei confronti dell'attore da parte del resistente CP_1 che provvedeva al pagamento del ricorrente e a fornire materiali e attrezzature per lo svolgimento dei lavori.
Può quindi dirsi integrato l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo (quello invocato da parte convenuta, che ha fatto anche riferimento alla circostanza che in passato il ricorrente aveva una ditta), ovvero la sussistenza di un vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e con l'inserimento nell'organizzazione aziendale. In presenza di questi profili, diventa superfluo indagare in ordine alla ricorrenza di ulteriori elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - elementi che hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, pur potendo costituire gli indici rivelatori della subordinazione, complessivamente considerati.
A conforto della conclusione che l'attore ha lavorato alle dipendenze del CP 1 рид richiamarsi anche la sentenza n.1273/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone nel procedimento penale promosso a carico del convenuto CP 1 per il reato di lesioni personali gravi, cagionate all'attore in occasione dell'infortunio oggetto del presente giudizio. Invero, nella predetta sentenza, con la quale si è dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato ascritto era estinto per intervenuta prescrizione, è stato affermato che Controparte_1
Persona 2 il ruolo di datore di lavoro di fatto nei aveva assunto, unitamente al suocero confronti del ricorrente (cfr. doc. n.14 di parte ricorrente).
Va anche richiamata la sentenza n.665/2019 del Tribunale di Frosinone, in funzione del Giudice
del Lavoro, nella quale è stato acclarato che nel periodo compreso tra l'ottobre ed il dicembre 2013, svolse attività lavorativa presso il VECCHIO FORNO a Strangolagalli, alle Parte 1
CP 1 (cfr. doc. n.8 di parte ricorrente). Nello specifico, nella dipendenze del convenuto predetta sentenza è stata riscontrata la ricorrenza del vincolo della subordinazione nel rapporto insorto tra l'attore e il convenuto sulla base della deposizione del teste [...] CP 1 tra novembre e dicembre 2013 si erano occupati di Tes 2 che riferiva che lui ed il Pt 1
CP_1 venendo pagati dal CP_1 fare un muro in cemento armato presso il forno del essendo tenuti ad osservare un orario di lavoro dalle 7 alle 17 circa, sottoposti agli ordini e alle disposizioni di lavorio impartite dal CP_1 anche insieme al suocero Persona 2 e edesimo, che procurava loro anche da mangiare. utilizzando un ponteggio del CP 1
Quanto riscontrato in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'attore ed il convenuto CP_1 consente di superare l'eccezione sollevata da quest'ultimo di proprio difetto di legittimazione passiva, giacché l'istruttoria ha dimostrato, invece, la piena titolarità passiva del resistente del rapporto di lavoro subordinato controverso.
Venendo all'infortunio patito dal ricorrente, va evidenziato che l'attore ha dedotto che, nello svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del nell'utilizzare la mano destraCP 1 per azionare e comandare una sega circolare, mentre con la sinistra teneva e orientava un asse di legno si determinava un contraccolpo per la presenza di alcune viti metalliche che portava la mano sinistra
-
in collisione con la lama della sega. Ne era derivata una "grave lesione da schiacciamento della mano sx con lesione parziale dei tendini flessori superficiali del 3° e 4° raggio ed... amputazione di porzione distale della falange distale del pollice" come refertato dall'ospedale San Camillo-Forlanini (cfr. doc. n.2 Pt_1 )
Con riferimento all'infortunio occorso all'attore, è stato escusso il teste Testimone 1 '
tecnico della prevenzione della CP 7 di Frosinone, incaricato dalla Procura della Repubblica di
Frosinone di effettuare degli accertamenti sull'infortunio oggetto di causa, che ha così dichiarato: “Le persone sentite hanno confermato che il ricorrente si fece male utilizzando una sega elettrica non professionale, di tipo hobbistico, usata per tagliare delle tavole che servivano per creare casseformi dove poi eseguire il getto del calcestruzzo. Ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del TU sulla sicurezza quell'attrezzatura non era idonea per l'effettuazione del lavoro. Altro problema che accertai in base alle testimonianze fu che le tavole erano state prelevate da un cantiere e che presentavano dei chiodi conficcati, comportarono malfunzionamenti della sega. Non era stata fatta una preventiva valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g, T.U. e non era stata fatta una valutazione dei mezzi necessari per evitare i rischi".
Quanto riferito dal teste conduce alla conclusione della sussistenza di una responsabilità del datore di lavoro nella determinazione dell'infortunio oggetto di causa. In particolare, pare evidente alla luce delle risultanze istruttorie di cui si è dato conto che ove il resistente avesse verificato che le tavole fornite all'attore per la richiesta lavorazione avevano dei chiodi conficcati all'interno - che urtando con la sega circolare utilizzata dal ricorrente, potevano determinarne il malfunzionamento, come in effetti accadde l'infortunio sul lavoro non si sarebbe verificato.
L'obbligo per il datore di lavoro di evitare la descritta situazione di pericolo può agevolmente ricollegarsi all'art. 2087 c.c., che in generale impone all'imprenditore di adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro.
A ciò si aggiunga che il datore di lavoro fornì all'attore una sega elettrica non professionale, inidonea per l'effettuazione del lavoro, in violazione dell'art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.81/2008, senza operare una preventiva valutazione dei rischi ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. g, del medesimo D.Lgs..
In conseguenza della mancata adozione di queste regole di sicurezza, desumibili dalla disposizione generale e dalle norme speciali richiamate, va allora affermata la responsabilità per colpa generica del datore di lavoro in ordine alla determinazione dell'infortunio.
Per completezza va osservato che la responsabilità civile del datore di lavoro avrebbe potuto essere esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o nel caso del cd. rischio elettivo - generato da un comportamento del lavoratore non avente rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa ed esorbitante dai limiti di essa -, ma situazioni di tal genere non sono emerse dall'istruttoria espletata.
Neanche é stata provata una qualche colpa del lavoratore dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, atteso che nessun elemento è emerso in giudizio che faccia ritenere che il ricorrente possa aver anche soltanto concausato la determinazione dell'evento.
In ogni caso, come osservato chiaramente dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cass. n.4980/2023), anche l'accertamento di un'eventuale condotta del lavoratore connotata da imprudenza o disattenzione non rileva quando il datore di lavoro abbia omesso di approntare i mezzi di protezione necessari per garantire l'incolumità del lavoratore o abbia omesso di vigilare sull'utilizzo da parte del lavoratore dei mezzi di protezione per lui predisposti.
In tali ipotesi, infatti, la condotta dell'imprenditore si pone quale antecedente causale di per sé sufficiente ad assorbire l'eventuale colpa del danneggiato, con esclusione quindi dell'applicabilità dell'art. 1227, 1° comma, c.c. che disciplina la ripartizione della responsabilità nel caso di concorso del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso.
In definitiva, l'entità delle conseguenze risarcitorie - nelle ipotesi viste, che ben si attagliano al caso di specie - grava totalmente sul datore di lavoro.
La conclusione alla quale si è giunti - della sussistenza, cioè, di una responsabilità del datore di lavoro in ordine alla determinazione della malattia professionale - va vista anche nel quadro dei contrapposti oneri probatori gravanti sulle parti nel caso di malattia o infortunio sul lavoro.
Incombe infatti al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre il datore di lavoro ha l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che i danni subiti dal dipendente non siano ricollegabili alla inosservanza di tali obblighi.
Nella specie, il convenuto non ha assolto ai suoi oneri probatori, anzi è emersa la mancanza di quelle misure precauzionali che avrebbero impedito l'insorgenza della emersa tecnopatia.
Venendo alle conseguenze dell'accertata responsabilità civile del datore di lavoro, osserva il
Giudicante che è necessario svolgere una serie di considerazioni, tenuto conto che l'infortunio oggetto di causa è occorso all'attore in epoca successiva al 25 luglio 2000 e quindi trova applicazione la normativa prevista dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, che ha esteso la copertura assicurativa in caso di infortuni o malattie professionali anche al risarcimento del danno biologico, con conseguente esenzione da responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 10 D.P.R. n. 1124/1965.
In effetti, dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. n.38/2000 la copertura assicurativa dell' CP 2 comprende anche l'indennizzo del danno biologico superiore al 6%.
Da un punto di vista temporale il problema si pone esclusivamente, come già sottolineato, per gli eventi cui si applica il nuovo sistema assicurativo e dunque, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.38/2000, come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 19 aprile 2001, n.202, per i soli danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
Nella specie la normativa in questione risulta applicabile, essendosi l'infortunio oggetto di causa verificatosi in epoca successiva al 15.7.2000.
Orbene, ai sensi dell'art. 10, comma 7°, D.P.R. n.1124/65, "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate".
Si osservi che nel presente giudizio non assumono rilievo le modifiche del richiamato art. 10 del
D.P.R. n.1124 del 1965, introdotte dall'art. 1, comma 1126, della L. n.145 del 2018, giacché la Corte di Cassazione ha chiarito che esse non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge (cfr. Cass. n.8580/2019). Tanto chiarito, va osservato che l'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro dall'art. 10, comma 7°, D.P.R. n.1124/65, nella versione applicabile ratione temporis, fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall' CP_2 opera ex lege e non può essere condizionato ad una scelta discrezionale del lavoratore.
Si tratta dunque di stabilire se il lavoratore, vittima di un infortunio su lavoro o di una malattia professionale, abbia ancora diritto di chiedere al datore di lavoro civilmente e penalmente responsabile del fatto – il risarcimento del danno biologico ulteriore (o differenziale) rispetto a quello
- indennizzato dall' CP 2 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.38/2000.
Ritiene il Giudicante che la complessa e discussa questione richieda alcune premesse si carattere storico e sistematico.
Secondo l'originario impianto del D.P.R. n.1124/65 la costituzione della rendita CP 2
presupponeva una menomazione comportante una riduzione della “attitudine al lavoro".
Ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 1124/65, infatti, “agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita la attitudine al lavoro".
Tale nozione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, coincideva sostanzialmente con la "capacità lavorativa generica".
La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1997 n.350, ha confermato tale interpretazione, assunta in termini di diritto vivente. L' CP 2 risarciva quindi un danno di natura patrimoniale. L'indennizzo CP_2 prescindeva - e tuttora prescinde - dall'accertamento di una reale perdita di guadagno dovuta all'impossibilità di svolgere attività lavorative specifiche, tant'è che si fa luogo a risarcimento anche laddove il lavoratore, a seguito del danno, continui a svolgere le stesse identiche mansioni, senza alcuna riduzione retributiva.
Non occorreva e tuttora non occorre - l'esistenza di una effettiva perdita o riduzione dei guadagni, ossia un danno patrimoniale concreto, perché l'assicurazione obbligatoria CP 2 non assolve ad una funzione propriamente risarcitoria (cfr., Cass. n.1640 del 16.2.2000; conf. Cass. n.16097/2002).
Al momento della emanazione del T.U. n.1124/1965 vi era una sostanziale, ancorché non perfetta, sovrapposizione tra il danno indennizzato dall' CP 2 ed il danno quantificabile secondo criteri civilistici.
All'epoca, infatti, e fino a quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n.184/1986, ha definitivamente introdotto la nozione di “danno biologico”, il danno risarcibile a seguito della lesione del "bene salute" era essenzialmente patrimoniale (nelle due componenti del “danno emergente” e del
"lucro cessante") e spesso anche in campo civile si faceva riferimento al concetto di perdita della capacità lavorativa generica in luogo del danno emergente e del lucro cessante. In tale contesto si inseriva armonicamente l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile previsto dall'art. 10 del D.P.R. n.1124/1965. Il lavoratore veniva indennizzato dall' CP 2 indipendentemente dall'esistenza di una colpa in capo al responsabile civile (ovvero al datore di lavoro) e riceveva normalmente un indennizzo non minore del risarcimento che avrebbe ottenuto ove avesse agito civilmente contro il datore di lavoro in colpa, posto che all'epoca in sede civile il danno risarcibile non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato.
Nel caso in cui il danno avesse superato l'indennizzo corrisposto dall' CP 2 il lavoratore era comunque legittimato a chiedere il danno differenziale, ma soltanto ove la condotta del datore di lavoro fosse stata penalmente rilevante, ovvero in presenza di una colpa del datore di lavoro, non puramente generica.
Ovviamente anche il danno differenziale non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato.
Tale sistema garantiva al lavoratore che avesse subito un infortunio sul lavoro un risarcimento sostanzialmente non inferiore a quello a lui spettante ove l'infortunio non fosse avvenuto in occasione di lavoro ed anzi, nei casi in l'indennizzo dell' CP 2 risultava più alto del risarcimento dovuto in virtù degli ordinari principi civilistici, il lavoratore godeva di una maggior tutela, maggior tutela peraltro giustificata dalla particolare protezione, costituzionalmente garantita, ai diritti dei lavoratori
(desumibile dagli artt. 1, 4, 35 Cost.).
Gli equilibri di tale sistema sono stati posti in crisi negli anni '80 dalla comparsa del danno biologico.
Tale figura di danno nasce in campo prettamente civilistico quale danno relativo alla lesione del bene salute in sé considerato senza alcuna connotazione patrimoniale.
In tal modo il risarcimento del danno civile da lesione non viene più a coincidere con l'indennizzo previdenziale, che risulta nettamente inferiore al danno risarcibile secondo criteri civilistici.
Il sistema normativo sin qui descritto viene quindi profondamente modificato o meglio stravolto da una serie di pronunce della Corte Costituzionale.
Le prime sentenze della Corte incidono sulla necessità dell'accertamento preliminare e pregiudiziale della responsabilità penale del datore di lavoro al fine della successiva azione volta al risarcimento del danno differenziale.
All'esito di tre significative pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.22/1967; n.102/1981;
n.118/1986) l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che chieda il risarcimento del danno differenziale (così come nei confronti dell' CP 2 che agisca in regresso) è oggi svincolato dagli esiti del procedimento penale, salvo che la parte offesa o l'Istituto non abbiano scelto di partecipare al processo penale.
Con tre sentenze intervenute nell'arco dello stesso anno (n.87/1991, n.356/1991 e n.485/1991) la
Corte Costituzionale interviene poi sui limiti relativi all'entità del risarcimento che l'infortunato può chiedere al datore di lavoro con l'azione.
Con la sentenza n.87/1991 la Corte, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. n.1124/65, afferma espressamente che il danno biologico non rientra nella copertura CP 2
Con la seconda pronuncia (sentenza 18 luglio 1991 n.356) la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 38 Cost., l'art. 1916 c.c., nella parte in cui consente all'assicurazione sociale di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
La Corte afferma in particolare che "le indennità previste dal D.P.R. n. 1124/65 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita".
Infine, con la sentenza 27 dicembre 1991 n.485, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. del 1965 nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare dell'indennità corrisposta dall' CP_2 e coerentemente ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 del medesimo decreto nella parte in cui consente all' CP 2 l'esercizio del regresso anche per le somme dovute al lavoratore a solo titolo di danno biologico.
In precedenza, infatti, la giurisprudenza, per verificare la sussistenza del "danno differenziale" (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. del 1965) procedeva ad una mera operazione di sottrazione di grandezze tra loro solo aritmeticamente omogenee e cioè sottraeva il valore capitale della rendita erogata dall' CP_2 all'assicurato dall'importo complessivo del risarcimento, includendo in quest'ultimo anche voci di danno (come il danno biologico ed il danno morale) escluse dalla copertura assicurativa.
Per effetto di questo meccanismo di calcolo, quando l'ammontare delle prestazioni globalmente erogate dall' come spesso avveniva superiore alla somma complessivamente CP 2 era- -
liquidabile al lavoratore a titolo di risarcimento del danno alla persona secondo le ordinarie regole civilistiche, nulla risultava dovuto per risarcimento del danno alla salute in sé considerato.
A seguito di queste pronunce la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124/65 diviene realmente residuale.
Il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno biologico subito dal lavoratore anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'esonero (per il danno eccedente le prestazioni CP 2 .
Anche in assenza di illecito penale (ad integrare gli estremi del quale è comunque sufficiente, secondo la costante giurisprudenza, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di sicurezza che su di lui incombe ex art. 2087 c.c., essendo indiscussa la indiretta rilevanza penale, sotto il profilo della colpa, di tale norma fondamentale) il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno alla salute patito dal dipendente (sempre che ovviamente ricorrano i consueti presupposti di imputazione della responsabilità civile, cioè un comportamento colposo dell'imprenditore o di un qualsiasi suo dipendente).
Del pari e sempre limitatamente al danno biologico - la pretesa risarcitoria del lavoratore non risulta in alcun modo limitata dal sistema del "calcolo differenziale" di cui all'art. 10, comma 6° e 7°,
D.P.R. n. 1124/65.
In tal modo la regola - già residuale dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni e le malattie professionali risulta ulteriormente ristretta.
L'accertamento della sussistenza di un reato rileva quindi ai soli fini del risarcimento del danno non patrimoniale e morale.
Nel quadro normativo derivante dai ripetuti interventi della Corte la tutela apprestata dall'assicurazione sociale si riferisce unicamente alla perdita della c.d. capacità lavorativa generica, con esclusione delle altre voci di danno, al cui risarcimento è tenuto il datore di lavoro.
Interviene a questo punto l'art. 13 D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.38, che estende la copertura assicurativa dell' CP 2 non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata.
Secondo la nuova disciplina:
- le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
- il danno biologico temporaneo non è indennizzato dall' CP 2
- le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
- le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, presunte iuris et de iure.
Recita testualmente l'art. 13 co. 1° d. lgs. n. 38/2000: "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato".
Con D.M. 12 luglio 2000 è stata emanata una serie di tabelle che prevedono i gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione;
il valore monetario del punto di invalidità, in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale;
il valore monetario delle rendite, in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale;
i coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.
Secondo una tesi minoritaria la nuova estensione della garanzia assicurativa dell' CP_2 introdotta dal D. Lgs. n. 38/2000 escluderebbe la possibilità di configurare un danno biologico
"differenziale" suscettibile di risarcimento da parte del datore di lavoro (Tribunale di Torino, Sezione
Lavoro, 16 giugno 2003 n. 3393; Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 3 giugno 2004 n. 82).
Tale tesi comporta una inammissibile interpretazione abrogatrice dell'art. 10, comma 6°, D.P.R. n.
1124/65 che prevede espressamente - sia come una formulazione letterale che risente dei quattro decenni ormai trascorsi – la configurabilità e la risarcibilità (a determinate condizioni) di un danno differenziale nell'ipotesi in cui le prestazioni erogate dall' CP_2 non coprano l'intero danno risarcibile.
In realtà il danno differenziale può essere inteso in due accezioni.
In senso qualitativo costituiscono danno differenziale le tipologie di danno non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, i vari tipi di danno esistenziale ecc...
Con riferimento a tali tipi di danni non si dubita che perduri la responsabilità del datore di lavoro per i danni non coperti dall'assicurazione CP_2
Prima dell'entrata in vigore dell'art.13 D.Lgs. n.38/2000 era indirizzo giurisprudenziale pacifico quello per cui "in caso di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell'art.10 D.P.R. n.1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale, riguarda la sfera dell'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale n.356 e 485 del 1991 e con il conseguente nuovo orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell'assicuratore - non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art.2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro" (Cass., 16 giugno 2001, n.8182 ex plurimis;
conf. Cass. n.10834/2010).
Il danno differenziale può essere inteso anche in senso quantitativo, correlato essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalla tabelle CP 2 del 2000 rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate, in via equitativa, dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile (per esempio le c.d. tabelle del Tribunale di Milano utilizzate anche da questo Tribunale).
Ritiene il Giudicante che, come del resto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza allo stato prevalenti, l'indennizzo del danno biologico, introdotto dalla nuova normativa, non precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale inteso anche in questa seconda accezione (ovvero in senso quantitativo).
Diversi sono gli argomenti che militano a favore di questa soluzione.
In primo luogo, deve rilevarsi che il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n.38 è stato emanato in attuazione dell'art.55 lett. a) legge 17 maggio 1999, n.144, che ha delegato il Governo ad emanare, entro nove mesi dalla data della sua entrata un vigore, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia CP 2 con previsione in particolare “...nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito di un sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi".
L'interpretazione che precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale inteso anche in questa seconda accezione (ovvero in senso quantitativo) comporterebbe dunque un evidente eccesso di delega, posto che la legge delega non prevede alcuna riforma o alcun coinvolgimento dell'ordinario sistema risarcitorio civilistico, ma soltanto l'estensione dell'ambito dell'assicurazione CP_2 al danno biologico, con l'introduzione di un idoneo indennizzo (e non risarcimento).
Vi è poi un elemento testuale dato dal fatto che l'art. 13 che qualifica l'emolumento a carico
CP 2 come "indennizzo".
Dal punto di vista della teoria generale del diritto, il termine indennizzo indica un concetto del tutto distinto da quello del risarcimento, posto che il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.
Inoltre, il risarcimento presuppone necessariamente la sussistenza di un illecito (contrattuale od extracontrattuale), mentre le prestazioni assicurative erogate dall' CP 2 sono indipendenti dall'esistenza di un illecito civile e sono garantite a prescindere dalla colpa dell'autore della condotta dannosa (e quindi anche in presenza del caso fortuito) e a prescindere anche dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato (essendo riconosciute anche in ipotesi di danno verificatosi per esclusiva colpa del danneggiato).
Dunque l'indennizzo CP 2 si distingue dal risarcimento anche per l'assenza del presupposto della colpa, condizione invece necessaria per la risarcibilità del danno biologico civile.
L'assicurazione obbligatoria CP 2 prevede cioè la corresponsione di un minimum sociale garantito anche nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile colpa di terzi: il rischio dell'infortunio dovuto a caso fortuito o a colpa dello stesso lavoratore si sposta così sulla collettività.
Da ultimo deve rilevarsi che per postumi inferiori al 6% (e dunque non indennizzati dall' CP 2 nessuno dubita della possibilità del lavoratore danneggiato di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento pieno del danno, certamente quantificato secondo gli usuali criteri civilistici.
Del tutto irragionevole ed ingiustificato sarebbe allora riconoscere la piena risarcibilità dei danni di minore entità ed invece la risarcibilità soltanto parziale (ovvero nei limiti dell'indennizzo CP 2 per i danni alla salute di maggior incidenza.
Più in generale, ove si ritenesse che la disciplina legislativa del 2000 abbia inteso vincolare il
Giudice ad un "tetto massimo” di valutazione del danno biologico patito dal lavoratore, al lavoratore danneggiato verrebbe riconosciuto un trattamento deteriore rispetto al danneggiato non lavoratore (al quale tale limitazione non sarebbe applicabile): il che appare non soltanto illogico e quindi
-
incostituzionale sotto il profilo del principio di ragionevolezza – ma anche contrario a quel favor lavoratoris che deve permeare tutta la disciplina giuslavoristica in ossequio al dettato degli artt.1 e 35 della nostra Costituzione.
Si deve infatti ritenere che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.87 del
1991, "il rischio delle menomazioni dell'integrità psico-fisica del lavoratore, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba di per se stesso godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare".
Dunque, se differenziazioni di tutela possono farsi in relazione al fatto che la menomazione dell'integrità fisica si sia verificata a causa o in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, tali differenziazioni possono essere soltanto in melius.
Deve pertanto concludersi che, come sostenuto in dottrina, l' CP_2 non indennizza integralmente il danno biologico. Per la parte non indennizzata, può ritenersi che non vi sia prestazione previdenziale: "se non si fa luogo a prestazione previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione cade l'esonero".
Il lavoratore è allora legittimato a richiedere quanto non indennizzato dall' CP_2 direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile.
La ritenuta differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l'indennizzo CP 2 (anche se relativo al medesimo danno) comporta che non necessariamente debba esservi omogeneità dei parametri valutativi dell'una e dell'altra categoria: sicché non vi è ragione per cui il Giudice della responsabilità civile non possa continuare ad applicare i consueti criteri equitativi di liquidazione del danno anche in presenza di una fattispecie dannosa comportante l'erogazione di prestazioni da parte dell' CP 2
Si aggiunga che, anche dal punto di vista testuale, l'art. 13 D.Lgs. n.38/2000 introduce una definizione di danno biologico: “in via sperimentale"; "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento"; "ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro".
Ciò significa che tale definizione non può essere estesa ad altri campi del diritto e in particolare a quello civile, per il quale si resta in attesa di una definizione di carattere generale che fissi i criteri per la determinazione del risarcimento.
Si aggiunga che, a distanza di un anno, il legislatore ha introdotto, con l'art.5 della legge n.57/2001, una ulteriore - e diversa - disciplina settoriale del danno biologico, destinata questa volta a valere nell'ambito della responsabilità civile da circolazione stradale e della connessa assicurazione obbligatoria.
Un danno biologico pari all'8% patito da un soggetto di anni 50 viene indennizzato dall' CP 2 con un importo capitale di £ 10.920.000, pari a €.5.693,71.
Lo stesso danno sarebbe stato risarcito in base alle tabelle della L. n.57/2001 in €.8.742,59, oltre all'inabilità temporanea.
Dunque, un lavoratore vittima incolpevole di un incidente stradale “in itinere" dovrebbe accontentarsi del risarcimento previsto dal D. Lgs. n. 38/00, non potendo ottenere l'integrale indennizzo del proprio danno alla salute nei confronti dell'assicurazione del responsabile.
Ove poi non si tratti né di infortunio sul lavoro, né di sinistro automobilistico, per il medesimo danno verrebbe riconosciuto un risarcimento più elevato in base all'applicazione delle tabelle medico- legali e risarcitorie in uso al Tribunale.
In realtà, l'art.5, 4° comma, L. n.57/2001, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, al di là della quantificazione standard - uguale per tutti - del danno biologico, prevede espressamente la possibilità di ottenere giudizialmente un "risarcimento ulteriore" sotto il profilo della personalizzazione e individualizzazione del danno.
La mancata previsione di tale possibilità nell'art.13 D. Lgs. n.38/00 trova giustificazione e razionale inquadramento sistematico nella perdurante possibilità di richiedere direttamente al datore di lavoro, responsabile civilmente, il risarcimento del danno differenziale.
Deve dunque concludersi che il lavoratore è tuttora legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile il risarcimento del danno non indennizzato dall' CP_2 (ovvero del c.d. danno differenziale).
In caso di mancata denuncia all' CP 2 o in caso di mancata liquidazione dell'indennizzo da parte dell' CP 2 si pone il problema se il datore di lavoro continui a rispondere integralmente del danno biologico ai sensi dell'art. 2087 c.c. anche per malattie professionali manifestatesi dopo il
25 luglio 2000.
Il disposto dell'art. 10, comma 7°, D.P.R. n. 1124/65, ai cui sensi "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate", sembra imporre una risposta negativa a tale quesito.
L'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall' CP_2 opera ex lege e non può essere condizionato da una scelta discrezionale del lavoratore (l'esonero non può, ad esempio, venir meno a seguito dell'inerzia del lavoratore che abbia lasciato decorrere il termine prescrizionale per richiedere le prestazioni CP 2 .
In altre parole il lavoratore non può legittimamente disporre, annullandolo, del diritto del datore di lavoro al parziale esonero della responsabilità civile ex art. 10 D.P.R. n. 1125/65.
La norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' CP 2 in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno "differenziale" devo essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' CP_2 riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (Cass., 25 maggio 2004, n. 10035).
A fronte di tale esonero, si deve dunque comunque detrarre dal risarcimento biologico quanto il lavoratore abbia ottenuto dall' CP 2 ovvero avrebbe potuto ottenere usando l'ordinaria diligenza
(quantum che corrisponde all'esonero cui il datore di lavoro ha diritto).
Nella specie, si dovrà quindi tenere conto dell'indennizzo dovuto dall' CP 2 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per il danno biologico permanente riconosciuti all'attore a seguito dell'infortunio per cui è causa.
Si osservi poi che l'espletata C.T.U. ha consentito di appurare che a causa dell'infortunio de quo il ricorrente ha riportato un trauma da schiacciamento della mano sinistra con sub-amputazione della falange ungueale del primo dito e con lesione parziale dei tendini estensori del terzo e quarto dito. Da dette lesioni sono residuati postumi permanenti caratterizzati da una subamputazione della falange distale del primo dito della mano sinistra, da un deficit funzionale del terzo dito della mano sinistra con associata cicatrice della regione dorsale dello stesso, lieve deficit funzionale del quarto dito della mano sinistra e cicatrice del palmo della mano sinistra. In base ai riferimenti tabellari in uso tali postumi incidono nella misura del 10% (dieci per cento) sull'integrità psicofisica del ricorrente, dalla data della guarigione clinica delle lesioni (10.10.2019: cfr. pag.13 della perizia).
L'evento per cui è causa ha poi determinato un periodo d'inabilità temporanea per complessivi
60 giorni, dei quali i primi 30 giorni di inabilità totale al 100% e i successivi 30 a parziale al 50%.
Orbene, in conseguenza delle svolte considerazioni, da un lato, accertato che dall'infortunio lavorativo del 18.11.2013 è derivato al ricorrente Parte 1 un danno biologico nella predetta misura del 10%, l' CP 2 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.38/2000, oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo.
Dall'altro, riconosciuta la responsabilità del convenuto in ordine in ordine all'infortunio per cui è causa, dal quale sono derivati al ricorrente l'inabilità temporanea ed i postumi permanenti in precedenza indicati - il resistente va condannato a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale subito, detratto l'indennizzo posto a carico dell' CP 2 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per il danno biologico accertati.
Osserva il Giudicante che si è fatto riferimento genericamente ad un danno non patrimoniale, alla luce del mutamento di indirizzo della Corte di legittimità.
La Cassazione ha stabilito che la nuova lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., che svincola il danno morale dalla ricorrenza di un reato (vedi Corte Cost. n.233/2003) consente oggi una tutela risarcitoria della persona ricondotta ad un sistema bipolare (e non più tripolare) costituito dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale;
quest'ultimo a sua volta ricomprende in sé sia il danno biologico in senso stretto (compromissione del bene salute sotto il profilo statico, prima ricondotto nell'art. 2043 c.c.), sia il danno morale soggettivo (il pretium doloris), sia il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti (generalmente definito danno esistenziale).
La Corte ha affermato in particolare che il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico (in senso stretto), del danno morale e della lesione di interessi costituzionalmente protetti;
nel vigente assetto dell'ordinamento nel quale assume posizione preminente la Costituzione che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c.p.; unica possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma comprensiva di un pregiudizio non economico (vedi Cass. 2004, n.10157; note "sentenze gemelle" 2003, n.8827; 2003, n.8828).
In altri termini, oggi, anche il danno biologico rientra nell'alveo del danno non patrimoniale, accanto al danno morale, esistenziale, professionale che non sono però voci autonome di danno come più avanti meglio si dirà.
L'art. 2059 c.c. è diventato il perno del sistema del risarcimento del danno alla persona (salva la separata risarcibilità del danno patrimoniale) ed è divenuta ampia la nozione di danno non patrimoniale nel quale rientrano in definitiva tutti i danni che possano essere qualificati come l'ingiusta lesione di un interesse inerente la persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica e tali valori devono aver nel nostro ordinamento un rilievo ed una tutela di portata costituzionale.
Tale tipo di danno va inteso, quindi, quale danno conseguenza, allegato in giudizio dall'istante e liquidato equitativamente sulla base delle risultanze istruttorie e della comune esperienza.
Logico corollario di tale nuova impostazione è addirittura la possibilità di procedere ad una compensazione monetaria cumulativa, nel senso che possono essere inclusi nel medesimo importo il danno biologico in senso stretto (lesione in sé considerata sotto il profilo statico), il danno morale soggettivo ed il ristoro degli ulteriori pregiudizi diversi dalla mera sofferenza psichica.
Le sezioni unite 2008, n.26972, nel risolvere il contrasto in punto di esistenza del danno esistenziale (risolto negativamente nel senso dell'inesistenza del danno esistenziale inteso quale autonoma categoria di danno), e nell'approfondire la nozione di danno non patrimoniale, hanno sostanzialmente confermato il contenuto delle sentenze gemelle del 2003, nn.8827 e 8828 completandole e chiarendole nei termini che seguono.
In particolare, la Corte ha esposto che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge;
tali casi si dividono in due grandi categorie: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quelle in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla
Costituzione.
La decisione, esaminando il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, ha stabilito che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. Non è conforme, dunque, al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale", inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..
Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd.
"bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione (specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità) di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.
La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.
Con riferimento alla responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla
Costituzione).
Per quanto attiene, invece, alla liquidazione del danno ed alle modalità di tale liquidazione, le
SS.UU. hanno precisato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi non corretta la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Resta per il giudice solo la possibilità di adeguare il complessivo risarcimento alle peculiarità del caso esaminato.
Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU., premessa la necessità di adeguata allegazione e prova del danno in linea generale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Certamente, infatti, il pregiudizio attiene ad un bene immateriale e si verte nell'ambito della prova di stati soggettivi rispetto ai quali la prova diretta e difficile;
pur tuttavia per l'operatività della presunzione e, quindi, per poter risalire al fatto ignoto (danno) attraverso l'esame dei fatti noti, è sempre necessario che tali ultimi fatti vengano allegati in relazione alla fattispecie concreta e non facendo richiamo a circostanze e formule del tutto astratte e, quindi, di stile.
Orbene, volendo applicare i suesposti principi al caso di specie, va osservato, quanto alla lesione alla salute medicalmente accertata (danno biologico), che il ricorrente ha specificamente dedotto di aver subito un danno differenziale quantitativo, ovvero ha sostenuto che la lesione fisica appurata dal
C.T.U., se fosse stata valutata secondo le tabelle giurisprudenziali, avrebbe portato ad una percentuale superiore rispetto quella della tutela CP 2 ovvero all'applicazione di un coefficiente di quantificazione superiore e che solo questo maggiore ristoro si palesa equo, secondo le circostanze concrete, a riparare le patologie mediche considerate. Parte ricorrente ha poi invocato il risarcimento del danno differenziale qualitativo, ovvero del danno biologico temporaneo, del danno morale e del danno esistenziale, oggi da considerarsi quali mere componenti del danno non patrimoniale in senso ampio, e non dunque figure autonome di danno, alla luce dei richiamati principi esposti dalle sezioni unite della Cass. 2008, n.26972.
Orbene, a titolo di complessivo danno non patrimoniale subito dal ricorrente, ritiene il Giudicante che si possa liquidare, per il danno biologico permanente, la complessiva somma di €.19.854,00, tenuto conto della percentuale di danno biologico subito dal ricorrente, accertata in corso di causa
(10%) e dell'età di quest'ultimo al momento dell'infortunio (49 anni), nonché delle tabelle del
Tribunale di Milano, predisposte appunto in materia di danno non patrimoniale, che – sulla base dei
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richiamati parametri – fissano la misura di €.19.854,00, con aumento personalizzato massimo del
49%, salvo casi eccezionali.
Sempre in base alle tabelle milanesi, va poi liquidata la somma di €.5.175,00 (per i 30 giorni di inabilità temporanea assoluta e per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%), a titolo di danno biologico temporaneo subito dal ricorrente.
Ritiene poi il Giudicante che nel caso di specie ricorra una situazione che consente di individuare una percentuale di personalizzazione del 20% delle somme predette, tenuto conto di quanto evidenziato dall'espletata C.T.U..
Dalle somme sopra indicate, pari complessivamente a €.30.000,00 (danno biologico permanente
+ danno biologico temporaneo + personalizzazione del 20%), va poi detratto l'indennizzo dovuto dall' CP_2 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per il danno biologico accertati.
Il convenuto CP 1 a poi condannato a risarcire all'attore Parte 1 anche il danno patrimoniale da questi subito, sub specie di danno alla capacità lavorativa specifica.
Si osservi, sotto questo profilo, che il danno alla capacità lavorativa specifica è di natura patrimoniale (lucro cessante) e riguarda una specifica attività in atto, mentre un danno alla capacità lavorativa generica non incide immediatamente sul reddito ed è una componente del danno biologico, non autonomamente liquidabile (cfr. Cass. n.1752/2023).
Orbene, l'espletata C.T.U. ha appurato che il danno funzionale subito dall'attore alla mano sinistra in conseguenza dell'infortunio per cui è causa ha determinato una riduzione in misura del 9/10% della sua capacità lavorativa specifica di operaio edile.
Il danno patrimoniale conseguente alla predetta riduzione della capacità lavorativa specifica può essere determinato tenuto conto di quanto chiarito dalla Cassazione (ordinanza n.14241/2023) che ha osservato che a meno che la capacità lavorativa non sia del tutto azzerata la somma da liquidare
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non può essere calcolata sulla base dell'intera somma che il danneggiato avrebbe percepito nel corso della sue restante vita lavorativa tramite il lavoro che non può più svolgere, ma vanno considerate anche le sue restanti possibilità, per quanto ridotte, di trovare in futuro un'altra occupazione.
Il calcolo può essere effettuato tenendo delle Tabelle del Tribunale di Milano (allegate alle note attoree del 17.9.2024) che, attraverso la capitalizzazione (“attualizzazione attuariale”) di una rendita, arrivano ad attribuire al danneggiato che abbia subito in conseguenza del fatto lesivo, come un
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infortunio sul lavoro, un'invalidità permanente, - una somma corrispondente ad una rendita vitalizia,
i cui ratei sono pari alla quota di reddito perduto.
Ai fini del calcolo occorre tener conto: 1) della differenza di anni tra età pensionabile ed età al momento del sinistro: 67-49 = 18 anni;
2) della somma annua che si ritiene persa, che nella specie, in mancanza di un dato reddituale certo, può essere determinata sulla base del triplo della pensione sociale: €.534,41 (pensione sociale 2024) x 3 x 12 mesi = €.19.238,76; 3) coefficiente moltiplicativo, ricavato dalle richiamate Tabelle = 18,75.
Sulla base dei predetti parametri, il danno patrimoniale subito dall'attore può quindi essere determinato moltiplicando il reddito annuo perso per il coefficiente moltiplicativo, calcolando poi la percentuale del 9% di danno alla capacità specifica, come determinata dal C.T.U.: €.19.238,76 x
18,75 x 9% €.32,465,40.
CP 1 va quindi condannato a risarcire all'attore Parte 1Il convenuto anche il danno patrimoniale da questi subito, sub specie di danno alla capacità lavorativa specifica, quantificato in €.32,465,40, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo.
In definitiva, per il complesso delle considerazioni che precedono, la causa va decisa nei termini precisati in dispositivo. In ossequio al principio della soccombenza, Controparte_1 va condannato a rifondere a ammesso al gratuito patrocinio, le spese di lite, con liquidazione operata Parte 1
,
tenendo conto delle previsioni di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM n.147/2022, mediante versamento all'erario.
rimangono anche le spese del C.T.U., Definitivamente a carico di Controparte_1
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara che tra Parte_1 e Controparte_1 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato da ottobre 2013 al dicembre 2013;
b) accerta e dichiara la responsabilità di Controparte 1 in ordine all'infortunio occorso a
Parte 1 in data 18.11.2013;
a risarcire a Parte 1 il dannoc) per l'effetto, condanna Controparte_1 non patrimoniale da questi subito, che viene quantificato in €.30.000,00, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo, detratto quanto liquidato dall' CP 2 al ricorrente a titolo di indennizzo ex art. 13 D.Lgs. 38/2000, come disposto al capo e);
d) condanna anche il danno Controparte_1 a risarcire a Parte 1
patrimoniale da questi subito, che viene quantificato in €.32,465,40, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo;
Parte 1e) accertato che dall'infortunio lavorativo del 18.11.2013 è derivato al ricorrente
[...] un danno biologico in misura del 10%, condanna l' CP_2 a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.38/2000, oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
Controparte_1 a rifondere alla parte vittoriosa Parte 1f) condanna ammessa al gratuito patrocinio, le spese di lite, che liquida in €.6.699,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, mediante versamento all'erario;
g) compensa le spese di lite tra l'attore e l' CP 2
Controparte_1 le spese del C.T.U. Dott. h) pone definitivamente a carico Per 3
liquidate in complessivi €.1.514,28, oltre I.V.A. e C.P.;
[...]
i) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 5/11.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
107 c.p.c..