Articolo 2 della Legge 18 luglio 1984, n. 368
Articolo 1
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9 agosto 1984
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.200 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 agosto 1984