TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 121
TAR
Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità della lex specialis per previsione di un profilo specifico del candidato

    Il bando limita l'area funzionale del SSD a un'unica e ben delimitata area (marketing/marketing digitale), anziché considerare l'intero SSD. Inoltre, i corsi istituzionali oggetto di futuro affidamento sono già nella titolarità dei concorrenti, rendendo la previsione del bando illogica e viziata da eccesso di potere per sviamento.

  • Accolto
    Illegittimo utilizzo del profilo delineato nel bando per valutare la congruità delle pubblicazioni scientifiche

    Il criterio 'Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di prima fascia delineato all’interno del bando e con il settore concorsuale' è illegittimo perché il bando non poteva delineare un profilo specifico, ma solo richiamare il SSD. L'utilizzazione di tale criterio è quindi inutile o illegittima.

  • Accolto
    Illegittima e sviata previsione complessiva dei punteggi per la valutazione dell'attività dei candidati

    Attribuire 60 punti su 100 a sole 12 pubblicazioni è illogico e riduttivo. La separazione della ricerca dalla pubblicistica e l'eccessivo peso dato alle pubblicazioni penalizzano chi ha pubblicato di più e agevolano chi ha pubblicato di meno. L'attribuzione di soli 12 punti all'attività didattica è palesemente irragionevole per la selezione di un professore ordinario.

  • Accolto
    Illegittima previsione del criterio 'documentata attività di ricerca e formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri' e errata applicazione del relativo punteggio al ricorrente

    La scelta di non valorizzare l'attività di ricerca svolta come professore associato appare manifestamente irrazionale e non giustificata dalle parti resistenti.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione nel rifiuto di adottare la procedura di sorteggio

    La decisione di non procedere al sorteggio, pur non essendo illegale per violazione di legge, è illegittima per eccesso di potere a causa di un difetto di motivazione, non essendoci stato uno sforzo motivazionale che andasse oltre l'adesione acritica alla nota degli uffici.

  • Accolto
    Vizio derivato degli atti prodromici e consequenziali

    Per le ragioni complessivamente esposte, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, comportando l'annullamento di tutti gli atti della procedura, inclusi quelli prodromici e consequenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 121
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 121
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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