Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e dalla partecipazione italiana al Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, previsto, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 1.500.000, sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il predetto esercizio e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e dalla partecipazione italiana al Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, previsto, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 1.500.000, sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il predetto esercizio e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.