Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 52
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del contraddittorio preventivo

    La Corte ritiene che la contribuente non abbia indicato elementi concreti tali da indurre l'Ufficio a diversa determinazione, anche in considerazione dell'esito negativo dei contraddittori intercorsi tra le parti nel successivo procedimento di accertamento con adesione. La Corte richiama la giurisprudenza delle S.U. (sentenza 24823/2015) e la pronuncia n. 21271/2025, secondo cui è necessario che il contribuente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che tali ragioni non siano meramente pretestuose.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'accertamento

    La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di secondo grado, ritenendo che la motivazione dell'accertamento non fosse carente, poiché in essa erano trascritte le parti salienti delle dichiarazioni di Nominativo_1, garantendo così una sufficiente comunicazione alla contribuente.

  • Rigettato
    Mancanza del contraddittorio preventivo

    La Corte ritiene che la contribuente non abbia indicato elementi concreti tali da indurre l'Ufficio a diversa determinazione, anche in considerazione dell'esito negativo dei contraddittori intercorsi tra le parti nel successivo procedimento di accertamento con adesione. La Corte richiama la giurisprudenza delle S.U. (sentenza 24823/2015) e la pronuncia n. 21271/2025, secondo cui è necessario che il contribuente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che tali ragioni non siano meramente pretestuose.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'accertamento

    La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di secondo grado, ritenendo che la motivazione dell'accertamento non fosse carente, poiché in essa erano trascritte le parti salienti delle dichiarazioni di Nominativo_1, garantendo così una sufficiente comunicazione alla contribuente.

  • Rigettato
    Mancanza del contraddittorio preventivo

    La Corte ritiene che la contribuente non abbia indicato elementi concreti tali da indurre l'Ufficio a diversa determinazione, anche in considerazione dell'esito negativo dei contraddittori intercorsi tra le parti nel successivo procedimento di accertamento con adesione. La Corte richiama la giurisprudenza delle S.U. (sentenza 24823/2015) e la pronuncia n. 21271/2025, secondo cui è necessario che il contribuente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che tali ragioni non siano meramente pretestuose.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che la completa, puntuale, precisa, incisiva e condivisibile valutazione del merito da parte del giudice di primo grado portò all'annullamento completo dell'accertamento per l'anno 2012 e all'annullamento parziale per l'anno 2013. Aggiunge che anche il giudice dell'appello, seppur con argomentazione svolta ad abundantiam, negò la fondatezza, nel merito, dell'accertamento per entrambi gli anni in questione. Ciò vale ad escludere che le difese di merito esperibili dalla curatela in sede di contraddittorio preventivo possano essere ritenute meramente pretestuose, fittizie o strumentali o probabilmente ininfluenti sulla determinazione dell'an e del quantum degli accertamenti. Ne consegue l'annullamento degli accertamenti in questione, anche relativamente all'Irap 2013 il cui accertamento fu conseguenza delle ritenute violazioni in materia di Iva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
    Numero : 52
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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