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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente e Relatore
CASTROVINCI DARIO, Giudice
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1341/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230017229662000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 2.5.2024 Ricorrente_1 presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 298 20230017229662000 notificata il 8.2.2024 con la quale, a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. 600/73 e/o art. 54 bis D.P.R. 633/72, si richiedeva il pagamento di RP , oltre addizionali per l' anno d' imposta 2019( UNICO 2020).
Chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato per i motivi indicati in ricorso.
L' ADER s.p.a. si costituiva in giudizio e chiamava in causa L' Agenzia delle Entrate, la quale si costituiva.
chiedevano nel merito il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte:
I motivi numeri 1 - 2 sono privi di fondamento.
La notifica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. sezioni unite n. 7665 del 18.4.2016; conformi Cass. sez. unite n. 23620 del 28.9.2018). E nessun dubbio può residuare nel caso che ci occupa in ordine alla conoscenza della cartella di pagamento impugnata e allegata al ricorso che ha formato oggetto di analitiche contestazioni in ordine al suo contenuto.
Più in particolare, la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento , ai sensi dell' art. 26 DPR
602/1973, si perfeziona ( vedi DM 9.4.2001, artt. 32 e 39) , con la connsegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell' BA …. ne consegue che che, qualora nell' avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l' atto è stato consegnato e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l' avviso di ricevimento , in quanto atto pubblico, è assistito dall' efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato... nè è necessaria una apposita relata ( Ordinanza n. 23473 del
2.9.2024 SC Cassazione );
3- L' Agente della Riscossione non è incorso nella pretesa decadenza di cui all' art. 25 DPR 602/73
( 31.12. del 2023 ), perchè quanto al cotrollo automatizzato relativo all' annualità 2019, la cui dichiarazione è stta trasmessa nel 2020 , si applica l' art. 1 comma 158 della legge 197/2022 , che prevede la proroga di un anno .La notifica, effettuata il 22.2.2024 è, pertanto, tempestiva.
6- Con riferimento alla eccepita carenza di motivazione della cartella di pagamento, va evidenziato che essa reca, nel minimo necessario e sufficiente, gli elementi di individuazione della causa impositionis e del petitum, in quanto contiene le specifiche ragioni della iscrizione a ruolo effettuata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione RP anno 2019 ( Unico 2020) , e per somme analiticamente descritte.
5-Non ricorre alcuna violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73
Infatti, secondo l'art. 12 comma 4 DPR 602/73, “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato” e con la sottoscrizione “diviene esecutivo”; tuttavia, l'art. 1 comma 5 ter lett. e) D.L. n. 106/05, introdotto dalla legge di conversazione n. 156/05, ha previsto che le disposizioni contenute nel detto art. 12, primo e quarto comma, “si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice”.
Dunque, mediante la “validazione”, il legislatore ha previsto una procedura informatica che conferisce garanzia di autenticità del ruolo formato dall'ufficio impositore al termine del quale esso assume le caratteristiche di atto di provenienza certa dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Orbene, il difetto di sottoscrizione del ruolo, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente
(Cass. sez. 5 n. 26053 del 30.12.2015, sez. 5 n. 6199 del 27.3.2015, sez. 5 n. 6610 del 15.3.2013).
Inoltre, in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, sicchè, atteso il principio della tassatività delle nullità, tale sanzione non può trovare applicazione per la omessa sottoscrizione del ruolo (Cass. sez. 5 n. 24322 del
14.11.14), non rinvenendosi alcuna sanzione di nullità nell'art. 12 ultimo comma D.P.R. 602/73.
4- E' del tutto generica la censura, concernente l'inesistenza della pretesa tributaria,perchè nella dichiarazione non sarebbero state esposte somme a debito. L' ufficio, infatti,intervenuto in giudizio ,ha prodotto la dichiarazione IRPEF a debito del ricorrente, ed ha proceduto in forza di ciò che è indicato nella stessa dichiarazione sulla quale incombe, a differenza di quanto dallo stesso sostenuto, l'onere della prova contraria ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La Suprema Corte ha, invero, statuito che: “Nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., del fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria”
(Cass. sez. 5 n. 5728 del 9.3.2018).
L' ultimo motivo non può essere condiviso, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege dall'art. 20 D.P.R. n. 602/73 ed il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica, posto che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo (quanto agli interessi di mora, secondo l'art. 30 d.P.R. n. 602/73, «decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi»).
Pertanto, deve ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie regolarmente contenuto nella cartella, al debito di imposta con indicazione dell'ammontare degli interessi legali dovuti e dei criteri per la determinazione degli eventuali interessi moratori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate in favore di ciascuna delle resistenti nella misura di € 500,00 oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle resistenti nella misura di € 500,00, oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
Siracusa, 16.1.2026 Il presidente relatore
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente e Relatore
CASTROVINCI DARIO, Giudice
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1341/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230017229662000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 2.5.2024 Ricorrente_1 presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 298 20230017229662000 notificata il 8.2.2024 con la quale, a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. 600/73 e/o art. 54 bis D.P.R. 633/72, si richiedeva il pagamento di RP , oltre addizionali per l' anno d' imposta 2019( UNICO 2020).
Chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato per i motivi indicati in ricorso.
L' ADER s.p.a. si costituiva in giudizio e chiamava in causa L' Agenzia delle Entrate, la quale si costituiva.
chiedevano nel merito il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte:
I motivi numeri 1 - 2 sono privi di fondamento.
La notifica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. sezioni unite n. 7665 del 18.4.2016; conformi Cass. sez. unite n. 23620 del 28.9.2018). E nessun dubbio può residuare nel caso che ci occupa in ordine alla conoscenza della cartella di pagamento impugnata e allegata al ricorso che ha formato oggetto di analitiche contestazioni in ordine al suo contenuto.
Più in particolare, la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento , ai sensi dell' art. 26 DPR
602/1973, si perfeziona ( vedi DM 9.4.2001, artt. 32 e 39) , con la connsegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell' BA …. ne consegue che che, qualora nell' avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l' atto è stato consegnato e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l' avviso di ricevimento , in quanto atto pubblico, è assistito dall' efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato... nè è necessaria una apposita relata ( Ordinanza n. 23473 del
2.9.2024 SC Cassazione );
3- L' Agente della Riscossione non è incorso nella pretesa decadenza di cui all' art. 25 DPR 602/73
( 31.12. del 2023 ), perchè quanto al cotrollo automatizzato relativo all' annualità 2019, la cui dichiarazione è stta trasmessa nel 2020 , si applica l' art. 1 comma 158 della legge 197/2022 , che prevede la proroga di un anno .La notifica, effettuata il 22.2.2024 è, pertanto, tempestiva.
6- Con riferimento alla eccepita carenza di motivazione della cartella di pagamento, va evidenziato che essa reca, nel minimo necessario e sufficiente, gli elementi di individuazione della causa impositionis e del petitum, in quanto contiene le specifiche ragioni della iscrizione a ruolo effettuata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione RP anno 2019 ( Unico 2020) , e per somme analiticamente descritte.
5-Non ricorre alcuna violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73
Infatti, secondo l'art. 12 comma 4 DPR 602/73, “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato” e con la sottoscrizione “diviene esecutivo”; tuttavia, l'art. 1 comma 5 ter lett. e) D.L. n. 106/05, introdotto dalla legge di conversazione n. 156/05, ha previsto che le disposizioni contenute nel detto art. 12, primo e quarto comma, “si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice”.
Dunque, mediante la “validazione”, il legislatore ha previsto una procedura informatica che conferisce garanzia di autenticità del ruolo formato dall'ufficio impositore al termine del quale esso assume le caratteristiche di atto di provenienza certa dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Orbene, il difetto di sottoscrizione del ruolo, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente
(Cass. sez. 5 n. 26053 del 30.12.2015, sez. 5 n. 6199 del 27.3.2015, sez. 5 n. 6610 del 15.3.2013).
Inoltre, in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, sicchè, atteso il principio della tassatività delle nullità, tale sanzione non può trovare applicazione per la omessa sottoscrizione del ruolo (Cass. sez. 5 n. 24322 del
14.11.14), non rinvenendosi alcuna sanzione di nullità nell'art. 12 ultimo comma D.P.R. 602/73.
4- E' del tutto generica la censura, concernente l'inesistenza della pretesa tributaria,perchè nella dichiarazione non sarebbero state esposte somme a debito. L' ufficio, infatti,intervenuto in giudizio ,ha prodotto la dichiarazione IRPEF a debito del ricorrente, ed ha proceduto in forza di ciò che è indicato nella stessa dichiarazione sulla quale incombe, a differenza di quanto dallo stesso sostenuto, l'onere della prova contraria ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La Suprema Corte ha, invero, statuito che: “Nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., del fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria”
(Cass. sez. 5 n. 5728 del 9.3.2018).
L' ultimo motivo non può essere condiviso, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege dall'art. 20 D.P.R. n. 602/73 ed il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica, posto che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo (quanto agli interessi di mora, secondo l'art. 30 d.P.R. n. 602/73, «decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi»).
Pertanto, deve ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie regolarmente contenuto nella cartella, al debito di imposta con indicazione dell'ammontare degli interessi legali dovuti e dei criteri per la determinazione degli eventuali interessi moratori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate in favore di ciascuna delle resistenti nella misura di € 500,00 oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle resistenti nella misura di € 500,00, oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
Siracusa, 16.1.2026 Il presidente relatore