Accoglimento
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 6372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6372 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06372/2025REG.PROV.COLL.
N. 05055/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5055 del 2023, proposto dal Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato CO Morelli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
i signori RI RI, VI RI, NI RI, RI LA ZI, NN AR, EL AR, RI GL, IO LL, OS LL, MA RO, NI CC, NG CC, NN RI, DO RI, IA NU, SQ RI, TR CC, FR GG, Vito IO TT LA, US LA, NG RI IN, CO LA, US OL, AR IN, RI RI IN, OS IN, IG LA, ON GG, SI LI, NA LI, ME LI, DA LI, ME LI, RI RI, VI RI, NI RI, RI LA ZI, NN AR, EL AR, RI GL, IO LL, OS LL, MA RO, NI CC, NG CC, NN RI, DO RI, SA NU, SQ RI, TR CC, FR GG, Vito IO TT LA, US LA, NG RI IN, CO LA, US OL, AR IN, RI RI IN, OS IN, IG LA, ON GG, SI LI, NA LI, ME LI, DA LI, ME LI, non costituiti in giudizio;
RI RI, rappresentato e difeso dall’avvocato con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
i signori VI RI, NI RI, RI LA ZI, NN AR, EL AR, RI GL, IO LL, OS LL, MA RO, NN RI ZA, NN AL, NN RI, DO RI, IA NU, SQ RI, FR GG, US LA, NG RI IN, CO LA, US OL, AR IN, RI RI IN, OS IN, IA LA, ON GG, NA LI, NA LI, CA AN, ME LI, ME LI, RI TA GG, ON GG, RI IA Di AR, NO AR LA, RA RI LA, RE LA, RO LL, NA LL, EL AQ, RI IA RA, PI AQ e NA AQ, rappresentati e difesi dall’avvocato Giorgia Calella, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, sezione terza, n. 333 del 13 marzo 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori RI RI, VI RI, NI RI, RI LA ZI, NN AR, EL AR, RI GL, IO LL, OS LL, MA RO, NN RI ZA, NN AL, NN RI e DO RI, IA NU, SQ RI, FR GG, US LA, NG RI IN, CO LA, US OL, AR IN, RI RI IN, OS IN, IA LA, ON GG, NA LI, NA LI, CA AN, ME LI, ME LI, RI TA GG, ON GG, RI IA Di AR, NO AR LA, RA RI LA, RE LA, RO LL, NA LL, EL AQ, RI IA RA, PI AQ e NA AQ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Martina Franca impugna la sentenza T.a.r. per la Puglia, sede di Lecce, di parziale accoglimento del ricorso degli odierni appellati.
In particolare i ricorrenti in primo grado hanno chiesto:
1) la condanna del Comune di Martina Franca - previo accertamento della scadenza del periodo di occupazione legittima del fondo di proprietà dei ricorrenti, in Catasto riportato al foglio 132, p.lle 396, 469 e 470 per un'estensione di mq. 1.730, e declaratoria dell'abusiva protrazione di tale occupazione dal gennaio 2000 fino alla data in cui tale situazione sarà regolarizzata - alla restituzione, previa riduzione in pristino, del citato fondo in comproprietà dei ricorrenti, illegittimamente occupato ed utilizzato;
2) la condanna, per le ragioni sub 1), del Comune di Martina Franca a corrispondere in favore dei ricorrenti il risarcimento dovuto per l'illegittima occupazione del suddetto fondo, dalla scadenza del periodo di occupazione legittima sino all'attualità, dal gennaio 2000, in misura corrispondente al 5% del valore venale del fondo in questione (valore indicato: €. 394.440,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
3) la condanna del Comune di Martina Franca a corrispondere in favore dei ricorrenti l'importo dovuto a titolo di indennità per il periodo quinquennale di occupazione legittima, in misura parti all'8,33% del valore venale del fondo in questione, legittimamente occupato da gennaio 1995 a gennaio 2000 (valore indicato €. 205.355.32), oltre interessi legali come per legge;
4) in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dell'azione di restituzione del fondo in questione, per la condanna del Comune di Martina Franca al risarcimento del valore venale del suolo in questione, secondo le indicazioni fornite nella relazione tecnica redatta a firma del Geom. AR Fanelli, con valore base di euro €. 285,00/mq.
2. Il T.a.r., dopo aver disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Martina Franca, ordinando “l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente e /o Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti, che chiarisca compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa, precisando, in particolare, se sia mai stato emanato il decreto finale di esproprio o eventualmente un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. in relazione alle aree di proprietà dei ricorrenti” , con la sentenza impugnata:
a) ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima, spettandone la relativa cognizione al giudice ordinario;
b) con riferimento alle ulteriori domande azionate, ha dichiarato che sussiste la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del c.p.a.;
c) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’amministrazione con riferimento alla mancata dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà dei ricorrenti, poiché i medesimi hanno depositato in giudizio le visure catastali attestanti la conformazione della proprietà e l’atto pubblico di divisione del 13.8.1973 per Notar dott. IO de Tullio e n. 2 denunce di successione;
d) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto collettivamente, poiché “ non sussistono situazioni di conflittualità di interessi, anche solo potenziali, tra i ricorrenti i quali agiscono, ciascuno pro quota, per le medesime particelle oggetto di occupazione e, quindi, per i medesimi interessi e ragioni Il Comune di Martina Franca ripropone le eccezioni respinte in primo grado: mancata prova certa della proprietà dei beni, inammissibilità del ricorso collettivo”;
e) ha accolto in parte l’eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno da mancato godimento della porzione del bene immobile occupato dalla amministrazione, limitatamente alle sole annate antecedenti il quinquiennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (9. febbraio 2017), atteso che non possono ritenersi conservati gli effetti sostanziali interruttivi della traslatio iudicii ex art. 11 c.p.a. con riferimento al giudizio promosso innanzi al giudice ordinario e definito con la citata sentenza n. 218/2010 del Tribunale Civile di Taranto - Sezione di Martina Franca n. 218 del 19 ottobre 2010 poiché la riassunzione del giudizio proposto innanzi al G.O. non è avvenuta nel rispetto del termine suddetto (previsto dall’art. 11 c.p.a.), bensì dopo circa sette anni, sicché non possono farsi salvi gli effetti (sospensivi) ivi prodotti;
f) ha accolto la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dei beni immobili occupati dall’amministrazione limitatamente alle sole annate antecedenti il quinquiennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (9 febbraio 2017), ossia a far data dall’8 febbraio 2012 e ha pertanto condannato l’amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a., a proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dei terreni secondo le modalità e i termini dallo stesso giudice specificati, limitatamente alle sole annate antecedenti il quinquiennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (9 febbraio 2017) a far data dall’8 febbraio 2012;
g) ha condannato l’amministrazione alla restituzione in favore dei ricorrenti delle aree illegittimamente occupate indicate nella parte motiva, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la possibilità per il predetto Comune di disporre l’acquisizione “sanante” delle aree ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm.
3. Con l’appello in esame l’amministrazione, dopo aver ricostruito la vicenda storia e l’andamento del giudizio di primo grado, ha proposto i seguenti motivi:
I . IN VIA PREGIUDIZIALE. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA AI CAPI 3 E 3.1. PAG. 12) LADDOVE HA RITENUTO NON CONVINCENTI LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI DEL COMUNE SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
In via pregiudiziale, l’appellante rappresenta di avere eccepito in primo grado la mancata prova rigorosa della proprietà da parte dei ricorrenti e l’inammissibilità dell’utilizzato strumento del ricorso collettivo poiché ritiene che non siano sufficienti a provare il diritto di proprietà le mere visure catastali e una denuncia parziale di dichiarazione di successione.
L’errato esame sulla pretesa eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, determinerebbe anche la erroneità delle conclusioni sulla ammissibilità del ricorso collettivo.
II. NEL MERITO. IN VIA PRINCIPALE E GRADUATA: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER AVER CONSIDERATO PRESENTE UNA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA (CAPO 2.4, PAG. 9) E NON AVER CONSIDERATO COME CONCLUSO IL RAPPORTO PER EFFETTO DELL’ACCERTAMENTO CONTENUTO NELLA SENTENZA A.G.O. N. 218/2010 (CAPO 3.2 PAG.12).
Col primo motivo di merito, graduato e principale, l’appellante censura la sentenza n. 333/2023 del T.a.r. Lecce relativamente a quanto statuito ai capi 2.4. (pag. 9 ss.) e 3.2. (pag.12).
Sarebbe errata la statuizione circa la occupazione illegittima che non si sarebbe verificata secondo quanto ha stabilito la sentenza del giudice ordinario n. 218/2010 laddove, la stessa, ha affermato che: “…. è emerso che la trasformazione irreversibile del terreno si è avuta nel 1995, quindi entro il termine decennale previsto dalla legge dall’ultima delibera di approvazione del piano particolareggiato, in modo che è ragionevole affermare che la funzione amministrativa, seppure illegittimamente esercitata, si sia comunque espletata in tempi determinati”.
Il primo giudice ha errato nel considerare la citazione della sentenza resa in sede civile e sopra riportata soltanto una dichiarazione afferente al difetto di giurisdizione e nell’affermazione circa l’illecito permanente dell’occupazione.
Inoltre, il T.a.r. non ha valuto il comportamento, colposamente inerte per anni, dei proprietari che non hanno riassunto la causa civile, definita con sentenza n. 218/2010 dal Tribunale civile di Taranto, se non a distanza di circa 7 anni.
III. NEL MERITO - IN VIA GRADUATA: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER AVER CONSIDERATO PRESENTE UNA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA (CAPO 3.3, PAG. 12-13 E 3.3.1, PAG.14) ED AVERE, DI CONSEGUENZA, RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA.
In via gradata, l’appellante sostiene la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui partendo dal presupposto della illiceità della condotta della PA, ancora permanente, arriva a condannare l’amministrazione al risarcimento del danno per il periodo di preteso mancato utilizzo a partire dal quinquennio antecedente la data di instaurazione del giudizio davanti al giudice amministrativo (ossia 5 anni antecedenti al 9 febbraio 2017).
Invero, pur accogliendo l’eccezione subordinata di prescrizione quinquennale introdotta dal Comune, il T.a.r. avrebbe errato nel condannare l’amministrazione al risarcimento, che doveva essere escluso per la carenza di un rapporto sostanziale ancora pendente.
IV. NEL MERITO - IN VIA GRADUATA. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI UNA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA. ERRONEITÀ DEI CAPI 3.4. E 3.4.1.
Con il quarto motivo, sempre proposto in via gradata, l’appellante censura il capo 3.4. della sentenza gravata laddove il T.a.r. ha considerato ancora in atto la illegittima occupazione con la conseguenza che ha ritenuto sussistere “i presupposti per ordinarne la invocata restituzione agli stessi, previa necessaria riduzione in pristino” .
E’ contestato anche il riferimento alle alternative dell’art. 42 bis TUE.
V. NEL MERITO - IN VIA GRADUATA. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE DI CUI AL PUNTO 3.4.3. (PAG. 16 E 17) PROPONE, EX ART. 34, COMMA 4, CPA, IL RICONOSCIMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO A TITOLO DI MANCATO UTILIZZO.
Il T.a.r., partendo sempre dalla errata premessa della pendente occupazione illegittima, arriva alla condanna al pagamento dei danni da “mancato utilizzo” dir si voglia, facendo applicazione di un criterio che non considera il valore dei beni nei diversi momenti di pretesa occupazione.
Invero il giudice di primo grado ha valutato solo il valore dei beni concretamente occupati (cfr. pag. 16 della sentenza, ultimo periodo), senza considerare che gli stessi hanno un valore, anno per anno diverso.
La sentenza impugnata, allora, in parte qua, ferma l’assorbente censura della non debenza del danno da mancato utilizzo, avrebbe errato nel non ponderare che il valore dei beni occupati è diverso dal 2012 al 2023 arrivando, invero, a pretendere la rivalutazione come debito di valore ma senza considerare la diversa valutazione dei beni nei diversi momenti temporali considerati.
VI. NEL MERITO – ERRONEITÀ DEL CAPO 4.
Non essendosi concretizzata, per le ragioni sopra indicate, una occupazione illegittima, è erroneo e, come tale, va annullato o riformato, anche il capo 4 della sentenza impugnata.
VII. IN VIA DI RIPROPOSIZIONE: PUNTO III DELLA MEMORIA DIFENSIVA DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA.
L’appellante ha quindi riproposto, ex art. 101 c.p.a., le eccezioni presentate nel giudizio di primo grado e non scrutinate dal T.a.r.
In modo particolare, l’appellante ripropone l’argomento relativo alla inerzia degli appellati per sette anni dopo la sentenza del Giudice Ordinario e chiede che sia totalmente escluso il danno da mancato utilizzo per fatto imputabile al concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.c.
Tale argomentazione è supportata da una dichiarazione contenuta nel ricorso di primo grado (pag. 5) che l’appellante ritiene essere confessoria, laddove si afferma che “E’ avvenuto, però, che nelle more della definizione del giudizio (dinanzi al GO), per effetto di alcune Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è stato superato e definitivamente abbandonato, da parte della giurisprudenza, l’istituto dell’accessione invertita, ed, inoltre, sono stati ridefiniti i confini della giurisdizione spettante rispettivamente al Giudice Ordinario o al Giudice Amministrativo.”
Gli appellati non hanno neanche proposto impugnazione avverso la sentenza n. 218/2010 del Tribunale di Taranto, con la quale il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione.
I ricorrenti avrebbero abbandonato le proprie pretese dinanzi alla sentenza del 2010 non riassumendo il giudizio davanti al giudice amministrativo dichiarato competente ed attendendo sette anni prima di riattivare davanti a Codesto Giudice, le proprie domande.
Non sarebbe invocabile, infatti, il danno da occupazione illegittima oltre che per quanto sopra riportato, per la condotta stessa dei privati non possa giustificare la richiesta di danno da mancato godimento del bene.
I danni da mancato utilizzo dal 2017 al 2012 ( rectius : al 2010, anno della sentenza n. 218 del Tribunale di Taranto) potevano essere evitati con l’uso della ordinaria diligenza, riassumendo il giudizio al T.a.r. ovvero appellando la richiamata sentenza sicché ciò avrebbe dovuto portare all’applicazione dei canoni relativi all’art. 1227 c.c.: in proposito è stata formulata l’eccezione in primo grado, ma su di essa il primo giudice non si è pronunciato.
4. Gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno depositato memoria con la quale hanno chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
5. Il Comune appellante e gli appellati hanno depositato memorie di replica; in particolare, l’Amministrazione ha eccepito la inammissibilità del deposito delle visure catastali aggiornate e degli stati di famiglia storici prodotti sub 1-13.
6. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente il Collegio osserva che non risulta impugnato da alcuna delle parti il capo della sentenza di primo grado con il quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima, spettandone la relativa cognizione all’Autorità giudiziaria ordinaria, sicché su questo capo si è formato il giudicato.
7.1. Si rileva, in via ulteriormente preliminare, che gli appellati non hanno interposto appello incidentale avverso la parte della sentenza di primo grado che ha limitato il danno alle annate antecedenti il quinquennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (9 febbraio 2017) ossia a fare data dall’8 febbraio 2012.
8. L’appellante ha riproposto, quali motivi d’appello, le eccezioni sollevate in primo grado con riferimento alla legittimazione degli originari ricorrenti ha proporre ricorso e alla ammissibilità del ricorso collettivo.
Entrambe le censure sono da respingere:
a) con riferimento alla mancata dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà degli appellanti, i medesimi, fin dal giudizio di primo grado, hanno depositato agli atti le visure catastali e in grado d’appello hanno provveduto al loro aggiornamento con il deposito del 24 gennaio 2025, deposito in appello che peraltro è ammissibile essendo i documenti indispensabili per dimostrare la piena legittimazione a ricorrere; hanno altresì depositato gli stato di famiglia originari da cui si desume il grado di parentela con gli aventi causa e i certificati di morte di taluni degli originari ricorrenti deceduti nelle more del giudizio nonché le denunce di successione. Conseguentemente, deve ritenersi provata la legittimazione degli appellanti all’azione di restituzione e di risarcimento per il periodo di illegittima occupazione;
b) anche l’eccezione di inammissibilità dell’azione in quanto proposto collettivamente è infondata, poiché non è dato rinvenire situazioni di conflittualità di interessi, anche solo potenziali, tra gli appellanti i quali agiscono, ciascuno pro quota, per le medesime particelle oggetto di occupazione e, quindi, per i medesimi interessi e ragioni.
9. Le tesi fondamentale e sostanziale sostenuta dall’appellante è che la sentenza di primo grado del giudice amministrativo sarebbe erronea laddove ha ritenuto che vi sia stata la illegittima occupazione giacché dal dictum del Tribunale civile di Taranto n. 218/2010 emergerebbe che i beni sono stati irreversibilmente trasformati e che sono passati di fatto all’amministrazione per il tramite dell’occupazione appropriativa, che ratione temporis era applicabile.
Oltre alla declaratoria del difetto di giurisdizione la sentenza del 2010 n. 218 conterrebbe anche una serie di dati e di elementi idonei a dimostrare la totale inammissibilità ed infondatezza delle pretese degli appellati. La sentenza non è stata impugnata, neanche in parte qua , né è stato trasposto nei termini il ricorso dinanzi al Tar, per cui sarebbe passata in giudicato anche nella parte in cui ha ritenuto che “la trasformazione irreversibile del terreno si è avuta nel 1995, quindi entro il termine decennale previsto dalla legge dall’ultima delibera di approvazione del piano particolareggiato, in modo che è ragionevole affermare che la funzione amministrativa, seppure illegittimamente esercitata, si sia comunque espletata in tempi determinati”.
9.1 Il primo motivo è infondato.
Invero, dalla lettura della sentenza con cui il giudice ordinario si è ritenuto privo di giurisdizione a decidere sulla domanda di risarcimento per equivalente proposto dagli appellati, si rileva che il giudice ordinario ha ritenuto che tale domanda riguardava l’esercizio di una funzione amministrativa, come tale devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, senza che tale asserzione contenga alcun accertamento suscettibile di essere passato in giudicato, in relazione al perfezionamento di una fattispecie di occupazione appropriativa da parte dell’amministrazione.
La sentenza, nel pronunciarsi sul difetto di giurisdizione ha affermato che “come si evince chiaramente all’esito dell’attività espletata dal consulente tecnico d’ufficio, nonché della acquisizione della documentazione prodotta dall’ente convenuto, l’occupazione del terreno, oggetto del giudizio, seppur non si è manifestata con un decreto di occupazione di urgenza, con un verbale di immissione nel possesso o con un decreto apposito di esproprio, è stata interessata dall’attività provvedimentale amministrativa, precisamente dalla delibera di Giunta Regionale n. 1501 del 05.03.1984 che ha inserito le p.lle396,469 e 470 del foglio di mappa n. 132 nel Piano Regolatore Generale, nonché dalla delibera n. 273 del Consiglio Comunale del 23.07.1984 e dalle successive delibere del Consiglio Comunale n. 1 dell’11.1.85 e n. 191 del 26.3.85. Non può, dunque, affatto sostenersi, che vi siano stati meri comportamenti di fatto della p.a., del tutto avulsi dalla funzione amministrativa e dall’attività provvedimentale dell’ente – unici presupposti, in presenza dei quali non ricorre alcuna giurisdizione esclusiva – con la conseguente giurisdizione del g.o. essendo evidente che il danno subito dalle parti attrici e da quelle intervenute, si ricollega, non ad una dichiarazione esplicita di pubblica utilità, non ad un decreto di occupazione di urgenza o ad un verbale di immissione del possesso, ma pur sempre ad una dichiarazione di pubblica utilità, implicita nella approvazione del piano particolareggiato, ed alla realizzazione della strada pubblica entro il termine di dieci anni previsto dall’art. 16 della legge fondamentale in materia, la legge n. 1150/1942, richiamato dalla legge regionale della Puglia n. 56/80. Dalla consulenza espletata, infatti, è emerso che la trasformazione irreversibile del terreno si è avuta nel 1995, quindi entro il termine decennale previsto dalla legge dall’ultima delibera di approvazione del piano particolareggiato, in modo che è ragionevole affermare che la funzione amministrativa, seppur illegittimamente esercitata, si sia comunque espletata in tempi determinati. Per le considerazioni che precedono, deve, pertanto, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.” (cfr. Sentenza n. 218/2010, depositata in I grado).
La sentenza del giudice ordinario si è pertanto limitata a presupporre (nell’ambito di una motivazione che concerne la sola questione della giurisdizione) che la trasformazione della proprietà è intervenuta nell’ambito dell’attività amministrativa, ma non ha accertato con forza di giudicato quale sia il titolo del passaggio di proprietà e se sia fondata la pretesa azionata in giudizio, limitandosi a declinare la giurisdizione.
10. Anche il secondo motivo, formulato in via gradata, deve essere respinto in quanto il ragionamento ivi sotteso parte dal medesimo presupposto già scrutinato al § 9 e ritenuto infondato ossia che si fosse al cospetto di una illegittima occupazione ancora pendente.
Afferma infatti l’appellante “se il T.a.r. Lecce avesse accolto l’eccezione principale del Comune (cfr. motivo II della memoria difensiva), la conseguenza sarebbe stata diversa anche in merito ai pretesi danni da occupazione illegittima. Invece, il Tar, partendo dal presupposto, della pendenza ancora attuale della occupazione illegittima ha, gioco forza, condannato l’ente al risarcimento del danno” .
Poiché, come si è detto al § 9, la tesi dell’appellante – consistente nell’affermare che il giudice ordinario abbia sancito il verificarsi di una occupazione espropriativa a cui il T.a.r. si sarebbe dovuto attenere – è infondata, conseguentemente deve essere respinto anche il secondo motivo.
11. Analogamente è a dirsi con riguardo al quarto motivo – sempre formulato in via gradata – con il quale l’appellante contesta il capo della sentenza di primo grado con il quale è stato ritenuto che alla fattispecie in esame sia applicabile l’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 e che quindi sia data al Comune la scelta di restituire i beni ovvero di disporre l’acquisizione sanante con effetti ex nunc , motivando in ordine all’interesse pubblico e valutando “gli interessi in conflitto”.
Il presupposto da cui parte l’amministrazione è sempre quello per cui il “rapporto sostanziale” costituito dall’occupazione illegittima si sarebbe esaurito “a far seguito alle indicazioni della parte motiva della sentenza A.G.O. n. 218/2010”.
Come più sopra affermato ciò non corrisponde alla realtà né giuridica (perché non vi sono stati atti in grado di assurgere a titolo di acquisto della proprietà in capo all’amministrazione) né fenomenica (perché l’amministrazione ha continuato a detenere il fondo e a trasformarlo) sicché la soluzione dell’applicazione dell’art. 42 bis TUE appare corretta.
12. Con il quinto il motivo l’appellante censura, in via gradata, la parte della sentenza di primo grado che ha previsto i criteri risarcitori ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. nella parte in cui (capo 3.4.3.) non ha considerato il valore dei beni nei diversi momenti dell’occupazione che hanno avuto anno per anno un diverso valore, dal 2012 al 2023. Tale erroneo calcolo inciderebbe anche sulla rivalutazione come debito di valore.
12.1. La censura è inammissibile per genericità non essendo dati riferimenti puntuali in merito a come considerare il valore dei beni anno per anno nei diversi momenti dell’occupazione sine titulo dal 2012 al 2023: l’appellante non indica a quale valore ancorare questo “anno per anno”.
12.2. Sotto distinto profilo, si pone il VII motivo di appello con il quale il Comune ha riproposto, ex art. 101 c.p.a., le eccezioni proposte nel giudizio di primo grado non esaminate dal primo giudice.
12.3. In particolare, l’amministrazione ripropone la contestazione circa l’inerzia dei privati nel non avere riassunto il giudizio davanti al T.a.r. competente a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte della sentenza citata n. 218/2000: i proprietari sono rimasti inerti per sette anni circa dopo la sentenza n. 218/2000 e hanno successivamente chiesto al giudice amministrativo la condanna per l’intero periodo.
Le parti private, infatti, avrebbero abbandonato le proprie pretese dall’anno 2010 per riproporle soltanto nel 2017, vale a dire quando è intervenuta la giurisprudenza che ha stabilito in ordine alla qualifica delle occupazioni illegittime quale illecito permanente.
Tale comportamento sarebbe - secondo l’appellante - sintomatico della finalità abdicativa degli appellati e del fatto che la riproposizione delle loro pretese è avvenuta soltanto a seguito della declaratoria delle occupazioni illegittime quale illecito permanente.
Inoltre, l’appellante ha richiamato indirizzi recenti giurisprudenziali secondo i quali il danno da mancato utilizzo dei beni privati deve essere escluso per fatto imputabile al concorso di colpa del danneggiato ex art. 1127 c.c., sicché l’appellante chiede (pag. 18 dell’appello) in via gradata la riforma in parte qua della sentenza impugnata.
12.4. Quest’ultima censura è almeno in parte fondata dovendo essere data applicazione all’art. 30, comma 3, c.p.a. ai sensi del quale “nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza” , che introduce una regola che richiama la disposizione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c.: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” .
Sulla base di tale disposizione, la giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza plenaria n. 3 del 2011, ha in più occasioni ritenuto che, rispetto al danno provocato da un provvedimento amministrativo, possa rilevare anche l’eventuale assenza di iniziative giurisdizionali.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che “ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., l'omessa attivazione degli strumenti di tutela costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza e perciò un fatto da considerare in sede di merito, ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011, n. 3).” (Sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3246).
12.5. Nel caso di specie, vi è stata da parte degli appellati una inerzia colpevole nel riassumere il giudizio dinanzi al giudice amministrativo nel periodo che va dal 2010 al 2017.
Il Collegio ritiene che la quantificazione del danno debba tenere conto della condotta (inattiva) dei danneggiati dopo la sentenza civile prevedendo una corrispondente diminuzione della somma altrimenti determinata per il danno occorso.
Nondimeno, il Collegio ritiene che la decurtazione non debba essere tale da dimezzare l’ammontare determinato utilizzando i criteri dettati dalla sentenza di primo grado, che ha dettato i criteri risarcitori limitatamente alle sole annate antecedenti il quinquennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. (9 febbraio 2017) ossia a far data dall’8 febbraio 2012. Ciò in ragione del fatto che la qualificazione dell’illecito compiuto dall’Amministrazione ha subito una lunga e complessa evoluzione interpretativa, che ha reso non evidenti la modalità attraverso la quale chi ha subito il danno avrebbe potuto reagire all’azione acquisitiva (illecita) compiuta dal soggetto di natura pubblica e i risultati dell’eventuale iniziativa giurisdizionale rispetto al bene della vita richiesto.
Al riguardo si sono pronunciate, con orientamenti in continua evoluzione, la Corte costituzionale, la Corte di Strasburgo, la giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza civile, enucleando, dapprima, l’istituto dell’occupazione sanante (Cass. Civ., SS. UU., 26 febbraio 1983, n. 1464), successivamente distinta in occupazione acquisitiva, limitata al caso della sussistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, e occupazione usurpativa, collegata alla trasformazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità (Cass. Civ., ss. uu., 10 giugno 1988, n. 3940).
La Corte EDU e successivamente la giurisprudenza nazionale hanno censurato entrambe le ipotesi di espropriazioni indirette (Corte EDU, Causa RO ed altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 12 gennaio 2006 – ricorso n. 14793/02), ritenendo che la configurazione dell’istituto non fosse in grado di assicurare il principio della prevedibilità e accessibilità della regola giuridica..
Analoga evoluzione ha avuto il tema dell’ammissibilità della rinunzia abdicativa (rilevante nel caso di specie), rimasto controverso fino alle recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 2, n. 4 e n. 5 del 2020, e la questione del quantum risarcibile.
L’evoluzione legislativa ha visto avvicendarsi l’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza 8 ottobre 2010, n. 293), e l’art. 42 bis del medesimo d.p.r., introdotto dall'art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, che ha invece superato il vaglio costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 30 aprile 2015, n. 71).
Considerato quanto appena riferito in modo sintetico, nel valutare la condotta degli appellati non si può non considerare il difficile contesto nel quale i medesimi si sono misurati, che rendevano difficoltoso prevedere l’evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata.
Il Collegio ritiene, pertanto, che la decurtazione non possa arrivare a dimidiare il quantum dovuto ma deve attestarsi ad una percentuale inferiore, che si individua nel 30% in meno rispetto alla somma determinata seguendo i criteri dettati dalla sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso in appello deve essere parzialmente accolto e, per l’effetto, deve riformarsi la sentenza impugnata nei termini di cui al § 12.5.
12. Sussistono giuste ragioni in relazione alla complessità delle questioni esaminate per compensare tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei termini di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
US Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
IG Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO