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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 9999/24 promossa da:
nato a [...],Provincia di Santa Fe, Argentina, il Parte_1
08.08.1953 rappresentato dall'avv Francesca Testini RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino RESISTENTI nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 6.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino il ricorrente ha evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto: di essere discendente di , nato il [...] a [...] Persona_1
(TO), Italia e coniugato con italiana, il 09 ottobre 1875 a Lione, Persona_2
Francia e deceduto il 29 aprile 1907 a Rosario, Santa Fe, Argentina. Da e è nato Persona_1 Persona_2 Persona_3
in data il 11 settembre 1888 a Rosario, Santa Fe, Argentina che contraeva
[...] matrimonio con il 10 settembre 1910 a Rosario, provincia di Santa CP_2
pagina 1 di 4 Fe,Argentina, e dall'unione è nata il [...] a [...], Persona_4
Circondario di San Martin, Provincia di Santa Fe, che contraeva matrimonio con
[...]
il 10 aprile 1947 a Rosario, Provincia di Santa Fe,Argentina e dall'unione Persona_5 nasceva l'odierno ricorrente, nato a [...], Provincia di Santa Parte_1
Fe, Argentina, il 08 agosto 1953. Il non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non Controparte_1 comparso veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti. All'esito dell'udienza del 6.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza ed in atti. Venendo al merito, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, il predetto fa valere il diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato Per_1
, nato il [...] a [...] vedano allegati al ricorso
[...] introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso i suoi discendenti per linea paterna. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sul punto il ricorrenti ha dato prova (si veda documento allegato al ricorso introduttivo) di aver tentato senza esito di prenotare un appuntamento presso il
[...]
a Rosario per la presentazione della richiesta di riconoscimento della Parte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis e che, alla data di presentazione del ricorso, non soltanto non avevano ottenuto dalla PA alcun riscontro, ma che il stesso, non rende noto Parte_2 agli interessati neppure le convocazioni per le analisi delle istanze, con evidente condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
pagina 2 di 4 Orbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il bisnonno per linea paterna era cittadino Persona_1 italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1875 e trasferitosi in Argentina, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , nonno del ricorrente. Persona_3
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal documento depositato dal ricorrente sub docc. 2 e 3 si evince che lo stesso non si trova nel registro dei cittadini argentini o francese nativi o per scelta o naturalizzati. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio . Persona_3
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva infatti in Argentina. Persona_3
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del pagina 3 di 4 legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Pertanto poteva trasmettere la cittadinanza italiana al proprio Persona_1 figlio e questi, a sua volta, poteva trasmettere la cittadinanza Persona_3 alla propria figlia e così proseguendo nella discendenza fino ad arrivare al ricorrente. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo al ricorrente della cittadinanza italiana. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni altra domanda. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il CP_1 intimato svolto difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 10.11.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
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