CASS
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2026, n. 7316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7316 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27420/2021 R.G., proposto DA AR OV, rappresentato e difeso dall’Avv. Corrado MO e dall’Avv. Marina AR, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: corradomorrone@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando D’Amario, con studio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: avv.ferdinando.damario@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma del medesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE IC IMU ACCERTAMENTO COMUNICAZIONE DELLA SOPRAVVENUTA EDIFICABILITÀ OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 7316 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 26/03/2026 2 avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 19 marzo 2021, n. 2463/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott. SE Lo DO;
udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Gianna IA Zannella, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. OV AR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 19 marzo 2021, n. 2463/04/2021, la quale, in controversia su impugnazione dell’avviso di accertamento n. 0000203R116 del 2 ottobre 2017 – in rettifica ed integrazione dell’avviso di accertamento n. 0000203A0161 del 19 settembre 2016 - per omessa dichiarazione dell’IC relativa all’anno 2011, nella misura di € 7.123,00, in relazione ad un terreno ubicato in Avellino alla Contrada Palombi, ha rigettato l’appello proposto in via principale dal medesimo e l’appello proposto in via incidentale dal Comune di Avellino avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino il 13 settembre 2018, n. 898/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sul rilievo: a) che l’ente impositore non era incorso in decadenza, trattandosi di atto meramente ricognitivo di precedente;
b) che 3 l’area doveva considerarsi edificabile in base alla destinazione desumibile dallo strumento urbanistico generale del Comune di Avellino, indipendentemente dall’adozione degli strumenti urbanistici attuativi;
c) che l’omessa comunicazione al contribuente della sopravvenuta edificabilità dell’area (in conseguenza dell’adozione del P.U.C. nell’anno 2008) non inficiava la validità dell’atto impositivo;
d) che quest’ultimo era congruamente motivato;
e) che non vi era stata doppia imposizione, in quanto l’atto successivo aveva integrato e modificato il precedente, riducendo il quantum debeatur. 3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - in considerazione della rilevanza decisoria e della valenza nomofilattica - della questione controversa sulla «indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C.». 5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a sette motivi. 2. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato 4 erroneamente ritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice di secondo grado che l’ente impositore non fosse incorso in decadenza nell’emanazione ex novo dell’atto impositivo in sede di autotutela sostitutiva, configurandosi la fattispecie di «riduzione, in autotutela, dell’importo recato dal primo avviso», giacché «la riduzione del quantum presente nella originaria pretesa impositiva, difatti, è stata determinata confermando i presupposti impositivi presenti nel primo avviso di accertamento, che non è stato travolto dal successivo atto di rettifica in quanto esso permane nei suoi ulteriori effetti non caducati;
come riconosciuto dal primo giudice, l’atto di rettifica non integra una “nuova” pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa “minore”, che non necessita neppure di una forma o di una motivazione particolare». 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Al di là dell’erronea enunciazione di un’inammissibile “interruzione” del termine decadenziale (forse impropriamente riferibile all’esercizio tempestivo del potere impositivo), la sentenza impugnata – attraverso il richiamo ragionato di un passo condiviso della decisione di prime cure - ha correttamente ritenuto che il termine quinquennale di decadenza non fosse decorso in relazione all’atto sostitutivo in autotutela. 2.3 Difatti, in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente, che non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2016, n. 11699; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 5 2021, n. 9215; Cass., Sez. Trib., 4 maggio 2023, n. 11696). Ad ogni modo, l’autotutela sostitutiva comporta che la pretesa impositiva si concentra e si trasfonde nell’atto impositivo successivo, rispetto al quale soltanto il contribuente può far valere le proprie doglianze. Per cui, l’eventuale impugnazione del contribuente dovrà riguardare il nuovo atto e non più, evidentemente, quello originario ormai ritirato, essendo irrilevante che il nuovo atto sia adottato per una maggiore pretesa impositiva (c.d. autotutela in malam partem) (da ultima: Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051). 3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello del contribuente con motivazione assolutamente carente o meramente apparente in relazione alla presunta “tempestività” dell’azione impositiva. 3.1 Il predetto motivo è infondato. 3.2 Riqualificato il vizio denunciato secondo il paradigma tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. (in relazione al tenore della censura), si rammenta che l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
(...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento 6 dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090). 3.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente illustrazione delle ragioni sottese al rigetto del motivo di appello circa la presunta decadenza dall’esercizio del potere impositivo (anche attraverso il richiamo per relationem alle argomentazioni esposte dal giudice di prime cure). 7 4. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 161, primo comma, e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice di secondo grado, omettendo, comunque, di pronunciarsi sui relativi motivi di appello, che l’atto impositivo fosse stato tempestivamente emanato e adeguatamente motivato in relazione al valore venale del terreno (all’esito della riduzione in autotutela sostitutiva). 4.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 4.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile sotto duplice profilo. Anzitutto, vi è la preclusione sancita dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in dipendenza della c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado). Inoltre, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione, essendo stato precisato che «Il vizio viene fatto autonomamente valere sulla base delle sopra esposte argomentazioni (...) sia come violazione di legge, sia in relazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di contraddittorio» (pagina 26 del ricorso). 8 4.3 In relazione ai vizi rubricati con l’art. 360, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il mezzo deve essere disatteso. Invero, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata con riguardo alle varie censure proposte in sede di appello ed elencate nell’esposizione degli antefatti processuali, per cui neppure si delinea un’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell’avviso di accertamento per l’IC relativa all’anno 2011. 4.4 In particolare, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, con motivazione meramente apparente, avrebbe ravvisato la sussistenza dell’omessa presentazione della denuncia, senza offrirne ragioni a fondamento e traendone conclusioni erronee in diritto quanto al termine di decadenza da applicarsi al caso di specie. A suo dire, l’ente impositore sarebbe incorso in decadenza, giacché, vertendosi in ipotesi di denuncia erronea (e non di omessa denuncia), il termine per la notifica dell’atto impositivo sarebbe di tre anni e sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 2014. 4.5 La questione è stata affrontata e decisa – in dissonanza con un precedente orientamento (Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34879), secondo cui, non ricorrevano i presupposti della soppressione dell’obbligo dichiarativo in questione, la fattispecie data esponendo, come anticipato, una variazione nella base imponibile del tributo, - correlata, dunque, al valore venale dell’area edificabile (art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - che non poteva ricondursi né ad una variazione catastale dell’unità immobiliare né ad una registrazione telematica di atti notarili (art.
3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), all’una ed all’altra condizione correlandosi la prevista soppressione dell’obbligo dichiarativo 9 (art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) - da un recentissimo arresto di questa Corte, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, enunciandosi il condivisibile principio che l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto, per l’IC, dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per l’IMU, dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (nonché, per la TASI, dal richiamo dell’art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. Trib., 7 ottobre 2025, n. 26921). 4.6 Tale revirement è evidentemente destinato ad avere ricadute sull’individuazione del dies a quo del termine di decadenza. Invero, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del tributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21485), in coerenza con la precedente esegesi sulla sussistenza dell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si era ritenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili (IC), il termine di decadenza per il recupero della differenza di 10 imposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché vi sia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e non quello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto della modificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione. Il principio è estensibile anche all’IMU e alla TASI. Permaneva il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione (ora) all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, conformava il dies a quo del termine (quinquennale) di decadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimento al «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» la dichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 2, in relazione all’art. 10, comma 4, del citato d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504) (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n. 25937; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34879). Ora, alla luce dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo a carico del contribuente (con decorrenza dall’anno 2009), il termine per l’esercizio del potere impositivo deve essere diversamente computato, riconducendosi la fattispecie ad un omesso versamento del tributo. Con la conseguenza che la decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2321). 11 Per cui, considerando la data di notifica del primo avviso di accertamento (28 novembre 2016), il termine decadenziale per l’esercizio del potere impositivo non era ancora decorso per l’anno 2011, essendo venuto a scadenza il 31 dicembre 2016. 4.7 Sul punto, quindi, la sentenza impugnata si è conformata a tale principio, rilevando che il giudice di prime cure aveva correttamente rilevato che il precedente avviso di accertamento – rispetto al quale deve essere verificata la tempestività dell’azione impositiva – era stato notificato entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2016. 5. Con il quarto motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi su molti dei motivi di gravame. 5.1 Il predetto motivo è inammissibile. 5.2 La formulazione della censura è estremamente vaga e generica, non consentendo di cogliere l’esatta portata dell’aggressione alla ratio decidendi. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe «omesso di esaminare molti dei motivi in diritto posti a fondamento dell’appello proposto» e, così, «finito anche per violare il diritto di difesa del ricorrente, il principio del contraddittorio e quello di corrispondenza tra chiesto e pronunziato che impongono al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda», senza specificare (pur avendoli elencati da pagina 7 a pagina 11 del ricorso) quali motivi non sarebbero stati scrutinati. Peraltro, la sentenza impugnata, come si è detto, ha argomentato sulle singole ragioni di gravame. 12 6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 2, 5 e 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che gli atti presupposti di modifica e/o rettifica dei valori presi in considerazione ai fini dell’accertamento non sarebbero stati comunicati al contribuente, né sarebbero stati allegati all’atto impositivo;
in particolare, che l’ente impositore non avrebbe adempiuto all’obbligo di comunicare al contribuente la sopravvenuta edificabilità del terreno in conseguenza delle variazioni della pianificazione urbanistica (adozione del P.U.C. nell’anno 2008). 6.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 6.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza sul contenuto motivazionale dell’atto impositivo, che, neppure per la parte censurata, è stato riportato né riprodotto in ricorso. Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio 13 sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11100). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570). 6.3 Inoltre, vi è palese carenza di specificità in ordine all’indicazione dei documenti che avrebbero dovuto essere allegati all’atto impositivo, essendosi limitato il ricorrente a evocarli in modo vago e generico (si parla soltanto di un «fantomatico “allegato B”» che non sarebbe stato allegato all’avviso di accertamento, ancorché richiamato nel testo dell’atto impositivo). 6.4 Per il resto, la delibera comunale ex art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, non deve essere allegata all’atto impositivo. Difatti, in tema di IC (ma con estensione all’IMU, ex artt. 8, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla TASI, ex art. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730). 6.5 Secondo la sentenza impugnata, inoltre, «l’atto opposto riporta in modo adeguato e esaustivo la classificazione dei terreni, la loro estensione, il valore attribuito e l’aliquota applicata, così consentendo al contribuente la inequivoca percezione della giustificazione dell’atto impositivo», in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di IC (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi 15 soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121). Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in termini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6259). 7. Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11- quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 16 con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato pretermesso dal giudice di secondo grado che gli atti presupposti di modifica e/o rettifica dei valori presi in considerazione ai fini dell’accertamento non sarebbero stati comunicati al contribuente e che, inoltre, l’adozione del P.U.C. nell’anno 2008 non avrebbe comportato l’edificabilità dell’area in difetto di un successivo P.O.C. (mai adottato, né approvato). 7.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 7.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile. Difatti, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione, riferendosi sempre ad atti (imprecisati) integranti per relationem la motivazione dell’atto impositivo. 7.3 Per il resto, il mezzo deve essere disatteso. A tal fine, si richiamano le argomentazioni illustrate nell’esame del quinto motivo, aggiungendosi che, in tema di IC, a seguito dell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salvo tenere comunque in considerazione, nella determinazione della base imponibile, la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando in concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cui 17 insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidono sulla valutazione del relativo valore venale (da ultima: Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2024, n. 13305). 8. Con il settimo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 159 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che l’atto impositivo non fosse adeguatamente motivato a causa dell’inconoscibilità della delibera comunale per la determinazione dei valori delle aree edificabili per zone omogenee del territorio comunale 8.1 Il predetto motivo è infondato. 8.2 Secondo l’esegesi di questa Corte, la delibera prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli atti generali del Comune - dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale (per tutte: Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 18 2023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730), per cui se ne deve confermare la valenza integrativa dell’avviso di accertamento per la determinazione del valore venale delle aree edificabili. 9. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE SE Lo DO MO IA LL
RICORRENTE CONTRO Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando D’Amario, con studio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: avv.ferdinando.damario@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma del medesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE IC IMU ACCERTAMENTO COMUNICAZIONE DELLA SOPRAVVENUTA EDIFICABILITÀ OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 7316 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 26/03/2026 2 avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 19 marzo 2021, n. 2463/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott. SE Lo DO;
udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Gianna IA Zannella, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. OV AR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 19 marzo 2021, n. 2463/04/2021, la quale, in controversia su impugnazione dell’avviso di accertamento n. 0000203R116 del 2 ottobre 2017 – in rettifica ed integrazione dell’avviso di accertamento n. 0000203A0161 del 19 settembre 2016 - per omessa dichiarazione dell’IC relativa all’anno 2011, nella misura di € 7.123,00, in relazione ad un terreno ubicato in Avellino alla Contrada Palombi, ha rigettato l’appello proposto in via principale dal medesimo e l’appello proposto in via incidentale dal Comune di Avellino avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino il 13 settembre 2018, n. 898/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sul rilievo: a) che l’ente impositore non era incorso in decadenza, trattandosi di atto meramente ricognitivo di precedente;
b) che 3 l’area doveva considerarsi edificabile in base alla destinazione desumibile dallo strumento urbanistico generale del Comune di Avellino, indipendentemente dall’adozione degli strumenti urbanistici attuativi;
c) che l’omessa comunicazione al contribuente della sopravvenuta edificabilità dell’area (in conseguenza dell’adozione del P.U.C. nell’anno 2008) non inficiava la validità dell’atto impositivo;
d) che quest’ultimo era congruamente motivato;
e) che non vi era stata doppia imposizione, in quanto l’atto successivo aveva integrato e modificato il precedente, riducendo il quantum debeatur. 3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - in considerazione della rilevanza decisoria e della valenza nomofilattica - della questione controversa sulla «indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C.». 5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a sette motivi. 2. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato 4 erroneamente ritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice di secondo grado che l’ente impositore non fosse incorso in decadenza nell’emanazione ex novo dell’atto impositivo in sede di autotutela sostitutiva, configurandosi la fattispecie di «riduzione, in autotutela, dell’importo recato dal primo avviso», giacché «la riduzione del quantum presente nella originaria pretesa impositiva, difatti, è stata determinata confermando i presupposti impositivi presenti nel primo avviso di accertamento, che non è stato travolto dal successivo atto di rettifica in quanto esso permane nei suoi ulteriori effetti non caducati;
come riconosciuto dal primo giudice, l’atto di rettifica non integra una “nuova” pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa “minore”, che non necessita neppure di una forma o di una motivazione particolare». 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Al di là dell’erronea enunciazione di un’inammissibile “interruzione” del termine decadenziale (forse impropriamente riferibile all’esercizio tempestivo del potere impositivo), la sentenza impugnata – attraverso il richiamo ragionato di un passo condiviso della decisione di prime cure - ha correttamente ritenuto che il termine quinquennale di decadenza non fosse decorso in relazione all’atto sostitutivo in autotutela. 2.3 Difatti, in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente, che non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2016, n. 11699; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 5 2021, n. 9215; Cass., Sez. Trib., 4 maggio 2023, n. 11696). Ad ogni modo, l’autotutela sostitutiva comporta che la pretesa impositiva si concentra e si trasfonde nell’atto impositivo successivo, rispetto al quale soltanto il contribuente può far valere le proprie doglianze. Per cui, l’eventuale impugnazione del contribuente dovrà riguardare il nuovo atto e non più, evidentemente, quello originario ormai ritirato, essendo irrilevante che il nuovo atto sia adottato per una maggiore pretesa impositiva (c.d. autotutela in malam partem) (da ultima: Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051). 3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello del contribuente con motivazione assolutamente carente o meramente apparente in relazione alla presunta “tempestività” dell’azione impositiva. 3.1 Il predetto motivo è infondato. 3.2 Riqualificato il vizio denunciato secondo il paradigma tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. (in relazione al tenore della censura), si rammenta che l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
(...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento 6 dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090). 3.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente illustrazione delle ragioni sottese al rigetto del motivo di appello circa la presunta decadenza dall’esercizio del potere impositivo (anche attraverso il richiamo per relationem alle argomentazioni esposte dal giudice di prime cure). 7 4. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 161, primo comma, e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice di secondo grado, omettendo, comunque, di pronunciarsi sui relativi motivi di appello, che l’atto impositivo fosse stato tempestivamente emanato e adeguatamente motivato in relazione al valore venale del terreno (all’esito della riduzione in autotutela sostitutiva). 4.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 4.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile sotto duplice profilo. Anzitutto, vi è la preclusione sancita dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in dipendenza della c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado). Inoltre, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione, essendo stato precisato che «Il vizio viene fatto autonomamente valere sulla base delle sopra esposte argomentazioni (...) sia come violazione di legge, sia in relazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di contraddittorio» (pagina 26 del ricorso). 8 4.3 In relazione ai vizi rubricati con l’art. 360, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il mezzo deve essere disatteso. Invero, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata con riguardo alle varie censure proposte in sede di appello ed elencate nell’esposizione degli antefatti processuali, per cui neppure si delinea un’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell’avviso di accertamento per l’IC relativa all’anno 2011. 4.4 In particolare, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, con motivazione meramente apparente, avrebbe ravvisato la sussistenza dell’omessa presentazione della denuncia, senza offrirne ragioni a fondamento e traendone conclusioni erronee in diritto quanto al termine di decadenza da applicarsi al caso di specie. A suo dire, l’ente impositore sarebbe incorso in decadenza, giacché, vertendosi in ipotesi di denuncia erronea (e non di omessa denuncia), il termine per la notifica dell’atto impositivo sarebbe di tre anni e sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 2014. 4.5 La questione è stata affrontata e decisa – in dissonanza con un precedente orientamento (Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34879), secondo cui, non ricorrevano i presupposti della soppressione dell’obbligo dichiarativo in questione, la fattispecie data esponendo, come anticipato, una variazione nella base imponibile del tributo, - correlata, dunque, al valore venale dell’area edificabile (art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - che non poteva ricondursi né ad una variazione catastale dell’unità immobiliare né ad una registrazione telematica di atti notarili (art.
3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), all’una ed all’altra condizione correlandosi la prevista soppressione dell’obbligo dichiarativo 9 (art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) - da un recentissimo arresto di questa Corte, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, enunciandosi il condivisibile principio che l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto, per l’IC, dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per l’IMU, dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (nonché, per la TASI, dal richiamo dell’art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. Trib., 7 ottobre 2025, n. 26921). 4.6 Tale revirement è evidentemente destinato ad avere ricadute sull’individuazione del dies a quo del termine di decadenza. Invero, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del tributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21485), in coerenza con la precedente esegesi sulla sussistenza dell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si era ritenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili (IC), il termine di decadenza per il recupero della differenza di 10 imposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché vi sia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e non quello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto della modificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione. Il principio è estensibile anche all’IMU e alla TASI. Permaneva il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione (ora) all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, conformava il dies a quo del termine (quinquennale) di decadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimento al «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» la dichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 2, in relazione all’art. 10, comma 4, del citato d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504) (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n. 25937; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34879). Ora, alla luce dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo a carico del contribuente (con decorrenza dall’anno 2009), il termine per l’esercizio del potere impositivo deve essere diversamente computato, riconducendosi la fattispecie ad un omesso versamento del tributo. Con la conseguenza che la decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2321). 11 Per cui, considerando la data di notifica del primo avviso di accertamento (28 novembre 2016), il termine decadenziale per l’esercizio del potere impositivo non era ancora decorso per l’anno 2011, essendo venuto a scadenza il 31 dicembre 2016. 4.7 Sul punto, quindi, la sentenza impugnata si è conformata a tale principio, rilevando che il giudice di prime cure aveva correttamente rilevato che il precedente avviso di accertamento – rispetto al quale deve essere verificata la tempestività dell’azione impositiva – era stato notificato entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2016. 5. Con il quarto motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi su molti dei motivi di gravame. 5.1 Il predetto motivo è inammissibile. 5.2 La formulazione della censura è estremamente vaga e generica, non consentendo di cogliere l’esatta portata dell’aggressione alla ratio decidendi. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe «omesso di esaminare molti dei motivi in diritto posti a fondamento dell’appello proposto» e, così, «finito anche per violare il diritto di difesa del ricorrente, il principio del contraddittorio e quello di corrispondenza tra chiesto e pronunziato che impongono al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda», senza specificare (pur avendoli elencati da pagina 7 a pagina 11 del ricorso) quali motivi non sarebbero stati scrutinati. Peraltro, la sentenza impugnata, come si è detto, ha argomentato sulle singole ragioni di gravame. 12 6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 2, 5 e 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che gli atti presupposti di modifica e/o rettifica dei valori presi in considerazione ai fini dell’accertamento non sarebbero stati comunicati al contribuente, né sarebbero stati allegati all’atto impositivo;
in particolare, che l’ente impositore non avrebbe adempiuto all’obbligo di comunicare al contribuente la sopravvenuta edificabilità del terreno in conseguenza delle variazioni della pianificazione urbanistica (adozione del P.U.C. nell’anno 2008). 6.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 6.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza sul contenuto motivazionale dell’atto impositivo, che, neppure per la parte censurata, è stato riportato né riprodotto in ricorso. Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio 13 sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11100). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570). 6.3 Inoltre, vi è palese carenza di specificità in ordine all’indicazione dei documenti che avrebbero dovuto essere allegati all’atto impositivo, essendosi limitato il ricorrente a evocarli in modo vago e generico (si parla soltanto di un «fantomatico “allegato B”» che non sarebbe stato allegato all’avviso di accertamento, ancorché richiamato nel testo dell’atto impositivo). 6.4 Per il resto, la delibera comunale ex art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, non deve essere allegata all’atto impositivo. Difatti, in tema di IC (ma con estensione all’IMU, ex artt. 8, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla TASI, ex art. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730). 6.5 Secondo la sentenza impugnata, inoltre, «l’atto opposto riporta in modo adeguato e esaustivo la classificazione dei terreni, la loro estensione, il valore attribuito e l’aliquota applicata, così consentendo al contribuente la inequivoca percezione della giustificazione dell’atto impositivo», in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di IC (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi 15 soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121). Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in termini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6259). 7. Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11- quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 16 con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato pretermesso dal giudice di secondo grado che gli atti presupposti di modifica e/o rettifica dei valori presi in considerazione ai fini dell’accertamento non sarebbero stati comunicati al contribuente e che, inoltre, l’adozione del P.U.C. nell’anno 2008 non avrebbe comportato l’edificabilità dell’area in difetto di un successivo P.O.C. (mai adottato, né approvato). 7.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 7.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile. Difatti, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione, riferendosi sempre ad atti (imprecisati) integranti per relationem la motivazione dell’atto impositivo. 7.3 Per il resto, il mezzo deve essere disatteso. A tal fine, si richiamano le argomentazioni illustrate nell’esame del quinto motivo, aggiungendosi che, in tema di IC, a seguito dell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salvo tenere comunque in considerazione, nella determinazione della base imponibile, la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando in concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cui 17 insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidono sulla valutazione del relativo valore venale (da ultima: Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2024, n. 13305). 8. Con il settimo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 159 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che l’atto impositivo non fosse adeguatamente motivato a causa dell’inconoscibilità della delibera comunale per la determinazione dei valori delle aree edificabili per zone omogenee del territorio comunale 8.1 Il predetto motivo è infondato. 8.2 Secondo l’esegesi di questa Corte, la delibera prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli atti generali del Comune - dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale (per tutte: Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 18 2023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730), per cui se ne deve confermare la valenza integrativa dell’avviso di accertamento per la determinazione del valore venale delle aree edificabili. 9. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE SE Lo DO MO IA LL