Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 05/06/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01997/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 2252 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fhaima Maria Ghali Armanus, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, via Lodovico il Moro, 73;
contro
Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso gli Uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del nulla osta – decreto flussi 2023, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1176 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in quanto cittadino italiano presentava in data 18/3/2024 domanda di nulla osta nell’ambito del “Decreto-flussi 2023” per i settori di attività di cui al comma 3 – lett.b) e c); dopo il preavviso di rigetto motivato con l’irreperibilità del titolo di soggiorno del ricorrente, nonostante si fosse rappresentato che non era titolare di permesso di soggiorno in quanto cittadino italiano come da passaporto che veniva prodotto, l’Amministrazione non ha considerato il riscontro dell’istante. Si sono dedotti violazione di legge e carenza di istruttoria.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.
1.2 Con ordinanza del 10/10/2024, n.1176 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Ritenuto opportuno, alla luce delle circostanze dedotte nel ricorso e della documentazione allegata (peraltro già trasmessa all’Amministrazione a seguito della notifica del preavviso di rigetto e, tuttavia, non tenuta in considerazione), ordinare all’Amministrazione di procedere a un motivato riesame della situazione, in contraddittorio con il ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
Ritenuto di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti la prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico (D.P.C.S. n. 134 del 2020) e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., precisando che l’Amministrazione è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la camera di consiglio del 4 giugno 2025;
Ritenuto di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
Ritenuto di rinviare la liquidazione delle spese della presente fase cautelare al provvedimento conclusivo della stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Fissa per il prosieguo della fase cautelare, anche quanto alla liquidazione delle spese di lite, l’udienza in camera di consiglio del 4 giugno 2025.”
Tuttavia non è stato depositato agli atti del giudizio alcun esito del riesame come disposto dal Tribunale.
2. Alla Camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ritiene di censurare la circostanza che, in esito alla decisione dell’istanza cautelare, non è stato prestato dall’Amministrazione adempimento all’obbligo di riesaminare la situazione del ricorrente, anche in ragione dell’omessa considerazione che l’istante non possedeva permesso di soggiorno in quanto cittadino italiano come da passaporto che veniva prodotto in sede istruttoria.
3.1 Pertanto, in ragione del mancato esercizio del dovere di riesame, l'accertata inottemperanza all'ordine cautelare di remand legittima l'accoglimento della domanda formulata in sede ricorsuale, anche perché l'Amministrazione avrebbe potuto per ipotesi imporre nuovamente la regolazione ritenuta più congrua per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle prescrizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato cautelare; viceversa, considerata l’acclarata resistenza della P.A. all’ormai preponderante cultura della dialettica processuale per cui, alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, si sono sostituiti i canoni di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa nell’ottica della cura ottimale dell’interesse pubblico e, parallelamente, di un’anticipata composizione dei conflitti, ricorrono gli estremi per censurare di difetto di istruttoria e carenza di motivazione (cfr. questa Sezione, 14.4.2017, n.880; 29.10.2012, n.2625).
4. Per tali motivi il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
5. La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO