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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente e Relatore
MADDALONI CIRO, Giudice
MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Fallimento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 410/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PERUGIA sez. 3 e pubblicata il 13/10/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N030600467 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N030600468 IVA-ALTRO 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N030600468 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti nulla eccepiscono circa la modalità di collegamento da remoto da parte del Presidente
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La curatela fallimentare della Ricorrente_1 s.r.l. impugnò l'avviso d'accertamento notificatole il primo marzo 2016 -cui seguì l'istanza di accertamento con adesione che non produsse risultati- con il quale l'Agenzia contestò per l'anno 2012 l'indebita detrazione IVA di fatture emesse dalla fornitrice Società_1 s.p.a. sul presupposto dell'inesistenza soggettiva delle prestazioni e per l'anno 2013 l'indebita detrazione IVA per fatture emesse dalla Società_1, in parte per inesistenza soggettiva delle prestazioni, in parte per inesistenza oggettiva delle prestazioni;
in conseguenza contestò un maggior valore della produzione per l'anno 20213.
La Corte di primo grado -con sentenza pronunciata il 5 luglio 2017- respinte le difese in rito della Ricorrente_1 concernenti l'emissione dell'accertamento in assenza del contraddittorio necessario previsto per i tributi armonizzati e la carenza di motivazione dell'accertamento cui non erano stati allegati i documenti -sostanzialmente le dichiarazioni rese dal direttore della cava cui si riferivano le prestazioni in questione.
Accolse invece -in esito ad un minuzioso ed approfondito esame delle prove acquisite al processo- in larga parte il ricorso nel merito, in toto per l'anno 2012, parzialmente per l'anno 2013.
Avverso la sentenza proposero appello la curatela fallimentare e l'Agenzia, ciascuna parte lamentando la reiezione delle proprie difese.
La Corte di secondo grado di Perugia con sentenza resa il giorno 8 novembre 2018 accolse la tesi difensiva della Ricorrente_1 relativa alla carenza di motivazione dell'accertamento per la mancata allegazione delle dichiarazioni del direttore della cava;
annullò quindi l'accertamento. È opportuno rilevare che nella motivazione la Corte d'appello aggiunse -ad abundantiam- un esame del merito della vicenda, affermando fondati i motivi svolti dalla Ricorrente_1. Proposero ricorso per Cassazione l'Agenzia e la curatela.
La Corte di Cassazione, con ordinanza resa il 28 marzo 2024, ha annullato la sentenza della Corte di secondo grado e rimesso il procedimento alla medesima Corte in diversa composizione.
L'annullamento è stato motivato dal rilievo che la motivazione dell'accertamento non era carente, posto che in essa erano trascritte le parti salienti delle dichiarazioni di Nominativo_1 , sì che la Ricorrente_1, pur in assenza di allegazione aveva avuto sufficiente comunicazione.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili a) i motivi esposti dall'Agenzia contro la valutazione della
Corte di appello circa la fondatezza -nel merito- delle deduzioni difensive della curatela sul rilievo che l'annullamento dell'accertamento non si fondava su tale valutazione, esposta solo ad abundantiam, b) il motivo, riproposto dalla Ricorrente_1 circa la violazione degli artt. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e 12 della legge 212 del 2020 per difetto del contraddittorio preventivo, ciò in quanto “è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perché non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza”.
Riassunto il procedimento, in esito all'odierna camera di consiglio, la Corte di secondo grado di Perugia ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminato il motivo -riproposto dalla Curatela Ricorrente_1- afferente la violazione degli artt. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e 12 della legge 212 del 2020 per difetto del contraddittorio preventivo in materia di IVA (tributo armonizzato).
La Corte di primo grado, premesso di volersi attenere al principio giurisprudenziale affermato dalle S.U. con la sentenza 24823 del 2015 circa la necessarietà del contraddittorio preventivo riguardo agli accertamenti afferenti tributi armonizzati e della conseguente nullità per i casi in cui l'esposizione delle ragioni del contribuente avrebbe potuto indurre l'Ufficio ad una diversa determinazione, respinse l'eccezione affermando che la Ricorrente_1 non aveva indicato elementi concreti tali da indurre l'Ufficio a diversa determinazione, anche in considerazione dell'esito negativo dei contraddittori intercorsi tra le parti nel successivo procedimento di accertamento con adesione.
Rileva quindi questa Corte che nella motivazione dell'indicata sentenza delle S.U. sono con grande chiarezza esposti i presupposti della dichiarazione di nullità per la violazione in oggetto , là ove si afferma:
“alla nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. 11453/14, 25054/13, ss.uu. 20935/09), e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto”. Tale principio è stato costantemente riaffermato dalla Corte di Cassazione;
esemplificativamente si può richiamare la recente pronuncia n. 21271/2025, nella cui massima si legge:” In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito”. L'insistito richiamo ad una valutazione ex ante -cioè anteriore all'adozione dell'atto amministrativo- chiarisce che il riferimento del primo giudice all'esito infausto del tentativo di pervenire ad un accertamento con adesione (successivo alla notifica dell'accertamento impugnato) non ha alcun rilievo;
si annota inoltre che far recedere, anche solo parzialmente, da una decisione già presa e manifestata è cosa ben diversa dal contribuire, in sede di contraddittorio preventivo, alla formazione della volontà dell'ente accertatore.
Quanto alla carenza da parte della curatela fallimentare di argomenti utili ad influenzare positivamente la decisione dell'Agenzia, si deve osservare che la completa, puntuale, precisa, incisiva e condivisibile valutazione del merito da parte del giudice di primo grado portò all'annullamento completo dell'accertamento per l'anno 2012 e all'annullamento parziale per l'anno 2013.
A ciò può aggiungersi che anche il giudice dell'appello -sia pur con argomentazione svolta ad abundantiam- negò la fondatezza, nel merito, dell'accertamento per entrambi gli anni in questione.
Ciò vale ad escludere che le difese di merito esperibili dalla curatela in sede di contraddittorio preventivo
-ed esperite poi nella sede giudiziale- possano essere ritenute meramente pretestuose, fittizie o strumentali o probabilmente ininfluenti sulla determinazione dell'an e del quantum degli accertamenti. Ne segue l'annullamento degli accertamenti in questione, anche relativamente all'Irap 2013 il cui accertamento fu conseguenza delle ritenute violazioni in materia di Iva.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli accertamenti impugnati. Condanna
l'Agenzia resistente alle spese di lite, liquidando i compensi per il primo grado in euro 4.500, per il secondo grado in euro 5.000, per il giudizio di cassazione in euro 7.500 e per il giudizio di rinvio in euro
6.500, oltre rimborso spese generali, iva e contributo professionale.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente e Relatore
MADDALONI CIRO, Giudice
MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Fallimento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 410/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PERUGIA sez. 3 e pubblicata il 13/10/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N030600467 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N030600468 IVA-ALTRO 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N030600468 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti nulla eccepiscono circa la modalità di collegamento da remoto da parte del Presidente
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La curatela fallimentare della Ricorrente_1 s.r.l. impugnò l'avviso d'accertamento notificatole il primo marzo 2016 -cui seguì l'istanza di accertamento con adesione che non produsse risultati- con il quale l'Agenzia contestò per l'anno 2012 l'indebita detrazione IVA di fatture emesse dalla fornitrice Società_1 s.p.a. sul presupposto dell'inesistenza soggettiva delle prestazioni e per l'anno 2013 l'indebita detrazione IVA per fatture emesse dalla Società_1, in parte per inesistenza soggettiva delle prestazioni, in parte per inesistenza oggettiva delle prestazioni;
in conseguenza contestò un maggior valore della produzione per l'anno 20213.
La Corte di primo grado -con sentenza pronunciata il 5 luglio 2017- respinte le difese in rito della Ricorrente_1 concernenti l'emissione dell'accertamento in assenza del contraddittorio necessario previsto per i tributi armonizzati e la carenza di motivazione dell'accertamento cui non erano stati allegati i documenti -sostanzialmente le dichiarazioni rese dal direttore della cava cui si riferivano le prestazioni in questione.
Accolse invece -in esito ad un minuzioso ed approfondito esame delle prove acquisite al processo- in larga parte il ricorso nel merito, in toto per l'anno 2012, parzialmente per l'anno 2013.
Avverso la sentenza proposero appello la curatela fallimentare e l'Agenzia, ciascuna parte lamentando la reiezione delle proprie difese.
La Corte di secondo grado di Perugia con sentenza resa il giorno 8 novembre 2018 accolse la tesi difensiva della Ricorrente_1 relativa alla carenza di motivazione dell'accertamento per la mancata allegazione delle dichiarazioni del direttore della cava;
annullò quindi l'accertamento. È opportuno rilevare che nella motivazione la Corte d'appello aggiunse -ad abundantiam- un esame del merito della vicenda, affermando fondati i motivi svolti dalla Ricorrente_1. Proposero ricorso per Cassazione l'Agenzia e la curatela.
La Corte di Cassazione, con ordinanza resa il 28 marzo 2024, ha annullato la sentenza della Corte di secondo grado e rimesso il procedimento alla medesima Corte in diversa composizione.
L'annullamento è stato motivato dal rilievo che la motivazione dell'accertamento non era carente, posto che in essa erano trascritte le parti salienti delle dichiarazioni di Nominativo_1 , sì che la Ricorrente_1, pur in assenza di allegazione aveva avuto sufficiente comunicazione.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili a) i motivi esposti dall'Agenzia contro la valutazione della
Corte di appello circa la fondatezza -nel merito- delle deduzioni difensive della curatela sul rilievo che l'annullamento dell'accertamento non si fondava su tale valutazione, esposta solo ad abundantiam, b) il motivo, riproposto dalla Ricorrente_1 circa la violazione degli artt. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e 12 della legge 212 del 2020 per difetto del contraddittorio preventivo, ciò in quanto “è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perché non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza”.
Riassunto il procedimento, in esito all'odierna camera di consiglio, la Corte di secondo grado di Perugia ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminato il motivo -riproposto dalla Curatela Ricorrente_1- afferente la violazione degli artt. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e 12 della legge 212 del 2020 per difetto del contraddittorio preventivo in materia di IVA (tributo armonizzato).
La Corte di primo grado, premesso di volersi attenere al principio giurisprudenziale affermato dalle S.U. con la sentenza 24823 del 2015 circa la necessarietà del contraddittorio preventivo riguardo agli accertamenti afferenti tributi armonizzati e della conseguente nullità per i casi in cui l'esposizione delle ragioni del contribuente avrebbe potuto indurre l'Ufficio ad una diversa determinazione, respinse l'eccezione affermando che la Ricorrente_1 non aveva indicato elementi concreti tali da indurre l'Ufficio a diversa determinazione, anche in considerazione dell'esito negativo dei contraddittori intercorsi tra le parti nel successivo procedimento di accertamento con adesione.
Rileva quindi questa Corte che nella motivazione dell'indicata sentenza delle S.U. sono con grande chiarezza esposti i presupposti della dichiarazione di nullità per la violazione in oggetto , là ove si afferma:
“alla nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. 11453/14, 25054/13, ss.uu. 20935/09), e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto”. Tale principio è stato costantemente riaffermato dalla Corte di Cassazione;
esemplificativamente si può richiamare la recente pronuncia n. 21271/2025, nella cui massima si legge:” In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito”. L'insistito richiamo ad una valutazione ex ante -cioè anteriore all'adozione dell'atto amministrativo- chiarisce che il riferimento del primo giudice all'esito infausto del tentativo di pervenire ad un accertamento con adesione (successivo alla notifica dell'accertamento impugnato) non ha alcun rilievo;
si annota inoltre che far recedere, anche solo parzialmente, da una decisione già presa e manifestata è cosa ben diversa dal contribuire, in sede di contraddittorio preventivo, alla formazione della volontà dell'ente accertatore.
Quanto alla carenza da parte della curatela fallimentare di argomenti utili ad influenzare positivamente la decisione dell'Agenzia, si deve osservare che la completa, puntuale, precisa, incisiva e condivisibile valutazione del merito da parte del giudice di primo grado portò all'annullamento completo dell'accertamento per l'anno 2012 e all'annullamento parziale per l'anno 2013.
A ciò può aggiungersi che anche il giudice dell'appello -sia pur con argomentazione svolta ad abundantiam- negò la fondatezza, nel merito, dell'accertamento per entrambi gli anni in questione.
Ciò vale ad escludere che le difese di merito esperibili dalla curatela in sede di contraddittorio preventivo
-ed esperite poi nella sede giudiziale- possano essere ritenute meramente pretestuose, fittizie o strumentali o probabilmente ininfluenti sulla determinazione dell'an e del quantum degli accertamenti. Ne segue l'annullamento degli accertamenti in questione, anche relativamente all'Irap 2013 il cui accertamento fu conseguenza delle ritenute violazioni in materia di Iva.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli accertamenti impugnati. Condanna
l'Agenzia resistente alle spese di lite, liquidando i compensi per il primo grado in euro 4.500, per il secondo grado in euro 5.000, per il giudizio di cassazione in euro 7.500 e per il giudizio di rinvio in euro
6.500, oltre rimborso spese generali, iva e contributo professionale.