Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5010 del 2025, proposto da
LYNCINA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale de Vergottini in Milano, Via Lanzone, n. 4;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti e Anna Maria Pavin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Milano sulla istanza di accesso agli atti e documenti trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 24 ottobre 2025 e sulle istanze di accesso agli atti e documenti trasmesse attraverso portale ‘InPratica’ in data 31 ottobre 2025 (ID n. 10295 -10296);
di ogni altro atto applicativo e/o provvedimento, anche successivo, comunque denominato, nonché atto presupposto anche non cognito alla ricorrente;
e per l’accertamento
del diritto della società ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti richiesti con dette istanze di accesso agli atti nonché per la condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione di detti documenti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. TE LE CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento tacito di rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate dalla ricorrente al Comune di Milano in data 24 ottobre 2025 e in data 31 ottobre 2025.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza camerale del 12 febbraio 2026.
Il Collegio deve prendere atto che, nel corso della suindicata udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che in data 9 febbraio 2026, il Comune di ha consegnato la documentazione richiesta.
Non resta dunque che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Milano che, con il suo silenzio, ha costretto la ricorrente a proporre il ricorso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Milano al rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente che vengono liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, oltre all’obbligo di rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GA UN, Presidente
TE LE CO, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE LE CO | GA UN |
IL SEGRETARIO