TAR Ancona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 129
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di potere, erroneità nei presupposti e travisamento fattuale in relazione al manufatto di cui alla lettera d dell’ordinanza impugnata. Violazione di legge per difetto di adeguata istruttoria.

    Il Collegio osserva che non vi è prova della ricezione della comunicazione di demolizione da parte del Comune, il quale dichiara di non aver ricevuto nulla. Pertanto, l'eventuale demolizione spontanea non influisce sulla legittimità dell'ordinanza impugnata.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 10 e 17 L. 765/1967 (c.d. L. Ponte). Carenza di istruttoria e di motivazione.

    Per costante giurisprudenza, l'onere di provare il carattere risalente del manufatto grava sul proprietario. Nel caso di specie, tale prova è assente, a fronte del supporto probatorio fornito dall'Amministrazione. Inoltre, l'area era ricompresa nel PRG del 1931, per cui fin dal 1933 vigeva l'obbligo di richiedere il permesso di costruire.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 31 DPR 380/2021 in combinato disposto con altre norme. Eccesso di potere sotto vari profili.

    Il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto di quello civilistico e applicabile solo ad opere di modesta entità. I manufatti in questione, per dimensioni e funzione, si connotano per una propria autonomia e non sono coessenziali all'opera principale. Inoltre, la costruzione del portico, di superficie quasi pari al magazzino, costituisce un manufatto sottoposto a permesso di costruire. Le opere vanno qualificate come nuova costruzione, non potendo accedere alla fiscalizzazione dell'abuso.

  • Rigettato
    Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione degli artt. 3 e 97 della Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento - Violazione del principio di proporzionalità – Eccesso di potere e violazione dei principi procedimentali e dell’art. 3 L. 241/90 per motivazione incongrua e carente.

    Il provvedimento che ordina la demolizione di un edificio abusivo, anche se emesso a distanza di tempo, non richiede una motivazione specifica circa le ragioni di pubblico interesse oltre al ripristino della legalità violata. Il tempo trascorso non genera affidamenti legittimi.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione del giudizio ex art. 79 c.p.a alla luce della pendenza della causa sui confini con le proprietà SI – TI

    L'istanza non può essere accolta poiché parte ricorrente non articola genericamente in che modo la regolazione dei confini potrebbe impattare sul destinatario del provvedimento demolitorio impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 129
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 129
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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