Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Calzolaio, Maria Cristina Mattiacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lucchetti, Francesca Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei seguenti atti e provvedimenti:
1. Del Decreto del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 12.02.2025, Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “ approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, settore scientifico disciplinare ECON-07/A, ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. n. 240 del 30.12.2010. Dichiarazione di idoneità della Prof.ssa -OMISSIS- ”, pubblicato sul portale dell’Univ. Politecnica delle Marche in data 13.02.2025;
2. EL “ Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, nel Gruppo Scientifico Disciplinare 13/ECON-07, Settore Scientifico Disciplinare ECON-07/A, (D.R. n. -OMISSIS- del 05/11/2024 – prot. n. -OMISSIS-) Art. 24, c. 6 della L. 30.12.2010 n. 240 ”, prot. n. -OMISSIS- pubblicato sul portale dell’Univ. Politecnica delle Marche in data 13.02.2025;
3. Di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi inclusi i verbali n. -OMISSIS- in data 27.01.2025 e n. -OMISSIS- in data 04.02.2025 e relativo Allegato A, entrambi al prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2025;
4. Delle seguenti delibere e verbali del Consiglio di Dipartimento di Management dell’Univ. Politecnica delle Marche nonché i relativi allegati: verbale in data 10.09.2024, con particolare riferimento alla deliberazione rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 22 dell’o.d.g. (avvio procedura di chiamata); verbale in data 13.11.2024 con particolare riferimento alla deliberazione di cui al punto 16 dell’o.d.g. (Rinvio della discussione); verbale in data 4.12.2024, con particolare riferimento alla Delibera rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 18 dell’o.d.g. (designazione della Commissione giudicatrice), ivi inclusa la nota inviata al Direttore del Dipartimento dall’Ufficio Personale Docente dell’Ateneo, ivi menzionata ma non allegata e a tutt’oggi non nota; verbale in data 11.03.2025, con particolare riferimento alla Delibera rep. n. Rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 17 all’ o.d.g. (proposta di chiamata prof.ssa -OMISSIS-);
5. Del Decreto del Rettore dell’Univ. Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 11.12.2024 – Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “ nomina commissione giudicatrice per una procedura valutativa di chiamata di professore universitario di ruolo di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, settore scientifico disciplinare ECON-07/A, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. n. 240 del 30.12.2010 (D.R. n. 1457 del 05.11.2024) ”;
6. In parte qua, del Decreto del Rettore dell’Univ. Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 5.11.2024, Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “ Procedure di chiamata per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. n. 240 del 30.12.2010 nei gruppi scientifico disciplinari 13/ECON-07 e 09/IIND.07, settori scientifico disciplinari ECON-07/A e IIND-07/A ”, limitatamente alle norme richiamate nel presente atto e agli effetti da esse prodotti in relazione alla procedura di chiamata nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, nonché, si opus , gli atti dei vari organi di Ateneo di approvazione della procedura, nella misura e nelle parti in cui risultano affetti dai medesimi vizi censurati nei confronti del Decreto rettorale n. -OMISSIS-, ivi inclusi: a) la delibera dell’Assemblea della Facoltà di Economia del 24.10.2024 con cui è stato espresso parere favorevole alla procedura; b) la delibera del Senato Accademico dell’Ateneo del 29.10.2024 che ha espresso parere favorevole per quanto di competenza; c) la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 30.10.2024 con cui si autorizza l’avvio della procedura di reclutamento;
7. Si opus e in parte qua, del Regolamento chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli art. 18 e 24 della L. n. 240/2010 dell’Univ. Politecnica delle Marche, emanato con D.R. n. 200 del 23.12.2011 e ss.mm.ii.;
8. Di ogni atto, parere, comunicazione in genere inerente alla procedura di chiamata in esame, precedenti o successivi agli atti impugnati e comunque ad essi presupposti, connessi o conseguenti, ivi incluse le Convocazioni del Consiglio di Dipartimento di Management in data 6.11.2024, 27.11.2024, 4.03.2025, il parere del Senato Accademico dell’Univ. Politecnica delle Marche reso in data 21.3.2025 favorevole alla chiamata (tra gli altri) della Prof.ssa -OMISSIS- come professoressa ordinaria (non noto), atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente menzionati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 12\9\2025:
per l’annullamento e/o declaratoria di nullità dei seguenti atti e provvedimenti, conosciuti nei loro esatti riferimenti e contenuti a seguito delle produzioni documentali avversarie (avvenute il 6 e il 7 giugno 2025):
1) Delibera n. -OMISSIS- del 14.10.2024 dell’Assemblea di Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, recante ad oggetto: “ Punto 1 all’O.d.G. - Parere richiesta avvio procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di professore/professoressa di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, Gruppo Scientifico Disciplinare 13/ECON-07 – Economia e gestione delle imprese, Settore Scientifico-Disciplinare ECON-07/A – Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Management ”, con cui è stato espresso parere favorevole alla procedura;
2) Delibera n. -OMISSIS- adottata nella seduta n. -OMISSIS- del 29.10.2024 del Senato Accademico dell’Università Politecnica delle Marche, recante ad oggetto: “ N. 7 - PERSONALE DOCENTE. 2) Copertura posti personale docente ”, con cui è stato espresso parere favorevole alla procedura per quanto di competenza;
3) Delibera n. -OMISSIS- adottata nella seduta n. -OMISSIS- del 30.10.2024 del Consiglio di Amministrazione dell’-OMISSIS- Politecnica delle Marche, recante ad oggetto: “ N. 10 – PERSONALE DOCENTE. 3) Copertura posti personale docente ”, con cui è stato espresso parere favorevole alla procedura per quanto di competenza;
4) nota in data 28.11.2024 inviata al Direttore del Dipartimento DIMA dall’Ufficio Personale Docente dell’Università Politecnica delle Marche;
5) Delibera n. -OMISSIS- del 21.03.2025 del Senato Accademico dell’Università Politecnica delle Marche, recante ad oggetto: “Personale Docente e di Ricerca. 07/01 Chiamate personale docente” e relativo allegato, con la quale è stato espresso parere favorevole alla chiamata (tra gli altri) della Prof.ssa -OMISSIS- come professoressa ordinaria;
6) Delibera n. -OMISSIS- del 21.03.2025 del Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche, recante ad oggetto: “Personale Docente e di Ricerca. 07/01 Chiamate personale docente”, e relativo allegato, con la quale è stata approvata la chiamata (tra gli altri) della Prof.ssa -OMISSIS- come professoressa ordinaria;
nonché, per quanto occorrer possa, degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, anche già richiamati nel precedente elenco (dei quali ad ogni buon conto con il presente atto si rinnova l’impugnazione):
7) Decreto del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 12.02.2025, Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, settore scientifico disciplinare ECON-07/A, ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. n. 240 del 30.12.2010. Dichiarazione di idoneità della Prof.ssa -OMISSIS-”, pubblicato sul portale dell’Univ. Politecnica delle Marche in data 13.02.2025;
8) “Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, nel Gruppo Scientifico Disciplinare 13/ECON-07, Settore Scientifico Disciplinare ECON-07/A, (D.R. n. -OMISSIS- del 05/11/2024 – prot. n. -OMISSIS-) Art. 24, c. 6 della L. 30.12.2010 n. 240”, prot. n. 31494 del 10.02.2025, pubblicato sul portale dell’Univ. Politecnica delle Marche in data 13.02.2025;
9) tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi inclusi i verbali n. -OMISSIS- in data 27.01.2025 e n. -OMISSIS- in data 04.02.2025 e relativo Allegato A, entrambi al prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2025;
4) le seguenti delibere e verbali del Consiglio di Dipartimento di Management dell’Univ. Politecnica delle Marche nonché i relativi allegati: verbale in data 10.09.2024, con particolare riferimento alla deliberazione rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 22 dell’o.d.g. (avvio procedura di chiamata); verbale in data 13.11.2024 con particolare riferimento alla deliberazione di cui al punto 16 dell’o.d.g. (Rinvio della discussione); verbale in data 4.12.2024, con particolare riferimento alla Delibera rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 18 dell’o.d.g. (designazione della Commissione giudicatrice), ivi inclusa la nota inviata al Direttore del Dipartimento dall’Ufficio Personale Docente dell’Ateneo, ivi menzionata ma non allegata; verbale in data 11.03.2025, con particolare riferimento alla Delibera rep. n. Rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 17 all’ o.d.g. (proposta di chiamata prof.ssa -OMISSIS-);
10) Decreto del Rettore dell’Univ. Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 11.12.2024 – Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “nomina commissione giudicatrice per una procedura valutativa di chiamata di professore universitario di ruolo di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, settore scientifico disciplinare ECON-07/A, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. n. 240 del 30.12.2010 (D.R. n. 1457 del 05.11.2024)”;
11) in parte qua, Decreto del Rettore dell’Univ. Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 5.11.2024, Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “Procedure di chiamata per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. n. 240 del 30.12.2010 nei gruppi scientifico disciplinari 13/ECON-07 e 09/IIND.07, settori scientifico disciplinari ECON-07/A e IIND-07/A”, limitatamente alle norme richiamate nel presente atto e agli effetti da esse prodotti in relazione alla procedura di chiamata nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, nonché, si opus, gli atti dei vari organi di Ateneo di approvazione della procedura, nella misura e nelle parti in cui risultano affetti dai medesimi vizi censurati nei confronti del Decreto rettorale n. -OMISSIS-, ivi inclusi: a) la delibera dell’Assemblea della Facoltà di Economia del 24.10.2024 con cui è stato espresso parere favorevole alla procedura; b) la delibera del Senato Accademico dell’Ateneo del 29.10.2024 che ha espresso parere favorevole per quanto di competenza; c) la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 30.10.2024 con cui si autorizza l’avvio della procedura di reclutamento;
12) si opus e in parte qua, Regolamento chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli art. 18 e 24 della L. n. 240/2010 dell’Univ. Politecnica delle Marche, emanato con D.R. n. 200 del 23.12.2011 e ss.mm.ii.;
13) ogni atto, parere, comunicazione in genere inerente alla procedura di chiamata in esame, precedenti o successivi agli atti impugnati e comunque ad essi presupposti, connessi o conseguenti, ivi incluse le Convocazioni del Consiglio di Dipartimento di Management in data 6.11.2024, 27.11.2024, 4.03.2025, il parere del Senato Accademico dell’Univ. Politecnica delle Marche reso in data 21.3.2025 favorevole alla chiamata (tra gli altri) della Prof.ssa -OMISSIS- come professoressa ordinaria (non noto), atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente menzionati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. FA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 5 novembre 2024 è stata bandita la procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, per il gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07 – Economia e gestione delle imprese, settore scientifico disciplinare (SSD) ECON-07/A – Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Management.
Con decreto rettorale n. -OMISSIS-avveniva la nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, composta da docenti esterni all’Ateno dorico.
Presentavano la propria candidatura la Prof.ssa -OMISSIS- e il Prof. -OMISSIS-, entrambi già professori associati afferenti al Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM).
La Commissione nella prima riunione del 27/1/2025, nominato il presidente, procedeva tra l’altro alla individuazione dei criteri di valutazione dei candidati e alla distribuzione dei punteggi massimi per ciascuno di essi. Nella seconda riunione del 4/2/2025 procedeva alla valutazione dei candidati cui faceva seguito la redazione della relazione finale dei lavori svolti, da cui si evince che, all’unanimità dei componenti, il candidato ritenuto idoneo alla chiamata è stato individuato nella persona della Prof.ssa -OMISSIS-.
Con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 12/2/2025 venivano approvati gli atti della procedura di chiamata, cui faceva seguito la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11/3/2025 con cui veniva approvata la chiamata, quale professoressa universitaria di ruolo, fascia degli ordinari, della Prof.ssa -OMISSIS-, con presa in servizio per il 1°/10/2025. All’esito della procedura seguiva la notifica, da parte del Prof. -OMISSIS- del presente ricorso affidato ai seguenti motivi.
2. Primo motivo di ricorso.
Illegittimità della lex specialis della procedura valutativa comparativa per la previsione di un profilo specifico del candidato, corrispondente al curriculum didattico e scientifico di uno dei due candidati: violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 e 97 Cost, artt. 18 e 24, c. 6, l. n. 240/2010, artt. 3 e 4, D.M. 4.8.2011, n. 344, Reg. UnivPM n. 200/2011 e s.m.i.), eccesso di potere per sviamento dalla finalità tipica e ingiustizia sostanziale della delibera del Cons. Dip. di Management dell’UnivPM del 10.9.2024, p. 18 odg, e del bando (decr. Rett. n. -OMISSIS-). In subordine e si opus: illegittimità del Reg. UnivPM n. 200/2011 e s.m.i.
Si dice che il bando delinea le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere.
Tuttavia, esse, si dice, contengono indicazioni dettagliate e criteri limitativi che non hanno la natura di specifiche funzioni, ma costruiscono un profilo specifico, ridotto rispetto all’ampio profilo del SSD in cui è bandita la procedura valutativa selettiva (Economia e gestione delle imprese, di cui si allega la declaratoria ex D.M. 2.5.2024, n. 639, cfr. doc. 30 allegato al ricorso). Le “specifiche funzioni” sono ritenute ritagliate sul curriculum scientifico-didattico di uno dei due partecipanti al concorso (la qui controinteressata), risolvendosi quindi la procedura, in una ritenuta chiamata ad personam .
Infatti, si evidenzia, la controinteressata è titolare degli insegnamenti istituzionali di “Marketing” e “Marketing digitale” e il Bando così si esprime: “ Specifiche funzioni: verrà proposta l’attività didattica coerente e congruente con il SSD ECON-07/A - Economia e gestione delle imprese, svolta specificatamente nell’ambito dei corsi universitari istituzionali aventi ad oggetto tematiche di marketing e marketing digitale ”.
Anche le “specifiche funzioni”, si dice, sul piano degli interessi di ricerca, sono declinate dal bando in maniera sartoriale, aderendo all’operato della controinteressata, quanto a “ fenomeno della sostenibilità dal punto di vista del management ” (che rispecchia 5 lavori della controinteressata, di cui 2 monografie del 2024), “ gestione della supply chain ai modelli di business ” (che intercetta proprio le predette 2 monografie del 2024), “ tematica dell’innovazione connessa alla digital transformation ” (ulteriori 4 lavori della controinteressata).
Dunque il bando, secondo il ricorrente, in modo non corrispondente all’ampiezza del SSD, utilizza apparenti “ informazioni dettagliate sulle funzioni specifiche ” per tradurre nella lex specialis l’attività didattica e la produzione scientifica, per lo più del 2023/24, di uno specifico candidato, ossia della controinteressata.
Si evidenzia che la procedura ex art. 24, c. 6, L. 240/2010 in presenza di un solo candidato, è di fatto una procedura di idoneità, che implica lo scorrimento dell’unico candidato dalla posizione di professore associato a quella di ordinario nel SSD.
Tuttavia, si dice che quando i candidati (già strutturati) sono almeno due, l’intera procedura valutativa, a partire dalla sua lex specialis , deve rispettare i principi di buon andamento e imparzialità della P.A. e il più generale principio di eguaglianza fra i candidati del SSD in cui la procedura è bandita.
Si evidenzia che specialmente nelle procedure ex art. 24, c. 6, in cui ci sia più di un candidato risulta pacificamente applicabile la disposizione dell’art. 18, c. 1, lett. a), in merito alla “ specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ”.
Si pone poi in evidenza che l’art. 24, c. 6, l. 240/2010, rinvia per la procedura applicabile, all’art. 24, c. 5, il quale afferma che “ La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro ”. In tale contesto è intervenuto il D.M. n. 344/2011, il quale prescrive che i regolamenti universitari prevedano la valutazione dell’attività didattica (art. 3) e dell’attività di ricerca scientifica, quest’ultima ripartita in valutazione della attività di ricerca scientifica in senso stretto (art. 4, c. 1) e poi nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4, c. 2-3). Infine, e in modo separato dalla valutazione della didattica e della ricerca, i regolamenti universitari possono prevedere “ che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell’ateneo ”.
Il Reg. UnivPM in parola stabilisce che “ Art. 2 – Richiesta delle strutture (…) 3. Nella delibera di proposta del Dipartimento, dovranno essere indicati i seguenti elementi: (…) d. l’eventuale profilo richiesto esclusivamente mediante indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; (…) g. nel caso si proceda a chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5 della l. n. 240/2010, gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto per il quale viene chiesta la copertura ”. Per le procedure di valutazione di cui all’art. 24, c. 6, stabilisce altresì all’art. 9 che: “ 8. La valutazione avviene sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione; tali criteri sono stabiliti in conformità agli standard qualitativi di cui all’art. 24 c. 5 nell’ambito di criteri generali fissati con DM 4.8.2011 e degli eventuali altri elementi definiti dalla struttura dipartimentale richiedente il posto ”.
Ciò premesso, si dice che appare evidente che il profilo del candidato di una procedura valutativa ex art. 24, c. 6, stante le chiare disposizioni dell’art. 18, l. 240/2010 e del Reg. UnivPM, deve corrispondere alla indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari e non può estendersi ad aspetti o a tematiche che tendano addirittura a identificare uno specifico candidato in luogo di altri.
Quel che può essere richiesto dalla struttura che bandisce il posto è un più elevato standard qualitativo e/o livello di qualificazione didattica e scientifica che il candidato è tenuto a possedere in riferimento al suo settore scientifico di appartenenza.
Laddove si interpretassero le richiamate norme del Reg. UnivPM 200/2011 nel senso di ammettere una delineazione del profilo del candidato come attuata dal bando (e dalla precedente delibera del Consiglio di Dipartimento), in via subordinata, si impugnano tali disposizioni in quanto illegittime alla luce dei vizi sin qui censurati.
L’individuazione del profilo del candidato come effettuata dal Bando è, si deduce, di per sé illegittima. Tale illegittimità ha, inoltre, indebitamente influenzato la valutazione della Commissione, che a sua volta ha illegittimamente inserito tra i criteri di valutazione delle pubblicazioni proprio il “ profilo di prima fascia delineato nel bando ”, con ciò perpetrando in sede di valutazione gli effetti distorsivi della procedura impressi nella lex specialis .
3. Secondo motivo.
Illegittimità sotto plurimi profili dei criteri individuati dalla Commissione della procedura e illegittimità sotto plurimi profili della applicazione dei criteri al ricorrente: violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 e 97 Cost, art. 18, c. 1, e 24, c. 6, l. n. 240/2010, artt. 2, 3 e 4, D.M. 4.8.2011, n. 344, art. 9 Reg. UnivPM, delibera del Cons. Dip. di Management dell’UnivPM del 10.9.2024, p. 18 odg, e del bando, decr. Rett. n. -OMISSIS-) ed eccesso di potere per sviamento.
Si deduce la illegittimità dei criteri fissati dalla Commissione giudicatrice, influenzati decisivamente dalla illegittima lex specialis sopra censurata, sotto tre profili: a) l’illegittimo utilizzo del profilo delineato nel bando per valutare la congruità delle pubblicazioni scientifiche dei candidati; b) l’illegittima e sviata previsione complessiva dei punteggi per la valutazione della attività dei candidati operata dalla Commissione in spregio del D.M. 344/2011 e degli orientamenti di settore (SIMA); c) l’illegittima previsione del criterio “ documentata attività di ricerca e formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri ” e l’erronea applicazione del relativo punteggio al ricorrente.
Si dice che nel verbale n. 1 si identificano i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da cui di fatto dipende l’esito della procedura, stante l’abnorme punteggio di 64/100 attribuito e, quale secondo criterio di valutazione si individua la “ Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di prima fascia delineato all’interno del bando e con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura ”, attribuendo “ Fino ad un massimo di punti 2 ” per ciascuna delle 12 pubblicazioni ammesse a valutazione, per un totale di 24 punti su 100.
La congruenza della pubblicazione scientifica del candidato, si deduce, andava valutata esclusivamente con riguardo al SSD di riferimento, non con le tematiche del (solo) marketing, del (solo) marketing digitale, della (sola) sostenibilità, della (sola) supply chain, della (sola) trasformazione digitale. Si ribadisce che il SSD si chiama Economia e gestione delle imprese e ricomprende ma non è limitato al marketing, al marketing digitale ed ai singoli aspetti individuati e prescelti dal bando in spregio alla declaratoria di settore.
Si evidenzia che la commissione ha riconosciuto: - alle pubblicazioni scientifiche un peso di 64/100, di cui 60/100 alle 12 pubblicazioni presentabili e 4/100 alla produzione scientifica complessiva; - al curriculum e all’attività didattica 36/100, ripartiti in 24/100 per il curriculum e in 12/100 per l’attività didattica. Seguendo questa modalità la commissione ha ottenuto un risultato specifico. Riconoscere una quantità così vasta e sproporzionata di punti (60/100) per la valutazione delle sole 12 pubblicazioni scientifiche presentabili dai candidati significa limitare fortemente l’impatto che il curriculum migliore (progetti finanziati, premi, attività di ricerca internazionale, ecc.) o l’attività didattica più intensa di un candidato ha sulla valutazione comparativa complessiva. Significa anche riservarsi una amplissima discrezionalità nella valutazione – in un settore non bibliometrico come quello in oggetto – delle pubblicazioni scientifiche.
La fissazione dei criteri per la valutazione di didattica e ricerca universitaria effettuata dalla commissione, si dice, viola il D.M. 344/2011, è affetta da eccesso di potere in quanto arbitraria e poiché richiamando il D.M. 344/2011 e la sua applicazione, la commissione si è autovincolata a non contraddirlo.
Si evidenzia che i criteri adottati si discostano dalle linee guida per le procedure selettive di professore ordinario che la Società italiana di management (asseritamente l’associazione più rappresentativa in termini di associati del SSD), ha adottato.
Si lamenta, inoltre, che la Commissione, nell’esercizio della sua discrezionalità, per la valutazione del CV e della attività di ricerca scientifica dei candidati (tot. 24/100 punti) ha inteso individuare il criterio della “ documentata attività di ricerca o di formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri ” per complessivi 6 punti. Tuttavia, si evidenzia come sia irrazionale, che, per un posto di professore di prima fascia, la documentata attività di ricerca e formazione non comprenda alcun punteggio specifico per gli anni di svolgimento dell’attività di professore di seconda fascia, che anzi sono proprio esclusi. In aggiunta, si deduce, non si comprende come possa attribuirsi rilevanza ai soli periodi da ricercatore strutturato in modo diverso da quelli in qualità di professore strutturato, ai fini della valutazione della “ documentata attività di ricerca ” presso lo stesso ente nazionale, cioè la UnivPM. Si tratta, si dice, di un criterio irrazionale, con ogni evidenza, poiché dal punto di vista della attività di ricerca essere professore associato non è meno significativo di essere ricercatore a tempo indeterminato. Né soccorre a tal fine il riferimento alle “attività equivalenti” riportato nel criterio in esame, giacché in sede applicativa, la commissione non ha in concreto attribuito alcun punteggio agli anni di attività come professore associato.
Si evidenzia che per il criterio in esame, vengono al ricorrente assegnati 3,5 punti, cioè 0,5 punti per 7 anni di attività di ricerca (2007/2014) in qualità di ricercatore universitario. Non vengono, invece, computati affatto i successivi 10 anni (2014/2024) in qualità di professore associato, neppure come attività di ricerca assimilabile o equivalente.
Viceversa, si evidenzia che la controinteressata è stata ricercatrice a tempo indeterminato presso UnivPM per 13 anni (2006/2019) e quindi ottiene tutti i 5 punti disponibili (0,5x10).
Si precisa che questo criterio non risulta neanche fra quelli indicati dal DM 344/2011 e non sembra un riconosciuto criterio o standard internazionale.
4. Terzo motivo.
Illegittimità della nomina della Commissione giudicatrice. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. 1 l. n. 190/2012. Violazione e falsa applicazione Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC con Delibera n. 1208/2017. Violazione e falsa applicazione atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14.05.2018. Violazione e falsa applicazione del Reg. UnivPM 200/2011. Violazione art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, carenza di motivazione. In subordine: illegittimità del Reg. UnivPM 200/2011e s.m.i.) .
La nomina della Commissione come avvenuta nella procedura in esame è ritenuta illegittima. In particolare si sottolinea che i potenziali candidati alla procedura sono già noti. Si tratta quindi di un procedimento in cui le esigenze di tutela dell’imparzialità e della trasparenza risultano particolarmente significative. Si ricorda che il Piano Anticorruzione 2017 per le pubbliche amministrazioni adottato dall’Anac al par. 5.2.4, dedicato alla formazione delle commissioni giudicatrici suggerisce tra l’altro, che “ per l’individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale ”.
La predetta raccomandazione dell’ANAC, si afferma, è ripresa pressoché testualmente nell’Atto d’indirizzo del MIUR n. 39/2018, (doc. 22, pag. 12; rectius , pag. 11), senza alcuna limitazione di applicazione all’una o all’altra procedura di chiamata.
Si lamenta che UnivPM non ha adottato procedure specifiche in adeguamento al PNA 2017 sotto questo profilo.
Il Reg. UnivPM 200/2011 (doc. 24) non dettaglia, si dice, le modalità di individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, pur non escludendo il sorteggio. L’art. 5 del Regolamento (applicabile anche alle procedure ex art. 24 della l. n. 240/2010 per rinvio contenuto nel successivo art. 9 c. 7) stabilisce che la Commissione viene nominata “ su proposta del Consiglio della struttura dipartimentale ” e “ i componenti della Commissione sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale o, in mancanza, tra i professori appartenenti al macrosettore relativo ”. Il bando della procedura qui in esame all’art. 4, utilizza termini analoghi al Regolamento.
Il Consiglio di Dipartimento, si lamenta, ha deliberatamente scelto di non procedere al sorteggio, nonostante l’espressa richiesta formulata in tal senso dal ricorrente (doc. 6), così motivando, “ sarebbe problematico ricorrere all’utilizzo della modalità del sorteggio perché non prevista dal Regolamento di Ateneo né mai utilizzata/attuata in passato. L’eventuale ricorso a tale criterio richiederebbe una procedura complessa che andrebbe normata ”.
Si deduce, quindi, che è insufficiente la motivazione addotta nella seduta del 4.12.2024 dal Presidente del CDD e Direttore di Dip., sulla scorta di una nota dell’ufficio del personale docente, secondo cui, come visto, “ sarebbe problematico ” procedere con la procedura di sorteggio in quanto non disciplinata dal Reg. UnivPM 200/2011 e mai attuata prima.
Si dice, sotto questo profilo, che i commissari scelti non sono neutrali rispetto ai candidati. Ciò, in particolare, accade con il presidente della commissione, che negli ultimi anni ha collaborato con la controinteressata, mentre nella tornata 2018 dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore scientifico 13 B2 Economia e Gestione delle Imprese, ha formulato un giudizio non favorevole verso l’odierno ricorrente.
Si critica, poi, il fatto che la commissione abbia valutato diversamente la stessa pubblicazione (del 2019, “ Advancing Social Media Driven Sales Research: Establishing Conceptual Foundations for B-toB Social Selling ”) presentata da entrambi i candidati (cfr. Allegato A al verb. n. -OMISSIS- della commissione, doc. 13, rispettivamente pag. 5 e pag. 12).
Si evidenzia, anche, che i commissari non hanno rilevato una significativa carenza di informazioni nel curriculum della controinteressata. Si ricorda che il DM n. 344/2011, richiamato dalla commissione nella seduta in cui ha fissato i criteri di valutazione dei candidati (cfr. verb. n. 1, doc. 11), all’art. 3 relativo alla valutazione della didattica prevede che a tal fine siano considerati anche gli “ esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei moduli/corsi tenuti ”. Alla luce di ciò, il ricorrente nel proprio curriculum ha riportato le valutazioni conseguite nella didattica (doc. 1, pagg. 36-37) mentre una analoga informazione non è riportata nel CV della controinteressata né in altri documenti da ella prodotti. Ma la commissione non ha rilevato tale mancanza. Sono, infine, rilevate incongruenze nei giudizi discorsivi attribuiti dai commissari ai due candidati, allorché sono coinvolte medesime riviste scientifiche sulle quali gli stessi hanno pubblicato.
5. Si sono costituite per resistere al ricorso, difendendosi con documenti e memorie, sia l’Università che la controinteressata, in epigrafe dettagliate.
6. L’Università, con riferimento al primo motivo ha evidenziato che una cosa è l’indicazione delle specifiche funzioni che il docente vittorioso sarà chiamato a svolgere, altra cosa sono i criteri di valutazione dei candidati. La difesa erariale evidenzia che la procedura è stata indetta, unicamente, con riferimento specifico al settore scientifico disciplinare di interesse dell’Ateneo. In tale contesto, il requisito imprescindibile, dunque necessario e sufficiente, per la partecipazione alla procedura è l’aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia con riferimento a quello specifico settore scientifico - disciplinare. Sotto tale profilo, l’indicazione delle specifiche funzioni assume unicamente valore informativo per i candidati, in quanto chiarisce quali effettivi compiti didattici e di ricerca il docente vittorioso sarà chiamato a svolgere nell’Ateneo, ciò che non va in nessun modo confuso con i “criteri selettivi” dei candidati.
Quanto ai criteri per la valutazione dei candidati, si dice che in coerenza con il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 è stata delineata una ripartizione perfettamente bilanciata dei punteggi ed in linea con le altre procedure selettive.
Relativamente alle pubblicazioni, si dice che emerge una valutazione che, come avviene normalmente per tutte le procedure concorsuali, si basa essenzialmente su una serie di fattori che tengono conto dell’originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, nonché ovviamente della coerenza con il settore scientifico disciplinare ECON-07/A - Economia e gestione delle imprese. In ogni caso, si evidenzia, la differenza sul totale della valutazione sarebbe comunque sufficiente a determinare la controinteressata quale vincitrice del bando: infatti, in merito alla “ congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di prima fascia delineato all’interno del bando e con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura ” la differenza complessiva sulle 12 pubblicazioni e di soli 3 punti su una differenza totale di 6,8 ( rectius : la differenza nei punteggi finali tra i candidati è stata di 5,1: 87,7 la controinteressata, 82,6 il ricorrente).
In definitiva, secondo la resistente Amministrazione, emerge con chiarezza che l’indicazione delle funzioni che il candidato vincitore dovrà svolgere non assume valore di requisito di accesso alla procedura di selezione né tanto meno quale criterio di valutazione dei candidati.
L’Amministrazione resistente evidenzia, inoltre, che se si voglia ritenere che gli atti di indizione della selezione, per come redatti, contengano requisiti limitativi della possibilità di partecipare alla procedura da parte dell’odierno ricorrente laddove prevedono l’indicazione delle specifiche funzioni, tali atti avrebbero dovuto essere autonomamente impugnati nei termini di legge.
7. Quanto al secondo motivo, si afferma che la determinazione dei criteri, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati è avvenuta nel rispetto dei parametri definiti dall’art. 24 co. 5 del D.M. n. 243 del 25.5.2011 e nello specifico, pubblicazioni scientifiche, l'attività di ricerca scientifica, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. La commissione ha quindi, legittimamente ed in linea con i criteri generali stabiliti dal già menzionato DM, deciso di assegnare per le pubblicazioni fino ad un massimo di punti 64, per curriculum/attività di ricerca scientifica fino ad un massimo di punti 24 e per attività didattica fino ad un massimo di punti 12, per un totale di punti 100.
Le critiche relative al modo con cui la commissione ha giudicato le pubblicazioni presentate, sono ritenute inammissibili, perché investono un giudizio tecnico - discrezionale. Né la valutazione delle pubblicazioni dei candidati è stata influenzata dalla descrizione, effettuata con finalità puramente informative ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a) legge 240/2010, delle funzioni che il docente avrebbe svolto una volta vinto il concorso. Sulla doglianza relativa alla sperequazione dei criteri valutativi, per il 64% ponderati sulle sole pubblicazioni, l’Amministrazione deduce che le modalità con le quali la commissione decide di ripartire i punteggi tra i titoli astrattamente valutabili rientra nella sua piena discrezionalità tecnica, come tale non censurabile da parte del Giudice amministrativo.
Inoltre, si evidenzia che la selezione e la distribuzione dei punteggi sono state effettuate dalla commissione prima di conoscere il nome dei candidati e le pubblicazioni che gli stessi avrebbero presentato.
In merito alle doglianze relative alla mancata valorizzazione degli anni di ricerca svolti quale professore di seconda fascia, l’Università deduce l’ampia discrezionalità nella determinazione dei criteri valutativi e nella loro applicazione da parte della commissione e che, comunque, l’esito della valutazione non sarebbe mutato. Ciò in quanto, l’odierno ricorrente per il criterio “ Documentata attività di ricerca o di formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri ”, per il quale era attribuibile un massimo di 6 punti, ha comunque raggiunto il punteggio di 4,5. Anche laddove avesse conseguito il massimo (quindi 1,5 punti in più), considerata la valutazione complessiva, con un differenziale di 5,1 rispetto alla vincitrice, il risultato finale non sarebbe risultato diverso.
8. Quanto al terzo motivo di ricorso, viene affermato che il sorteggio quale criterio di scelta dei commissari, avrebbe violato il regolamentare di ateneo. Si sottolinea, inoltre, che lo scostamento dalla procedura prevista nel Regolamento e, a maggior ragione, la eventuale modifica del predetto Regolamento, sarebbe stata una scelta inopportuna se si considera che il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 128 del 19 maggio 2025, ha approvato un disegno di legge per la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Tra le varie modifiche è previsto che le commissioni giudicatrici per il reclutamento dei professori ordinari, associati e dei ricercatori saranno composte da almeno quattro membri esterni all’ateneo che bandisce la procedura, selezionati tramite sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e almeno un membro interno all’università che ha indetto la procedura. A seguito della entrata in vigore della normativa anzidetta, si evidenzia, l’Ateneo procederà senz’altro alla modifica del relativo Regolamento, pur dovendosi evidenziare che neanche il disegno di legge prevede la modalità del sorteggio per la nomina della intera commissione.
Inoltre, quanto alle restanti critiche recate nel motivo, si fa notare che lo stesso ricorrente afferma (a pag. 32 del ricorso) come non vi sono ipotesi di conflitto di interessi tra i candidati e i commissari, mentre le critiche inerenti alla valutazione delle pubblicazioni attengono alla non sindacabile discrezionalità tecnica della commissione.
9. Parte controinteressata, relativamente al primo motivo di ricorso, ha rilevato come le indicazioni contenute nella delibera del Consiglio di Dipartimento, poi riportate nel bando, siano una proiezione in chiave riassuntiva dei molteplici aspetti e attività caratterizzanti il settore in esame (ECON-07/A). Nella maggior parte dei bandi indetti dalle università presenti sul territorio italiano, si evidenzia, sono inserite “specifiche funzioni”, nella parte in cui si descrive il ruolo di professore o ricercatore per cui è indetto il concorso (si allega una raccolta di bandi indetti dalle varie università nel doc. n° 13 dep. 7 giugno 2025).
Quanto al criterio “ Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di prima fascia delineato all’interno del bando e con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura ”, che secondo il ricorrente proverebbe come la profilazione del bando agevoli uno dei due candidati, si dice che tale criterio si riferisce, a differenza di ciò che sostiene parte ricorrente, al profilo indicato nel SSD di riferimento (“ profilo di prima fascia delineato all’interno del bando ”) e al relativo settore concorsuale. Nel caso di specie, il Settore Concorsuale è “13/B2 Economia e gestione delle imprese”, mentre il SSD è ECON-07/A Economia e gestione delle imprese.
Tanto è altresì confermato, si dice, dalle valutazioni individuali sui profili dei due candidati, redatte dai membri della Commissione nel verbale n.2 del 4.2.2025 (doc. n° 3, deposito 7 giugno 2025 pp. 7, 8, 14, 15), che afferiscono alla pertinenza delle produzioni scientifiche da un lato al Settore Concorsuale 12/B2, dall’altro al SSD ECON-07/A, non facendo mai riferimento alle specifiche funzioni riportate nel bando.
Inoltre, anche se il ridetto criterio valutativo si riferisse alle “specifiche funzioni” delineate nel bando, si osserva che, essendo dette funzioni solo una riproposizione in chiave riassuntiva delle previsioni contenute nel SSD di riferimento, non aggiungendo alcun requisito ulteriore, il criterio assunto quale “ congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di prima fascia delineato all’interno del bando e con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura ” non è comunque da ritenersi illegittimo.
10. Quanto alla ponderazione dei punteggi si dice, che il peso conferito a ciascun criterio dalla commissione è una valutazione del tutto discrezionale ed insindacabile. Sotto tale profilo si richiamano due esempi (docc. nn° 15a e 15b), relativamente ai criteri valutativi utilizzati dalle commissioni in due selezioni per le Università di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, sempre relative al SSD in oggetto (ECON-07), dove alle produzioni scientifiche è stato attribuito un punteggio, in entrambi i casi, di 60 punti, esattamente come nel caso in esame.
La controinteressata evidenzia, inoltre, che il PNA 2017, nonché il successivo atto di indirizzo del MIUR n. 39/2018, sono atti di indirizzo, non vincolanti per il singolo ateneo, che ha una forte autonomia, secondo i dettami dell’art. 33 Cost. e dei commi 2 e 4 dell’art. 1 L. 240/2010.
Sul mancato computo a favore del ricorrente degli anni trascorsi come professore associato, si dice che la formulazione di un criterio rientri nella piena discrezionalità della commissione. Comunque, si ipotizza, il mancato inserimento dei punti per gli anni da professore associato può essere attribuito al fatto che tali punti siano stati inseriti nella categoria relativa all’attività didattica, per la quale il controinteressato ha ottenuto il massimo punteggio.
11. Quanto al terzo motivo di ricorso si deduce la legittimità della nomina della commissione e la sua equidistanza tra le parti, nonché la legittimità e imparzialità delle singole valutazioni contestate da parte ricorrente. Si ribadisce che la commissione è stata formata nella sua totalità da professori esterni all’ateneo, inoltre la stessa è stata messa a conoscenza dei candidati solo dopo la determinazione dei criteri valutativi.
Peraltro, si fa notare che la scelta di non ricorrere al sorteggio dei membri della commissione non comporta automaticamente il mancato rispettato dei principi anticorruttivi, di imparzialità e di buon andamento. Si afferma che non si sarebbe potuto seguire una procedura contraria alle disposizioni regolamentari, che non prevedono il sorteggio.
Quanto alle asserite relazioni tra la controinteressata e alcuni membri della commissione, si evidenzia come sia normale che ricercatori con anni di esperienza ed attività, abbiano avuto una qualche collaborazione nel tempo.
In particolare, si dice, non è rilevante che il presidente della commissione abbia collaborato con la controinteressata in un singolo articolo (non due) o che un altro commissario collabori con una rivista per la quale la controinteressata ha scritto alcuni articoli, rivista per la quale, tra l’altro, lo stesso ricorrente è un reviewer (si rimanda alla pag. 25 del curriculum del ricorrente).
È, inoltre, secondo la controinteressata, inconferente che il presidente abbia già valutato con giudizio non favorevole il ricorrente in occasione della tornata 2016 (non 2018, come sostenuto da controparte) per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia. Infatti, il ricorrente avrebbe, si afferma, ottenuto la medesima valutazione non positiva anche alla successiva tornata del 2018, nella quale il presidente della commissione del concorso all’esame, non faceva più parte dell’allora commissione valutatrice.
Quanto al punteggio differente ottenuto dai due candidati per la medesima pubblicazione sottoposta alla valutazione della commissione, si rileva che i punti in meno ottenuti dal ricorrente relativi al criterio “ Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione” , vanno rapportati anche alla valenza dei singoli contributi degli autori al paper.
Il singolo apporto alle pubblicazioni, si osserva, è discrezionalmente valutato dalla commissione e, probabilmente, le diversità di punteggi si spiegano alla luce dei diversi contributi soggettivi alle opere. Infatti, si fa notare che la produzione scientifica del ricorrente è maggiormente caratterizzata da coautoraggio rispetto alla sua competitor.
Riguardo alla mancanza, nel curriculum della controinteressata, degli esiti della valutazione sull’attività didattica da parte degli studenti (criterio non previsto nel bando), detto criterio non è stato preso in considerazione dalla commissione nel momento della determinazione dei criteri valutativi e ciò sarebbe legittimo alla luce dell’ampia discrezionalità che quest’ultima possiede.
12. All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2025, fissata per la trattazione della istanza cautelare, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensiva con ordinanza n. -OMISSIS- del 13 giugno 2025 (non appellata), con cui ha così disposto, “ Considerato
Che al sommario esame proprio della presente fase cautelare il ricorso appare assistito da elementi di fumus boni iuris, che trovano emersione segnatamente con riguardo alle doglianze recate al secondo motivo di diritto, le quali, assieme alle ulteriori, andranno, comunque, approfondite nella naturale sede di merito,
Che sotto il profilo del pericolo grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito, nel bilanciamento degli opposti interessi, debba valorizzarsi che:
i) le esigenze della didattica (cfr. pag. 3 del bando, doc. 4 all.to al ricorso: “Specifiche funzioni: verrà proposta l’attività didattica coerente e congruente con il settore scientifico disciplinare ECON-07/A - Economia e gestione delle imprese, svolta specificatamente nell’ambito dei corsi universitari istituzionali avanti ad oggetto tematiche di marketing e marketing digitale”) paiono nell’immediato già assicurate dagli stessi candidati alla procedura selettiva per Professore ordinario in esame, sia dall’odierna controinteressata, attuale titolare dei corsi di “Marketing” e “Marketing digitale”, presso la Facoltà di Economia della resistente Amministrazione (cfr. pag. 10 doc. 8 deposito del 7 giugno 2025), sia dal ricorrente (presso Università Politecnica delle Marche, quanto al tema del “Marketing”, cfr. pag. 36 punto n. 10 doc. 1, allegato al ricorso), mentre non sono emerse nelle allegazioni di parti resistente e controinteressata quali ulteriori esigenze didattiche (o di ricerca) sarebbero inficiate dal mantenimento della re adhuc integra sino alla decisione di merito;
ii) pare anche nell’interesse dell’Amministrazione, oltre che di parte controinteressata, l’adeguato approfondimento della causa nella più proficua sede di merito, avuto riguardo alla breve dilazione temporale infra disposta ai sensi dell’art. 55 c. 11 c.p.a., rispetto alla prevista presa di possesso della vincitrice della selezione (ossia il 1° ottobre 2025, cfr. pag. 5 memoria resistente deposito del 6 giugno 2025), comunque non imminente;
iii) nel ricorso (cfr. pag. 34) parte ricorrente ha identificato nell’incardinamento della controinteressata, il “periculum per l’effettiva possibilità di garanzia giurisdizionale” dei propri diritti ed ha spiegato in udienza in camera di consiglio, che l’incardinamento di parte controinteressata, naturale conseguenza della procedura in essere in assenza di sospensiva, provocherebbe una riduzione dei punti organico e il conseguente detrimento delle facoltà assunzionali della P.A. resistente, con conseguente riduzione delle possibilità di carriera di parte ricorrente;
iv) è in re ipsa il danno curriculare da mancato esercizio delle funzioni (irrisarcibile, se non per equivalente), conseguente l’eventuale e ipotetica procrastinata presa di servizio conseguente l’ipotetica ed eventuale illegittimità della procedura;
v) va condiviso che “Quanto, nello specifico, al danno per ritardata (assunzione o) promozione, si deve qui ribadire il consolidato principio di diritto per cui l'istituto dell'integrale ricostruzione della carriera, sotto il profilo sia economico e giuridico, è applicabile solo nei casi di illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di impiego già in corso (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 23 novembre 2023, n. 9974). 14.2. In tali ipotesi, qualora l'atto di sospensione o interruzione venga dichiarato illegittimo, l'interessato ha diritto a che la propria carriera, indebitamente arrestata o tout court troncata, venga ricostruita come se l'episodio sospensivo o interruttivo non vi sia mai stato. 14.3. Al contrario, nel caso di ritardata assunzione (o promozione) per l'accertata illegittimità degli atti del concorso, non è possibile una ricostruzione degli effetti economici, in quanto, in mancanza della prestazione lavorativa, non matura il diritto alla retribuzione, mentre le differenze retributive non conseguite possono essere chieste solo a titolo di risarcimento del danno (Cons. St., sez. II, 22 giugno 2022, n. 5128), (Consiglio di Stato, sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5706), ovviamente, deve aggiungersi, solo al ricorrere di tutte le componenti dell’illecito aquiliano;
Ritenuto
che sussistono, per le complessive ragioni esposte, le condizioni previste dall’art. 55 c.p.a. per l’emanazione di misura cautelare e che, pertanto, l’efficacia degli atti della procedura vada sospesa ”.
13. Il 29 agosto 2025 parte ricorrente ha notificato atto di motivi aggiunti, poi depositato il 12 settembre 2025. Il ricorso per motivi aggiunti è dichiaratamente proposto per gravare atti e provvedimenti, conosciuti nei loro esatti riferimenti (in epigrafe meglio dettagliati) e contenuti a seguito delle produzioni documentali avversarie (avvenute il 6 e il 7 giugno 2025).
Parte ricorrente evidenzia che pur avendo fatto “ riferimento nel ricorso introduttivo a tali atti, anche se non noti, in quanto richiamati in altri atti o per aver avuto notizia informale della loro avvenuta adozione, per doverosa cautela difensiva essi vengono impugnati con il presente atto di motivi aggiunti ”. Evidenzia altresì che “ Agli atti qui impugnati, per ragioni di cautela difensiva, si estendono le medesime censure formulate con il ricorso introduttivo, poiché essi sono affetti in modo autonomo da tutti i vizi ivi censurati, sia in quanto autonomamente li producono e li integrano, sia in quanto parte integrante della procedura concorsuale e della successiva procedura di chiamata della controinteressata che risulta complessivamente viziata nei termini già censurati ”.
In particolare, si evidenzia che: 1) la delibera n. -OMISSIS- del 14.10.2024 dell’Assemblea di Facoltà di Economia di UNIVPM, con cui è stato espresso parere favorevole alla richiesta di avvio di procedura concorsuale per cui è causa (docc. 5 e 6, UNIVPM); 2) la delibera n. -OMISSIS- del 2024 del Senato Accademico di UNIVPM, con cui è stato espresso parere favorevole alla richiesta di avvio di procedura concorsuale per cui è causa (doc. 8, UNIVPM); 3) la delibera n. -OMISSIS- del 2024 del CdA di UNIVPM, con cui è stata deliberata l’autorizzazione all’avvio della procedura concorsuale per la copertura del posto di professore di prima fascia per cui è causa (doc. 9, UNIVPM); attengono alla fase prodromica rispetto allo svolgimento della procedura concorsuale e sono, si dice, affette dai medesimi vizi denunciati con i motivi I-II-III del ricorso introduttivo, in particolare quelli dei motivi I e III; 4) la Nota del 28.11.2024 dell’Ufficio Personale Docente di UNIVPM inviata al Direttore del Dipartimento DIMA (doc. 16, UNIVPM); attiene alla definizione delle modalità di nomina della Commissione di concorso ed anche essa è affetta dai medesimi vizi denunciati con i motivi I-II-III del ricorso introduttivo, ma specificamente quelli del motivo III; 5) la Delibera n. -OMISSIS- del Senato Accademico di UNIVPM, con la quale è stato espresso parere favorevole alla chiamata della prof.ssa -OMISSIS- come professoressa ordinaria (doc. 6, -OMISSIS-); 6) la Delibera n. -OMISSIS- del CdA di UNIVPM, con la quale è stata approvata la chiamata (tra gli altri) della prof.ssa -OMISSIS- come professoressa ordinaria (doc. 7, -OMISSIS-); attengono specificamente alla fase successiva e di perfezionamento delle procedure di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- risultata vincitrice della procedura concorsuale ed esse sono affette dai medesimi vizi denunciati con i motivi I-II-III del ricorso introduttivo.
Si riproducono, trascrivendoli, nell’atto di motivi aggiunti gli stessi motivi di ricorso già formulati nel ricorso introduttivo, con riguardo agli atti dettagliati nei motivi aggiunti stessi.
Tutti questi atti, si afferma, sono ritenuti affetti dal vizio di invalidità derivata.
Si aggiunge, poi, un ulteriore motivo di ricorso, il III-Bis, concernente la nota del 28.11.2024 dell’Ufficio Personale Docente di UNIVPM (doc. 16, UNIVPM) e la delibera del CDD che su di essa si fonda.
Motivo III–BIS. Illegittimità della Delibera del CDD del 04.12.2024 in quanto fondata sulla Nota del 28.11.2024 dell’Ufficio Personale Docente dell’UnivPM. Violazione e falsa applicazione art. 1 l. n. 190/2012 e dell’art. 24, c. 6, l.n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC con Delibera n. 1208/2017. Violazione e falsa applicazione atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14.05.2018. Violazione e falsa applicazione del Reg. UnivPM 200/2011, nella parte in cui si nega la possibilità di adottare la procedura di sorteggio. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza assoluta di motivazione e di riferimento alle vigenti norme come in particolare il PNA 2017 cit. e l’apposito Atto di indirizzo MIUR 2018, cit.
Si evidenzia nel motivo che la delibera del CDD si fonda su una lettura sviata del contenuto della nota. Infatti, in merito al sorteggio, tale nota si limita ad affermare che appare “ più problematica la possibilità di ricorrere al sorteggio in quanto procedura non prevista nel nostro regolamento (né mai attuata). L’eventuale ricorso a tale criterio di individuazione richiederebbe una procedura complessa che andrebbe normata, con invitabili modifiche al nostro regolamento, e generalizzata a livello di Ateneo ”.
Né la ridetta nota, né la delibera in oggetto, si dice, affermano che la procedura di sorteggio non è compatibile con la legislazione vigente o con il Regolamento di Ateneo in materia di chiamate dei professori.
Si evidenzia che la nota 28 novembre 2024 non contiene alcun approfondimento tecnico-giuridico in ordine al tema del sorteggio.
14. Dopo il deposito di documenti, lo scambio di memorie e repliche, nonché la discussione orale, ricorso e motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025.
15. Va in primo luogo rigettata l’eccezione di irricevibilità sollevata sia dalla difesa erariale che da quella della controinteressata, con riferimento alle censure relative al bando (primo motivo), criticato per il fatto di contenere uno specifico profilo oggetto di selezione e non il profilo aderente al SSD nella sua interezza.
La latente possibile lesività della previsione del bando, infatti, si è, nella prospettazione di parte, materializzata nella sua attualità solo all’esito della procedura, dunque, ritualmente, il ricorrente ha gravato l’atto presupposto in uno con quelli conseguenti e applicativi.
Va anche rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale con riferimento alle censure (secondo motivo) inerenti all’esercitata discrezionalità tecnica, con specifico riferimento alla strutturazione dei criteri, alla ponderazione dei punteggi e alla valutazione delle opere del ricorrente, da parte della commissione giudicatrice.
Ai sensi dell’art. 113 della Costituzione, infatti, “ Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa ”.
Ai sensi dell’art. 7 del codice del processo amministrativo, inoltre, gli unici atti sottratti alla giurisdizione sono quelli emanati nell’esercizio del potere politico.
Nella specie, la discrezionalità tecnica e la sua “debole” sindacabilità “estrinseca” da parte del Giudice amministrativo (secondo le terminologie in uso nella maggior parte della giurisprudenza), non equivale ad arbitrio o a libertà nei fini da parte della commissione di un concorso, il cui operato è disciplinato, viceversa, da prescrizioni normative, che lo funzionalizzano, in ultima analisi, al buon andamento della Pubblica amministrazione, ex art. 97 della Costituzione.
L’operato delle commissioni di concorso, quindi, è normalmente ammesso al vaglio di legittimità, seppur, secondo il tralatizio insegnamento giurisprudenziale, nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento di fatto, ovvero non intellegibilità e trasparenza (da ultimo e tra le molte, Consiglio di Stato sez. III, 25/7/2025, n. 6663; Consiglio di Stato sez. III, 26/8/2025, n. 7113; Consiglio di Stato sez. III, 11/12/2024, n. 9972).
Parimenti va respinta l’eccezione di inammissibilità per genericità delle critiche rivolte al bando, sempre con riferimento alla ritenuta profilazione preventiva del futuro vincitore, sollevata dalla difesa della controinteressata, per non avere il ricorrente dimostrato come ciò si sarebbe risolto in un indebito vantaggio competitivo verso la controinteressata (dunque, in sintesi, quale fosse l’interesse a tale censura).
L’eccezione va respinta perché alle pagg. 17 e 18 del ricorso il ricorrente specificamente espone per quale ragione la delimitazione del profilo selezionando, mediante le “specifiche funzioni”, sia illegittima per violazione di legge in sé e, ulteriormente, con capacità viziante sull’operato della commissione.
16. Nel merito il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, per le ragioni che seguono.
Quanto al ricorso introduttivo.
16. 1 Il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio merita condivisione, nel senso che segue.
Per espressa affermazione del ricorrente (pag. 2 memoria depositata il 14 novembre 2025), da ritenersi quindi pacifica, gli aspiranti legittimati a concorrere al posto a concorso erano quattro. Dunque, al momento dell’emanazione del bando non erano noti i soggetti che avrebbero in concreto presentato domanda. Solo ex post sono stati individuati i partecipanti alla procedura.
Degli altri due professori nulla è processualmente noto, non è quindi possibile affermare con assoluta certezza che vi sia stata una “profilazione” preventiva di un determinato candidato, mediante il bando.
Tuttavia, parte ricorrente coglie nel segno allorché evidenzia come nel caso di specie vi sia coincidenza biunivoca fra SSD/“SC” – “SC”/SSD per quanto attiene al settore Economia e gestione delle imprese. Nella terminologia ora in vigore, per effetto del D.M. n. 639 del 2.5.2024 e relativi Allegati (doc. 30 allegato al ricorso, in particolare pagg. 500, 514 e 515), che fa riferimento ai GSD – Gruppi scientifico-disciplinari, il GSD 13/ECON-07 – “Economia e gestione delle imprese” è composto dal solo Settore scientifico disciplinare SSD: ECON-07/A – “Economia e gestione delle imprese”, con medesima declaratoria.
Tale considerazione verrà ripresa in relazione al secondo motivo di ricorso. Ma è anche qui rilevante come elemento sintomatico dell’eccesso di potere dedotto da parte ricorrente, nel motivo all’esame. Si consideri che il SSD in rilievo ha un’ampia declaratoria (cfr. pag. 515 doc 30 citato), riassuntivamente riguardante “ La prospettiva dell’economia e gestione” con “riferimento agli ambiti del sistema d’impresa nella sua unitarietà, delle sue aree funzionali - approvvigionamenti e relazioni con i fornitori, ricerca e sviluppo, innovazione, produzione, logistica, politiche finanziarie d’impresa, marketing e vendite ”.
Il complesso e articolato sistema d’impresa, quanto ad oggetto della didattica di un assumendo (a tempo indeterminato) professore ordinario in Economia e Gestione delle Imprese, viene dal bando limitato ad un’unica e ben delimitata area funzionale (quella del markenting/marketing digitale ) di tale sistema.
Il bando così, infatti, prevede, “ Specifiche funzioni: verrà proposta l’attività didattica coerente e congruente con il settore scientifico disciplinare ECON-07/A - Economia e gestione delle imprese, svolta specificatamente nell’ambito dei corsi universitari istituzionali avanti (rectius, aventi) ad oggetto tematiche di marketing e marketing digitale ”.
In tema, non essendo stato specificamente contestato quanto dal ricorrente affermato (e riportato anche nell’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-), va considerato pacifico il fatto che i corsi istituzionali in atto presso il Dipartimento di Management in “ Marketing ” e “ Marketing digitale ”, abbiano già un titolare, per cui, sotto questo profilo, la previsione del bando, oltre che carente dal punto di vista informativo o esemplificativo del complesso delle tematiche afferenti al SSD, appare anche illogica.
Il tema del profilo indicato nei bandi di concorso per professore universitario è stato già affrontato da questo Tribunale, da ultimo, con sentenza sez. I, 13 marzo 2024, n. 262 (non appellata), con cui è stata espressa adesione all’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui “ a garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell'Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Ciò all’evidenza riguarda in particolare la fase della valutazione comparativa, non la predisposizione del bando, con cui ben può l’amministrazione universitaria, proprio ai medesimi fini informativi e specificativi, dettare informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni ” (così, Cons. Stato, n. 3636/2022; in terminis, Cons. Stato, n. 5050/2018; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 86/2022; T.A.R. Veneto, n. 1118/2019, pronuncia confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6524/2020) (…) Sempre sul punto, il Consiglio di Stato ha ulteriormente argomentato che “…Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, dovendo l’oggetto della procedura concorsuale trovare specifica rispondenza nei settori scientifico-disciplinari definiti a livello nazionale, se ne desume che la commissione giudicatrice è tenuta a valutare la congruenza dei profili curriculari dei candidati rispetto all’intero settore concorsuale oggetto della selezione, non potendo invece la stessa elevare a criterio preferenziale uno soltanto dei tanti sotto-ambiti di interesse scientifico e professionale nei quali tale materia può in astratto articolarsi. Non è cioè possibile l’adozione da parte della Commissione di requisiti valutativi diversi dalla inerenza del curriculum dei candidati al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando (Sezione sesta, sentenza 14 gennaio 2021, n. 454). [...] In altre parole, l’indirizzo giurisprudenziale è volto a scongiurare il rischio che la singola Università possa arrivare al punto di tarare il profilo del professore da reclutare sull’impronta dei percorsi scientifici o professionale di un certo candidato, restringendo irragionevolmente la platea dei possibili concorrenti” (Cons. Stato, n. 3319/2021), (T.A.R. per le Marche, n. 262 citata).
Richiamando e condividendo tali statuizioni, occorre, qui, solo precisare che l’indicazione in bando di “ specifiche funzioni ”, è tema disciplinato dall’art. 18 comma 1 lett. a) L. 240/2010, che così dispone “ 1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale”.
La previsione, chiaramente funzionale alla “ pubblicità ” della procedura, tiene debitamente distinte le specificazioni del “ profilo ” (che può richiamare solo uno o più SSD) e delle “ specifiche funzioni” , rientranti nelle dettagliate informazioni da fornire assieme a quelle “ sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale” del posto a concorso.
In coerenza con tale previsione normativa e con la sua ratio , le specifiche funzioni indicate nel bando non dovrebbero assumere conformazione tale da delineare, surrettiziamente, uno specifico profilo di candidato, derogando alla sua individuazione mediante esclusivo riferimento al SSD.
Con riferimento alla didattica proposta al selezionando professore di prima fascia, viceversa, il bando gravato determina confusione tra profilo e funzioni, acuita dal fatto che i corsi istituzionali oggetto di futuro affidamento, sono già nella titolarità dei concorrenti (almeno uno il ricorrente, entrambi la controinteressata). In questi termini il bando si presenta viziato da eccesso di potere, per sviamento.
16.2 Anche il secondo motivo merita condivisione.
Va premesso che l’organo straordinario di valutazione, nella prima seduta del 4 aprile 2025 (cfr. doc. 13 dep. 6 giugno 2025 di parte resistente) in dichiarata conformità agli standard qualitativi di cui all’art. 24, comma 5 (deve intendersi della L. 240/2010) nell’ambito dei criteri generali fissati con D.M. n. 344 del 4.8.2011, ha deciso di assegnare “ per le pubblicazioni fino ad un massimo di punti 64, per il curriculum e per l’attività didattica fino ad un massimo di punti 36, (totale punti 100)” . Come si nota, in questa prima affermazione verbalizzata, manca del tutto la valorizzazione espressa e specifica dell’attività di ricerca.
Poi però, come risulta sempre dal verbale n. 1, discostandosi da questa prima affermazione, la commissione ha previsto 64 punti per le pubblicazioni scientifiche, 24 punti per il curriculum/ricerca scientifica e 12 punti per l’attività didattica.
La ricerca scientifica è stata, dunque, separata dalla produzione pubblicistica scientifica e valorizzata assieme al curriculum.
Emerge chiaramente che sin dalla sua propedeutica decisione, la commissione valutatrice ha inteso enucleare le pubblicazioni scientifiche da tutto il resto del valutabile, anche dalla stessa attività di ricerca che, secondo logica e comune esperienza, sta alla base di qualsiasi pubblicazione, attività questa che non è altro che la divulgazione della previa ricerca svolta. Inoltre, l’organo valutativo ha attribuito un peso alle pubblicazioni assolutamente preponderante e tale da porre in secondo e marginale piano ogni altra attività valutabile.
Va anche premesso che l’art. 5 comma 1 del bando di concorso prevedeva che i candidati sarebbero stati valutati “ sulla base dei criteri individuati preliminarmente secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell’ambito dei criteri generali fissati con D.M. 4.8.2011 n. 344 ”.
Deve notarsi, inoltre, che il verbale citato, quanto a criteri valutativi, fa riferimento all’art. 24, comma 5 (L. 240/2010), espressamente riguardante i ricercatori universitari, il quale, al secondo periodo, prevede che “ La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo ”.
Deve anche rilevarsi che né il bando, né il verbale n. 1 ridetto, citano provvedimenti dell’Università che abbiano dato attuazione al predetto Decreto Ministeriale individuando propri standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale.
Cosicché l’unica fonte normativa effettivamente richiamata nel verbale ridetto e applicata, quale autovincolo, rimane quella del DM 344/2011 (non quindi il DM 243/2011 come indicato da parte resistente; va però osservato che né il primo, né il secondo DM sono specificamente dedicati ai criteri valutativi per la nomina a professore di prima fascia, essendo il primo relativo ai professori associati, il secondo ai ricercatori a tempo determinato. Rimane il fatto, tuttavia, che sia il bando, sia il verbale redatto dalla commissione danno atto che la valutazione sarebbe stata effettuata secondo il DM 344/2011).
L’art. 3 del DM 344/2011 è dedicato alla “Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”.
L’art. 4 del DM 344/2011 è dedicato alla “Valutazione dell'attività di ricerca scientifica”, il comma 2 riguarda le pubblicazioni, quali parti integranti dell’attività di ricerca scientifica.
Tutto ciò premesso, l’operato della commissione appare viziato sotto tre principali profili.
16.2.1 In primo luogo, attribuire 60 punti su 100 a sole 12 pubblicazioni per selezionare un professore di prima fascia, appare manifestamente illogico e irragionevolmente riduttivo/semplificatorio, della ricchezza culturale di un’intera vita professionale.
È anche contrario al D.M. 344/11, art. 4, il quale non prevede lo spacchettamento della valutazione della ricerca (invero, non si capisce come si possa tenere razionalmente separata la fonte e l’esito dell’unitaria attività di ricerca) scorporando le pubblicazioni e dando loro di fatto peso assolutamente preponderante nell’economia della selezione.
Inoltre, attribuire 64 punti su 100 alle pubblicazioni, ossia 60 punti per le 12 valutabili e 4 punti alla produzione complessiva, significa relegare la valutazione del curriculum complessivo, la restante attività di ricerca e la didattica, a ruolo del tutto ancillare, in modo manifestamente illogico sotto più profili. La pubblicistica dei candidati viene, infatti, valutata per il 94% (60/64) circa con esclusivo riferimento a 12 pubblicazioni e per il 6% (4/64) circa con riferimento alla restante produzione. Non vi è chi non veda che un siffatto criterio penalizza chi ha pubblicato di più e di converso agevola chi ha pubblicato di meno. Un esito che appare logicamente inaccettabile per la selezione di un professore ordinario. Inoltre, valorizzare con 12 punti l’attività didattica, nella prospettiva della selezione di un docente di prima fascia, si presenta palesemente irragionevole, posto che, secondo l ’id quod plerumque accidit, chi si pone al vertice della carriera accademica dovrebbe eccellere nella divulgazione della propria disciplina mediante soprattutto l’insegnamento. Non a caso si parla di terza missione dell’università per indicare l’interazione di questa con la società, accanto alla prima e seconda missione, riconducibili alla formazione e alla ricerca.
Per cui pesare con il 12% dei punti attribuibili la didattica, prima e originaria missione dell’università, per certi versi, suo storico core business, appare scelta difficilmente comprensibile, che sconfina nella manifesta irragionevolezza.
Sul punto non sono condivisibili le deduzioni di parte controinteressata, che richiama i casi dell’Università di -OMISSIS- e -OMISSIS- citati, sia perché in quei casi si è trattato della selezione di ricercatori a tempo determinato, caso ben diverso dalla selezione di un professore di prima fascia a tempo indeterminato (che al di là delle contingenze, sarà abilitato in un indeterminato futuro a condurre la propria professione a tutto campo, nell’ambito dell’Economia e Gestione delle imprese) sia perché, in quei casi 60 punti su 100 (non 64 su 100, come nell’odierno caso) sono stati attribuiti per la produzione scientifica complessiva, non per 12 articoli o monografie.
16.2.2 In secondo luogo il criterio valutativo “ congruenza delle pubblicazioni scientifiche con il “profilo di prima fascia delineato nel bando ”, con cui erano attribuibili fino a 24 punti nell’ambito dei 60 accordabili per le 12 pubblicazioni (2 punti per ciascuna delle 12 pubblicazioni), si palesa illegittimo, per eccesso di potere e per violazione dell’art. 18 c. 1 lett. a) L. 240/2010, posto che per le ragioni viste con riguardo al primo motivo di ricorso, il bando non poteva delineare alcun profilo se non richiamare per relationem il Settore scientifico disciplinare in rilievo e la sua specifica declaratoria. Ma siccome nel caso all’esame GSD e SSD coincidono quanto a declaratoria, il criterio in parola o è inutile (ed è quindi manifestamente irrazionale), perché il bando non può che riferirsi all’unico SSD in rilievo quanto a profilo, oppure è illegittimo, perché intende riferirsi ad uno specifico profilo di professore di prima fascia che il bando non aveva alcun potere di fissare.
Inoltre, non essendo emerse altre fonti normative interne rispetto ai criteri valutativi, va ribadito che “ A giudizio del Collegio non sussistevano quindi margini affinché la Commissione potesse creare nuovi criteri non riconducibili al D.M. n. 344/2011; criteri che andavano comunque resi noti, ai possibili candidati, prima della presentazione delle domande affinché essi potessero allegare la relativa documentazione utile ai fini valutativi”, (T.A.R. per le Marche, sez. I, 3 giugno 2025, n. 421).
16.2.3 In terzo luogo la scelta di non valorizzare affatto l’attività di ricerca svolta quale professore associato, si presenta manifestamente irrazionale. Né parte resistente, né parte controinteressata, nelle proprie memorie, hanno saputo fornire una plausibile giustificazione di tale operato.
16.3 Anche il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio va condiviso.
La decisione di non procedere al sorteggio perché, non aderendo alle viste indicazioni ministeriali e dell’Anac, l’UnivPM ha deciso di non modificare il proprio regolamento (pur avendo avuto circa quattro anni a disposizione per farlo) e quindi non seguire (neppure in parte) tale modalità di nomina dei commissari di concorso, pur non illegittima per violazione di legge, si palesa tuttavia illegittima per eccesso di potere, evidenziando difetto di motivazione.
Se è vero che gli atti richiamati (ministeriali e dell’Anac) non sono cogenti e non assurgono, quindi, a parametri di legittimità della decisione gravata, ciò non significa che essi possano essere considerati tamquam non essent , richiedendosi in capo agli organi decisionali della P.A. uno sforzo motivazionale che vada oltre la acritica adesione alla nota degli uffici attestante la tautologica e ovvia considerazione che non essendo stato modificato il relativo regolamento, questo non prevede e, quindi, non disciplina il sorteggio.
17. Quanto ai motivi aggiunti, per le ragioni complessivamente esposte, sono fondati i motivi di ricorso riproposti, nonché il motivo nuovo III bis di cui al punto n. 13 di questa pronuncia.
18. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno accolti, per l’effetto vanno annullati gli atti della procedura in rilievo. In particolare, secondo quanto di interesse per il ricorrente, sono annullati tutti gli atti inerenti all’approvazione del bando, alla nomina della commissione, alla definizione dei criteri di valutazione, alle valutazioni dei candidati, alla nomina del vincitore. Atti tutti meglio dettagliati in epigrafe.
19. Le spese seguono la soccombenza, la loro quantificazione è disposta, ai sensi dell’art. 26 c. 1 c.p.a., nel dispositivo, “ tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti della procedura in rilievo. Secondo quanto di interesse per il ricorrente, sono annullati tutti gli atti inerenti all’approvazione del bando, alla nomina della commissione, alla definizione dei criteri di valutazione, alle valutazioni dei candidati, alla nomina del vincitore. Atti tutti meglio dettagliati in epigrafe.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori e rimborso del c.u. se e in quanto pagato. Compensate le altre.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
FA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RI | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.