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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3543/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3543/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Luigi Giuliano Parte_1
OPPONENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Tommaso esposito Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 439/2019 emesso dal Tribunale di
Nola in favore di per l'importo di € 212.777,78, oltre interessi Controparte_1
e spese. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in ragione della procura all'incasso rilasciata in data 01/10/2010 dall'opponente in favore dell'opposto a fronte della quale il mandatario incassava la somma ricevuta senza rimetterla al mandante, il quale quindi agiva in sede monitoria. Nella presente sede,
l'opponente deduceva l'assenza della prova sia dell'avvenuto incasso della somma ingiunta sia dell'omessa consegna della stessa al ricorrente, eccependo l'inesistenza del credito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Provvedeva a costituirsi in giudizio , il quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
2 Instauratosi il contradditorio, il Tribunale sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa proseguiva con l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Successivamente, senza necessità di attività
istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza del 11/11/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare è opportuno rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
3 domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
4 probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame l'opposto, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio la procura all'incasso conferita all'opponente in data 01/10/2010
dinnanzi al Notaio , la risoluzione consensuale della promessa di Per_1
vendita avvenuta in pari data tra la procuratrice speciale e Parte_2
, l'atto di compravendita con la Banca Monte Paschi di Siena Parte_1
unitamente all'assegno circolare n. 7086047561590 – 05 emesso dalla Banca
acquirente in favore di per l'importo di € 212.777,78. Dunque, Controparte_1
alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente,
quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposto e da questo provato documentalmente, ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
Difatti, le principali doglianze sollevate dall'opponente attraverso una ricostruzione dei fatti di causa differente rispetto a quella fornita da controparte non trovano riscontro negli atti presenti nel fascicolo di causa. Innanzitutto, va evidenziato che, in virtù della procura all'incasso del 01/10/2010, tra CP_1
e veniva a configurarsi un rapporto di mandato,
[...] Parte_1
assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 1703 e seguenti del codice civile.
Tale atto conteneva l'impegno da parte del di incassare, in nome e per Parte_1
5 conto di , l'assegno circolare non trasferibile n. 7086047561590 Controparte_1
– 05 e tale atto non può essere svalutato nel suo valore probatorio.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il mandato
irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la
titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a
riscuoterlo e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come
conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista
possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme
riscosse, soddisfacendo così il suo credito [...]” (Cass. civ. 6382/2019).
Dunque, la procura all'incasso va interpretata quale semplice autorizzazione a procedere alla riscossione della somma in nome e per conto del mandante e non come una cessione del credito. Quest'ultima finalità non risulta provata nel corso del procedimento in esame, atteso che l'opponente si limitava a dedurre che tale negozio era finalizzato al pagamento di debiti pregressi del mandante verso il mandatario senza tuttavia fornire alcuna prova in tal senso. In
mancanza di qualsiasi supporto probatorio, quindi, la procura del 01/10/2010
non può assumere funzione in concreto differente rispetto a quella risultante dal tenore letterale dell'atto, considerata altresì la sua caratteristica di atto pubblico e, in quanto tale, facente piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti ivi contenute.
D'altronde, parte opposta agiva proprio in virtù del mandato in esame e la ricostruzione operata dalla stessa veniva corroborata dalla risoluzione consensuale della promessa di vendita, datata anch'essa 01/10/2010, da cui poteva evincersi che le parti avevano deciso di risolvere consensualmente un precedente preliminare di compravendita del 23/07/2009, dichiarando altresì di
6 aver già regolato i rapporti economici relativi allo stesso e non aver più
questioni economiche in sospeso. Inoltre, anche la circostanza dedotta da parte opponente circa il suo versamento alla Monte dei Paschi di Siena dell'acconto iniziale del contratto di leasing, che la banca avrebbe concesso alla Parte_3
non trova alcuna conferma probatoria in quanto generica e non
[...]
circostanziata.
Infine, alla luce del rapporto esistente tra le parti, non rileva per il giudizio de
quo la prova dell'incasso della somma da parte del mandatario, in quanto lo stesso era tenuto a ciò in virtù delle regole codicistiche sul mandato e, in particolare, dell'art. 1710 c.c. che prevede che il mandatario debba eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Difatti, ciò che rileva è
l'esecuzione del contratto stesso, dovendo valutare il Tribunale se il mandatario abbia provveduto all'incasso in nome del mandante ed alla successiva consegna a quest'ultimo della somma riscossa, circostanza su cui l'opponente non forniva alcuna prova.
Orbene, per tutte le esposte ragioni l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 439/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
7 - Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 7.052,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Nola, 09/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3543/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Luigi Giuliano Parte_1
OPPONENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Tommaso esposito Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 439/2019 emesso dal Tribunale di
Nola in favore di per l'importo di € 212.777,78, oltre interessi Controparte_1
e spese. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in ragione della procura all'incasso rilasciata in data 01/10/2010 dall'opponente in favore dell'opposto a fronte della quale il mandatario incassava la somma ricevuta senza rimetterla al mandante, il quale quindi agiva in sede monitoria. Nella presente sede,
l'opponente deduceva l'assenza della prova sia dell'avvenuto incasso della somma ingiunta sia dell'omessa consegna della stessa al ricorrente, eccependo l'inesistenza del credito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Provvedeva a costituirsi in giudizio , il quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
2 Instauratosi il contradditorio, il Tribunale sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa proseguiva con l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Successivamente, senza necessità di attività
istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza del 11/11/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare è opportuno rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
3 domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
4 probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame l'opposto, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio la procura all'incasso conferita all'opponente in data 01/10/2010
dinnanzi al Notaio , la risoluzione consensuale della promessa di Per_1
vendita avvenuta in pari data tra la procuratrice speciale e Parte_2
, l'atto di compravendita con la Banca Monte Paschi di Siena Parte_1
unitamente all'assegno circolare n. 7086047561590 – 05 emesso dalla Banca
acquirente in favore di per l'importo di € 212.777,78. Dunque, Controparte_1
alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente,
quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposto e da questo provato documentalmente, ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
Difatti, le principali doglianze sollevate dall'opponente attraverso una ricostruzione dei fatti di causa differente rispetto a quella fornita da controparte non trovano riscontro negli atti presenti nel fascicolo di causa. Innanzitutto, va evidenziato che, in virtù della procura all'incasso del 01/10/2010, tra CP_1
e veniva a configurarsi un rapporto di mandato,
[...] Parte_1
assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 1703 e seguenti del codice civile.
Tale atto conteneva l'impegno da parte del di incassare, in nome e per Parte_1
5 conto di , l'assegno circolare non trasferibile n. 7086047561590 Controparte_1
– 05 e tale atto non può essere svalutato nel suo valore probatorio.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il mandato
irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la
titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a
riscuoterlo e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come
conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista
possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme
riscosse, soddisfacendo così il suo credito [...]” (Cass. civ. 6382/2019).
Dunque, la procura all'incasso va interpretata quale semplice autorizzazione a procedere alla riscossione della somma in nome e per conto del mandante e non come una cessione del credito. Quest'ultima finalità non risulta provata nel corso del procedimento in esame, atteso che l'opponente si limitava a dedurre che tale negozio era finalizzato al pagamento di debiti pregressi del mandante verso il mandatario senza tuttavia fornire alcuna prova in tal senso. In
mancanza di qualsiasi supporto probatorio, quindi, la procura del 01/10/2010
non può assumere funzione in concreto differente rispetto a quella risultante dal tenore letterale dell'atto, considerata altresì la sua caratteristica di atto pubblico e, in quanto tale, facente piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti ivi contenute.
D'altronde, parte opposta agiva proprio in virtù del mandato in esame e la ricostruzione operata dalla stessa veniva corroborata dalla risoluzione consensuale della promessa di vendita, datata anch'essa 01/10/2010, da cui poteva evincersi che le parti avevano deciso di risolvere consensualmente un precedente preliminare di compravendita del 23/07/2009, dichiarando altresì di
6 aver già regolato i rapporti economici relativi allo stesso e non aver più
questioni economiche in sospeso. Inoltre, anche la circostanza dedotta da parte opponente circa il suo versamento alla Monte dei Paschi di Siena dell'acconto iniziale del contratto di leasing, che la banca avrebbe concesso alla Parte_3
non trova alcuna conferma probatoria in quanto generica e non
[...]
circostanziata.
Infine, alla luce del rapporto esistente tra le parti, non rileva per il giudizio de
quo la prova dell'incasso della somma da parte del mandatario, in quanto lo stesso era tenuto a ciò in virtù delle regole codicistiche sul mandato e, in particolare, dell'art. 1710 c.c. che prevede che il mandatario debba eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Difatti, ciò che rileva è
l'esecuzione del contratto stesso, dovendo valutare il Tribunale se il mandatario abbia provveduto all'incasso in nome del mandante ed alla successiva consegna a quest'ultimo della somma riscossa, circostanza su cui l'opponente non forniva alcuna prova.
Orbene, per tutte le esposte ragioni l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 439/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
7 - Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 7.052,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Nola, 09/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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