Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2957/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 2957/2023 trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 19.09.2024, promossa da
( ) con il patrocinio dell'avv. Lubrano Parte_1 C.F._1
Micaela, per procura allegata al ricorso in appello appellante
contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Pellecchia CP_1 C.F._2
Marisa per procura allegata alla comparsa di costituzione appellata
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 591/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 27.03.2023
Conclusioni
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione del termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto alla controparte, in accoglimento del presente gravame: - in via cautelare ed urgente sospendere l'esecutività dell'impugnata sentenza, gravemente pregiudizievole per l'appellante per le ragioni esposte in narrativa;
- in via preliminare, accertata e dichiarata la nullità della notifica dell'ordinanza presidenziale e della memoria integrativa per violazione dell'art. 143 c.p.c. in relazione all'art. 139 c.p.c., stante la mancata osservanza del termine perentorio di cui all'art. 709, I comma, c.p.c., dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado ex art. 307 c.p.c.; - subordinatamente, ancora in via preliminare, accertata e dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della notifica del ricorso e dei decreti di fissazione/differimento udienza (n.76/2020 cron. e n. 3362/2020 cron.) per violazione dell'art. 140 c.p.c., dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e conseguentemente della sentenza impugnata e per l'effetto: - revocare i provvedimenti presidenziali e tutti i conseguenti, attesa l'incidenza su essi del vizio di notifica richiamato nonché della mancata costituzione della parte resistente;
- pronunciare nuovamente le relative statuizioni mediante rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c., con ogni conseguenza di legge per la salvezza dei diritti del contumace;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la nullità della notifica dell'ordinanza presidenziale e della memoria integrativa per violazione dell'art. 143 c.p.c. in relazione all'art. 139 c.p.c., dichiarare la nullità dell'intera fase istruttoria del giudizio di primo grado e conseguentemente della sentenza impugnata, attesa l'incidenza del suddetto vizio di notifica su tutti i provvedimenti adottati nel prosieguo del giudizio, rimettendo in termini l'appellante per la corretta esplicazione del proprio diritto di difesa in relazione al diritto alla prova;
- in via ulteriormente gradata, in riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi singolarmente esposti in narrativa, voglia così provvedere: - confermare la pronuncia sullo status e, dunque, sulla separazione personale dei coniugi e;
- confermare la pronuncia in Parte_1 CP_1 punto di affidamento uentazione da parte del padre;
Persona_1
- confermare la pronuncia in p nazione della casa coniugale a
[...]
; - riformare la sentenza impugnata nel punto in cui dichiara la contumacia CP_1 lante nel giudizio di primo grado, revocando la stessa, con ogni conseguenza di legge;
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce l'obbligo di versamento di un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore di età in euro 600,00, e conseguentemente stabilire la corresponsione di un Persona_1 ass desima figlia, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, nella somma ritenuta equa e comunque non superiore a euro 350,00 mensili, somma rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi direttamente alla entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50% CP_1
e straordinarie, nel rispetto delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017; - riformare la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce l'obbligo di versamento di un assegno a titolo di mantenimento dell'altro coniuge CP_1 in euro 200,00, revocando la pronuncia sul punto;
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce la condanna dell'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite, revocando la pronuncia sul punto;
- in via subordinata rispetto al punto 3
precedente, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce la condanna dell'odierno appellante alla restituzione in favore dello Stato della somma di euro 7.616,00 oltre accessori, revocando la pronuncia sul punto;
in via ulteriormente gradata, stabilire che la somma da distrarsi in favore dello Stato e a carico del ammonta Per_1 ad euro 1.452,50 per le motivazioni esposte. Con il favore delle compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge”.
Parte appellata: “Si chiede all' Ill.ma Corte D'appello di Roma, di respingere il ricorso in Appello proposto dal Sig. e di confermare in ogni sua parte la Parte_1
Sentenza impugnata. Con icorrente al pagamento delle spese processuali”.
Premesso che con ricorso depositato il giorno 26.11.2019 adiva il Tribunale di Velletri CP_1
per sentire dichiarare la separazione dal coniuge, , con il quale aveva Parte_1
contratto matrimonio il 17.02.1996 e dall'unione con il quale erano nati tre figli, due maggiorenni ed economicamente indipendenti e una minore, , di anni 12, per la Per_1
quale chiedeva un contributo di mantenimento, a carico del coniuge, di euro 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento in suo favore in caso di perdita del proprio lavoro;
all'esito della comparizione davanti al Presidente all'udienza del 10.09.2020, alla quale il non compariva, con i provvedimenti provvisori venivano disposti Per_1
l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre e regolamentazione della frequentazione con il padre, l'assegnazione alla della casa coniugale, un assegno di mantenimento per la figlia a carico del CP_1
dell'importo mensile di 500,00 euro e la ripartizione al 50% tra i coniugi delle Per_1
spese straordinarie da sostenere per la minore;
instaurata la fase di cognizione ordinaria, il rimaneva contumace;
Per_1
all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, il Tribunale pronunciava la separazione coniugale, disponeva sul regime di affidamento e collocamento della prole in conformità alle statuizioni presidenziali, onerava il di versare alla Per_1 CP_1
un assegno per il mantenimento della figlia di euro 600,00 mensili e il 50% delle Per_1
spese straordinarie, poneva altresì a carico del l'assegno per il mantenimento Per_1
della coniuge di euro 200,00 mensili, ordinava al datore di lavoro del di versare Per_1 4
direttamente alla l'importo degli assegni prelevandolo dagli emolumenti CP_1
dovuti al dipendente, condannava il alle spese di lite;
Per_1
con ricorso depositato il giorno 8.06.2023 il ha proposto appello contestando: Per_1
1)in via principale e preliminare al merito, la nullità del procedimento di primo grado, che asseriva trattato in violazione del contraddittorio per effetto della nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di separazione e dell'ordinanza presidenziale, condizione che aveva a lui impedito la conoscenza del giudizio;
ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in riforma della stessa, dichiararsi la nullità della decisione e dell'intero giudizio con conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado;
2) in via subordinata, le valutazioni di merito della decisione impugnata, in relazione alle quali ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge per lei stessa, la riduzione dell'assegno per la figlia in misura non superiore a euro 350,00, fermo restando il Per_1
concorso al 50% quanto alle spese straordinarie, la revoca della condanna alle spese di lite o la riduzione di queste all'ammontare complessivo di euro 1.452,50; costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 29.01.2024, la ha contestato CP_1
il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state altresì invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
l'udienza del 19.09.2024, cui la causa è pervenuta dal rinvio d'ufficio dell'udienza originariamente fissata determinato da esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti;
il procuratore del ha altresì fatto istanza di trasmissione degli atti alla Per_1
competente Procura della Repubblica al fine di verificare la sussistenza in capo alla dei requisiti di legge per la concessione del beneficio del patrocinio a spese CP_1
dello Stato in presenza del rilevante patrimonio immobiliare della stessa;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
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Motivazione
Costituzione del contraddittorio in primo grado
L'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di primo grado per effetto della nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 c.p.c., effettuate la prima ai sensi dell'art. 140
c.p.c. e la seconda ai sensi dell'art. 143 c.p.c., circostanze che avrebbero a lui precluso la conoscenza della pendenza del procedimento, quindi la costituzione in giudizio e l'esercizio del contraddittorio. Precisa, nel dettaglio, che: -la notifica del ricorso per separazione introdotto dalla controparte il 26.11.2019, eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c. il 17.6.2020, non si era perfezionata in ragione del mancato recapito a lui, quale destinatario, dell'avviso di deposito dell'atto notificato, risultando all'indirizzo di residenza il “civico sprovvisto di nominativo sul citofono e cassetta”, come da relata dell'operatore in data 22.6.2020, tanto che l'atto di ricevimento depositato in giudizio dalla controparte risultava incompleto perché privo di compilazione della parte riguardante il ricevimento in capo al destinatario;
-la notifica dell'ordinanza presidenziale emessa il 10.9.2020, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 16.11.2020, era stata in tale modalità erroneamente effettuata per difetto del presupposto dell'irreperibilità del destinatario: era invero stata omessa dalla la notifica presso il luogo di lavoro del coniuge, alla stessa noto CP_1
poiché coincidente con la società di titolarità dei figli della coppia, alle cui dipendenze ella stessa all'epoca lavorava;
-l'indirizzo di residenza anagrafica dell'appellante corrispondeva alla effettiva residenza dello stesso, circostanza altrettanto nota e più volte affermata dalla nel corso del giudizio, tanto da effettuare, CP_1
successivamente, la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale presso il medesimo indirizzo ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Precisa, infine, di avere avuto conoscenza del giudizio di separazione soltanto il 24.4.2023 allorchè, convocato dal
Comando dei Carabinieri di Artena in relazione alla querela presentata dalla CP_1
per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, apprendeva l'esistenza dei provvedimenti in tal senso resi nel contesto del procedimento instaurato su iniziativa della coniuge.
A sostegno dell'infondatezza dell'appello l'appellata controdeduce che: -l'indirizzo di
Artena, via Colle dei Fiori n. 18, ove venivano eseguite le notifiche che l'appellante 6
asserisce viziate di nullità, corrispondeva alla casa coniugale dove viveva il nucleo familiare unito, presso la quale il aveva continuato a vivere per tutto il decorso Per_1
del giudizio di primo grado e sino al 28.3.2023 mentre la coniuge e i figli se ne erano allontanati sin dall'instaurazione del giudizio;
-la notifica del ricorso per separazione veniva regolarmente eseguita presso il suddetto indirizzo di residenza del il 4.2.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., procedura Per_1
perfezionatasi a seguito del mancato ritiro dell'atto;
-la successiva notifica eseguita il 16.6.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in relazione alla quale risultava impossibile il recapito della raccomandata di avviso dell'avvenuto deposito, era stata effettuata per eccesso di zelo della ricorrente, in quanto ordinata dal
Giudice della separazione, nella fase presidenziale, ove non già eseguita la notifica disposta con il decreto presidenziale di fissazione dell'originaria udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in data 16.4.2020 e motivata dal differimento della trattazione all'udienza del 10.9.2020; a detta udienza, infatti, il presidente f.f., verificata la regolarità della notifica eseguita il 4.2.2020, procedeva nella trattazione del giudizio;
-la notifica dell'ordinanza presidenziale emessa il 10.9.2020 e della memoria integrativa della ricorrente, depositata ritualmente nel termine concesso, veniva correttamente eseguita in data 11.11.2020 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo l'esito negativo della notifica presso l'indirizzo di residenza il 26.10.2020 per l'assenza del nominativo del destinatario sul citofono e sulla cassetta postale;
la regolarità della notifica era verificata dal Giudice istruttore che disponeva il proseguimento del giudizio.
Così individuate le rispettive posizioni delle parti, gli atti processuali forniscono i seguenti elementi di valutazione:
è risultato residente a[...]
dei Fiori n. 18 dal 19.3.2002 al 28.3.2023, allorchè trasferiva la residenza anagrafica, nello stesso comune di Artena, in via Torretta n. 41 (si veda certificato storico di residenza depositato dall'appellata in allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado); il dato anagrafico corrispondeva alla residenza effettiva del (circostanza Per_1
affermata concordemente dalle parti in entrambi i gradi di giudizio, e in particolare dall'appellante nel ricorso in appello, nonché dal Tribunale nella sentenza impugnata allorchè dava atto del mancato rilascio della casa coniugale in favore della , CP_1 7
assegnataria dell'immobile); al momento delle notifiche citate dalle parti (4.2.2020;
17.6.2020, 11.11.2020), pertanto, il era residente, anagraficamente e di fatto, Per_1
presso l'abitazione sita in Artena via Colle dei Fiori n. 18, indirizzo presso il quale la attivava le procedure di esecuzione della notifica del ricorso per separazione CP_1
(e del connesso decreto presidenziale ) e dell'ordinanza presidenziale unitamente alla memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.;
già allontanatasi dall'abitazione familiare trasferendosi nell'ottobre Controparte_1
2018, unitamente ai figli, presso l'abitazione del padre, in Artena via dell'Oste n.3, presso la quale ancora viveva al tempo della definizione del giudizio di primo grado
(circostanza riportata nella sentenza impugnata), introduceva il giudizio di separazione con ricorso depositato il 26.11.2019; con decreto in data 8.1.2020 il Presidente del
Tribunale fissava l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi il giorno 16.4.2020 con onere alla ricorrente di notificare ricorso e decreto entro il 10.2.2020 e termine alla controparte per il deposito di memoria entro il 16.3.2020; la ricorrente CP_1
procedeva alla notifica trasmettendo gli atti all'Ufficiale giudiziario il 3.2.2020; l'Ufficiale giudiziario eseguiva la notifica all'indirizzo di residenza del (Artena, via Colle Per_1
dei Fiori n. 18) ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non avendo in detto luogo rinvenuto il destinatario né altri soggetti idonei al ricevimento dell'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; effettuava gli adempimenti di deposito dell'atto, di affissione e spedizione dell'avviso con in data 4.2.2020, avviso della raccomandata veniva rilasciato in cassetta postale il 7.2.2020; la cartolina di ricevimento depositata in giudizio riportava, infine, il mancato ritiro dell'atto dopo il termine di 30 giorni, il 12.3.2020, e la restituzione dell'esito della notifica al mittente il 17.4.2020 (si veda documento indicato quale All. 2 depositato in allegato alla comparsa di costituzione in questo grado); CP_1
-sopraggiunto il periodo di emergenza nazionale sanitaria, con decreto del 15.4.2020 il
Giudice delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale, vista l'istanza di rinvio di parte ricorrente depositata il 14.4.2020, differiva l'udienza presidenziale al giorno
18.6.2020 onerando la ricorrente della notifica alla controparte non costituita del provvedimento di rinvio nonché, non risultando depositata la notifica del ricorso per separazione e del decreto presidenziale 8.1.2020, rimettendo in termini la ricorrente per tale incombente, ove non eseguito;
con successivo decreto in data 8.6.2020 lo stesso 8
Giudice, per un proprio impedimento, differiva ulteriormente la trattazione dell'udienza presidenziale al 10.9.2020, con analoghe disposizioni riguardo all'onere per la ricorrente di notifica del decreto di rinvio alla controparte non costituita e -non risultando ancora depositata la relativa notifica- del ricorso per separazione e decreto presidenziale
8.1.2020 ove non già eseguita, in tal caso fissando termine per la notifica entro il
25.6.2020 e per il deposito di memoria del convenuto entro il 20.7.2020;
-con ordinanza emessa all'esito dell'udienza presidenziale del 10.9.2020, alla quale il non compariva, il presidente f.f., verificata la regolarità della notifica del ricorso Per_1
per separazione e del decreto presidenziale 8.1.2020 effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 3.2.2020 (documentazione depositata il 9.9.2020), pronunciava i provvedimenti provvisori e dettava i termini per l'instaurazione della fase di cognizione ordinaria davanti al Giudice istruttore contestualmente nominato, onerando la ricorrente di notificare al convenuto non comparso l'ordinanza e la memoria integrativa ex art. 709
c.p.c. nel termine di 45 giorni antecedenti all'udienza fissata il 21.12.2020 (si veda ordinanza depositata il 10.9.2020);
-il 9.9.2020 la aveva depositato anche la rinnovata notifica del ricorso per CP_1
separazione e del decreto presidenziale 8.1.2020 eseguita insieme alla notifica del decreto di rinvio 8.6.2020, rispetto alla quale documentava l'avvenuto accesso dell'Ufficiale giudiziario il 16.6.2020 presso l'indirizzo di residenza anagrafica del
, gli adempimenti ex art. 140 c.p.c. di deposito, di affissione dell'avviso e di Per_1
spedizione della raccomandata A/R di avvenuto deposito il 17.6.2020, il mancato recapito dell'avviso della raccomandata per assenza del nominativo del destinatario sul citofono o cassetta postale il 22.6.2020, la cartolina di ricevimento priva del relativo perfezionamento della procedura di notifica;
-in adempimento di quanto imposto con l'ordinanza presidenziale la CP_1
procedeva alla notifica del provvedimento e della memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. ivi autorizzata trasmettendo gli atti per la notifica all'Ufficiale giudiziario, il quale, stante l'esito negativo del tentativo di notifica presso l'indirizzo di residenza del il Per_1
26.10.2020, non avendo in luogo reperito riferimenti alla sua persona né notizie, eseguiva la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 11.11.2020, dando atto nella relata degli adempimenti previsti dalla normativa effettuati il 17.11.2020 (si veda all.5 alla 9
comparsa di costituzione dell'appellata in questo grado); la relativa documentazione veniva depositata in giudizio il 13.12.2020.
Alla stregua dei superiori elementi deve dedursi quanto segue.
La ha correttamente eseguito le notifiche degli atti al avvalendosi CP_1 Per_1
dell'indirizzo della di lui residenza anagrafica, corrispondente a quella effettiva, in
Artena via Colle dei Fiori n.18.
La notifica del ricorso per separazione e del decreto presidenziale 8.1.2020, con il quale si rendeva edotto il convenuto dell'instaurazione del giudizio e dei termini di costituzione del contraddittorio, depositata in giudizio il 9.9.2020, è stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 3.2.2020, nel termine tempestivo per il notificante
(10.2.2020) e per il destinatario (conoscibilità legale dell'atto dal 7.2.2020, data del rilascio in cassetta postale dell'avviso di raccomandata dell'avvenuto deposito dell'atto, per il ritiro, presso l'ufficio).
La riscontrata regolarità della notifica del ricorso per separazione e del decreto presidenziale di costituzione del contraddittorio in data 8.1.2020, effettuata sulla base delle disposizioni in esso contenute, ha reso superflua la verifica della validità della successiva notifica rinnovata e tentata nel giugno 2020, in adempimento del decreto
8.6.2020: la valida originaria evocazione in giudizio aveva infatti prodotto l'effetto di dimostrazione della conoscenza legale in capo al convenuto della pendenza del procedimento per separazione, trasferendo al l'onere di tenersi informato del Per_1
procedere dello stesso. Nessun rilievo poteva, cioè, discendere, ai fini della instaurazione del contraddittorio ormai riscontrata regolare, dalla invalidità della seconda notifica. Correttamente, dunque, il giudice delegato alle funzioni presidenziali ha rilevato nell'ordinanza 10.9.2020 l'intervenuta regolarità dell'instaurazione del contraddittorio procedendo alla pronuncia dei provvedimenti provvisori e alla fissazione dei termini per l'instaurazione della fase di ordinaria cognizione davanti al
Giudice istruttore.
Anche la notifica dell'ordinanza presidenziale, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 11.11.2020, è stata correttamente eseguita quanto alla modalità: il , Per_1
all'epoca residente anagraficamente ed effettivamente all'indirizzo di Artena via Colle dei Fiori 18 non è stato lì reperito né è stato possibile eseguire la notifica ai sensi degli 10
artt. 139 e 140 c.p.c. per assenza di persone idonee a ricevere l'atto, per assenza del nominativo del destinatario sul citofono e sulla cassetta postale, per assenza di notizie acquisibili “in loco” dall'Ufficiale giudiziario. Nessun ulteriore onere doveva imputarsi alla notificante, tantomeno, in presenza di una pacifica residenza anagrafica effettiva, di dover effettuare la notifica di un atto così personale, quale l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione, presso il luogo di lavoro del coniuge.
In presenza di unico motivo di contestazione della nullità della notificazione effettuata ex art. 143 c.p.c. per conseguenza dell'omesso pregresso tentativo di notifica presso il luogo di lavoro e stante l'effetto devolutivo al giudice di appello della cognizione del primo grado limitata al principio della domanda, non ritiene la Corte di poter esaminare d'ufficio ulteriori profili di invalidità dell'eseguita notificazione.
L'appello sul punto principale in contestazione va dunque respinto.
Superata la questione procedurale, deve proseguirsi all'esame dei motivi di impugnazione concernenti le statuizioni di merito contestate.
Mantenimento coniuge
Il Tribunale, richiamati principi giurisprudenziali di legittimità sull'attribuzione e quantificazione dell'assegno di mantenimento, valutati il tenore di vita coniugale, le risorse economico-patrimoniali dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale,
l'attitudine e capacità di lavoro concreta della coniuge richiedente, la quale aveva perso il lavoro nel corso del giudizio, ha riconosciuto alla l'assegno richiesto, CP_1
quantificandolo nella misura di 200,00 euro mensili.
L'appellante contesta la decisione deducendo motivi processuali (la tardività della domanda in quanto proposta nel corso del giudizio di primo grado) e di merito
(l'erroneità di valutazione delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi), a tale fine richiamando le proprietà immobiliari, anche produttive di rendite, e le prestazioni economiche assistenziali di titolarità della rispetto al mero reddito da lavoro CP_1
dipendente da lui percepito.
Va precisato che, per effetto della contumacia in primo grado, all'appellante è preclusa l'attività processuale che avrebbe potuto e dovuto lì proporre;
non possono, pertanto, avere ingresso nel presente grado di giudizio la contestazione di inammissibilità della domanda di mantenimento per la prospettata tardività di proposizione né 11
argomentazioni difensive sulla propria situazione economica supportate da documentazione che avrebbe potuto (e dovuto) essere depositata nei termini istruttori fissati nel giudizio di primo grado (si veda Cass. n. 27254/23 sull'inammissibilità delle deduzioni svolte per la prima volta in appello dalla parte contumace in primo grado).
All'appellante contumace in primo grado, stante la natura dei provvedimenti oggetto di esame, emessi “rebus sic stantibus” è invece consentito argomentare, in contestazione alle valutazioni di cui alla sentenza impugnata, sulla base di fatti sopraggiunti e della integrazione istruttoria richiesta dalla Corte con il decreto presidenziale di fissazione dei termini del contraddittorio.
L'istruttoria compiuta in entrambi i gradi consente di accertare quanto segue.
è amministratore e socio unico delle società Parte_1 [...]
entrambe aventi ad oggetto il trasporto di merci Parte_2
su strada e aventi dipendenti: la in numero di 8, tra operai e impiegati, Parte_2
alla data del 31.3.2023, la in numero di 2 alla data del 31.12.2022; la Parte_2
è inoltre proprietaria di n.7 veicoli, di cui un'autovettura e sei veicoli Parte_2
da trasporto (trattore, semirimorchi, autocarri); il è altresì dipendente, dal 2017, Per_1
della società MC TRASPORTI Srls, di cui è socio e amministratore unico il figlio avente analogo oggetto di attività delle società del genitore, percependo una Per_2
retribuzione netta annua di circa 20/21.000,00 euro (dato riferito agli anni 2018/2022)
e media mensile di circa 2400,00 euro (dato riferito all'anno 2023) nonché titolare di pensione di invalidità con rata mensile di 218,00 euro;
è titolare di conti correnti nonché delegato ad operare sui conti correnti delle società , Parte_2 Parte_2
e MC Trasporti, in relazione alla quale ultima è anche delegato ad operare sui depositi di risparmio intestati nominativamente al figlio proprietario della società; è Per_2
proprietario esclusivo di alcuni terreni agricoli siti nel comune di Artena e comproprietario di altri terreni agricoli nello stesso Comune;
è onerato della restituzione di un finanziamento assunto nel dicembre 2022, in relazione al quale è tenuto al pagamento di rate mensili di 685,00 euro;
ha instaurato un rapporto di convivenza con percettrice, nel gennaio 2024, di indennità di disoccupazione (si vedano buste CP_3
paga anno 2023, dichiarazione dei redditi anno 2023, autodichiarazione in data
29.1.2024, estratto di conto corrente 1 novembre 2023/22 gennaio 2024, visure 12
societarie, documenti depositati il 30.1.2024; relazione delle indagini della Guardia di
Finanza acquisita in primo grado).
è stata socia al 50% con il coniuge della CP_1 Parte_2
sino al 2018 denunciando ai fini fiscali redditi da partecipazione pari a circa
[...]
37.900,00 euro nel 2016, 19.800,00 euro nel 2017; cedute le quote societarie, ha lavorato alle dipendenze della società MC TRASPORTI srls, con qualifica di responsabile tecnico di I livello, sino al 29.2.2020, allorchè cessava il rapporto di lavoro per licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli con lettera del 16.12.2019, percependo in costanza di attività lavorativa una retribuzione media mensile di oltre
1600,00 euro per 12 mensilità oltre 13ma e 14ma; è proprietaria della ex-casa coniugale, in Artena, via Colle dei Fiori 18, rientrata nella sua disponibilità dall'aprile 2023 e da lei non successivamente abitata, rimanendo ella a vivere, con la figlia minore, presso l'abitazione dei genitori ove si era trasferita nell'ottobre 2018; è proprietaria inoltre di un immobile in Palestrina, concesso in locazione al canone mensile di 600,00 euro e gravato di mutuo per rate mensili di circa 720 euro in scadenza nell'agosto 2029 nonchè di un fabbricato in Colleferro, che dichiara in corso di costruzione e da molti anni in stato di abbandono;
è comproprietaria con il coniuge di terreni agricoli siti nel comune di Artena (si veda autodichiarazione in data 29.1.2024).
Alla stregua dei superiori elementi deve dedursi che in regime di convivenza coniugale il nucleo familiare, quindi anche la , beneficiava di una condizione di benessere CP_1
economico garantito in modo prevalente dall'attività imprenditoriale di trasporto merci gestita dal anche con la collaborazione lavorativa della coniuge;
da tale attività, Per_1
che il successivamente alla cessazione della convivenza coniugale ha Per_1
continuato, anche coinvolgendo direttamente i due figli maggiori, la è stata, CP_1
invece, estromessa, dapprima con la cessione delle quote di partecipazione societaria, poi con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Vero è che la , diversamente dal , è titolare di un patrimonio CP_1 Per_1
immobiliare significativo;
esso, tuttavia, non compensa pienamente, in regime di separazione, il divario sussistente tra i coniugi in termini di mezzi economici adeguati a consentire la conservazione del pregresso tenore di vita coniugale, essendo venuto meno il principale apporto (reddito da partecipazione societaria e poi da lavoro 13
dipendente) che permetteva alla di concorrere alle esigenze familiari e che le CP_1
avrebbe permesso di essere autonoma economicamente nel futuro. Diversamente potrà opinarsi allorchè ella renda produttiva la proprietà dell'ex-casa coniugale ovvero, persistendo nel non abitarvi, non si adoperi al fine di trarne una rendita economica.
La decisione del Tribunale, di attribuzione dell'assegno di mantenimento alla coniuge richiedente, va dunque confermata.
Mantenimento figlia
Il Tribunale ha quantificato nell'importo di 600,00 euro mensili oltre al concorso paritario alle spese straordinarie il contributo paterno al mantenimento della figlia , Per_1
all'epoca di anni 16 ed oggi diciassettenne prossima alla maggiore età.
L'appellante ha contestato la decisione chiedendo la riduzione dell'assegno fisso mensile ad un importo non superiore a 350,00 euro mensili.
Le argomentazioni sopra esposte in merito alle risorse economiche nella disponibilità dei coniugi consentono di confermare il quantum statuito poichè congruo alla capacità di reddito del genitore obbligato, tenuto conto delle molteplici esigenze di vita connesse all'età della figlia, che l'assegno ordinario è destinato ad assicurare.
Non va trascurato peraltro, in riferimento alla ritenuta congruità dell'ammontare dell'assegno destinato al mantenimento ordinario della figlia collocata presso la madre, che è mancato, nell'attività istruttoria compiuta, il preciso accertamento dei redditi da partecipazione societaria in capo al , da considerare, in via presuntiva, almeno Per_1
pari a quelli denunciati dalla finchè titolare, al 50% con il coniuge, delle quote CP_1
societarie; l'attività istruttoria espletata, ha però anche fornito riscontri significativi di un cointeressamento del nella gestione operativa, quantomeno economica, Per_1
della società MC TRASPORTI s.r.l.s. di titolarità del figlio circostanza che Per_2
induce a ritenere la capacità di reddito del superiore alla mera redditività Per_1
derivante dalla attività di lavoro dipendente.
L'appello avverso le statuizioni economiche va pertanto respinto.
Versamento diretto dell'assegno
ha documentato in primo grado l'inadempimento del coniuge agli obblighi CP_4
di mantenimento sin dall'introduzione del giudizio nonché, in questo grado, il parziale adempimento, corrispondendo il , a fronte di un dovuto complessivo pari a Per_1 14
800,00 euro mensili, la minore somma di 350,00 euro. Né il ha a sua volta Per_1
dimostrato, in questo grado, l'esatto adempimento all'obbligo impostogli.
Sussistendone i presupposti, il Tribunale ha pertanto correttamente applicato la norma ex art. 156 comma 6 c.c..
Anche su tale punto l'appello è, pertanto, rigettato.
Spese processuali
Il Tribunale ha condannato il al rimborso delle spese di lite, liquidate nella Per_1
somma di euro 7616,00 oltre accessori, da versarsi a favore dell'Erario, per essere la
, parte vittoriosa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
L'appellante censura la decisione in quanto fondata sull'erroneo presupposto di disinteresse del al giudizio e richiamando al riguardo le argomentazioni in Per_1
punto di nullità dell'instaurazione del contraddittorio poste a sostegno dell'impugnazione. Contesta altresì la liquidazione in quanto relativa agli onorari dell'intero procedimento a fronte di un'istanza di ammissione al beneficio presentata in corso di giudizio e non decurtata del 50% in applicazione della riduzione prevista dall'art. 130 DPR 115/2002. Propone infine la liquidazione del minor importo pari a
1452,50 pari agli onorari dovuti per la sola fase decisionale (2905,00) ridotti della metà.
Non vi è riscontro nella motivazione della sentenza impugnata di un collegamento della pronuncia sulle spese all'argomentazione -rappresentata dall'appellante- del disinteresse della parte al giudizio, in ragione della mancata costituzione: il Tribunale ha, invero, ricondotto la statuizione alla (mera) soccombenza rispetto alle domande formulate dalla controparte.
E' invece riscontrabile l'erroneità della liquidazione effettuata in favore dell'Erario in relazione all'intera attività di patrocinio svolta dal procuratore della controparte e non limitatamente all'attività svolta in epoca successiva alla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Risulta infatti che la veniva CP_1
ammessa al beneficio con delibera del C.O.A. di Velletri il 20.10.2021, depositata in giudizio il 26.10.2021; a tale data si era già conclusa la fase istruttoria e residuava unicamente la fase decisionale, svoltasi con l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2022 e le memorie conclusionali depositate il 5.1.2023. Relativamente a detta fase, presumendo verosimile che il Tribunale abbia assunto a base della liquidazione la 15
nota spese allegata dal difensore all'istanza di liquidazione degli onorari, spettavano onorari nella misura di 2905,00 euro.
Non ha fondamento, invece, la contestazione dell'appellante circa l'omessa riduzione degli onorari in misura della metà in forza dell'art. 130 TU spese di giustizia, norma che riguarda non il rapporto tra le parti del giudizio, disciplinato dagli artt. 91 e ss c.p.c. e regolato dalla sentenza che lo definisce, ma il rapporto tra il difensore che ha esercitato il patrocinio e lo Stato, regolato dal decreto di liquidazione degli onorari al difensore e caratterizzato dal diritto di rivalsa dell'Erario nei confronti della parte ammessa al beneficio ove ricorrenti i presupposti (si veda Cass. n. 13666/23).
L'appello va in questi termini accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulle spese.
Il tenore della decisione, valutato l'esito complessivo della lite, giustifica la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Non essendo possibile sulla base degli atti valutare se la consistenza patrimoniale della rientri o meno nella soglia di legge per il godimento del beneficio accordato, CP_1
va rimesso alla Agenzia delle Entrate il controllo sulla sussistenza in capo alla beneficiaria, dei requisiti economico-patrimoniali per il godimento del beneficio.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, CP_1
così dispone:
-determina nella somma di 2905,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfetarie in misura del 15% dei compensi, Iva e contributi di legge, le spese di lite che il deve versare all'Erario; Per_1
-compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 23.1.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari