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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1272 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 4 marzo 2025, promosso da
, nata a [...] l'[...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Teresa Rositano, presso il cui studio, sito in Rosarno alla Via M. Zita n. 35, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente – contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2
difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Eliana DE PASQUALE, presso il cui studio, sito in Polistena alla Via Giuseppe di Vittorio n. 10, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 07.11.2024, con il quale ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale tra i coniugi, con affidamento congiunto e condiviso dei figli minori e loro collocazione permanente presso la madre, cui assegnare la casa familiare, alle condizioni di visita ed economiche meglio illustrate in ricorso;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 16.01.2025, con la quale ha aderito alla domanda di separazione dei coniugi, con affidamento CP_1
congiunto dei figli e collocamento di questi ultimi con lei nella casa familiare, ma ha chiesto stabilirsi un assegno mensile di mantenimento per se stessa, a carico del ricorrente, nella misura di euro 500,00, oltre l'addebito della separazione al marito;
- rilevato che, personalmente comparse alla prima udienza dinanzi al GI, il 18.02.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto termine per esaminare la proposta formulata in quella sede dal GI;
- considerato che, personalmente comparse dinanzi al GI all'udienza del 4 marzo 2025, le parti hanno confermato la volontà di concludere il presente giudizio alle condizioni proposte dal
Giudice all'udienza del 18.02.2025 ed integrate all'udienza del 04.03.2025;
- rilevato che le condizioni di cui sopra sono le seguenti:
<<il verser un assegno di mantenimento pari a euro mensili per ciascun figlio parte_1>
e ad euro 135 mensili per la moglie, mentre l'assegno unico verrà diviso fra i genitori come per legge e le rate del mutuo verranno sopportate da ciascuno dei cointestatari.
I giorni di visita paterna vengono stabiliti ogni Lunedì, Martedì e Giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20:00 di sera, nonché a fine settimana alternati nel giorno di Domenica, dalle ore
12:00 alle ore 20:00.
Con riferimento all'assegno di mantenimento stabilito in favore della RA , il totale CP_1
di euro 135 mensili verrà versato dal Signor entro il giorno 20 di ogni mese sul Parte_1
conto corrente bancario della al codice IBAN che è già noto. CP_1
Inoltre, ciascuno dei due coniugi potrà chiedere separatamente la propria quota del 50% dell'assegno per il nucleo familiare. Il Signor si impegna a trasferire la propria Parte_1
residenza in luogo diverso dalla casa familiare entro sette giorni da oggi>>;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 27.06.2015 le parti hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Seminara, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cinquefrondi atto n. 7, parte II, serie B, anno 2015; b) che dal matrimonio sono nati due figli: (nata a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Polistena (RC) il 24/12/2018); c) che le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
d) che i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale alle condizioni pattuite dai propri assistiti;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni agli interessi dei figli minori;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.11.2024 da contro , trasformato in ricorso Parte_1 CP_1 congiunto all'udienza dinanzi al GI del 04.03.2025, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Seminara il 27.06.2015, alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1272 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 4 marzo 2025, promosso da
, nata a [...] l'[...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Teresa Rositano, presso il cui studio, sito in Rosarno alla Via M. Zita n. 35, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente – contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2
difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Eliana DE PASQUALE, presso il cui studio, sito in Polistena alla Via Giuseppe di Vittorio n. 10, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 07.11.2024, con il quale ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale tra i coniugi, con affidamento congiunto e condiviso dei figli minori e loro collocazione permanente presso la madre, cui assegnare la casa familiare, alle condizioni di visita ed economiche meglio illustrate in ricorso;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 16.01.2025, con la quale ha aderito alla domanda di separazione dei coniugi, con affidamento CP_1
congiunto dei figli e collocamento di questi ultimi con lei nella casa familiare, ma ha chiesto stabilirsi un assegno mensile di mantenimento per se stessa, a carico del ricorrente, nella misura di euro 500,00, oltre l'addebito della separazione al marito;
- rilevato che, personalmente comparse alla prima udienza dinanzi al GI, il 18.02.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto termine per esaminare la proposta formulata in quella sede dal GI;
- considerato che, personalmente comparse dinanzi al GI all'udienza del 4 marzo 2025, le parti hanno confermato la volontà di concludere il presente giudizio alle condizioni proposte dal
Giudice all'udienza del 18.02.2025 ed integrate all'udienza del 04.03.2025;
- rilevato che le condizioni di cui sopra sono le seguenti:
<<il verser un assegno di mantenimento pari a euro mensili per ciascun figlio parte_1>
e ad euro 135 mensili per la moglie, mentre l'assegno unico verrà diviso fra i genitori come per legge e le rate del mutuo verranno sopportate da ciascuno dei cointestatari.
I giorni di visita paterna vengono stabiliti ogni Lunedì, Martedì e Giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 20:00 di sera, nonché a fine settimana alternati nel giorno di Domenica, dalle ore
12:00 alle ore 20:00.
Con riferimento all'assegno di mantenimento stabilito in favore della RA , il totale CP_1
di euro 135 mensili verrà versato dal Signor entro il giorno 20 di ogni mese sul Parte_1
conto corrente bancario della al codice IBAN che è già noto. CP_1
Inoltre, ciascuno dei due coniugi potrà chiedere separatamente la propria quota del 50% dell'assegno per il nucleo familiare. Il Signor si impegna a trasferire la propria Parte_1
residenza in luogo diverso dalla casa familiare entro sette giorni da oggi>>;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 27.06.2015 le parti hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Seminara, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cinquefrondi atto n. 7, parte II, serie B, anno 2015; b) che dal matrimonio sono nati due figli: (nata a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Polistena (RC) il 24/12/2018); c) che le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
d) che i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale alle condizioni pattuite dai propri assistiti;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni agli interessi dei figli minori;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.11.2024 da contro , trasformato in ricorso Parte_1 CP_1 congiunto all'udienza dinanzi al GI del 04.03.2025, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Seminara il 27.06.2015, alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola