Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 08.01.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 3168/ 2024 +
16118 / 2022 (ATP) riunito
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli in data 01.11.2024, Per_1 rapp.ti e difesi dall'Avv. Andrea Savo Cod. Fisc.: – P. IVA: C.F._1
, presso il cui Studio Legale elett.te domiciliano in S. Giorgio a Cremano P.IVA_1
(Na), alla via Ed. Tamborrino n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di intervento del
9.12.2024;
Ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il sig. ha esposto di aver presentato in data 04.08.2020 domanda per il Persona_1 riconoscimento del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento (alla domanda di accertamento dello status di handicap grave è stata formulata rinuncia all'udienza del 15 Febbraio 2023, atteso il riconoscimento in via amministrativa); negati i benefici, ha quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste, riconoscendo una percentuale di invalidità pari all' 80%. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario per il diritto alla pensione di inabilità nonché all'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa, con relativa condanna al pagamento dei ratei. L' ha chiesto dichiararsi la tardività e /o l'inammissibilità della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa.
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Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le patologie da cui risulta affetto il dante causa, con particolare riferimento alla patologia psichiatrica, nonché errato nel valutare la loro incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita e sulla capacità di deambulazione. L'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. , sulla base dell'esame della Persona_2 documentazione sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato il sig affetto da: Pt_1
“➢Storia di depressione severa e successivo esordio psicotico da schizofrenia di tipo paranoide per cui da oltre 20 anni è seguito dal Centro di Salute Mentale di riferimento territoriale con seriati controlli e colloqui psicoclinici in trattamento con neurolettici long acting in apparente attuale stabilità clinico funzionale.
➢ Broncopatia cronica con acuzie recidivanti in accanito cronico tabagista, senza menzione di segni clinici e/o strumentali documentati di distress ventilatorio
➢ Eccesso ponderale (IMC = 29)”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie, l'ausiliare, preliminarmente evidenziando che il quadro clinico risulta dominato dalla patologia psichiatrica, ha ricondotto detta affezione al codice 1210, attribuendo la percentuale massima prevista pari all'80 %; ha inoltre precisato che detta condizione, valutata nella sua globalità, si presenta
“in sostanziale compenso clinico farmacologico”. Quanto alle altre affezioni indicate in diagnosi, il consulente ha rappresentato che le stesse concorrono alla realizzazione del quadro sintomatologico complessivo, rivestendo però minore importanza nella valutazione medico legale globale, “perché solo riferite o non documentate o perché ad attuale minore o financo assente ricaduta funzionale, rivestono minore o scarsa importanza nella valutazione medico legale, relativamente ai fini del beneficio richiesto.” Il Ctu ha, poi, rappresentato che tutte le patologie riscontrate possono considerarsi preesistenti alla data della domanda in sede amministrativa e che, successivamente a tale data, non si è riscontrato un significativo aggravamento del quadro clinico bensì una stabilità né è documentata l'insorgenza di nuove patologie incidenti sulla valutazione medico legale. Ha, inoltre, precisato che la “valutazione globale delle singole infermità è stata effettuata con riferimento alle voci tabellari in vigore per il giudizio in corso e/o mediante criterio analogico diretto od indiretto;
le minorazioni accertate inscritte tra lo 0 ed il 11 % non sono state inserite nella valutazione globale, ottenuta mediante calcolo riduzionistico (formula di Balthazar).” Tutto ciò premesso, l'ausiliare ha concluso ritenendo sussistente, sulla scorta dell'esame clinico diretto e dello studio della documentazione in atti, un grado di invalidità pari all'80
% a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Con riferimento alla valutazione dei presupposti per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, dall'esame obiettivo eseguito il CTU ha rilevato che “ il paziente conserva una non buona efficienza osteoarticolare senza rilevante deficit motorio o della deambulazione e dell'equilibrio e NON presenta un significativo deficit cognitivo mnesico in soggetto con prolungata storia di depressione grave con successivo esordio psicotico di schizofrenia di tipo paranoide e disturbi comportamentali, da oltre 20 anni in trattamento clinico farmacologico ed attuale apparente stabilità del quadro clinico”. Ha poi concluso
2 ritenendo che, allo stato attuale, tale condizione invalidante certamente limita “ma NON compromette la possibilità di determinare autonomamente il compimento degli atti di vita quotidiana nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale”. Ha, dunque, ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rilevando che “Il paziente risulta quindi ancora consapevole della natura dell'accertamento in corso, non presenta significativi disturbi cognitivi o severi deficit motori e della deambulazione, ma risulta affetto da severo quadro psicotico depressivo in attuale apparente stabile compenso farmacologico ed appare pertanto ancora in grado di determinarsi autonomamente, o di intendere pienamente il significato e l'importanza del compimento degli atti di vita quotidiana nei tempi dovuti e nei modi appropriati.” Nominato un nuovo CTU alla luce delle contestazioni attoree, il secondo consulente è pervenuto sostanzialmente alla medesima diagnosi del precedente ausiliare.
Nel caso in esame, infatti, il secondo ausiliare, d.ssa , le cui conclusioni Persona_3 appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, all'esito del nuovo esame eseguito e della documentazione medica successiva, ha ritenuto il dante causa affetto da:
“Disturbo depressivo con manifestazioni psicotiche in compenso clinico-farmacologico in obeso (I.M.C. pari a 30,1)”. In particolare, nel corso dell'esame obiettivo eseguito, il consulente ha verificato che la deambulazione è possibile “senza caratteri patologici. Armonici i passaggi posturali. Non si osservano turbe significative dell'equilibrio e della coordinazione motoria (negative le manovre indice-naso e calcagno-ginocchio). In Romberg non oscilla né cade.”
Durante il colloquio psichico, inoltre, è emerso che trattasi di soggetto “Normo-orientato sui parametri spazio-temporali, non si apprezzano alterazioni a carico della sfera senso- percettiva. Fatto salvo per un'affettività coartata ed inadeguata anche senza netti segni di angoscia, note d'ansia, difficoltà nel mantenere significative relazioni interpersonali, l' ideopercezione è risultata esente da fenomeni di produttività psicotica;
dunque, non sono stati rilevati segni di depersonalizzazione, nessun delirio nell'attualità, disturbi formali e del contenuto del pensiero, allucinazioni, compromissione della percezione della realtà, manierismi, discontrollo degli impulsi, ossessioni e fobie specifiche, idee anticonservative. Regolare appare l'organizzazione dei nessi associativi, anche se in costanza di una certa interpretatività.
Dal punto di vista psicomotorio, il comportamento è tranquillo, formalmente corretto e adeguato al contesto;
ipercontrollato nella postura, mimica e gestualità, compatibile con la situazione in atto, in cui il periziato comprende bene di essere oggetto di una osservazione e di una valutazione da inserirsi in un ambito peritale.” Il consulente ha poi individuato una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80%, conformemente quindi alla valutazione espressa dal precedente ausiliare, precisando che suddetto complesso morboso risultava già in atto al momento dell'inoltro della domanda amministrativa del 04.08.2020 e non ha mostrato evidenti modifiche nel corso del tempo.
Quanto alla valutazione delle affezioni riscontrate, il secondo consulente ha preliminarmente precisato che “la patologia “Broncopatia cronica”, così come riportata sia nella relazione peritale del Dott. , consulente tecnico di ufficio nominato Persona_2 nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, e sia nelle osservazioni critiche del Dott. , consulente medico di parte ricorrente, non risulta affatto Persona_4 suffragata da idonea documentazione sanitaria specialistica, clinica e strumentale, indispensabile per un corretto inquadramento nosografico.”
3 Pertanto, considerate le risultanze dell'esame obiettivo eseguito a livello toracico da cui è emersa la presenza di respiro aspro diffuso, “senza alcun rumore respiratorio aggiunto da catarro bronchiale o da broncostenosi e senza alcuna limitazione dell'espansibilità polmonare, durante gli atti respiratori, non solo in condizioni di riposo, ma anche a seguito dei vari passaggi posturali, risultando il periziato assolutamente eupnoico (Sp O2 98%)”, l'ausiliare ha ritenuto che la citata infermità non possa avere un autonomo inquadramento tabellare.
Il consulente ha poi proceduto ad una attenta e dettagliata analisi della copia aggiornata della cartella clinica, rilasciata il 24.07.2024 presso l'U.O.S.M. dell' Controparte_2
n. 34-54, depositata nel presente giudizio di opposizione, giusta autorizzazione dal
[...] Giudice del 05.09.24, rilevando numerose e “palesi” incongruenze. L'ausiliare ha, invero, riscontrato imprecisioni e lacune, evidenziando che la “numerazione apposta in calce a penna, indicata con numeri progressivi, presenta grossolane correzioni non controfirmate dall'estensore con firma leggibile e timbro;
le pagine contrassegnate dai numeri 16 e 38 non sono state accluse alla cartella, mentre la 35 è stata fotocopiata due volte;
la numerazione non corrisponde sempre alla precisa sequenza temporale con cui si sono svolti gli eventi riportati nel diario clinico e le stesse annotazioni dei sanitari spesso sono registrate senza rispettarne la cronologia.” Ha poi verificato la sussistenza di una “divergenza in ordine alla definizione nosologica della patologia psichica, inquadrata come depressione nella cartella clinica e come schizofrenia nei certificati a firma del Dott. , psichiatra dell'U.O.S.M. Persona_5 ove il periziato è in carico”, ritenendo tale discrasia incomprensibile, considerato che, nel diario della citata cartella, non è stata rinvenuta alcuna annotazione circa la sussistenza di un disturbo psicotico di natura schizofrenica. Esaminati attentamente i dati clinici, il CTU ha rilevato che essi conducono “ad una fenomenologia psicopatologica molto scarna, peraltro sporadica e, comunque, documentabile solo fino al 2009, inizio 2010; da tale epoca a tutt'oggi nelle annotazioni relative ai colloqui che si sono succeduti nel corso del tempo, intesi come momento diagnostico e di aggiornamento o conferma terapeutica, non emerge alcun riscontro obiettivo circa la sussistenza di una florida e persistente condizione francamente psicotica.” L'ausiliare ha inoltre accertato che, nelle valutazioni specialistiche riportate nella cartella clinica, non si rinvengono riferimenti ad una grave e stabile disfunzionalità per come invece certificato in atti dal dott. , che ha qualificato come “gravemente compromesso Per_5 il funzionamento globale” del ricorrente. Con riferimento poi alla valutazione dell'atteggiamento poco collaborativo tenuto dal ricorrente in sede di operazioni peritali, analogamente a quello mostrato nel corso della visita presso la Commissione del Centro Medico-Legale I.N.P.S. di Napoli –“mutacico, poco collaborante”- e durante l'esame neuropsicologico presso l'Università Federico II di Napoli - “scarsamente collaborativo…indisponibile alla relazione interpersonale”… - il CTU ha evidenziato che tale condizione “contrasta vistosamente con le risultanze cliniche emerse dalle annotazioni specialistiche riportate nel diario clinico, da cui invece non risulta affatto una tale indisponibilità alla comunicazione verbale ed alla interazione con l'altro.” L'ausiliare ha infatti rappresentato che “il fatto che il periziato abbia praticato per molto tempo un percorso di sostegno psicologico e psicoriabilitativo, lavorando per diversi anni presso la Cooperativa Sociale Litografi Vesuviani Servizi Salute (Cooperativa che si occupa di riabilitazione psichiatrica e di formazione al lavoro), rimanda ad una persona tutt'altro che incapace di relazionarsi con l'altro. Del resto, presupposto fondamentale perché il paziente affetto da un disturbo psichico, anche se di natura psicotica, possa
4 sottoporsi ad un trattamento psicoterapico è che riesca ad interagire con il terapeuta, in particolare sul piano verbale, onde recuperare quegli schemi ideativi, affettivi, comportamentali che sono all'origine dei sintomi presentati.” Non sono stati, dunque, rinvenuti elementi per ritenere corretta l'applicazione, per la patologia psichica riscontrata, del cod. 1209 invocato dall'istante e riferito alla “sindrome schizofrenica cronica grave con autismo delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale”, che prevede una percentuale invalidante fissa del 100% . Quanto poi al dedotto deterioramento cognitivo, desumibile - per come rappresentato dall'istante - dal sopra descritto comportamento poco collaborativo, il CTU ha evidenziato che i “non ricordo”, espressi durante la visita peritale, mal si conciliano con un deterioramento cognitivo, in quanto “un indebolimento della capacità mnemonica tanto importante da estendersi a tanti e diversificati aspetti della vita passata si osserva ben di rado anche nelle forme più avanzate di demenza.
Del resto, considerato che il sig. viene regolarmente monitorato dagli specialisti Pt_1 dell'U.O.S.M., appare ragionevole ritenere che, laddove avesse effettivamente manifestato un deterioramento cognitivo con un deficit mnesico importante ed ingravescente, di certo sarebbe stato sottoposto ad un approfondimento diagnostico, con esami clinici e strumentali neurologici e neuropsicologici, di cui invece non si rinviene alcuna traccia in atti.” Va inoltre osservato che l'ausiliare ha ulteriormente specificato che “dalla presa in carico presso l'U.O.S.M. nel 2004 a tutt'oggi, quindi in ben venti anni, non sono documentati né apprezzabili disturbi cognitivi, che abbiano richiesto approfondimenti diagnostici, né atteggiamenti di reticenza, o di scarsa collaborazione nel corso dei numerosi controlli psichiatrici”, evidenziando che l'esame della tipologia di terapia prescritta è indice incontrovertibile che la stessa risulta assolutamente idonea al mantenimento di un soddisfacente e stabile compenso psicosintomatologico.
Non è stata inoltre riscontrata, per come descritto in sede di opposizione, la “necessità di interventi psichiatrici urgenti, in trattamento ambulatoriale e farmacologico, con neurolettici, antidepressivi ed ansiolitici”. Il consulente ha infatti rilevato che “l'assenza di documentate e apprezzabili alterazioni delle funzioni cognitive superiori, di delirio, disturbi formali e del contenuto del pensiero, allucinazioni riesacerbazioni psicosintomatologiche con agitazione psicomotoria, aggressività auto ed eterodiretta, acting out con fenomeni di derealizzazione, disturbi psicosensoriali, necessità di trattamenti sanitari in emergenza, volontari e/o di tipo coatto (T.S.O.), presso strutture specialistiche” induce a ritenere che la patologia psichiatrica sia
“in stabile compenso, grazie all'adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dai sanitari, con prescrizione, sicuramente da oltre sei anni, degli stessi farmaci, allo stesso blando dosaggio”. All'esito della sopradescritta attenta disamina delle condizioni del ricorrente, il CTU ha concluso ritenendo che “pur considerando la presenza sia di un quadro clinico caratterizzato da deflessione del tono dell'umore, coartazione affettiva, difficoltà nel mantenere significative relazioni interpersonali, spunti interpretativi, in assenza comunque di una base deficitaria neuro-patologica strutturale, e sia di una condizione di obesità di primo grado (I.M.C. pari a 30,1), cui però non si associano apprezzabili complicanze artrosiche, cliniche e radiologiche, con ripercussione funzionale, si ritiene che il periziato non presenti una compromissione rilevante della sua autonomia personale (provvedere alla propria igiene personale e all'espletamento delle funzioni fisiologiche, nutrirsi, assumere medicinali ect), e del suo funzionamento sociale (muoversi autonomamente all'esterno della propria abitazione, fare la spesa, utilizzo del denaro)”. Ha dunque individuato una percentuale invalidante pari all' 80% sin dall'inoltro della domanda
5 amministrativa e precisato che “A tale valutazione si perviene, per analogia, ritenendo che le ripercussioni funzionali derivanti dal citato complesso psicopatologico possano essere considerate equivalenti a quelle causate da una “sindrome depressiva endogena grave” (codice 2210, valutazione indicata in misura compresa tra il 71% e l'80%); la valutazione viene espressa in misura massima per la presenza della obesità di I grado.”
Le valutazioni del c.t.u. risultano corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al beneficio richiesto, ha eseguito una diagnosi con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate alla luce di tutta la documentazione medica e dell'esame obiettivo espletato in data più recente, all'esito del quale non è stato riscontrato un peggioramento del quadro patologico. Invero, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971
e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano, dunque, chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, anche alla luce della nuova perizia, conforme a quella espletata nella fase di atp, si perviene alla conclusione che le risultanze di tale accertamento devono essere confermate.
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Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata all'odierna udienza. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
6 Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_ pone le spese di consulenza tecnica (come da separati decreti) a carico dell' NAPOLI, 08.01.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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