Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 139
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Validità notifica cartella di pagamento

    La notifica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Agente della Riscossione

    L'Agente della Riscossione non è incorso nella pretesa decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73, perché quanto al controllo automatizzato relativo all'annualità 2019, la cui dichiarazione è stata trasmessa nel 2020, si applica l'art. 1 comma 158 della legge 197/2022, che prevede la proroga di un anno. La notifica, effettuata il 22.2.2024 è, pertanto, tempestiva.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento reca, nel minimo necessario e sufficiente, gli elementi di individuazione della causa impositionis e del petitum, in quanto contiene le specifiche ragioni della iscrizione a ruolo effettuata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione RP anno 2019 (Unico 2020), e per somme analiticamente descritte.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73

    Non ricorre alcuna violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73. L'art. 1 comma 5 ter lett. e) D.L. n. 106/05, introdotto dalla legge di conversazione n. 156/05, ha previsto che le disposizioni contenute nel detto art. 12, primo e quarto comma, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. Il difetto di sottoscrizione del ruolo non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La censura concernente l'inesistenza della pretesa tributaria è del tutto generica, perché nella dichiarazione non sarebbero state esposte somme a debito. L'ufficio, infatti, intervenuto in giudizio, ha prodotto la dichiarazione IRPEF a debito del ricorrente, ed ha proceduto in forza di ciò che è indicato nella stessa dichiarazione sulla quale incombe, a differenza di quanto dallo stesso sostenuto, l'onere della prova contraria ai sensi dell'art. 2697 c.c.

  • Rigettato
    Liquidazione interessi

    Il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege dall'art. 20 D.P.R. n. 602/73 ed il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica. Pertanto, deve ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie regolarmente contenuto nella cartella, al debito di imposta con indicazione dell'ammontare degli interessi legali dovuti e dei criteri per la determinazione degli eventuali interessi moratori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 139
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 139
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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