Articolo 5 della Legge 21 dicembre 1996, n. 665
Articolo 4Articolo 6
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14 gennaio 1997
Art. 5. (Controllo della Corte dei conti) 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalita' previste dell' articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall' art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1997