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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13105 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 28393/2022 R.G. il 10.5.2022 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Franco La Gioia, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Donato Ricco, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.4.2022, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nel riassumere il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Foggia
e conclusosi con ordinanza del 28.1.2022, dichiarativa di incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Roma, chiedeva, in via principale, condannarsi la al pagamento in Controparte_1
suo favore del complessivo importo di € 232.600,16 a titolo di differenza sui fitti d'azienda in relazione alle annualità 2014, 2015 e 2016 e, in via subordinata, la condanna della predetta al pagamento in suo favore dell'importo di € 106.128,05 a titolo di rimborso delle royalties aggiuntive pagate in favore di si costituiva in giudizio la in persona CP_2 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, che contestava la domanda avversa e ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, espletato il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n.
28/2010 (conclusosi con esito negativo) e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano rigettate le istanze istruttorie di parte attrice e precisate le conclusioni all'udienza del 4.4.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è
stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta da parte attrice nell'ambito del presente giudizio trae origine dalla vicenda della scoperta, successivamente alla stipula del contratto di transazione del 14.12.2015, poi integrato da successiva scrittura transattiva del 30.11.2018, dell'erronea comunicazione, da parte della odierna convenuta, dei dati di fatturato relativi alle annualità 2014, 2015 e 2016 in occasione della sottoscrizione dei menzionati accordi transattivi e, sul presupposto dell'avvenuto pagamento in favore di di royalties aggiuntive proprio in riferimento al maggior CP_2
fatturato realizzato dalla controparte, ha ad oggetto, in via principale, la condanna della convenuta al pagamento della differenza contrattualmente dovuta sul maggior fatturato (€
232.600,16) e, in via subordinata, la condanna della predetta al pagamento dell'importo di €
106.128.05, corrisposte in favore di a titolo di royalties aggiuntive. CP_2
Il presupposto sostanziale sul quale trova fondamento la domanda attorea è costituito, quindi,
dalla scoperta dell'errore relativo alla valutazione dei dati contabili forniti dalla società convenuta in epoca successiva alla stipula dei due contratti transattivi, con la conseguenza che
“…se…avesse sin da subito avuto contezza da parte della dei dati di fatturato Parte_2
corretti, questi sarebbero stati ovviamente tenuti in considerazione per la definizione transattiva
della vicenda e delle consequenziali obbligazioni, anche di natura economica, in capo alle parti…”;
si tratta, con evidenza, della denuncia relativa alla scoperta di un vero e proprio errore occorso nel processo di formazione del consenso negoziale dell'attrice in occasione della stipula dei due atti transattivi sopra menzionati, scaturito da una erronea rappresentazione della realtà (i dati di fatturazione della controparte) ed incidente in maniera rilevante sul successivo assetto negoziale, tanto che, laddove la fosse stata a conoscenza dei dati di fatturazione Parte_1
corretti, avrebbe negoziato sulla base di tali ultimi dati, con le ovvie ricadute in termini economici e sostanziali.
E tuttavia, la scoperta dell'errore, ossia del vizio del consenso nel quale è incorsa la società
attrice in sede di stipula degli accordi transattivi oggetto del presente giudizio, è idonea, ai sensi dell'art. 1429 c.c., a determinare l'annullamento del contratto a fronte del valido esercizio della relativa azione entro i termini prescrizionali di legge ma non anche a legittimare una pretesa economica ormai definitivamente coperta dall'effetto preclusivo degli accordi transattivi raggiunti tra le parti.
In altre parole, a fronte di contratti transattivi pienamente validi ed efficaci (laddove non annullati, almeno parzialmente, per vizio del consenso) ed ormai definitivamente adempiuti dalle parti, risulta preclusa ogni possibilità di far valere ulteriori richieste economiche, come derivanti dai rapporti negoziali che sono stati fatti oggetto degli accordi transattivi;
ai sensi dell'art. 7
dell'accordo transattivo del 30.11.2018 “…le parti dichiarano…che con la corretta esecuzione di
tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo saranno da intendere integralmente soddisfatte
ogni pretesa, per qualsiasi titolo o ragione dedotta o deducibible per le voci e ragioni di credito
e debito sopra richiamate alla data del 30.11.2018…”; è evidente che, con il pagamento dell'importo contrattualmente previsto da parte della odierna convenuta e, quindi, con l'integrale esecuzione degli obblighi previsti nell'accordo transattivo, ogni ulteriore pretesa (dedotta o deducibile) deve ritenersi validamente rinunciata e coperta dagli accordi negoziali di cui ai contratti del 14.12.2015 e del 30.11.2018.
Si osserva inoltre che non risulta nemmeno adeguatamente dimostrato (sulla base della semplice richiesta di accesso agli atti) l'effettivo error in contrahendo in cui sarebbe incorsa l'odierna attrice nella stipula degli atti transattivi in oggetto, ben potendo supporsi che la valutazione di dati di fatturazione di ammontare inferiore rispetto a quelli comunicati dalla odierna convenuta ad possa essere stata oggetto proprio di specifica negoziazione e composizione CP_2
transattiva tra le parti.
Non risulta, in ogni caso, di agevole individuazione la causa petendi sottesa alla odierna domanda giudiziale: a fronte della piena efficacia e validità degli accordi transattivi in oggetto (non fatti oggetto di alcuna pronuncia giudiziale di annullamento), la pretesa creditoria azionata dalla odierna attrice, non potendo trovare titolo negli accordi transattivi che, in via novativa e definitiva, disciplinano i rapporti negoziali inter partes, dovrebbe trovare il proprio titolo giuridico nella reviviscenza dell'originario contratto che, ormai risolto per mutuo consenso e novato dagli accordi transattivi successivamente stipulati, non potrebbe in alcun caso rivivere senza il previo annullamento/risoluzione dei successivi accordi transattivi che ne hanno assorbito e novato il contenuto pattizio.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto della domanda;
le spese di giudizio,
liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parate attrice,
in ragione della sua soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 21.4.2022 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
---
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00 in favore dell'avv. Donato
Ricco, per dichiarato anticipo, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 19.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi