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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 01/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1849/2019 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Paolo Palma
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Gianluca Mancini
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato La Parte_1 promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Avezzano n. 551/2019 del 14/10/2019, notificato il 23/10/2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 5.415,31 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento fatture emesse per fornitura di energia elettrica nel periodo intercorrente tra il 04/04/2013 e il 31/12/2013.
Deduceva tra le varie l'opponente l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto perché richiesto ed ottenuto per somme non dovute, in ragione del fatto che in realtà era la stessa ad essere creditrice dell'ingiunta, giuste fatture a Pt_1 conguaglio da quest'ultima trasmesse n. 666731860000116 del 17/05/2014, n.
66673186000011 A del 23/05/2014 e n. 66673186000021 A del 10/09/2014; che, comunque, trattavasi di somme il cui diritto a riscuoterle si era ampiamente prescritto.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito per i motivi di cui in narrativa revocare, annullare e, comunque, dichiarare illegittimo, con tutti gli effetti di legge il decreto ingiuntivo n.
551/2019 del 14/10/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano nell'ambito del procedimento monitorio numero RG 1478/2019 e notificato il 23/10/2019 in via principale: in quanto avente ad oggetto la richiesta illegittima di somme non dovute, perché già oggetto di conguaglio come bene si evince dalla documentazione prodotta dall'attrice-opponente che risulta a credito nel settembre del 2014; nel merito: accertato il credito sussistente a vantaggio dell'attore opponente, voglia il giudice compensare le stesse somme a credito con quelle che eventualmente (ed in via denegata) voglia riconoscere come dovute in capo all'opposto, e quindi, operata la compensazione, dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto (in quanto il credito
è bastevole alla compensazione); nel merito ed in via subordinata: in quanto avente ad oggetto la richiesta illegittima di somme non dovute, perché i crediti di cui alle fatture poste alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto sono da ritenersi prescritti secondo la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 4-10) che ha introdotto disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per
l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si è introdotto il termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo e sono decorsi più di due anni dalla data dell'ultima fattura a conguaglio, non essendovi atti interruttivi della prescrizione fino al 23/10/2019 data di notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in quanto avente ad oggetto la richiesta illegittima di somme non dovute, perché i crediti di cui alle fatture poste alla base della emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto sono da ritenersi prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto sono ormai decorsi 5 anni dalla data dell'ultima fattura a conguaglio, non essendovi atti interruttivi della prescrizione fino al 23/10/2019 data di notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa;
2- Condannare la parte convenuta-opposta alla refusione di tutte le spese di lite del presente giudizio” .
3) Si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1 sostanzialmente l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che l'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito illustrate.
7) Preliminarmente giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr.
Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
8) Ordunque alla luce dei su espressi principi, si osserva che dalle emergenze istruttorie, è emerso che l'opponente ha assolto al proprio onere probatorio, dando prova dei fatti impeditivi della pretesa avanzata dalla controparte.
Nella specie, parte opponente ha depositato fatture a conguaglio (n.
666731860000116 del 17/05/2014, n. 66673186000011 A del 23/05/2014 e n.
66673186000021 A del 10/09/2014) trasmesse dalla stessa Controparte_1 laddove si evince di come alla predetta data nessun debito era in
[...] effetti maturato a suo carico;
da tali date, in effetti, sulla scorta dei medesimi documenti contabili, l'opposta risulta essere creditrice per la somma complessiva di € 3.392,73.
Né detta circostanza risulta superata dalla documentazione allegata dalla opposta che indica periodi antecedenti all'emissione delle summenzionate tre fatture a conguaglio.
Trattasi di circostanze che consentono all'evidenza di affermare che la prova del credito non può dirsi raggiunta e che quindi l'opposizione va accolta. Sicché il decreto ingiuntivo n. 551/2019 opposto va revocato.
9) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e l'attività professionale effettivamente svolta, vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione della sola fase istruttoria.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta dalla per le causali di Parte_1 cui in motivazione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 551/2019 opposto;
- condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della che liquida in € 145,50 per esborsi ed € Parte_1
2.038,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Avezzano il 28/02/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1849/2019 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Paolo Palma
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Gianluca Mancini
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato La Parte_1 promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Avezzano n. 551/2019 del 14/10/2019, notificato il 23/10/2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 5.415,31 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento fatture emesse per fornitura di energia elettrica nel periodo intercorrente tra il 04/04/2013 e il 31/12/2013.
Deduceva tra le varie l'opponente l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto perché richiesto ed ottenuto per somme non dovute, in ragione del fatto che in realtà era la stessa ad essere creditrice dell'ingiunta, giuste fatture a Pt_1 conguaglio da quest'ultima trasmesse n. 666731860000116 del 17/05/2014, n.
66673186000011 A del 23/05/2014 e n. 66673186000021 A del 10/09/2014; che, comunque, trattavasi di somme il cui diritto a riscuoterle si era ampiamente prescritto.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito per i motivi di cui in narrativa revocare, annullare e, comunque, dichiarare illegittimo, con tutti gli effetti di legge il decreto ingiuntivo n.
551/2019 del 14/10/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano nell'ambito del procedimento monitorio numero RG 1478/2019 e notificato il 23/10/2019 in via principale: in quanto avente ad oggetto la richiesta illegittima di somme non dovute, perché già oggetto di conguaglio come bene si evince dalla documentazione prodotta dall'attrice-opponente che risulta a credito nel settembre del 2014; nel merito: accertato il credito sussistente a vantaggio dell'attore opponente, voglia il giudice compensare le stesse somme a credito con quelle che eventualmente (ed in via denegata) voglia riconoscere come dovute in capo all'opposto, e quindi, operata la compensazione, dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto (in quanto il credito
è bastevole alla compensazione); nel merito ed in via subordinata: in quanto avente ad oggetto la richiesta illegittima di somme non dovute, perché i crediti di cui alle fatture poste alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto sono da ritenersi prescritti secondo la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 4-10) che ha introdotto disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per
l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si è introdotto il termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo e sono decorsi più di due anni dalla data dell'ultima fattura a conguaglio, non essendovi atti interruttivi della prescrizione fino al 23/10/2019 data di notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in quanto avente ad oggetto la richiesta illegittima di somme non dovute, perché i crediti di cui alle fatture poste alla base della emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto sono da ritenersi prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto sono ormai decorsi 5 anni dalla data dell'ultima fattura a conguaglio, non essendovi atti interruttivi della prescrizione fino al 23/10/2019 data di notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa;
2- Condannare la parte convenuta-opposta alla refusione di tutte le spese di lite del presente giudizio” .
3) Si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1 sostanzialmente l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che l'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito illustrate.
7) Preliminarmente giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr.
Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
8) Ordunque alla luce dei su espressi principi, si osserva che dalle emergenze istruttorie, è emerso che l'opponente ha assolto al proprio onere probatorio, dando prova dei fatti impeditivi della pretesa avanzata dalla controparte.
Nella specie, parte opponente ha depositato fatture a conguaglio (n.
666731860000116 del 17/05/2014, n. 66673186000011 A del 23/05/2014 e n.
66673186000021 A del 10/09/2014) trasmesse dalla stessa Controparte_1 laddove si evince di come alla predetta data nessun debito era in
[...] effetti maturato a suo carico;
da tali date, in effetti, sulla scorta dei medesimi documenti contabili, l'opposta risulta essere creditrice per la somma complessiva di € 3.392,73.
Né detta circostanza risulta superata dalla documentazione allegata dalla opposta che indica periodi antecedenti all'emissione delle summenzionate tre fatture a conguaglio.
Trattasi di circostanze che consentono all'evidenza di affermare che la prova del credito non può dirsi raggiunta e che quindi l'opposizione va accolta. Sicché il decreto ingiuntivo n. 551/2019 opposto va revocato.
9) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e l'attività professionale effettivamente svolta, vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione della sola fase istruttoria.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta dalla per le causali di Parte_1 cui in motivazione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 551/2019 opposto;
- condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della che liquida in € 145,50 per esborsi ed € Parte_1
2.038,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Avezzano il 28/02/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5