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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2017:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ernestina Portelli e Federica Coroneo, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Ernestina Portelli all'indirizzo PEC
giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, Email_1 depositato in data 15.06.2023;
ATTORE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Mei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Orena, sito in Porto San Giorgio, Via Giordano Bruno, n. 90, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
TE CC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Pedaso (FM) alla via Giovanni XXIII, n. 5, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta;
ER TO
E
HDI ASSICURAZIONI SPA (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mantella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Macerata, Viale Don Bosco n. 47, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta;
TE MA
E
(P. IVA. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Vichi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Pesaro, Via Curiel n. 11, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta;
TE MA
OGGETTO: contratto d'opera; responsabilità medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Gli avvocati di parte attrice si riportano alle seguenti conclusioni, compendiate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11.12.2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- in via principale e pregiudiziale, accertare che il danno biologico subito dal sig. è conseguenza Parte_1 dei negligenti e/o imprudenti e/o imperiti interventi chirurgici rispettivamente del 1luglio 2003 e del 9 settembre 2008 eseguiti dalla casa di cura di Fermo, anche in mancanza di adeguato consenso informato al CP_4 trattamento chirurgico;
- per l'effetto, condannare per l'accertato inadempimento contrattuale, la in Controparte_5 persona del Direttore Generale – legale rappresentante pro tempore – al pagamento dell'importo di euro 404.421,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, ma pur sempre entro lo scaglione di valore considerato;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 2. Parte convenuta si riporta alle conclusioni avanzate con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa o rigettata, in via principale, nel merito, per tutte e per ciascuna delle ragioni spiegate in atti, mandare la convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.
[...] Controparte_6 pienamente assolta da ogni domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e comunque perchè non provata;
in via subordinata per tutte e per ciascuna delle ragioni spiegate in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. rispetto ai Controparte_2 fatti per cui è causa e per l'effetto condannare il Dott. a rimborsare interamente alla Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.
[...] Controparte_6 quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al sig. oltre ad interessi legali dalla data di Parte_1 pagamento - da parte della in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione Dott. in favore del sig. - all'effettivo soddisfo, in ragione Controparte_6 Parte_1 del contratto di collaborazione libero professionale del 01.01.2005 e /o ai sensi dell'art. 2055 cod. civ;
in via ulteriormente subordinata, per tutte e per ciascuna delle ragioni spiegate in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, graduare rispetto ai fatti per cui è causa l'eventuale responsabilità della in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. CP_1
rispetto alla responsabilità del Dott. e per l'effetto condannare il Dott. Controparte_6 Controparte_2
a rimborsare alla in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio Controparte_2 CP_1 di Amministrazione Dott. quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al sig. Controparte_6 Parte_1 per la quota di responsabilità imputata al Dott. oltre interessi legali dalla data di
[...] Controparte_2 pagamento - da parte della in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione Dott. in favore del sig. - all'effettivo soddisfo, in ragione Controparte_6 Parte_1 del contratto di collaborazione libero professionale del 01.01.2005 e /o ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. In ogni caso con vittoria di spese, e compensi professionali di giudizio”. 3. Parte terza chiamata, , si riporta alle seguenti conclusioni, precisate Controparte_2 come da foglio di precisazioni delle conclusioni, depositato in data 10.12.2024:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare e pregiudiziale : respingere la domanda di manleveria e/o di regresso presentata dalla convenuta principale nei confronti del terzo chiamato in causa Dr. per tutti i motivi in fatto CP_1 Controparte_2 ed in diritto, addotti ed eccepiti con la presente comparsa di costituzione e risposta, dichiarando la domanda della inammissibile, improponibile, improcedibile ovvero illegittima e nulla per contrasto con le previsioni CP_1 di legge e per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto imposti dalla legge per l'azione nei confronti dell'esercente la professione sanitaria. in via subordinata : dichiarare comunque obbligata al risarcimento solamente la società convenuta in CP_1 quanto inadempiente all'obbligo di stipula di idonea garanzia assicurativa di R.C. anche a copertura dell'attività del Dr. nella sua specifica qualità di sanitario facente parte dell'organico strutturale della Controparte_2 CP_1
Controparte_5 in via subordinata nel merito nei confronti della ed in via mediata nei confronti dell'attore principale: CP_1 dichiarare che l'intervento di safenectomia denunciato dal sig. non è stato mai effettuato dal Parte_1
Dr. né da altro medico chirurgo nell'intervento in day hospital del 9.9.2008 presso la Controparte_2 [...] e di conseguenza respingere sia la domanda risarcitoria dell'attore che quella di manleveria Controparte_5
e regresso della CP_1 in punto alla diversa allegazione fattuale dell'attore : ove ritenuto necessario, atteso che la CTU oltre ad escludere il denunciato intervento di safenectomia, ha accertato la corretta condotta medico-chirurgica posta in esser dal Dr. nei due interventi del 2003 e del 2008, come da questi affermato nella propria comparsa di costituzione CP_2
e risposta, dichiarare la insussistenza di qualsivoglia nesso di causalità fra la patologia fisica lamentata dall'attore e l'intervento del 2008 effettuato presso la Controparte_5
In via ulteriormente gradata e nei confronti della convenuta ed in ogni caso anche nei confronti CP_1 dell'attore principale : dichiarare vigenti ed efficaci in relazione all'intervento del 9.9.2008 le Parte_1 Contr due polizze assicurative della e della HDI in favore dell'assicurato Dr. e Controparte_2 conseguentemente dichiarare che questi debba essere manlevato integralmente dalla compagnia HDI Assicurazioni Spa nell'obbligo al risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuto all'attore ed imputato a carico dell'assicurato ovvero ove venisse accolta la azione di manleveria e regresso svolta dalla convenuta nei CP_1 suoi confronti e dalla compagnia per tutti i costi della difesa legale che questi dovrà Controparte_7 sostenere nella propria posizione giudiziale di questo primo grado e degli eventuali gradi successivi. Dichiarare infondate e quindi respingere le eccezioni introdotte dalla Compagnia di Assicurazione HDI SPA con la propria comparsa di costituzione nonché le eccezioni formulate dalla nel proprio atto difensivo, insistendo per CP_3
l'accoglimento delle domande di manleveria proposte nei confronti di esse. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”. 4. Parte terza chiamata, HDI Assicurazioni, si riporta alle conclusioni avanzate con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contraris rejectis, in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività, nel caso di specie ed avuto riguardo all'accadimento del 01.07.2003 quale fonte di asserito danno così ritenuta dall'attore, della polizza n. 825302244 accesa dal convenuto l 17.06.2006 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza della copertura assicurativa CP_2 in favore di questi avuto riguardo e con riferimento ai fatti descritti dall'attore quali rischi assicurati e dal sanitario stesso come eventi assicurabili;
in via subordinata, respingere qualsivoglia pretesa di manleva e/o risarcitoria spiegata nei presente giudizio nei confronti della chiamata in causa HDI Assicurazioni spa, in quanto infondata e non provata;
in ulteriore subordine, laddove fosse accertato l'inadempimento della Società RI. in ordine alla mancata CP_8 stipula di polizza RC ed in caso di condanna del convenuto statuire in ossequio al disposto di cui CP_2 all'art. 21 delle condizioni di polizza tra la HDI ed il CP_2
Con vittoria di onorari”. 5. Parte terza chiamata, si riporta alle conclusioni avanzate con la Controparte_7 memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa 1. In via principale. Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 714873 stipulata in data 13.7.2005 in relazione all'intervento del 1.7.2003 quale fonte di danno ritenuta dall'attore, e per l'effetto dichiarare l'insussistenza della copertura assicurativa rigettando la domanda nei confronti di CP_3
2. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la responsabilità del dott. in relazione all'intervento del 9.9.2008 quale fonte di danno, accertare e dichiarare il massimale di CP_2 polizza RC medica (HDI Ass.ni) capiente e per l'effetto condannare HDI a rifondere l'intero danno comprensivo delle spese legali (sia di soccombenza che di resistenza) rigettando la domanda nei confronti di CP_3
3. In via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la responsabilità del dott. in relazione all'intervento del 9.9.2008 quale fonte di danno, e contestualmente dovesse CP_2 dichiararsi l'inoperatività della polizza RC medica HDI per qualsiasi causa, condannare la ad € CP_3
4.000,00 al netto della franchigia fissa ed assoluta e del massimale di polizza.
4. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A e C.P.A.”.
RITENUTO IN FATTO
6. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
, deducendo quanto segue: Controparte_1
7. in data 01.07.2003, parte attrice veniva ricoverata presso la di Controparte_1
Fermo, con diagnosi all'entrata di “tromboflebite massiva safena sinistra”, ed era quindi sottoposta ad un intervento chirurgico di “crossectomia sinistra”, con medico chirurgo competente il Dott.
. Seguiva un successivo esame istologico del 15.07.2003 il quale riportava la Controparte_2 seguente diagnosi: “sezioni di vasi ectasici con trombosi parzialmente organizzata”; 8. successivamente, a seguito di nuove visite specialistiche effettuate dallo stesso Dott.
l'attore si sottoponeva ad ecocolordoppler ed il referto del 21.08.2008 segnalava una CP_2
“tromboflebite massiva della vena grande safena sinistra, esiti di crossectomia sx ingravescente malattia venosa. Tromboflebite recidivata”. Parte attrice, quindi, in data 09.09.2008, veniva nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico presso la stessa struttura sanitaria odierna convenuta. In tale occasione, la diagnosi in entrata era stata di “flebopatia arto inferiore sinistro” ed il Dott. sempre nel CP_2 ruolo di chirurgo incaricato, eseguiva stavolta due operazioni congiunte per far fronte alla sopraggiunta recidiva: l'una di “flebectomia” e l'altra di “trombectomia sinistra”;
9. nonostante i due citati interventi, in data 30.09.2008, l'attore era costretto ad un nuovo ricovero ospedaliero, stavolta presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto, a causa di una sopraggiunta “embolia polmonare”, cui seguivano, sempre nel corso del 2008, delle visite cardiologiche;
10. i ricoveri ospedalieri e relativi esami, tuttavia, si susseguivano ancora. In particolare, l'attore riportava di aver subìto: in riferimento al solo anno 2009, altri due ricoveri ospedalieri presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto, l'uno per “polmonita lobare” e l'altro per “infezione settica da Staphylococcus”, e due esami spirometrici eseguiti dalla Dott.ssa in riferimento Per_1 all'anno 2011, ancora altri due ricoveri ospedalieri presso il medesimo nosocomio di San Benedetto, stavolta per “recidiva embolia polmonare”, il primo, e per “teracoalgia atipica”, il secondo, nonché un esame di ecocolordoppler presso la Casa di Cura Stella Maris, il quale evidenziava persistenti criticità alla vena Safena;
infine, in riferimento all'anno 2012, un esame radiologico presso l'Ospedale di San Benedetto;
11. in data 29.11.2012, l'attore, ritenendo che il persistere della condizione patologica fosse imputabile ai due interventi chirurgici eseguiti presso l'odierna convenuta, si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica, presso il Dott. il quale certificava “paziente con pregresse TEP, Per_2 sottoposto a crossectomia safeno-femorale sn per TBF ascendente e successivamente ad exeresi del tronco safenico residuo. L'esame clinico ed ecodoppler eseguiti in data odierna, evidenziano corretta esecuzione di crossectomia safeno-femorale. Presenza di ramo extrasafenico, refluente dalla vena femorale comune, che rende incontinente il tronco safenico, residuo pertanto ancora in situ a circa 12 cm dalla giunzione femorale prossimalmente, lungo la coscia e la gamba. Dopo accurati accertamenti sulla trombofilia del paziente, si consiglia intervento chirurgico (o misto: eco sclerosi + exeresi), per interrompere il reflusso della vena femorale sx;
nel frattempo è utile contenzione elastica ed attività fisica”; 12. ancora, in data 03.02.2013, l'attore si sottoponeva a visita medico legale presso il Dott.
il quale certificava il seguente danno biologico: “incapacità temporanea al 75% di Controparte_9 anni 2; incapacità temporanea al 50% di anni 2; esiti permanenti valutabili 22-23% in ordine alla riduzione della validità biologica, con significativa riduzione dell'attitudine lavorativo-lucrativa specifica”;
13. dalla perizia medica in atti emergeva che gli esiti invalidanti subiti dall'attore erano riconducibili a imperizia e negligenza della struttura sanitaria atteso che la permanenza in situ del ramo extra safenico, refluente dalla vena femorale comune, aveva reso incontinente il tronco safenico e ciò era stata la causa della diatesi trombotica di cui il soggetto era ancora affetto e che aveva comportato complicanze trombotiche e necessità di anticoagulante continua, pur in assenza di patologia trombofilica eredo-costituzionale. L'attore, inoltre, non era stato informato dei rischi connessi agli interventi, con il che era dovuto anche un autonomo risarcimento, distinto dal danno biologico subito a causa dell'erronea esecuzione dell'intervento medico;
14. infine, parte attrice deduceva che l'esperimento del tentativo di mediazione, svoltosi alla presenza di entrambe le parti innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo in data 16.06.2015, aveva avuto esito negativo.
15. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, con atto di costituzione e risposta CP_1 depositato in data 23.05.2017, chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea poiché infondata e non provata, nonché che fosse convenuto in giudizio, ai fini della manleva, il medico chirurgo che aveva agito all'interno della struttura a titolo di libero professionista, Dott. quale CP_2 unico responsabile (o in via ulteriormente gradata, corresponsabile) per gli eventuali danni riconosciuti a favore della controparte.
16. La difesa di parte convenuta si incentrava sostanzialmente su tre punti principali:
17. in primo luogo, l'insussistenza del danno iatrogeno contestato dall'attore. Le patologie lamentate dal paziente negli anni successivi al 2008, infatti, andavano inquadrate quali forme del normale decorso dell'insufficienza venosa di cui lo stesso era afflitto, anche tenendo conto della sua condizione fisica di obesità e di persona tabagista.
Sul punto, la relazione medico peritale del Dott. allegata all'atto di citazione di Per_2 controparte, non poteva valere ad ascrivere alcuna forma di responsabilità medica in seno alla convenuta. Dall'elaborato peritale, infatti, emergeva come l'intervento di crossectomia del 2003 fosse stato eseguito correttamente e l'attestata presenza di un “ramo extra safenico, refluente dalla vena femorale comune” non aveva alcun rilievo, dato che le operazioni del 2003 e del 2008 non erano state eseguite per asportare il tratto venoso compromesso, bensì per occluderlo (crossectomia del 2003) e per rimuovere vene varicose e trombi formatisi in loco in un secondo momento (flebectomia e trombectomia del 2008); 18. in secondo luogo, la totale inattendibilità e inutilizzabilità in giudizio, della relazione peritale del Dott. poiché mero atto di parte, e con la quale si attestava un ammontare complessivo CP_9 pari ad euro 404.421,00, per danni patrimoniali e non patrimoniali che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all'attore a titolo di risarcimento danni;
19. in terzo luogo, l'infondatezza della questione relativa all'incompletezza del consenso informato. Lo stesso, infatti, era stato fornito al momento dei due ricoveri, in modo preciso e completo, e le prospettazioni successivamente evidenziate dal perito di parte, si basavano su un quadro clinico diverso rispetto a quello riscontrato dalla parte convenuta al momento di eseguire i due interventi, in ragione del decorso del tempo, tale per cui i suggerimenti del perito non erano evenienze che, in quel momento, potessero venire in rilievo e costituire elemento rilevante ai fini del consenso informato.
20. quindi, al fine di essere manlevata in caso di condanna, citava in giudizio il CP_1
Dott. il quale, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_2
03.11.2017, si costituiva nel presente giudizio e deduceva quanto segue:
21. anzitutto, la domanda di manleva e regresso avanzata nei suoi confronti dalla struttura sanitaria, non sarebbe stata ammissibile per mancanza dei presupposti necessari. Infatti, nel 2008, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, il chirurgo non aveva agito all'interno della casa di cura a titolo di mero collaboratore e libero professionista, bensì quale responsabile dell'unità operativa di chirurgia generale, e cioè quale soggetto stabilmente inserito nella pianta organica della struttura, dotato di poteri amministrativi. Ancora, per stessa ammissione della CP_1 non era possibile riscontrare alcuna colpa in riferimento all'operato del medico e di conseguenza non vi erano i presupposti stabiliti dalla L. 24/2017 ai fini del coinvolgimento in giudizio del chirurgo, coincidenti con la prova del dolo o almeno della colpa grave imputabile a quest'ultimo. Inoltre, non era stato dato inizio al procedimento nelle forme di cui all'art. 696 bis c.p.c. né era stato esperito il procedimento di mediazione come prescritto dall'art. 8 della legge citata. Da ultimo, la casa di cura aveva omesso di stipulare una polizza assicurativa con efficacia retroattiva decennale, come invece imposto dall'art. 10 della L. 24/2017, per tenere indenni i propri pazienti da eventuali danni cagionati dagli appartenenti, a qualsiasi titolo, alla struttura;
22. il Dott. prendeva posizione anche nei confronti della domanda avanzata da parte CP_2 attrice deducendo anzitutto che la correttezza dell'intervento di crossectomia eseguito nel 2003 veniva certificata dalla relazione peritale del Dott. prodotta dalla stessa controparte. Per_2
Circa, invece, l'intervento del 2008, il chirurgo ne attestava la totale regolarità come dimostrato dal fatto che nessuno dei certificati medici successivi, richiamati dall'attore, aveva riscontrato lesioni vascolari agli arti inferiori connesse con le operazioni chirurgiche contestate. Le criticità riscontrate negli anni successivi all'intervento erano quindi imputabili soltanto ad una fisiologica evoluzione dell'insufficienza vascolare cronica, di cui era affetto il paziente obeso e tabagista.
23. Ancora, il del Dott. aveva realizzato il proprio elaborato peritale nella falsa Per_2 convinzione che nel 2008 il Dott. avesse eseguito un intervento di safenectomia, e cioè CP_2 che avesse provveduto all'asportazione del tessuto venoso compromesso. In realtà, era provato che l'operazione chirurgica del 2008 era consistita nella semplice rimozione delle vene varicose e dei trombi che si erano formati in loco (flebectomia e trombectomia) e l'incomprensione era dovuta al fatto che il paziente, già dal primo ricovero presso il nosocomio di San Benedetto, aveva erroneamente dichiarato al personale medico che lo aveva in cura di aver subito una safenectomia. Il Dott. quindi, avendo analizzato i referti medici di San Benedetto, si era convinto Per_2 dell'asportazione del tessuto safenico compromesso, il quale, in realtà, non era mai stato asportato ma soltanto occluso con l'operazione del 2003.
24. Infine, il Dott. citava in giudizio le sue due compagnie assicurative, HDI CP_2
Assicurazioni S.p.a. e ai fini della manleva, Controparte_10 contestando il loro rifiuto alla copertura assicurativa (motivato in ragione del fatto che il primo evento lesivo denunciato sarebbe stato antecedente alla stipulazione delle polizze) tramite la deduzione che l'evento cui fare riferimento sarebbe stato solo quello del 2008, con relativa applicabilità delle coperture assicurative, in quanto successivo alla stipulazione delle stesse.
25. Le due compagnie assicurative, quindi, si costituivano, rispettivamente, con comparsa di costituzione del 16.03.2018 e del 26.03.2018, deducendo l'inapplicabilità in via retroattiva delle polizze e, in subordine, l'infondatezza delle domande di manleva del Dott. e della parte CP_2 convenuta oltre che della domanda attorea.
26. All'udienza del 05.04.2018, il Giudice sospendeva il giudizio per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione obbligatorio ex D. Lgs. 28/2010, il quale veniva eseguito in data 21.05.2018, con esito negativo.
27. Con le successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sostanzialmente reiteravano le domande e le eccezioni già sollevate con i rispettivi atti introduttivi ed il giudizio proseguiva per la fase istruttoria.
28. Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione tramite assunzione dell'interrogatorio formale di parte attrice e di parte convenuta, assunzione delle prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 24.09.2023, il Giudice, udite le conclusioni, rimetteva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
29. Rimessa successivamente la causa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo di parte attrice, ritirato dal consulente tecnico, all'udienza 18.12.2025 le parti precisavano nuovamente le conclusioni discutendo oralmente la causa;
il Giudice, quindi, riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
30. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
31. A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che l'embolia polmonare subita e, più in generale, l'iter medico che lo ha coinvolto successivamente agli interventi per cui è causa sono da addebitare a imperizia e negligenza della convenuta. Tuttavia, osserva questo Giudice, la domanda attorea è carente già in via di allegazione, atteso che nell'atto di citazione e nella successiva memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, e finanche nella perizia di parte depositata dall'attore (la quale fa peraltro riferimento, quanto alle conclusioni, alle risultanze di un esame a cui l'attore si era sottoposto presso lo specialista dott. confluite in un foglio manoscritto che, per Per_2 la sua genericità e sinteticità, non può in alcun modo ritenersi a sua volta una perizia di parte contenente elementi di prova), non risulta quale sia la condotta contraria alle linee guida e buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica addebitata alla convenuta e, per contro, la condotta corretta che la stessa avrebbe dovuto tenere. L'attore, infatti, dopo aver genericamente dedotto che i sanitari della struttura convenuta avevano agito con imperizia o negligenza, si limita esclusivamente a rappresentare che la dialisi trombotica era stato causata dalla permanenza in situ del ramo extra safenico, refluente dalla vena femorale comune, che aveva reso incontinente il tronco safenico, circostanza tuttavia che, se descrive in via ipotetica le cause del danno, non indica anche la condotta che i sanitari avrebbero dovuto tenere e che, se tenuta, avrebbe evitato i danni, con la conseguenza che la domanda, già per la sua genericità, deve essere rigettata, non potendo condurre ad un accertamento di responsabilità della convenuta per aver agito con imperizio o imprudenza.
32. Peraltro, la permanenza in situ del tronco safenico (permanenza che sembra essere stata censurata dalle risultanze dell'esame del Dott. ichiamate, come sopra detto, dalla perizia Per_2 di parte dell'attore), lungi dal rappresentare un imperito risultato di rimozione della safena da parte dei sanitari della struttura convenuta, risulta spiegabile con la semplice considerazione che mai l'attore era stato sottoposto ad un intervento di safenectomia ma, piuttosto, di crossectomia (disconnessione della vena grande safena dalla vena femorale per impedire il passaggio dei trombi), rimedio rispetto al quale l'attore (e per esso i suoi consulenti di parte) in questa sede non ha mai allegato l'inadeguatezza in ragione della patologia da cui era affetto.
33. Ad ogni modo, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio (cfr. pagine da 30 a 35 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio) – alle cui risultanze questo Giudice dichiara di aderire per la logicità delle argomentazioni utilizzate dagli ausiliari del magistrato nonché per l'assenza di adeguata contestazione delle stesse da parte dell'attore e, per esso, del suo CTP - emerge l'adeguatezza degli interventi effettuati dai sanitari della struttura convenuta, alle linee di comportamento all'epoca vigenti, atteso che, come osservano i consulenti, “lo stripping della safena
[…] sarebbe stato eccessivamente cruento, doloroso e complesso nell'esecuzione ed infine non utile al paziente.”; ed ancora: “Il manifestarsi dell'embolia polmonare nei giorni seguenti l'intervento del 2008, non sembra correlabile ad una condotta terapeutica non adeguata del Dott. in quanto sia l'intervento chirurgico che la CP_2 successiva gestione farmacologica (con una corretta profilassi farmacologica per l'embolia polmonare con eparina sottocute), così come le prescrizioni di carattere igienico-comportamentale rilasciate alla dimissione, sono state aderenti alle buone pratiche cliniche ed alle più importanti linee guida internazionali. La relazione del dott. che rileva la presenza di un “ramo extrasafenico refluente della vena femorale comune che rende Per_2 incontinente il tronco safenico”, in realtà documenta un usuale quadro di varici residue dai precedenti interventi. Né appare verosimile l'affermazione del Dott. secondo cui il “ramo extrasafenico refluente della vena Per_2 femorale comune che rende incontinente il tronco safenico è dunque causa della diatesi trombotica”. In realtà una qualsiasi varice può essere alla base dello sviluppo di un processo trombotico (ad es. di una varicoflebite), indipendentemente dal fatto che abbia una genesi primitiva o residua dopo intervento chirurgico. Pertanto nel caso del sig. la riferita “diatesi trombotica” è dovuta alla presenza delle varici stesse (processo tipicamente Pt_1 familiare o comunque costituzionale) e non al fatto che gli interventi chirurgici siano stati eseguiti in modo scorretto
o negligente. Scopo degli interventi era quello di evitare o comunque ridurre il rischio di trombosi venosa profonda e di conseguenza di embolia polmonare e non quello di rimuovere le varici.”.
34. Del tutto infondata è, poi, anche la richiesta dell'attore di risarcimento del danno per non essere stato informato sui trattamenti medici per cui è causa ricevuti. Invero, in disparte il fatto che risultano agli atti moduli in cui l'attore confessa di aver ricevuto tutte le informazioni per determinarsi sui predetti trattamenti, va pure osservato che l'attore non hai mai neppure dedotto che, se adeguatamente informato, non si sarebbe sottoposto agli stessi al fine di diminuire il rischio di embolia polmonare. La stessa genericità della domanda, inoltre, non consente neppure di individuare il pregiudizio subito dall'attore per aver subito i trattamenti per cui è causa in assenza di adeguato consenso da parte di esso.
35. Per tutto quanto detto, dunque, le domande attoree devono essere pertanto rigettate, con assorbimento delle domande delle altre parti (manleva, graduazione della responsabilità ecc.), le quali hanno invero come presupposto il riconoscimento della fondatezza delle domande di risarcimento avanzate dall'attore.
36. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, facendo applicazione dei valori minimi (per la non complessità della controversia) previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità media).
37. Le spese di C.T.U devono essere definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 166/2017, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta le domande svolte dall'attore;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti del giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in € 5.431 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'attore.
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2017:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ernestina Portelli e Federica Coroneo, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Ernestina Portelli all'indirizzo PEC
giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, Email_1 depositato in data 15.06.2023;
ATTORE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Mei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Orena, sito in Porto San Giorgio, Via Giordano Bruno, n. 90, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
TE CC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Pedaso (FM) alla via Giovanni XXIII, n. 5, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta;
ER TO
E
HDI ASSICURAZIONI SPA (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mantella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Macerata, Viale Don Bosco n. 47, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta;
TE MA
E
(P. IVA. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Vichi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Pesaro, Via Curiel n. 11, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta;
TE MA
OGGETTO: contratto d'opera; responsabilità medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Gli avvocati di parte attrice si riportano alle seguenti conclusioni, compendiate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11.12.2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- in via principale e pregiudiziale, accertare che il danno biologico subito dal sig. è conseguenza Parte_1 dei negligenti e/o imprudenti e/o imperiti interventi chirurgici rispettivamente del 1luglio 2003 e del 9 settembre 2008 eseguiti dalla casa di cura di Fermo, anche in mancanza di adeguato consenso informato al CP_4 trattamento chirurgico;
- per l'effetto, condannare per l'accertato inadempimento contrattuale, la in Controparte_5 persona del Direttore Generale – legale rappresentante pro tempore – al pagamento dell'importo di euro 404.421,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, ma pur sempre entro lo scaglione di valore considerato;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 2. Parte convenuta si riporta alle conclusioni avanzate con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa o rigettata, in via principale, nel merito, per tutte e per ciascuna delle ragioni spiegate in atti, mandare la convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.
[...] Controparte_6 pienamente assolta da ogni domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e comunque perchè non provata;
in via subordinata per tutte e per ciascuna delle ragioni spiegate in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. rispetto ai Controparte_2 fatti per cui è causa e per l'effetto condannare il Dott. a rimborsare interamente alla Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.
[...] Controparte_6 quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al sig. oltre ad interessi legali dalla data di Parte_1 pagamento - da parte della in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione Dott. in favore del sig. - all'effettivo soddisfo, in ragione Controparte_6 Parte_1 del contratto di collaborazione libero professionale del 01.01.2005 e /o ai sensi dell'art. 2055 cod. civ;
in via ulteriormente subordinata, per tutte e per ciascuna delle ragioni spiegate in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, graduare rispetto ai fatti per cui è causa l'eventuale responsabilità della in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. CP_1
rispetto alla responsabilità del Dott. e per l'effetto condannare il Dott. Controparte_6 Controparte_2
a rimborsare alla in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio Controparte_2 CP_1 di Amministrazione Dott. quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al sig. Controparte_6 Parte_1 per la quota di responsabilità imputata al Dott. oltre interessi legali dalla data di
[...] Controparte_2 pagamento - da parte della in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione Dott. in favore del sig. - all'effettivo soddisfo, in ragione Controparte_6 Parte_1 del contratto di collaborazione libero professionale del 01.01.2005 e /o ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. In ogni caso con vittoria di spese, e compensi professionali di giudizio”. 3. Parte terza chiamata, , si riporta alle seguenti conclusioni, precisate Controparte_2 come da foglio di precisazioni delle conclusioni, depositato in data 10.12.2024:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare e pregiudiziale : respingere la domanda di manleveria e/o di regresso presentata dalla convenuta principale nei confronti del terzo chiamato in causa Dr. per tutti i motivi in fatto CP_1 Controparte_2 ed in diritto, addotti ed eccepiti con la presente comparsa di costituzione e risposta, dichiarando la domanda della inammissibile, improponibile, improcedibile ovvero illegittima e nulla per contrasto con le previsioni CP_1 di legge e per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto imposti dalla legge per l'azione nei confronti dell'esercente la professione sanitaria. in via subordinata : dichiarare comunque obbligata al risarcimento solamente la società convenuta in CP_1 quanto inadempiente all'obbligo di stipula di idonea garanzia assicurativa di R.C. anche a copertura dell'attività del Dr. nella sua specifica qualità di sanitario facente parte dell'organico strutturale della Controparte_2 CP_1
Controparte_5 in via subordinata nel merito nei confronti della ed in via mediata nei confronti dell'attore principale: CP_1 dichiarare che l'intervento di safenectomia denunciato dal sig. non è stato mai effettuato dal Parte_1
Dr. né da altro medico chirurgo nell'intervento in day hospital del 9.9.2008 presso la Controparte_2 [...] e di conseguenza respingere sia la domanda risarcitoria dell'attore che quella di manleveria Controparte_5
e regresso della CP_1 in punto alla diversa allegazione fattuale dell'attore : ove ritenuto necessario, atteso che la CTU oltre ad escludere il denunciato intervento di safenectomia, ha accertato la corretta condotta medico-chirurgica posta in esser dal Dr. nei due interventi del 2003 e del 2008, come da questi affermato nella propria comparsa di costituzione CP_2
e risposta, dichiarare la insussistenza di qualsivoglia nesso di causalità fra la patologia fisica lamentata dall'attore e l'intervento del 2008 effettuato presso la Controparte_5
In via ulteriormente gradata e nei confronti della convenuta ed in ogni caso anche nei confronti CP_1 dell'attore principale : dichiarare vigenti ed efficaci in relazione all'intervento del 9.9.2008 le Parte_1 Contr due polizze assicurative della e della HDI in favore dell'assicurato Dr. e Controparte_2 conseguentemente dichiarare che questi debba essere manlevato integralmente dalla compagnia HDI Assicurazioni Spa nell'obbligo al risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuto all'attore ed imputato a carico dell'assicurato ovvero ove venisse accolta la azione di manleveria e regresso svolta dalla convenuta nei CP_1 suoi confronti e dalla compagnia per tutti i costi della difesa legale che questi dovrà Controparte_7 sostenere nella propria posizione giudiziale di questo primo grado e degli eventuali gradi successivi. Dichiarare infondate e quindi respingere le eccezioni introdotte dalla Compagnia di Assicurazione HDI SPA con la propria comparsa di costituzione nonché le eccezioni formulate dalla nel proprio atto difensivo, insistendo per CP_3
l'accoglimento delle domande di manleveria proposte nei confronti di esse. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”. 4. Parte terza chiamata, HDI Assicurazioni, si riporta alle conclusioni avanzate con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contraris rejectis, in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività, nel caso di specie ed avuto riguardo all'accadimento del 01.07.2003 quale fonte di asserito danno così ritenuta dall'attore, della polizza n. 825302244 accesa dal convenuto l 17.06.2006 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza della copertura assicurativa CP_2 in favore di questi avuto riguardo e con riferimento ai fatti descritti dall'attore quali rischi assicurati e dal sanitario stesso come eventi assicurabili;
in via subordinata, respingere qualsivoglia pretesa di manleva e/o risarcitoria spiegata nei presente giudizio nei confronti della chiamata in causa HDI Assicurazioni spa, in quanto infondata e non provata;
in ulteriore subordine, laddove fosse accertato l'inadempimento della Società RI. in ordine alla mancata CP_8 stipula di polizza RC ed in caso di condanna del convenuto statuire in ossequio al disposto di cui CP_2 all'art. 21 delle condizioni di polizza tra la HDI ed il CP_2
Con vittoria di onorari”. 5. Parte terza chiamata, si riporta alle conclusioni avanzate con la Controparte_7 memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa 1. In via principale. Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 714873 stipulata in data 13.7.2005 in relazione all'intervento del 1.7.2003 quale fonte di danno ritenuta dall'attore, e per l'effetto dichiarare l'insussistenza della copertura assicurativa rigettando la domanda nei confronti di CP_3
2. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la responsabilità del dott. in relazione all'intervento del 9.9.2008 quale fonte di danno, accertare e dichiarare il massimale di CP_2 polizza RC medica (HDI Ass.ni) capiente e per l'effetto condannare HDI a rifondere l'intero danno comprensivo delle spese legali (sia di soccombenza che di resistenza) rigettando la domanda nei confronti di CP_3
3. In via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la responsabilità del dott. in relazione all'intervento del 9.9.2008 quale fonte di danno, e contestualmente dovesse CP_2 dichiararsi l'inoperatività della polizza RC medica HDI per qualsiasi causa, condannare la ad € CP_3
4.000,00 al netto della franchigia fissa ed assoluta e del massimale di polizza.
4. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A e C.P.A.”.
RITENUTO IN FATTO
6. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
, deducendo quanto segue: Controparte_1
7. in data 01.07.2003, parte attrice veniva ricoverata presso la di Controparte_1
Fermo, con diagnosi all'entrata di “tromboflebite massiva safena sinistra”, ed era quindi sottoposta ad un intervento chirurgico di “crossectomia sinistra”, con medico chirurgo competente il Dott.
. Seguiva un successivo esame istologico del 15.07.2003 il quale riportava la Controparte_2 seguente diagnosi: “sezioni di vasi ectasici con trombosi parzialmente organizzata”; 8. successivamente, a seguito di nuove visite specialistiche effettuate dallo stesso Dott.
l'attore si sottoponeva ad ecocolordoppler ed il referto del 21.08.2008 segnalava una CP_2
“tromboflebite massiva della vena grande safena sinistra, esiti di crossectomia sx ingravescente malattia venosa. Tromboflebite recidivata”. Parte attrice, quindi, in data 09.09.2008, veniva nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico presso la stessa struttura sanitaria odierna convenuta. In tale occasione, la diagnosi in entrata era stata di “flebopatia arto inferiore sinistro” ed il Dott. sempre nel CP_2 ruolo di chirurgo incaricato, eseguiva stavolta due operazioni congiunte per far fronte alla sopraggiunta recidiva: l'una di “flebectomia” e l'altra di “trombectomia sinistra”;
9. nonostante i due citati interventi, in data 30.09.2008, l'attore era costretto ad un nuovo ricovero ospedaliero, stavolta presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto, a causa di una sopraggiunta “embolia polmonare”, cui seguivano, sempre nel corso del 2008, delle visite cardiologiche;
10. i ricoveri ospedalieri e relativi esami, tuttavia, si susseguivano ancora. In particolare, l'attore riportava di aver subìto: in riferimento al solo anno 2009, altri due ricoveri ospedalieri presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto, l'uno per “polmonita lobare” e l'altro per “infezione settica da Staphylococcus”, e due esami spirometrici eseguiti dalla Dott.ssa in riferimento Per_1 all'anno 2011, ancora altri due ricoveri ospedalieri presso il medesimo nosocomio di San Benedetto, stavolta per “recidiva embolia polmonare”, il primo, e per “teracoalgia atipica”, il secondo, nonché un esame di ecocolordoppler presso la Casa di Cura Stella Maris, il quale evidenziava persistenti criticità alla vena Safena;
infine, in riferimento all'anno 2012, un esame radiologico presso l'Ospedale di San Benedetto;
11. in data 29.11.2012, l'attore, ritenendo che il persistere della condizione patologica fosse imputabile ai due interventi chirurgici eseguiti presso l'odierna convenuta, si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica, presso il Dott. il quale certificava “paziente con pregresse TEP, Per_2 sottoposto a crossectomia safeno-femorale sn per TBF ascendente e successivamente ad exeresi del tronco safenico residuo. L'esame clinico ed ecodoppler eseguiti in data odierna, evidenziano corretta esecuzione di crossectomia safeno-femorale. Presenza di ramo extrasafenico, refluente dalla vena femorale comune, che rende incontinente il tronco safenico, residuo pertanto ancora in situ a circa 12 cm dalla giunzione femorale prossimalmente, lungo la coscia e la gamba. Dopo accurati accertamenti sulla trombofilia del paziente, si consiglia intervento chirurgico (o misto: eco sclerosi + exeresi), per interrompere il reflusso della vena femorale sx;
nel frattempo è utile contenzione elastica ed attività fisica”; 12. ancora, in data 03.02.2013, l'attore si sottoponeva a visita medico legale presso il Dott.
il quale certificava il seguente danno biologico: “incapacità temporanea al 75% di Controparte_9 anni 2; incapacità temporanea al 50% di anni 2; esiti permanenti valutabili 22-23% in ordine alla riduzione della validità biologica, con significativa riduzione dell'attitudine lavorativo-lucrativa specifica”;
13. dalla perizia medica in atti emergeva che gli esiti invalidanti subiti dall'attore erano riconducibili a imperizia e negligenza della struttura sanitaria atteso che la permanenza in situ del ramo extra safenico, refluente dalla vena femorale comune, aveva reso incontinente il tronco safenico e ciò era stata la causa della diatesi trombotica di cui il soggetto era ancora affetto e che aveva comportato complicanze trombotiche e necessità di anticoagulante continua, pur in assenza di patologia trombofilica eredo-costituzionale. L'attore, inoltre, non era stato informato dei rischi connessi agli interventi, con il che era dovuto anche un autonomo risarcimento, distinto dal danno biologico subito a causa dell'erronea esecuzione dell'intervento medico;
14. infine, parte attrice deduceva che l'esperimento del tentativo di mediazione, svoltosi alla presenza di entrambe le parti innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo in data 16.06.2015, aveva avuto esito negativo.
15. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, con atto di costituzione e risposta CP_1 depositato in data 23.05.2017, chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea poiché infondata e non provata, nonché che fosse convenuto in giudizio, ai fini della manleva, il medico chirurgo che aveva agito all'interno della struttura a titolo di libero professionista, Dott. quale CP_2 unico responsabile (o in via ulteriormente gradata, corresponsabile) per gli eventuali danni riconosciuti a favore della controparte.
16. La difesa di parte convenuta si incentrava sostanzialmente su tre punti principali:
17. in primo luogo, l'insussistenza del danno iatrogeno contestato dall'attore. Le patologie lamentate dal paziente negli anni successivi al 2008, infatti, andavano inquadrate quali forme del normale decorso dell'insufficienza venosa di cui lo stesso era afflitto, anche tenendo conto della sua condizione fisica di obesità e di persona tabagista.
Sul punto, la relazione medico peritale del Dott. allegata all'atto di citazione di Per_2 controparte, non poteva valere ad ascrivere alcuna forma di responsabilità medica in seno alla convenuta. Dall'elaborato peritale, infatti, emergeva come l'intervento di crossectomia del 2003 fosse stato eseguito correttamente e l'attestata presenza di un “ramo extra safenico, refluente dalla vena femorale comune” non aveva alcun rilievo, dato che le operazioni del 2003 e del 2008 non erano state eseguite per asportare il tratto venoso compromesso, bensì per occluderlo (crossectomia del 2003) e per rimuovere vene varicose e trombi formatisi in loco in un secondo momento (flebectomia e trombectomia del 2008); 18. in secondo luogo, la totale inattendibilità e inutilizzabilità in giudizio, della relazione peritale del Dott. poiché mero atto di parte, e con la quale si attestava un ammontare complessivo CP_9 pari ad euro 404.421,00, per danni patrimoniali e non patrimoniali che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all'attore a titolo di risarcimento danni;
19. in terzo luogo, l'infondatezza della questione relativa all'incompletezza del consenso informato. Lo stesso, infatti, era stato fornito al momento dei due ricoveri, in modo preciso e completo, e le prospettazioni successivamente evidenziate dal perito di parte, si basavano su un quadro clinico diverso rispetto a quello riscontrato dalla parte convenuta al momento di eseguire i due interventi, in ragione del decorso del tempo, tale per cui i suggerimenti del perito non erano evenienze che, in quel momento, potessero venire in rilievo e costituire elemento rilevante ai fini del consenso informato.
20. quindi, al fine di essere manlevata in caso di condanna, citava in giudizio il CP_1
Dott. il quale, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_2
03.11.2017, si costituiva nel presente giudizio e deduceva quanto segue:
21. anzitutto, la domanda di manleva e regresso avanzata nei suoi confronti dalla struttura sanitaria, non sarebbe stata ammissibile per mancanza dei presupposti necessari. Infatti, nel 2008, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, il chirurgo non aveva agito all'interno della casa di cura a titolo di mero collaboratore e libero professionista, bensì quale responsabile dell'unità operativa di chirurgia generale, e cioè quale soggetto stabilmente inserito nella pianta organica della struttura, dotato di poteri amministrativi. Ancora, per stessa ammissione della CP_1 non era possibile riscontrare alcuna colpa in riferimento all'operato del medico e di conseguenza non vi erano i presupposti stabiliti dalla L. 24/2017 ai fini del coinvolgimento in giudizio del chirurgo, coincidenti con la prova del dolo o almeno della colpa grave imputabile a quest'ultimo. Inoltre, non era stato dato inizio al procedimento nelle forme di cui all'art. 696 bis c.p.c. né era stato esperito il procedimento di mediazione come prescritto dall'art. 8 della legge citata. Da ultimo, la casa di cura aveva omesso di stipulare una polizza assicurativa con efficacia retroattiva decennale, come invece imposto dall'art. 10 della L. 24/2017, per tenere indenni i propri pazienti da eventuali danni cagionati dagli appartenenti, a qualsiasi titolo, alla struttura;
22. il Dott. prendeva posizione anche nei confronti della domanda avanzata da parte CP_2 attrice deducendo anzitutto che la correttezza dell'intervento di crossectomia eseguito nel 2003 veniva certificata dalla relazione peritale del Dott. prodotta dalla stessa controparte. Per_2
Circa, invece, l'intervento del 2008, il chirurgo ne attestava la totale regolarità come dimostrato dal fatto che nessuno dei certificati medici successivi, richiamati dall'attore, aveva riscontrato lesioni vascolari agli arti inferiori connesse con le operazioni chirurgiche contestate. Le criticità riscontrate negli anni successivi all'intervento erano quindi imputabili soltanto ad una fisiologica evoluzione dell'insufficienza vascolare cronica, di cui era affetto il paziente obeso e tabagista.
23. Ancora, il del Dott. aveva realizzato il proprio elaborato peritale nella falsa Per_2 convinzione che nel 2008 il Dott. avesse eseguito un intervento di safenectomia, e cioè CP_2 che avesse provveduto all'asportazione del tessuto venoso compromesso. In realtà, era provato che l'operazione chirurgica del 2008 era consistita nella semplice rimozione delle vene varicose e dei trombi che si erano formati in loco (flebectomia e trombectomia) e l'incomprensione era dovuta al fatto che il paziente, già dal primo ricovero presso il nosocomio di San Benedetto, aveva erroneamente dichiarato al personale medico che lo aveva in cura di aver subito una safenectomia. Il Dott. quindi, avendo analizzato i referti medici di San Benedetto, si era convinto Per_2 dell'asportazione del tessuto safenico compromesso, il quale, in realtà, non era mai stato asportato ma soltanto occluso con l'operazione del 2003.
24. Infine, il Dott. citava in giudizio le sue due compagnie assicurative, HDI CP_2
Assicurazioni S.p.a. e ai fini della manleva, Controparte_10 contestando il loro rifiuto alla copertura assicurativa (motivato in ragione del fatto che il primo evento lesivo denunciato sarebbe stato antecedente alla stipulazione delle polizze) tramite la deduzione che l'evento cui fare riferimento sarebbe stato solo quello del 2008, con relativa applicabilità delle coperture assicurative, in quanto successivo alla stipulazione delle stesse.
25. Le due compagnie assicurative, quindi, si costituivano, rispettivamente, con comparsa di costituzione del 16.03.2018 e del 26.03.2018, deducendo l'inapplicabilità in via retroattiva delle polizze e, in subordine, l'infondatezza delle domande di manleva del Dott. e della parte CP_2 convenuta oltre che della domanda attorea.
26. All'udienza del 05.04.2018, il Giudice sospendeva il giudizio per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione obbligatorio ex D. Lgs. 28/2010, il quale veniva eseguito in data 21.05.2018, con esito negativo.
27. Con le successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sostanzialmente reiteravano le domande e le eccezioni già sollevate con i rispettivi atti introduttivi ed il giudizio proseguiva per la fase istruttoria.
28. Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione tramite assunzione dell'interrogatorio formale di parte attrice e di parte convenuta, assunzione delle prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 24.09.2023, il Giudice, udite le conclusioni, rimetteva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
29. Rimessa successivamente la causa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo di parte attrice, ritirato dal consulente tecnico, all'udienza 18.12.2025 le parti precisavano nuovamente le conclusioni discutendo oralmente la causa;
il Giudice, quindi, riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
30. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
31. A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che l'embolia polmonare subita e, più in generale, l'iter medico che lo ha coinvolto successivamente agli interventi per cui è causa sono da addebitare a imperizia e negligenza della convenuta. Tuttavia, osserva questo Giudice, la domanda attorea è carente già in via di allegazione, atteso che nell'atto di citazione e nella successiva memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, e finanche nella perizia di parte depositata dall'attore (la quale fa peraltro riferimento, quanto alle conclusioni, alle risultanze di un esame a cui l'attore si era sottoposto presso lo specialista dott. confluite in un foglio manoscritto che, per Per_2 la sua genericità e sinteticità, non può in alcun modo ritenersi a sua volta una perizia di parte contenente elementi di prova), non risulta quale sia la condotta contraria alle linee guida e buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica addebitata alla convenuta e, per contro, la condotta corretta che la stessa avrebbe dovuto tenere. L'attore, infatti, dopo aver genericamente dedotto che i sanitari della struttura convenuta avevano agito con imperizia o negligenza, si limita esclusivamente a rappresentare che la dialisi trombotica era stato causata dalla permanenza in situ del ramo extra safenico, refluente dalla vena femorale comune, che aveva reso incontinente il tronco safenico, circostanza tuttavia che, se descrive in via ipotetica le cause del danno, non indica anche la condotta che i sanitari avrebbero dovuto tenere e che, se tenuta, avrebbe evitato i danni, con la conseguenza che la domanda, già per la sua genericità, deve essere rigettata, non potendo condurre ad un accertamento di responsabilità della convenuta per aver agito con imperizio o imprudenza.
32. Peraltro, la permanenza in situ del tronco safenico (permanenza che sembra essere stata censurata dalle risultanze dell'esame del Dott. ichiamate, come sopra detto, dalla perizia Per_2 di parte dell'attore), lungi dal rappresentare un imperito risultato di rimozione della safena da parte dei sanitari della struttura convenuta, risulta spiegabile con la semplice considerazione che mai l'attore era stato sottoposto ad un intervento di safenectomia ma, piuttosto, di crossectomia (disconnessione della vena grande safena dalla vena femorale per impedire il passaggio dei trombi), rimedio rispetto al quale l'attore (e per esso i suoi consulenti di parte) in questa sede non ha mai allegato l'inadeguatezza in ragione della patologia da cui era affetto.
33. Ad ogni modo, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio (cfr. pagine da 30 a 35 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio) – alle cui risultanze questo Giudice dichiara di aderire per la logicità delle argomentazioni utilizzate dagli ausiliari del magistrato nonché per l'assenza di adeguata contestazione delle stesse da parte dell'attore e, per esso, del suo CTP - emerge l'adeguatezza degli interventi effettuati dai sanitari della struttura convenuta, alle linee di comportamento all'epoca vigenti, atteso che, come osservano i consulenti, “lo stripping della safena
[…] sarebbe stato eccessivamente cruento, doloroso e complesso nell'esecuzione ed infine non utile al paziente.”; ed ancora: “Il manifestarsi dell'embolia polmonare nei giorni seguenti l'intervento del 2008, non sembra correlabile ad una condotta terapeutica non adeguata del Dott. in quanto sia l'intervento chirurgico che la CP_2 successiva gestione farmacologica (con una corretta profilassi farmacologica per l'embolia polmonare con eparina sottocute), così come le prescrizioni di carattere igienico-comportamentale rilasciate alla dimissione, sono state aderenti alle buone pratiche cliniche ed alle più importanti linee guida internazionali. La relazione del dott. che rileva la presenza di un “ramo extrasafenico refluente della vena femorale comune che rende Per_2 incontinente il tronco safenico”, in realtà documenta un usuale quadro di varici residue dai precedenti interventi. Né appare verosimile l'affermazione del Dott. secondo cui il “ramo extrasafenico refluente della vena Per_2 femorale comune che rende incontinente il tronco safenico è dunque causa della diatesi trombotica”. In realtà una qualsiasi varice può essere alla base dello sviluppo di un processo trombotico (ad es. di una varicoflebite), indipendentemente dal fatto che abbia una genesi primitiva o residua dopo intervento chirurgico. Pertanto nel caso del sig. la riferita “diatesi trombotica” è dovuta alla presenza delle varici stesse (processo tipicamente Pt_1 familiare o comunque costituzionale) e non al fatto che gli interventi chirurgici siano stati eseguiti in modo scorretto
o negligente. Scopo degli interventi era quello di evitare o comunque ridurre il rischio di trombosi venosa profonda e di conseguenza di embolia polmonare e non quello di rimuovere le varici.”.
34. Del tutto infondata è, poi, anche la richiesta dell'attore di risarcimento del danno per non essere stato informato sui trattamenti medici per cui è causa ricevuti. Invero, in disparte il fatto che risultano agli atti moduli in cui l'attore confessa di aver ricevuto tutte le informazioni per determinarsi sui predetti trattamenti, va pure osservato che l'attore non hai mai neppure dedotto che, se adeguatamente informato, non si sarebbe sottoposto agli stessi al fine di diminuire il rischio di embolia polmonare. La stessa genericità della domanda, inoltre, non consente neppure di individuare il pregiudizio subito dall'attore per aver subito i trattamenti per cui è causa in assenza di adeguato consenso da parte di esso.
35. Per tutto quanto detto, dunque, le domande attoree devono essere pertanto rigettate, con assorbimento delle domande delle altre parti (manleva, graduazione della responsabilità ecc.), le quali hanno invero come presupposto il riconoscimento della fondatezza delle domande di risarcimento avanzate dall'attore.
36. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, facendo applicazione dei valori minimi (per la non complessità della controversia) previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità media).
37. Le spese di C.T.U devono essere definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 166/2017, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta le domande svolte dall'attore;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti del giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in € 5.431 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'attore.
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna