Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G.760/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 760/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 miciliata in Battipaglia (SA), alla via
[...] nale l'Urbe-fabbr. D, presso lo studio dell'avv. Clementina Tedesco dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Giffoni Valle Piana (SA), snc, presso lo studio dell'avv. Stefano Volpe dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Con sentenza n. 225/2024 il Tribunale di Salerno dic a la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 7 gennaio 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate, depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-la casa coniugale sita in Giffoni Valle Piana (SA) alla via Truffaut n. 1, viene assegnata alla IG , che ivi continuerà ad abitare Parte_1 unitamente alla piccola ià allontanato definitivamente;
Per_1
- il signor ederà a ritirare entro breve tempo (e comunque non CP_1 oltre trent sottoscrizione del presente accordo) la restante parte degli indumenti e degli effetti personali dalla casa coniugale;
-la piccola viene affidata ad entrambi i genitori, con elezione di domicilio e Per_1 residenza s insieme alla madre presso la casa coniugale, con diritto del padre di vederla e tenerla con sé con sé nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 19.15 alle 21.30, con riaccompagno presso la madre;
nonché, continuativamente e a settimane alterne, dalle ore 18.00 del sabato e fino alle ore 22.00 della domenica, con riaccompagno presso la madre. Tali giorni potranno essere modificati in ogni momento, previo accordo, per esigenze die genitori o per volontà e/o esigenze della figlia minore;
così come, sempre previo accordo potranno essere aggiunti ulteriori giorni nel corso della settimana in cui la minore trascorrerà del tempo con il padre;
- durante le festività natalizie, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la piccola nei giorni del 24 dicembre e del 31 dicembre degli anni dispari, con Per_1 ttamento presso di lui;
e nei giorni del 25 dicembre degli anni pari e del successivo primo gennaio, sempre con pernottamento presso il padre;
durante le festività pasquali, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua negli anni pari, con pernottamento presso di lui ed il lunedì in albis degli anni dispari, con pernottamento presso di lui. Le suddette modalità, per esigenze di ciascun genitore o della minore, potranno essere modificate previo accordo;
- relativamente al periodo di vacanza da trascorrere con la minore, determinato in giorni 14 (quattordici), esso potrà essere fruito da ciascun genitore nel corso di tutto l'anno, anche in modo frazionato, e dovrà essere di volta in volta concordato e comunicato con congruo anticipo;
- ciascun genitore avrà diritto di trascorrere il proprio compleanno insieme la piccola , indipendentemente dal giorno concordato per il diritto di visita;
Per_1
- i geni vranno diritto di esercitare liberamente la potestà per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
mentre, di comune accordo adotteranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia;
- i genitori si obbligano reciprocamente ad informarsi con regolarità sulle questioni significative relative alla minore e sull'eventuale variazione di domicilio;
- il signor verserà alla IG , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenim della minore , ogni mese, Per_1
l'importo di € 200,00, rivalutabil nualmente secondo l'indice ISTAT;
obbligandosi, inoltre, a partecipare nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e ludiche (nonché quelle previste per la Comunione, la Cresima, etc.); Entrambi i genitori si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento di dette spese (anche mediante la messa a disposizione della provvista), nella misura proporzionale del 50% ciascuno, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna della documentazione comprovante l'esborso. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per la figlia, ciascun genitore comunicherà all'altro, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra. Al fine di consentire eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà consegnare (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa), in copia, all'altro genitore i documenti fiscali (che ove possibile dovranno essere intestati alla figlia) di ogni spesa extra sostenuta;
- la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come la deduzione per i figli a carico;
- andranno a beneficio di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole;
- l'Assegno Unico e Universale per i Figli a carico” sarà attribuito al 50% tra i coniugi;
- coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
- coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo quindi economicamente autosufficienti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10 settembre 2011 nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) tra Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F.:
[...] CodiceFiscale_1 CP_1
a Salerno il 28.09.1988, C.F.: sc
[...] CodiceFiscale_2 tro Atti Matrimonio del Comune di G nno 2011, Atto n. 25, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Giffoni Valle Piana (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi