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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/11/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 1504/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/10/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(cod. fisc. ,) nato il [...] a [...] C.F._1 Palermo e residente a [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in formato analogico posta in calce al ricorso, dall'avv. Vito Cascio Ferro (cod. fisc. ), con domicilio fisico presso il C.F._2 suo studio a Ribera, in via Berlinguer n°42/B e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF Controparte_2
) e SS RM (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC E
e t Email_2 Email_4
- resistente - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 16/10/2024, il sig.
ha opposto le risultanze peritali della fase di ATP al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento. Il ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, evidenziando come quest'ultima presenti erronee valutazioni diagnostiche e sia espressione di una sottovalutazione del proprio quadro morboso. Nello specifico sono state articolate le seguenti doglianze:
➢ <il ctu non ha tenuto nella giusta considerazione il quadro osteoarticolare e la poliartrosi degenerativa a grave incidenza funzionale in cui verte ricorrente>>;
➢ <<…il CTU non ha valutato che il ricorrente presenta, a causa della limitazione delle escursioni articolari del rachide e degli arti superiori ed una ridotta tolleranza allo sforzo fisico, un evidente impaccio
1 motorio con significativa limitazione dei movimenti delle principali leve scheletriche e che deambula su terreno piano per brevissimi tratti ed “… a piccoli passi… ”
➢ osteoarticolare (tant'è che non riporta in diagnosi la poliartrosi degenerativa e lesione al menisco con limitazione della deambulazione e dei vari movimenti che attengono alle articolazioni scheletriche e dorsalie) con le discopatie e la artrosi polidistrettuale a gravissima incidenza funzionale, caratterizzato da una grave compromissione della motilità degli arti e del rachide, di natura degenerativa (per la poliartrosi severa) che è condizione idonea a rendere impossibile al ricorrente lo svolgimento autonomo degli atti del quotidiano, necessitando, come in effetti è, di assistenza continua da parte di terzi. Tale situazione è riscontrabile dai recenti esami strumentali “RM ginocchio sx” eseguiti presso il Centro di Radiologia Medica del 07/03/2024 in cui si reperta: “ lesione complessa del passaggio corpo
- corno posteriore del menisco medale…usura condrale ..di alto grado specie femoro rotulea….>>
➢ <(…) Il CTU ha sottostimato le ripercussioni, pur riferite in sede di visita peritale, dell'ipertensione arteriosa che comporta nel ricorrente continui mal di testa e nausea>>;
➢ il CTU inoltre, <ha sottovalutato l'altra grave patologia che affligge il sig. , ossia la cardiopatia ipertensiva con associata pt_1 fibrillazione atriale. ed invero ricorrente a causa di tale patologia, è caratterizzata da un ridotto apporto sangue al cuore, ha frequenti dolori torace totale blocco funzionale, senso stanchezza e spossatezza. inoltre occorre ricordare una delle principali cause decesso ictus.
➢ contrariamente a quanto rilevato dal CTU circa le patologie della vista, <un recente certificato oculistico del 10 09 2024 riporta
“…pseudofachia, grave cororettinosi miopica con interessamento maculare e del polo posteriore…con residuo visivo pari ad 1/100….” che depone inesorabilmente per la cecità assoluta>> [pagine 2-6 ricorso]. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione, ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante nuova CTU. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni del CTU, con riguardo ai presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento evidenziando la gravità del complesso morboso, la sottovalutazione delle patologie, la loro incidenza sulla vita quotidiana nonché le omissioni diagnostiche che vizierebbero l'elaborato peritale.
2 Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. Espletata nuova CTU medico legale, il perito ha così relazionato:
<< DISCUSSIONE CLINICA E CONSIDERAZIONI MEDICO - LEGALI
Dallo studio degli atti processuali, dall'anamnesi , dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti si perviene alla seguente diagnosi: Soggetto di sesso maschile di anni 68 affetto da grave ipovisus OO ( 1/100 come da certificazione annessa agli atti ) in soggetto con pseudofachia , grave corioretinite miopica;
vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con severa ateromasia carotidea;
cardiopatia ipertensiva cronica scompensata classe NYHA 2^ , diabete mellito in trattamento insulinico con complicanze micro e macro vascolari;
malattia artrosica polidistrettuale a severa incidenza funzionale con discopatia lombare multipla, degenerazione artrosica scapolo-omerale bilaterale > a destra;
gonartrosi bilaterale con meniscosi destra;
deambulazione a piccoli passi steppante a destra con appoggio a bastone e a persona che lo indirizza. Rischio caduta elevato secondo la scala di Conley. Il quadro patologico accertato nel periziando è da ritenersi certamente grave e fortemente limitante l'autosufficienza dello stesso specie ove si consideri l'età. Prima di affrontare il caso in esame, vorrei focalizzare l'attenzione sul concetto di autosufficienza e sul significato della necessità di assistenza continuata. Tale necessità viene determinata dall'impossibilità di deambulare autonomamente o dall'impossibilità fisica e/o mentale di compiere i comuni atti della vita quotidiana . L'autosufficienza, nel compiere gli atti della vita quotidiana , viene intesa, secondo gli orientamenti vigenti, nella capacità autonoma e continuativa di eseguire senza l'aiuto di alcuno , la vestizione , la cura dell'igiene personale , e del proprio ambiente di vita , avere un minimo grado di autonomia nella vita relazionale e nelle attività di svago , ect. . ( “ Consulenza Tecnica in Medicina Legale “ Ed. Giuffrè ) Posta questa necessaria premessa e tonando al caso in esame possiamo affermare , presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti e dall'esame clinico , che siamo in presenza di un quadro clinico complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di severo deficit visivo bilaterale non correggibile con lenti 1/100 che configura la cecità assoluta , da esiti motori di pregresso insulto ischemico cerebrale consistenti in emiplegia destra , un apparato cardiovascolare gravemente compromesso da ateromasia diffusa ( l'ecocolordoppler delle carotidi ci consente di aprire una finestra sull'apparato vascolare , ovvero se la degenerazione endoteliale è presente a quel livello è certamente ovunque ) che rende ragione della facile faticabilità e della dispnea dopo minimo sforzo fisico del soggetto stante il cronico scompenso documentato dalla presenza di rantoli a piccole bolle alle basi polmonari e dalla presenza di succulenza edematosa agli arti inferiori ed in fine la palese difficoltà alla deambulazione che sebbene possibile avviene a piccoli passi e con accompagnatore perché , oltre ad essere fortemente limitato nei movimenti a causa della malattia artrosica polidistrettuale con discopatia multipla, dalla severa gonartrosi e dagli esiti ischemici cerebrali , è anche cieco . Per tali motivi il periziando oggi necessita di essere continuamente assistito poiché realmente impossibilitato a compiere autonomamente i quotidiani atti della vita ( cibarsi,vestirsi, provvedere all'igiene personale ect ) così come evidenziato dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti . CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro si esprime quanto segue : il complesso morboso accertato in sede peritale sul sig.
anni 68 in atto assume gravità tale da determinare uno stato di Parte_1
3 totale e permanente inabilità lavorativa 100% ( centopercento ) e con necessità di assistenza continua non essendo lo stesso in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e deambulare autonomamente ed in sicurezza. Si ritiene inoltre che la decorrenza del diritto alla prestazione pensionistico-assistenziale richiesta sarà a far data dal 30/8/2023 epoca in cui il ricorrente ha presentato domanda per via amministrativa, poichè i requisiti sanitari necessari per concedere i benefici di cui sopra erano già presenti sin da allora.>> Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. L' , peraltro, non ha mosso alcuna contestazione nei confronti degli esiti CP_1 della nuova CTU. Deve dunque dichiararsi che il sig. si trova nelle condizioni sanitarie Pt_1 richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento fin dal 1/9/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa).
4. Quanto alla richiesta di condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta…
4 Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass., 6010/2014; Cass., 6084/2014). Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. La soccombenza maturata dal ricorrente rispetto alla domanda di natura condannatoria giustifica la compensazione per un terzo delle spese di giudizio. La frazione residua segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13, co. 1 c.p.c., di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tale principio al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1170 (€ 284 per la fase di studio, € 355 per la fase introduttiva ed € 531 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del secondo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 2697 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, 832 per la fase istruttoria e € 1011 per la fase decisionale) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione delle cause di previdenza. In virtù della compensazione per un terzo sopra indicata, la somma complessivamente liquidabile è pari a € 2600.
6. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , in base al principio di soccombenza, atteso che è stato il convenuto a dare CP_1 causa, con le proprie (non corrette) valutazioni in sede amministrativa, all'esperimento delle consulenze.
* * *
5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che il sig. a far data dal 1/9/2023 Parte_1 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) si trova nelle condizioni medico - legali richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara inammissibile la domanda relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa per un terzo le spese di lite;
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere la frazione residua delle spese a parte ricorrente, frazione liquidata nella somma complessiva di € 2600 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Vito Cascio Ferro, procuratore antistatario. e) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 4/11/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/10/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(cod. fisc. ,) nato il [...] a [...] C.F._1 Palermo e residente a [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in formato analogico posta in calce al ricorso, dall'avv. Vito Cascio Ferro (cod. fisc. ), con domicilio fisico presso il C.F._2 suo studio a Ribera, in via Berlinguer n°42/B e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF Controparte_2
) e SS RM (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC E
e t Email_2 Email_4
- resistente - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 16/10/2024, il sig.
ha opposto le risultanze peritali della fase di ATP al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento. Il ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, evidenziando come quest'ultima presenti erronee valutazioni diagnostiche e sia espressione di una sottovalutazione del proprio quadro morboso. Nello specifico sono state articolate le seguenti doglianze:
➢ <il ctu non ha tenuto nella giusta considerazione il quadro osteoarticolare e la poliartrosi degenerativa a grave incidenza funzionale in cui verte ricorrente>>;
➢ <<…il CTU non ha valutato che il ricorrente presenta, a causa della limitazione delle escursioni articolari del rachide e degli arti superiori ed una ridotta tolleranza allo sforzo fisico, un evidente impaccio
1 motorio con significativa limitazione dei movimenti delle principali leve scheletriche e che deambula su terreno piano per brevissimi tratti ed “… a piccoli passi… ”
➢ osteoarticolare (tant'è che non riporta in diagnosi la poliartrosi degenerativa e lesione al menisco con limitazione della deambulazione e dei vari movimenti che attengono alle articolazioni scheletriche e dorsalie) con le discopatie e la artrosi polidistrettuale a gravissima incidenza funzionale, caratterizzato da una grave compromissione della motilità degli arti e del rachide, di natura degenerativa (per la poliartrosi severa) che è condizione idonea a rendere impossibile al ricorrente lo svolgimento autonomo degli atti del quotidiano, necessitando, come in effetti è, di assistenza continua da parte di terzi. Tale situazione è riscontrabile dai recenti esami strumentali “RM ginocchio sx” eseguiti presso il Centro di Radiologia Medica del 07/03/2024 in cui si reperta: “ lesione complessa del passaggio corpo
- corno posteriore del menisco medale…usura condrale ..di alto grado specie femoro rotulea….>>
➢ <(…) Il CTU ha sottostimato le ripercussioni, pur riferite in sede di visita peritale, dell'ipertensione arteriosa che comporta nel ricorrente continui mal di testa e nausea>>;
➢ il CTU inoltre, <ha sottovalutato l'altra grave patologia che affligge il sig. , ossia la cardiopatia ipertensiva con associata pt_1 fibrillazione atriale. ed invero ricorrente a causa di tale patologia, è caratterizzata da un ridotto apporto sangue al cuore, ha frequenti dolori torace totale blocco funzionale, senso stanchezza e spossatezza. inoltre occorre ricordare una delle principali cause decesso ictus.
➢ contrariamente a quanto rilevato dal CTU circa le patologie della vista, <un recente certificato oculistico del 10 09 2024 riporta
“…pseudofachia, grave cororettinosi miopica con interessamento maculare e del polo posteriore…con residuo visivo pari ad 1/100….” che depone inesorabilmente per la cecità assoluta>> [pagine 2-6 ricorso]. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione, ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante nuova CTU. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni del CTU, con riguardo ai presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento evidenziando la gravità del complesso morboso, la sottovalutazione delle patologie, la loro incidenza sulla vita quotidiana nonché le omissioni diagnostiche che vizierebbero l'elaborato peritale.
2 Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. Espletata nuova CTU medico legale, il perito ha così relazionato:
<< DISCUSSIONE CLINICA E CONSIDERAZIONI MEDICO - LEGALI
Dallo studio degli atti processuali, dall'anamnesi , dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti si perviene alla seguente diagnosi: Soggetto di sesso maschile di anni 68 affetto da grave ipovisus OO ( 1/100 come da certificazione annessa agli atti ) in soggetto con pseudofachia , grave corioretinite miopica;
vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con severa ateromasia carotidea;
cardiopatia ipertensiva cronica scompensata classe NYHA 2^ , diabete mellito in trattamento insulinico con complicanze micro e macro vascolari;
malattia artrosica polidistrettuale a severa incidenza funzionale con discopatia lombare multipla, degenerazione artrosica scapolo-omerale bilaterale > a destra;
gonartrosi bilaterale con meniscosi destra;
deambulazione a piccoli passi steppante a destra con appoggio a bastone e a persona che lo indirizza. Rischio caduta elevato secondo la scala di Conley. Il quadro patologico accertato nel periziando è da ritenersi certamente grave e fortemente limitante l'autosufficienza dello stesso specie ove si consideri l'età. Prima di affrontare il caso in esame, vorrei focalizzare l'attenzione sul concetto di autosufficienza e sul significato della necessità di assistenza continuata. Tale necessità viene determinata dall'impossibilità di deambulare autonomamente o dall'impossibilità fisica e/o mentale di compiere i comuni atti della vita quotidiana . L'autosufficienza, nel compiere gli atti della vita quotidiana , viene intesa, secondo gli orientamenti vigenti, nella capacità autonoma e continuativa di eseguire senza l'aiuto di alcuno , la vestizione , la cura dell'igiene personale , e del proprio ambiente di vita , avere un minimo grado di autonomia nella vita relazionale e nelle attività di svago , ect. . ( “ Consulenza Tecnica in Medicina Legale “ Ed. Giuffrè ) Posta questa necessaria premessa e tonando al caso in esame possiamo affermare , presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti e dall'esame clinico , che siamo in presenza di un quadro clinico complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di severo deficit visivo bilaterale non correggibile con lenti 1/100 che configura la cecità assoluta , da esiti motori di pregresso insulto ischemico cerebrale consistenti in emiplegia destra , un apparato cardiovascolare gravemente compromesso da ateromasia diffusa ( l'ecocolordoppler delle carotidi ci consente di aprire una finestra sull'apparato vascolare , ovvero se la degenerazione endoteliale è presente a quel livello è certamente ovunque ) che rende ragione della facile faticabilità e della dispnea dopo minimo sforzo fisico del soggetto stante il cronico scompenso documentato dalla presenza di rantoli a piccole bolle alle basi polmonari e dalla presenza di succulenza edematosa agli arti inferiori ed in fine la palese difficoltà alla deambulazione che sebbene possibile avviene a piccoli passi e con accompagnatore perché , oltre ad essere fortemente limitato nei movimenti a causa della malattia artrosica polidistrettuale con discopatia multipla, dalla severa gonartrosi e dagli esiti ischemici cerebrali , è anche cieco . Per tali motivi il periziando oggi necessita di essere continuamente assistito poiché realmente impossibilitato a compiere autonomamente i quotidiani atti della vita ( cibarsi,vestirsi, provvedere all'igiene personale ect ) così come evidenziato dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti . CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro si esprime quanto segue : il complesso morboso accertato in sede peritale sul sig.
anni 68 in atto assume gravità tale da determinare uno stato di Parte_1
3 totale e permanente inabilità lavorativa 100% ( centopercento ) e con necessità di assistenza continua non essendo lo stesso in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e deambulare autonomamente ed in sicurezza. Si ritiene inoltre che la decorrenza del diritto alla prestazione pensionistico-assistenziale richiesta sarà a far data dal 30/8/2023 epoca in cui il ricorrente ha presentato domanda per via amministrativa, poichè i requisiti sanitari necessari per concedere i benefici di cui sopra erano già presenti sin da allora.>> Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. L' , peraltro, non ha mosso alcuna contestazione nei confronti degli esiti CP_1 della nuova CTU. Deve dunque dichiararsi che il sig. si trova nelle condizioni sanitarie Pt_1 richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento fin dal 1/9/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa).
4. Quanto alla richiesta di condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta…
4 Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass., 6010/2014; Cass., 6084/2014). Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. La soccombenza maturata dal ricorrente rispetto alla domanda di natura condannatoria giustifica la compensazione per un terzo delle spese di giudizio. La frazione residua segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13, co. 1 c.p.c., di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tale principio al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1170 (€ 284 per la fase di studio, € 355 per la fase introduttiva ed € 531 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del secondo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 2697 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, 832 per la fase istruttoria e € 1011 per la fase decisionale) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione delle cause di previdenza. In virtù della compensazione per un terzo sopra indicata, la somma complessivamente liquidabile è pari a € 2600.
6. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , in base al principio di soccombenza, atteso che è stato il convenuto a dare CP_1 causa, con le proprie (non corrette) valutazioni in sede amministrativa, all'esperimento delle consulenze.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che il sig. a far data dal 1/9/2023 Parte_1 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) si trova nelle condizioni medico - legali richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara inammissibile la domanda relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa per un terzo le spese di lite;
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere la frazione residua delle spese a parte ricorrente, frazione liquidata nella somma complessiva di € 2600 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Vito Cascio Ferro, procuratore antistatario. e) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 4/11/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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