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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini pe il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 1324/2025 promossa da
• Parte_1
• Parte_2 con l'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e con l'avv. VERONICA
MEZZASALMA ricorrente contro
• Controparte_1 con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Nel merito, in via principale: a) per tutto quanto esposto in fatto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente n. 1, , Parte_1 se in servizio al momento della pronuncia giudiziale e della ricorrente n. 2, Parte_2 nella loro qualità di docenti in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio di cui alla Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 per ciascun anno di servizio prestato;
b) per l'effetto della statuizione di cui alla lettera precedente, condannare il Controparte_2
e l a riconoscere alla ricorrente il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Controparte_1 legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici meglio indicati sopra, per il valore di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) in ragione d'anno, condannando altresì il e l Controparte_2 [...]
convenuti all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento, Controparte_1 rimandandosi per l'individuazione delle annualità alle autocertificazioni/stati matricolari ed ai contratti prodotti in atti e per gli eventuali futuri incarichi annuali;
c. con ogni conseguente ed ulteriore statuizione per l'accoglimento delle superiori domande, anche previa riqualificazione giuridica delle stesse;
In via subordinata: d. nell'ipotesi in cui, alla data della pronuncia giudiziale le ricorrenti non fossero più interne al sistema delle docenze, condannare il e l a Controparte_2 Controparte_1 riconoscere alle stesse il risarcimento del danno conseguente alla mancata erogazione in costanza di rapporto del beneficio della Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, entro il limite del valore di € 500,00 in ragione d'anno attribuito al beneficio, tenuto conto della presunzione del danno e con liquidazione in via equitativa, con riserva, al verificarsi della condizione della fuoriuscita dal sistema scolastico, di allegare e documentare il pregiudizio;
In ogni caso: e. con la rivalutazione delle somme, ai sensi del disposto degli articoli 429 c.p.c. e 150 disp. att., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
f. con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”. In via istruttoria: si rinvia per relationem all'atto introduttivo del giudizio.
PARTE RESISTENTE
- 2 - Tribunale di Treviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
È documentato in atti che, all'epoca dell'istaurazione del presente giudizio:
a) prestava servizio presso la scuola primaria NN PA di Treviso in forza di Parte_1 un contratto a termine sino al 30 giugno 2025, ed era in attesa dell'incarico per l'anno scolastico successivo;
b) era assegnata alla scuola primaria di Parte_2 Persona_1
Conegliano.
Le ricorrenti hanno lamentato la prima di non aver percepito la carta docenti per l'anno scolastico
2024/25, la seconda di non averla percepita per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.
Da ultimo hanno allegato: “Per l'anno in corso la ricorrente n. 1, , non ha ricevuto un Parte_1 contratto, sicché si domanda l'accoglimento della domanda svolta in subordine di risarcimento del danno, anche in via equitativa ex art. 1226 del codice civile, richiamando in ogni caso la prova degli esborsi sostenuti (allegati al doc. 13 e al doc. 14 del ricorso introduttivo) per € 300,00 (diconsi euro trecento/00).
La ricorrente n. 2, è interna al sistema scolastico, come da contratti per Parte_2
l'anno scolastico dell'anno 2025-2026.
Si chiede la distrazione delle spese a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con il riconoscimento della maggiorazione del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali”.
Illustrando le ragioni per le quali ritengono che anche i docenti precari debbano poter usufruire del bonus carta docenti, hanno avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
- 3 - Tribunale di Treviso
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_2 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_2 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'232 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai Tribunale di Treviso
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di
[...]
a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2020- Parte_2
2021, 2021-2022 e 2022-2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_2
l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Quanto alla signora fuoriuscita dal sistema delle docenze, può essere riconosciuto a titolo Pt_1 risarcitorio il complessivo importo di euro 300, stanti i documenti di spesa depositati in atti.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 5 - Tribunale di Treviso
• Accerta e dichiara il diritto della signora a usufruire del beneficio economico di Euro 500 Pt_2 annui – per il titolo di cui in ricorso - tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della CP_2 parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00= tramite il sistema della Carta elettronica;
• Accerta e dichiara il diritto della signora per il titolo di cui alla parte motiva della presente Pt_1 sentenza, a percepire la somma di euro 300,00 a titolo di rimborso spese e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della stessa l'importo complessivo di Euro 300,00= oltre CP_2 interessi e rivalutazione;
• Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in Euro 800,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Treviso, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini pe il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 1324/2025 promossa da
• Parte_1
• Parte_2 con l'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e con l'avv. VERONICA
MEZZASALMA ricorrente contro
• Controparte_1 con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Nel merito, in via principale: a) per tutto quanto esposto in fatto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente n. 1, , Parte_1 se in servizio al momento della pronuncia giudiziale e della ricorrente n. 2, Parte_2 nella loro qualità di docenti in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio di cui alla Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 per ciascun anno di servizio prestato;
b) per l'effetto della statuizione di cui alla lettera precedente, condannare il Controparte_2
e l a riconoscere alla ricorrente il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Controparte_1 legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici meglio indicati sopra, per il valore di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) in ragione d'anno, condannando altresì il e l Controparte_2 [...]
convenuti all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento, Controparte_1 rimandandosi per l'individuazione delle annualità alle autocertificazioni/stati matricolari ed ai contratti prodotti in atti e per gli eventuali futuri incarichi annuali;
c. con ogni conseguente ed ulteriore statuizione per l'accoglimento delle superiori domande, anche previa riqualificazione giuridica delle stesse;
In via subordinata: d. nell'ipotesi in cui, alla data della pronuncia giudiziale le ricorrenti non fossero più interne al sistema delle docenze, condannare il e l a Controparte_2 Controparte_1 riconoscere alle stesse il risarcimento del danno conseguente alla mancata erogazione in costanza di rapporto del beneficio della Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, entro il limite del valore di € 500,00 in ragione d'anno attribuito al beneficio, tenuto conto della presunzione del danno e con liquidazione in via equitativa, con riserva, al verificarsi della condizione della fuoriuscita dal sistema scolastico, di allegare e documentare il pregiudizio;
In ogni caso: e. con la rivalutazione delle somme, ai sensi del disposto degli articoli 429 c.p.c. e 150 disp. att., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
f. con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”. In via istruttoria: si rinvia per relationem all'atto introduttivo del giudizio.
PARTE RESISTENTE
- 2 - Tribunale di Treviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
È documentato in atti che, all'epoca dell'istaurazione del presente giudizio:
a) prestava servizio presso la scuola primaria NN PA di Treviso in forza di Parte_1 un contratto a termine sino al 30 giugno 2025, ed era in attesa dell'incarico per l'anno scolastico successivo;
b) era assegnata alla scuola primaria di Parte_2 Persona_1
Conegliano.
Le ricorrenti hanno lamentato la prima di non aver percepito la carta docenti per l'anno scolastico
2024/25, la seconda di non averla percepita per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.
Da ultimo hanno allegato: “Per l'anno in corso la ricorrente n. 1, , non ha ricevuto un Parte_1 contratto, sicché si domanda l'accoglimento della domanda svolta in subordine di risarcimento del danno, anche in via equitativa ex art. 1226 del codice civile, richiamando in ogni caso la prova degli esborsi sostenuti (allegati al doc. 13 e al doc. 14 del ricorso introduttivo) per € 300,00 (diconsi euro trecento/00).
La ricorrente n. 2, è interna al sistema scolastico, come da contratti per Parte_2
l'anno scolastico dell'anno 2025-2026.
Si chiede la distrazione delle spese a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con il riconoscimento della maggiorazione del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali”.
Illustrando le ragioni per le quali ritengono che anche i docenti precari debbano poter usufruire del bonus carta docenti, hanno avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
- 3 - Tribunale di Treviso
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_2 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_2 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'232 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai Tribunale di Treviso
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di
[...]
a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2020- Parte_2
2021, 2021-2022 e 2022-2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_2
l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Quanto alla signora fuoriuscita dal sistema delle docenze, può essere riconosciuto a titolo Pt_1 risarcitorio il complessivo importo di euro 300, stanti i documenti di spesa depositati in atti.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 5 - Tribunale di Treviso
• Accerta e dichiara il diritto della signora a usufruire del beneficio economico di Euro 500 Pt_2 annui – per il titolo di cui in ricorso - tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della CP_2 parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00= tramite il sistema della Carta elettronica;
• Accerta e dichiara il diritto della signora per il titolo di cui alla parte motiva della presente Pt_1 sentenza, a percepire la somma di euro 300,00 a titolo di rimborso spese e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della stessa l'importo complessivo di Euro 300,00= oltre CP_2 interessi e rivalutazione;
• Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in Euro 800,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Treviso, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
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