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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 863/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 863/2025 R.G. promossa da 1 residente in [...], e per essa la Parte_1
procuratrice in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Frascati Parte_2
(RM), Via di Grotte Portella 12, con l'Avv. FEDERICO COMBA del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Piazza Velasca 8 è elettivamente domiciliata attrice contro
in persona del procuratore speciale p.t., con sede legale in Milano, Via G. Silva 34, con CP_1
l'Avv. LEONARDO GREGORONI del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Matteo Sarasso del Foro di Vercelli sito in Vercelli, Via Vallotti 32 convenuta
Oggetto: carta di credito revolving.
Conclusioni
(come da atto di citazione): Pt_1
“Piaccia al Tribunale di Vercelli Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in relazione al contratto di credito c.d. revolving in esame,
NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione del D. Lgs. n. 374/1999 e/o del D.M. n.
485/2001 e/o di norma imperativa ex art. 1418 c.c.; conseguentemente, condannare il convenuto a rimborsare all'attore gli oneri (interessi, commissioni e spese) applicati nell'ambito del rapporto contrattuale pari ad Euro 30.600,00 o quella diversa somma quantifica in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a . Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA, se ritenuto opportuno, si chiede all'Ill.mo Giudice di ammettere CTU al fine di quantificare gli oneri (interessi, commissioni e spese) addebitati nel corso del rapporto contrattuale, risultanti dalla prodotta documentazione contabile.”
(come da comparsa di costituzione e risposta): CP_1
2
“In via principale: rigettare le domande tutte di cui al ricorso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie di nullità della linea revolving per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, dichiarare prescritto il diritto alla ripetizione di ogni importo versato dall'Attrice a titolo di interessi corrispettivi e oneri convenzionali successivamente alla data del 13 giugno
2015, corrispondente all'inizio del decennio scaduto il 13 giugno 2025, data della prima richiesta della sig.ra Pt_1
In via di ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie di nullità della linea revolving per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, dichiarare prescritto il diritto alla ripetizione di ogni importo di natura solutoria versato dall'Attrice successivamente alla data del 13 giugno 2015, corrispondente all'inizio del decennio scaduto il 13 giugno 2025, data della prima richiesta della sig.ra Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre negli assegnandi termini di legge.”
Motivi della decisione Con atto di citazione notificato il 13.6.2025 ha convenuto in giudizio chiedendo di Pt_1 CP_1
dichiarare la nullità del contratto di credito rotativo sottoscritto il 15.6.2001 contestualmente a un contratto di finanziamento per l'acquisto di prodotti casalinghi con tramite per CP_1 Parte_3
violazione del d. lgs. 374/1999 “e/o” del DM 485/2001 “e/o” di norma imperativa, dal momento che la convenuta non era iscritta all'albo istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi;
conseguente l'attrice chiede la condanna alla restituzione di interessi, commissioni e spese addebitati nel corso del rapporto contrattuale. ha allegato che: Pt_1
a) la linea di credito fu concessa per 3 milioni di lire;
b) il TAN è pari al 19,00%;
c) il rimborso minimo mensile era pattuito in 150 mila lire;
d) il fido è stato utilizzato dal 19.4.2001 al 4.5.2025.
3 CP_1 Il 10.9.2025 si è costituita, preliminarmente eccependo la prescrizione dell'azione di ripetizione, il decorre dalla data dei singoli pagamenti di cui è chiesta la restituzione, e contestando nel merito la fondatezza dell'avversaria domanda, di cui è chiesto il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 26.9.2025 fu confermata la data della prima udienza.
A quest'udienza, a cui non è comparsa l'attrice ma la convenuta, difendendosi, implicitamente non ha chiesto che si procedesse in sua assenza (art. 1812 CPC), il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato alla parte presente di precisare le conclusioni e di discutere la causa. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa viene ora in decisione.
***
La domanda è parzialmente fondata.
1. In considerazione di quanto statuito con sentenza Cass. n. 12838/2025 emessa a seguito di rinvio ex art. 363 bis CPC, è accertato che il contratto di credito rotativo sottoscritto da il 15.6.2001 (doc. 2 Pt_1
attrice) è nullo per violazione dell'art. 3 d. lgs. 374/1999, temporalmente applicabile al caso di specie, dato che è pacifico che il venditore convenzionato con e presso cui fu Parte_3 CP_1
sottoscritto il contratto, non era scritto all'albo istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.
1.1 Con riferimento all'attività di promozione e rilascio della carta di credito revolving l'art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999 dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' (primo comma), rinviando a un CP_2
regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentito l' la indicazione del contenuto dell'attività indicata al comma 1, l'individuazione delle condizioni di CP_2
compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la previsione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero (secondo comma). L'attività finanziaria presa in esame dalla norma è indicata, in virtù dell'espresso richiamo operato all'art. 1, primo comma, lett. n) del medesimo decreto legislativo, in quella di cui all'art. 106 t.u.b., ossia – secondo la formulazione della disposizione all'epoca
4 vigente, precedente alle modifiche operate con il d.lgs. n. 141 del 2010 – nell'assunzione nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.
Il regolamento attuativo, emanato con d.m. Ministero dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n.
485 («Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria»), prevede, all'art. 3, che «1. Ai fini del decreto legislativo [n. 374 del
1999] e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari». Ad avviso della Corte di cassazione questa normativa “riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l La deroga ivi prevista all'obbligo di CP_2
iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_2
quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia” e che il “secondo comma dell'art. 3 del regolamento attuativo n. 485 del 2001 nell'indicare le attività che non costituiscono agenzia in attività finanziaria introduce una deroga rispetto alla norma generale e, dando luogo a una previsione eccezionale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi”.
5 La Corte, inoltre, ha ritenuto che la normativa in questione sia imperativa e comporti la nullità virtuale del contratto concluso in sua violazione, dal momento che “si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanziaria ed è espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n. 374 del
1999 e dai considerando della Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento. Non può, poi, considerarsi estraneo a tale normativa l'obiettivo di tutela, sia pure in via secondario e indiretto, dei consumatori” e “Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere
l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di CP_2
creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista” con la conclusione che “la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma”.
Infine, la suprema corte ha ritenuto che il legislatore, nel vietare lo svolgimento dell'attività in questione ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia inteso vietare sia pure indirettamente anche CP_2
l'avvalimento della stessa attività da parte dell'intermediario finanziario e conseguentemente la conclusione di un contratto di finanziamento con l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. Le finalità sottese al divieto sarebbero frustrate se si consentisse il valido perfezionamento del contratto nonostante l'intervento promozionale del venditore non autorizzato, tanto più se l'intervento non è disciplinato da convenzione con l'intermediario finanziario.
2. In conseguenza della domanda di accertamento della nullità del contratto chiede che le siano Pt_1
restituiti “tutti gli oneri (interessi, commissioni e spese) addebitati nell'ambito del rapporto contrattuale, risultanti dalla
6 prodotta documentazione contabile” (pag. 3 atto di citazione).
2.1 : CP_1
a) ha eccepito la prescrizione della domanda di restituzione, il cui termine decennale decorrerebbe dalla data dei singoli pagamenti fatti a titolo di interessi corrispettivi e oneri convenzionali prima del 13.6.2015
(l'atto di citazione è stato notificato il 13.6.2025);
b) ha sostenuto che si debba distinguere tra pagamenti di natura ripristinatoria e solutoria, dato che per i primi il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di chiusura del rapporto, mentre per i secondi dalla data dei singoli pagamenti;
c) ha argomentato che durante il rapporto contrattuale i casi in cui l'esposizione debitoria di ha Pt_1
superato il fido ammontano ad € 25.416,22, di cui € 17.993,84 per interessi, spese e oneri assicurativi non ripetibili perché prescritti alla data del 13.6.2015 ed € 131,47 astrattamente ripetibili perché qualificabili come rimesse ripristinatorie, come riscontrabile nel doc. 11;
d) da ciò ha tratto la conseguenza che non si possa aprioristicamente sostenere che qualunque pagamento fatto da un prenditore di carta di credito revolving abbia natura ripristinatoria, dato che i pagamenti successivi a ciascun sconfinamento e fino al rientro nella misura del fido accordato devono essere considerati solutori;
e) ha rilevato che per quelli fatti dopo il 13.6.2015 (data risalente 10 anni dalla notifica dell'atto di citazione) non ha allegato né dimostrato quali somme siano state versate a titolo d'interessi. Pt_1
2.2 In prima memoria si è limitata a sostenere che i versamenti fatti dal titolare di carta di credito Pt_1
revolving hanno natura ripristinatoria, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione dell'azione di indebito ex art. 2033 CC decorrerebbe dall'ultima operazione registrata sul conto, avvenuta nel 2025.
2.3 Anzitutto, si osserva che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (CSU 15895/2019).
7 Pt_1
2.4 In secondo luogo e in disparte la natura solutoria o ripristinatoria di versamenti, afferma che le sarebbero dovuti in restituzione € 30.600,00 pari alla “mera sommatoria degli oneri” (p ima memoria) risultanti dall'estratto conto prodotto come doc. 3.
Tuttavia, nonostante quanto puntualmente contestato da , che ha prodotto il citato doc. 11 e ha CP_1
eccepito che non ha allegato quali somme siano state versate a titolo d'interessi e “non si è peritata di Pt_1
individuare quali siano le somme di natura ripristinatoria di cui richiede la restituzione” (pag. 12 comparsa), l'attrice non ha, prima di tutto il resto, dimostrato l'ammontare richiesto in restituzione perché:
- non ha supportato il quantum della domanda con una relazione tecnica di parte;
- ha integralmente demandato ad una CTU di “rideterminare […] il contratto di credito c.d. revolving […] mediante espunzione di commissioni, spese ed interessi applicati nell'ambito del rapporto contrattuale, quantificando il relativo importo”.
Motivo per cui la CTU sarebbe stata puramente esplorativa e un tale accertamento – trattandosi di allegazione spettante alle parte – non potrebbe essere addossato al giudice che dovrebbe ricercare tra
72 pagine di estratto conto per un rapporto contrattuale della durata di 24 anni quello che è onere della parte quantomeno dedurre;
- non ha preso posizione su quanto dedotto da nella seconda memoria anche alla luce di CP_1
quanto risulta dal doc. 11, sulla cui base è stata contestata la somma richiesta.
Le rimesse solutorie consistono nei versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (com'è incontestato sia avvenuto nel presente caso), mentre quelle ripristinatorie affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo”
– non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – per cui non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che con quei versamenti il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento (Cass. 4214/2024).
La convenuta ha allegato che vi sarebbero stati svariati sconfinamenti dal fido e che in base al principio appena richiamato la quasi totalità dei versamenti devono ritenersi ripristinatori. non ha preso Pt_1
8 alcuna posizione su questo e, anche ai fini di dare prova dell'ammontare chiesto in restituzione, non si è offerta allegare e provare diversamente.
Ulteriormente, non è condivisibile quanto scritto in terza memoria dall'attrice, secondo cui CP_1
si sarebbe limitata a contestare l'importo “esclusivamente sotto il profilo della prescrizione”, dato che, al contrario, è nemmeno comparsa alla prima udienza, a non aver contestato le avversarie Pt_1
allegazioni;
- non ha preso posizione su quanto rilevato da , che sempre in seconda memoria ha eccepito CP_1
che ha omesso “di considerare l'incidenza, sul quantum richiesto, degli interessi al saggio legale, da calcolarsi Pt_1
sugli importi in linea capitale di cui la Cliente ha goduto nel corso degli anni […]necessariamente da dedursi dagli importi in ipotesi spettanti dalla controparte ” (pag. 7).
2.5 in prima memoria ha anche sostenuto che, avendo sottoscritto il contratto quale consumatrice, Pt_1
il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito decorrerebbe in ogni caso dalla sentenza di accertamento della nullità del contratto “e/o” della clausola abusiva, come ritenuto dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 25.4.2024. Il richiamo a questa pronuncia è impertinente, perché, come dà atto la stessa attrice, si riferisce all'accertamento dell'abusività di una clausola contrattuale, che non è allegato quale sarebbe nel caso di specie. Inoltre, un simile accertamento non è chiesto, né è altrimenti oggetto del giudizio.
Per questi motivi
la domanda di accertamento della nullità del contratto di credito rotativo sottoscritto il
15.6.2001 è fondata, mentre è infondata quella restitutoria.
Spese di lite.
soccombente su una delle due domande, è condannata a rifondere a le spese di lite, Pt_1 CP_1
liquidate per metà (compensata la restante metà) ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
9
- scaglione € 26.001,00 – 52.000,00 (valore della causa € 30.600,00);
- fasi: tutte;
- tariffe: medie per le fasi di studio e introduttiva, minime per l'istruttoria (sono state depositate le memorie integrative, ma non si è svolta attività istruttoria) e per la decisionale, avvenuta ex art. 281 sexies CPC alla prima e unica udienza con discussione tramite integrale richiamo agli atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 863/2025 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: CP_1
- ACCERTA la nullità del contratto di credito rotativo stipulato il 15.6.2001 tra e Parte_1
; CP_1
- RIGETTA le restanti domande di Parte_1
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano nella Parte_1 CP_1
misura del 50% in € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge. Compensata
l'altra metà. Vercelli, 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
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