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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 2.10.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 264/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola
contro
- appellato - Controparte_1
Controparte_2
, Controparte_3 [...]
- appellati – Controparte_4
E nei confronti di
Tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA – profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico pubblicate dall'I.C. di
per il triennio 2021/2024 CP_4 contumaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 24/2024 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, pubblicata il 10.3.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 10.3.2024 il Tribunale di Livorno ha respinto il ricorso con cui aveva contestato, in Parte_1 confronto del del merito e delle sue Controparte_1 articolazioni territoriali Controparte_3
e , il punteggio
[...] Controparte_4 attribuitogli per il servizio militare nelle graduatorie per il triennio 2021-2024 del personale ATA della scuola pubblica, nelle quali era inserito.
2. Più specificamente la parte privata aveva lamentato in giudizio che, per il servizio militare da lui prestato nel periodo compreso tra il 16.5.2000 e il 10.3.2001, periodo nel quale egli non aveva alcun rapporto di impiego con l'amministrazione convenuta, gli fosse stato attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie di suo interesse e secondo le disposizioni del
DM 50/2021, un punteggio pari a 0,60 punti per ogni anno di servizio e 0,05 punti per ogni mese, punteggio inferiore a quello riconosciuto a coloro che avessero svolto il servizio militare in costanza di nomina, ai quali erano riconosciuti 6 punti per ogni anno e 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. Secondo la prospettazione attrice, la disciplina secondaria emanata dal convenuto avrebbe violato le norme CP_1 primarie di legge relative al conferimento degli incarichi e delle supplenze (gli artt. 485 comma 7 e 569 comma 3 del D.L.gs.
n. 297/1994), che avrebbero previsto che il servizio militare obbligatorio fosse valutato come titolo didattico, per tutta la sua durata anche indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego. Un precetto che sarebbe stato del resto dovuto, ad avviso del ricorrente, al fine di dare attuazione all'art. 52 Cost., secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, essa intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo. In questo senso, secondo l'originario attore, sarebbe stata sia la giurisprudenza della
2 Corte di Cassazione (in specie la pronuncia 5679/2020), sia quella del giudice amministrativo.
4. L'amministrazione si era costituita per resistere-
5. Il Tribunale, esteso il contraddittorio ai soggetti inseriti nelle graduatorie di interesse del ricorrente, ha respinto le domande, ritenendo, in accordo con altra giurisprudenza di merito che ha espressamente richiamato, che l'equiparazione tra servizio militare e servizio reso nella medesima qualifica possa darsi solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i sei punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, secondo il primo giudice, sarebbe corretta l'equiparazione, operata dal
DM 50/21, tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre amministrazioni, proprio in quanto, in entrambe le situazioni,
l'adempimento dell'obbligo di leva non avrebbe imposto l'interruzione di un rapporto di lavoro in atto con l'amministrazione scolastica, ma il lavoratore avrebbe comunque prestato altrimenti la propria attività in favore dello
Stato. E una simile soluzione ermeneutica troverebbe conferma nella previsione dell'art. 2050 del D.L.gs. 66/2010, che, secondo il Tribunale, al primo comma regolerebbe in via generale il riconoscimento del servizio militare ai fini della valutazione dei titoli in tutti i concorsi pubblici, mentre al secondo comma, con una previsione speciale di miglior favore, imporrebbe di valutarlo “a tutti gli effetti”, quindi come servizio prestato, solo ove sia reso in costanza di impiego.
3 6. La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte
e ne chiede la riforma, assumendo, con un unico, articolato motivo, l'erroneità dell'interpretazione data dal Tribunale alla normativa di interesse. Secondo l'appellante, infatti, che cita a sostegno della sua tesi difensiva diversi precedenti di legittimità, l'art. 485 comma 7 del D.L.gs. 297/1994 (secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”) imporrebbe di riconoscere comunque, quindi non solo ai fini della ricostruzione della carriera, ma anche della formazione delle graduatorie, l'espletamento del servizio militare come servizio prestato, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato svolto in costanza di nomina.
7. Per contro non varrebbe a fondare la diversa tesi, sostenuta dal primo giudice, l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare, il cui secondo comma non si porrebbe in contrapposizione al primo, limitandone la portata, ma ne rappresenterebbe una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di impiego sarebbero valutabili a fini concorsuali. Una diversa lettura della disposizione sarebbe, secondo l'appellante, illogica e in contrasto con il principio portato all'art. 52 co. 2 Cost., per cui chi sia chiamato a un servizio (obbligatorio) nell'interesse della collettività non dovrebbe essere costretto a perdere l'utile valutazione di tale servizio a fini concorsuali o selettivi.
8. L'appellante ha concluso quindi per la riforma della decisione di primo grado e l'accertamento del suo diritto al maggior punteggio, per il periodo di servizio militare, come richiesto in primo grado.
4 9. Si è costituito il , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, di cui ha argomentato l'infondatezza.
10. La Corte ha disposto l'estensione del contraddittorio ai terzi controinteressati, che già erano stati parti del giudizio di primo grado. Nessuno si è costituito.
11. Alla successiva udienza davanti al collegio, la parte privata ha dichiarato esserle stato riconosciuto il punteggio richiesto, riconoscimento che entrambi i difensori hanno dato atto essere stato tuttavia attribuito in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato, nel giudizio introdotto dal ricorrente e da altri colleghi avverso il DM contenente i criteri di formazione delle graduatorie di interesse. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno pure dato atto non essere ancora intervenuta sul punto alcuna decisione di merito del giudice amministrativo;
hanno quindi discusso, richiamandosi ai loro atti.
12. Così riassunta la presente vicenda processuale, deve in primo luogo rilevarsi come la materia del contendere non possa dirsi cessata, dato che è pacifico che il bene della vita cui l'appellante aspira (il maggior punteggio per il servizio militare prestato) gli sia stato attribuito dall'amministrazione solo in esecuzione del dictum del giudice amministrativo, senza quindi alcun riconoscimento.
13. Per contro l'ordinanza in atti del Consiglio di Stato non è di ostacolo a una decisione di questa Corte sul merito della pretesa attrice. E' incontroverso, infatti, che si tratti di un provvedimento interinale, che non contiene alcuna statuizione di merito sulla legittimità dell'atto amministrativo generale, in applicazione del quale sono state formate le graduatorie di cui si discute in causa, atto che è quindi attualmente vigente.
5 14. Ciò detto, nel merito, l'unica questione devoluta all'esame del collegio è quella relativa al punteggio spettante, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale ATA della scuola pubblica, in caso di servizio militare prestato non in costanza del rapporto di impiego con il ministero dell'istruzione.
15. Si tratta di una questione che è stata variamente decisa in sede di merito e di legittimità, con diverse pronunce richiamate dalle parti nei loro atti difensivi. Ponderate le opposte soluzioni, questa Corte, come già in altri suoi precedenti in cause analoghe alla presente, ritiene persuasive le ragioni, favorevoli alla parte pubblica, da ultimo affermate da Cass. n. 22429/2024 e n. 22432/2024. In tali decisioni il
Giudice di legittimità ha innanzi tutto chiarito come la questione di causa, sia, non quella dell'utilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina quale titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie per il personale scolastico, bensì quella diversa rappresentata dalla
“possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”.
16. Assunto questo dato, la Corte ha quindi rilevato come “non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a
6 richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. Si deve poi rilevare come il D.M. n.
50/2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All.
A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All.
A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello
“effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono .. fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A.. fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di
7 rapporto, spettano .. fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano .. fino ad un massimo di punti 0,60 annui. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, …. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del
d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co.
3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore
a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo
8 punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con
l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co.
2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art.
52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso
l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare
o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto
9 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. A conclusioni analoghe, sulla base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche il Consiglio di Stato sez. VII 29 dicembre 2022 n. 11602”.
17. A questi principi il collegio aderisce. CP_5
L'appello va quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata.
18. Le spese del grado devono essere compensate per intero fra le parti, considerando le diverse soluzioni date alla questione controversa dalla giurisprudenza ordinaria e da quella amministrativa.
19. Infine, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge
29.12.2012, n. 228, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e dichiara compensate le spese del grado. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
10 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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