TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1670
TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2 della L.R. 23/2004; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 689/1981; Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della L. 689/1991; Violazione del principio di legalità; Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio

    Il Tribunale ritiene che il Regolamento comunale sia illegittimo per violazione dei principi di legalità, gradualità e proporzionalità, poiché demanda alla fonte secondaria la determinazione dell'entità della sanzione e non considera la diversa gravità degli illeciti. La sanzione massima viene ritenuta irragionevole per qualsiasi intervento di nuova costruzione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14, 16 e 18 della L. 689/1981; Violazione del principio di preventiva contestazione dell’illecito amministrativo; Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 241/1990; Violazione del diritto al contraddittorio; Ingiustizia grave e manifesta

    Il secondo motivo di ricorso viene assorbito dall'accoglimento del primo motivo, relativo all'illegittimità del Regolamento comunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1670
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 1670
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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