Art. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164))
La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione. ((2)) La concessione e' regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.
Se la concessione e' intestata a piu' titolari si applicano le disposizioni di cui all' articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613 .
Il trasferimento della concessione ((. . .)) di stoccaggio e' consentito solo ((. . .)) previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ((. . .)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "All' articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170 , le parole: "ai titolari di concessioni di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti "ai richiedenti".
La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione. ((2)) La concessione e' regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.
Se la concessione e' intestata a piu' titolari si applicano le disposizioni di cui all' articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613 .
Il trasferimento della concessione ((. . .)) di stoccaggio e' consentito solo ((. . .)) previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ((. . .)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "All' articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170 , le parole: "ai titolari di concessioni di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti "ai richiedenti".