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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/09/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Consuelo Mighela, all'esito della trattazione cartolare della causa, il giorno successivo alla scadenza del termine del
17.09.2025 per il deposito delle note scritte ex art. 127 – ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 10/2014 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliato ai fini del presente giudizio in Oristano, via Dorando Petri, presso lo studio degli
Avv.ti Laura Furcas e Stefania Sotgia, che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti 21.07.2015 a rogito AI depositata il 28.10.2019, Per_1
- opponente - contro
P. IVA elett.te dom.ta in Cagliari nella via Dante al Controparte_1 P.IVA_2
n. 18, presso lo studio dell'Avv. Antonello Podda, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti del 30.10.2019, depositata in allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore depositata il 07.11.2019,
- opposta -
La causa viene decisa con sentenza contestuale, sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o comunque invalido e infondato. Vinte le spese”.
Nell'interesse della parte opposta: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: condannare l' Pt_1
al pagamento della somma complessiva di euro 943.994,64, a titolo di canoni impagati per il
1 periodo dicembre 2010 – 02.01.2012, oltreché al risarcimento del danno per responsabilità aggravata processuale ex art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'08.01.2014, l' ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 465/13 del 14.11.2013, con il quale il Tribunale di Oristano gli aveva ingiunto di pagare l'importo di euro 2.125.831,06 in favore della a titolo di canoni di CP_1 CP_1 locazione dei locali dell'immobile sito a Oristano, alla via Dorando Petri, edificio Torre “A” e piastra “E”, per il periodo dall'1.12.2010 al 31.03.2013, oltre alle spese del procedimento monitorio, esponendo in fatto:
- che in data 3.03.2005 l'Istituto esponente aveva stipulato con la un contratto Controparte_1
preliminare di locazione avente ad oggetto i locali predetti, seguito dalla stipula del contratto definitivo in data 2.03.2006;
- che tali immobili, già di proprietà dell' erano stati acquistati dalla in CP_2 Controparte_1
esito alle operazioni di cartolarizzazione dei beni pubblici e poi, almeno formalmente, erano confluiti dapprima nel patrimonio della Immobilgest Real Estate s.r.l. e quindi in quello della
Controparte_1
- che, dopo la stipula del contratto di locazione da parte dell' , l' aveva agito contro Pt_1 CP_2
la per rivendicare la proprietà degli immobili in oggetto, ritenendo che Controparte_1
gli stessi non fossero stati interessati dalle operazioni di cartolarizzazione e la relativa causa si era conclusa con sentenza del Tribunale di Oristano del 22.10.2010 che aveva accertato la proprietà degli immobili per cui è causa il capo all' ritenendo che gli stessi non fossero rientrati CP_2
nel Piano Straordinario di Cessione né che fossero stati cartolarizzati, dal che era conseguito l'accertamento della nullità dei contratti di compravendita per contrarietà a norme imperative;
- che, all'esito di tale sentenza, l' aveva diffidato l' per il pagamento dei canoni di CP_2 Pt_1
locazione e l' aveva provveduto all'accantonamento dei canoni, con riserva di pagamento al Pt_1
giusto creditore;
- che la sentenza del Tribunale di Oristano era stata impugnata dinnanzi alla Corte d'Appello di
Cagliari, che aveva sospeso l'esecutività del titolo, trattenendo la causa a decisione.
Tanto esposto in fatto, l' ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della società Pt_1
2 ricorrente, in quanto si doveva ritenere che la proprietà degli immobili locati fosse rimasta in capo all' (a cui era subentrato l' ex art. 21 D.L.
6.12.2011 n. 201), non essendo CP_2 Pt_1
stati inseriti nel Programma Straordinario di Cessione né cartolarizzati, sicché si doveva escludere che la locatrice avesse la legittima disponibilità dell'immobile, stante la contrarietà del titolo di proprietà a norme di ordine pubblico rivolte alla tutela di interessi indisponibili della collettività: circostanza, questa, che si riverberava sulla validità del contratto di locazione e sul diritto sostanziale a pretendere il pagamento dei canoni. Stante la nullità dell'originario trasferimento accertata e dichiarata dal Tribunale di Oristano, da cui era derivata la nullità delle successive cessioni di ramo d'azienda e dei relativi contratti di locazione, l' aveva cessato la Pt_1
corresponsione dei canoni.
L'opponente ha concluso domandando in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o comunque invalido e infondato.
In via subordinata, previa sospensione del giudizio in attesa del separato giudizio pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, ha domandato che, in caso di condanna dell' al Pt_1
pagamento dei canoni, non venissero conteggiati gli interessi se non dalla data della espressa domanda da parte della società opposta.
2. Si è costituita la società opposta con comparsa depositata il 2.10.2014, Controparte_1
affermando la propria legittimazione alla riscossione dei canoni di locazione, in qualità di titolare del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa, sostenendo che non doveva ritenersi necessaria la contestuale qualità di proprietario del bene in capo al locatore e rilevando che la
Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 79/2014 del 12.02.2014, aveva riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità della compravendita contestata in primo grado, in luogo della mera inopponibilità nei confronti dell' CP_2
Pertanto, doveva escludersi la dedotta contrarietà a norme imperative del contratto di locazione stipulato validamente in data 2.03.2006, rispetto al quale, peraltro, l' opponente non aveva CP_3
spiegato alcuna autonoma domanda riconvenzionale volta a ottenerne una declaratoria di annullamento o la risoluzione.
La società opposta ha concluso domandando, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 In via subordinata, qualora la questione inerente alla titolarità dei locali oggetto di locazione fosse stata ritenuta pregiudiziale rispetto alla decisione del presente giudizio, ha domandato la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento instaurato dinnanzi alla
Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 79/2014 della Corte d'Appello di Cagliari.
3. Con ordinanza del 30.01.2015 è stata disposta la sospensione del giudizio ai sensi degli artt.
295 e 337, comma 2 c.p.c., al fine di attendere l'esito del giudizio in ordine alla titolarità delle unità immobiliari per cui è causa, conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 20542/19 del
6.03.2019, con cui la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Cagliari n. 79/2014.
4. Dopo la riassunzione del giudizio, il Tribunale, con successiva ordinanza del 6.04.2021, ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2 c.p.c., ritenendo che sussistesse un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio a altro giudizio pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione, avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 1422/2018, che aveva a sua volta confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 811/2012, che aveva statuito che il contratto del 18.03.2004
(rep. 19243, racc. 7088), a rogito AI , stipulato tra l' e la Fingest R.E. Persona_2 CP_2
S.r.l. (dante causa della , a sua volta dante causa della società odierna opposta) aveva CP_4 avuto ad oggetto soltanto la “B” e, pertanto, non aveva prodotto (e comunque non avrebbe Pt_2 potuto produrre) effetti traslativi in favore della Fingest R.E. S.r.l. della proprietà della “A” Pt_2
e della piastra di collegamento “E”, oggetto del contratto di locazione per cui è causa.
5. La causa è stata riassunta dall' , con ricorso depositato il 26.11.2024, dopo la pronuncia Pt_1
della sentenza n. 26759/2024 del 15.10.2024, con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1422/2018 e, quindi, è stata rinviata al
17.09.2025, per la decisione, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, con termine perentorio entro la stessa data per il deposito delle note ex art. 127 - ter c.p.c., con invito a provvedervi entro le ore 9:30.
***
6. Premessa sulle vicende che hanno interessato gli immobili oggetto del contratto di locazione per cui è causa.
4 Poiché l'opposizione spiegata dall' si fonda sulla denunciata insussistenza della Pt_1
legittimazione ad agire in capo alla - legittimazione intesa in senso Controparte_1 sostanziale, quale titolarità della legittima disponibilità dell'immobile oggetto di locazione e del conseguente diritto a pretendere il pagamento dei relativi canoni -, occorre brevemente ripercorrere le vicende negoziali e giudiziarie che hanno riguardato la titolarità della e Pt_3
della piastra di collegamento E, oggetto del contratto di locazione azionato in giudizio, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta.
6.1. Le questioni controverse nel presente giudizio traggono origine da una delle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, nella specie comprendente un complesso immobiliare sito in Oristano, nella via Dorando Petri, originariamente di proprietà dell' costituito da quattro edifici e una piastra di CP_2
collegamento, denominati rispettivamente Torre A, Torre B, Torre C, Torre D e Piastra di collegamento E, per cui, per quanto qui maggiormente interessa, con atto pubblico del
18.03.2004 (rep. 19243, racc. 7088), rogato dal notaio in Roma, la Società di Persona_2
Cartolarizzazione di Immobili Pubblici s.r.l. (SCIP), tramite il Consorzio G6, mandatario per la vendita, aveva venduto alla Fingest Real Estate s.r.l. i beni censiti al Foglio 20, mappale 409, ai subalterni ivi indicati, comprensivi di quelli su cui insistono anche la Torre A e la Piastra E
(subalterni da 1 a 19, 38, 39, 42, 45 e 47). A sua volta, con atto pubblico del 28.07.2005, la
Fingest Real Estate s.r.l. aveva venduto alla Immobilfin s.r.l. l'immobile acquistato e, con atto pubblico in pari data, la Immobilfin s.r.l. a sua volta lo aveva venduto alla Controparte_1
Con contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo stipulato in data 08.03.2006,
l' ha concesso in godimento all' l'immobile sito in Oristano, via Dorando Controparte_1 Pt_1
Petri, denominato come Edificio “A” e porzione di Piastra “E”, della superficie totale commerciale di mq 6280, per la durata di sei anni dal 2.03.2006 al 1.03.2012 con patto di tacito rinnovo (salvo disdetta), verso il canone annuo determinato in Euro 678.240,00, soggetto ad imposta sul valore aggiunto, da corrispondersi in rate mensili posticipate, pari a Euro 56.520,00 ciascuna (doc. 01 all. fasc. monitorio).
Con successivo atto di scissione parziale del 9.09.2009 la ha costituito la Controparte_1
società Real Estate S.r.l., alla quale è stata assegnata una porzione del patrimonio CP_1
5 immobiliare della società scissa comprendente anche gli immobili in Oristano di cui sopra (doc.
02 all. fasc. monitorio) e, con ulteriore atto di scissione parziale del 9.09.2010, la Immobilgest
Real Estate S.r.l. ha costituito la società alla quale è stato assegnato il Controparte_1 ramo d'azienda comprendente anche gli immobili oggetto del contratto di locazione in oggetto
(doc. 03 all. fasc. monitorio).
6.2. La validità dell'atto di cessione dalla SCIP alla Fingest Real Estate S.r.l., dante causa
(mediata) della odierna opposta, è stato oggetto di numerosi contenziosi in sede civile.
6.2.1. Una prima causa è quella promossa dall' nei confronti delle società CP_2 CP_1
Fingest Real Estate S.r.l. e Immobilfin S.r.l. dinnanzi al Tribunale di Oristano, conclusasi
[...]
in primo grado con la sentenza n. 11/2011 del 5.01.2011 (All. 02 fasc. p. opponente), nella quale il Tribunale di Oristano, ritenendo che fra gli immobili individuati mediante decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio fosse stato inserito l'immobile sito in Oristano, via Petri, ma limitatamente al “Corpo B”, e che i Corpi A, C ed E, ossia le restanti porzioni del più ampio complesso di proprietà dell' non fossero confluiti nel Programma Straordinario di CP_2
Cessione (PSC) né fossero stati “cartolarizzati”, aveva accertato e dichiarato innanzitutto la nullità (parziale) per contrarietà a norme imperative del contratto di vendita del 18.03.2004 nella parte in cui era stata trasferita a Fingest Real Estate S.r.l. la proprietà della Torre A e della piastra di collegamento E, nonché dei successivi contratti posti in essere da Fingest Real Estate S.r.l. in favore di Immobilfin S.r.l. e da Immobilfin S.r.l. in favore di Inoltre, con la Controparte_1
medesima sentenza, secondo quanto si legge al capo 5 del dispositivo, il Tribunale aveva dichiarato l' proprietario dei beni meglio specificati nel superiore capo 1), ovverosia CP_2 della Torre A e della , con contestuale condanna della “al rilascio dei Parte_4 Controparte_1 predetti immobili in favore dell'attore”, accogliendo sul punto la domanda attrice di rivendica, per assolvimento del relativo onere probatorio, secondo quanto si legge a pagina 15, righe 1-8, della sentenza in esame.
Con sentenza n. 79/14 depositata il 12.02.2014 (All. 03 fasc. p. opponente), la Corte d'Appello di
Cagliari, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto, ha ritenuto che il
Tribunale di Oristano avesse erroneamente ritenuto che i vizi della fase pubblicistica (nel cui ambito erano state violate norme imperative), in cui i beni da dismettere sono puntualmente
6 indicati dalla e successivamente trasferiti alla SCIP S.r.l. a titolo oneroso, Controparte_5
si fossero riverberati sulla fase strettamente privatistica (in cui il Consorzio G6, mandatario della
SCIP S.r.l., ha trasferito all'acquirente la proprietà di quanto acquistato da quest'ultima) determinando la nullità del contratto di compravendita;
la Corte d'Appello ha, piuttosto, ritenuto che l'atto fosse inefficace, ma comunque valido, analogamente a quanto accadrebbe per una normale contrattazione di diritto privato a non domino, con inopponibilità all' della CP_2
vendita in data 18.03.2005 dalla S.C.I.P. S.r.l. alla Fingest Real Estate S.r.l. rispetto a beni non trasferiti alla società veicolo in sede di procedimento di cartolarizzazione e, quindi, rimasti di proprietà dell'ente, nonché delle successive vendite del 28.07.2005 dalla Fingest Real Estate S.r.l. alla Immobilfin S.r.l. e da questa alla Controparte_1
Infine, con sentenza n. 20542/19 del 6.03.2019, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, poiché il Collegio non avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alle questioni, fra cui l'opponibilità del negozio inefficace all' che non erano CP_2 state riproposte in appello conformemente al disposto dell'art. 346 c.p.c., essendo stato ritenuto non assolto da parte dell' con il mero richiamo delle precedenti difese, l'onere di CP_2
specifica riproposizione delle domande ed eccezioni assorbite, a carico della parte vittoriosa in primo grado.
Secondo quanto sostenuto anche in altro precedente di questo Tribunale (v. in tal senso Trib.
Oristano, sent. n. 602/22 pubbl. il 7.12.2022, Est. dott. A. Angioi;
dep. in data 26.11.2024), Pt_1
la sentenza della Suprema Corte deve essere interpretata correttamente come una pronuncia di cassazione meramente parziale, come si desume dal fatto che la Corte ha cassato la pronuncia senza rinvio “in relazione ai motivi accolti” e ha affermato esser “preclusa […] la disamina delle domande avanzate dall'attore in via subordinata, rispetto a quella invece accolta in prime cure”, senza che tale pronuncia abbia avuto effetto sulle parti della sentenza non dipendenti dalla parte cassata, quale quella relativa alla domanda di rivendica spiegata dall' accolta dal CP_2
Tribunale di Oristano e non oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello.
6.2.2. Altro contenzioso è quello vertente tra l' il Consorzio G6 e la Fingest Real Estate CP_2
S.r.l., incardinato dinnanzi al Tribunale di Roma, che, con sentenza n. 811/2012, aveva statuito che il contratto del 18.03.2004 (rep. 19243, racc. 7088), a rogito AI , aveva Persona_2
7 avuto ad oggetto soltanto la Torre “B” e, pertanto, non aveva prodotto (e comunque non avrebbe potuto produrre) effetti traslativi in favore della Fingest R.E. S.r.l. della proprietà della “A” Pt_2
(All. 07 fasc. p. opponente).
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1422/2018 del 5.03.2018, ha rigettato l'appello proposto dalla Fingest Real Estate s.r.l. e ha confermato l'impugnata sentenza.
A sua volta, la sentenza della Corte d'Appello di Roma è stata impugnata dalla Fingest R.E. S.r.l. davanti alla Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 26759/2024 del 15.10.2024, ha rigettato il ricorso.
6.3. Sulla base di quanto accertato con efficacia di giudicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., all'esito dei suddetti giudizi tra i danti causa delle odierne parti in causa, deve dunque affermarsi l'appartenenza della e della al patrimonio dell' sulla base Pt_3 Parte_4 CP_2
della sentenza del Tribunale di Oristano n. 11/2011, nel capo autonomo di accoglimento dell'azione reale di rivendicazione, nonché l'accertata inefficacia dell'alienazione della Pt_3
dalla SCIP alla Fingest Real Estate S.r.l., perché mai oggetto di dismissione da parte dell'originario titolare stante l'inserimento nel piano straordinario di cessione CP_2
esclusivamente della , secondo quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. Pt_5
811/2012, confermata nei successivi gradi di giudizio.
Che detti immobili non siano mai stati trasferiti alla SCIP, in quanto non ricompresi nel decreto ricognitivo dell' del che individuava i beni da dismettere e trasferiti CP_5 CP_5 all'anzidetta società (con conseguente esclusione dell'incidenza del contratto di vendita dalla
SCIP in favore della Fingest Real Estate s.r.l. del 18 marzo 2004 sulla proprietà dell' CP_2
sulla Torre A e sulla Piastra E), è stato affermato anche dal Tribunale di Oristano nella già citata sentenza n. 602/22, confermata integralmente dalla Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza n.
196/2024, nel giudizio afferente ai canoni di locazione dall'aprile 2013 al giugno 2020 (v. doc. dep. in data 26.11.2024). Pt_1
Tale esito è riconosciuto anche dalla stessa società opposta, che, nelle proprie memorie difensive depositate l'11.09.2025, ha dato atto che, allo stato, “deve ritenersi formato il giudicato con riguardo alla titolarità in capo ad della e della ”, salvo Pt_1 Pt_3 Parte_6
precisare di avere proposto ricorso per revocazione ex art. 391 - bis c.p.c., in relazione all'art. 395
8 n. 4 c.p.c., avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 26759/2024.
Ci si deve chiedere, a questo punto, come tali vicende influiscano sulla sussistenza in capo alla della titolarità del diritto di agire per l'adempimento delle obbligazioni Controparte_1 scaturenti dal contratto di locazione stipulato con l' . Pt_1
Occorre a tale riguardo distinguere due distinti periodi, quello precedente e quello successivo alla soppressione dell' con attribuzione delle relative funzioni in capo all' , a decorrere CP_2 Pt_1 dal 1°.01.2012, ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla
L. n. 214 del 2011.
6.3.1. Sulla domanda di pagamento dei canoni in relazione al periodo antecedente al
1°.01.2012 (dal 1°.12.2010 al 31.12.2011).
Con riferimento a tale primo periodo, si deve ritenere che l'accertata inefficacia del contratto di trasferimento del 18.03.2004 non possa essere opposta dall' al fine di paralizzare la pretesa Pt_1
avanzata nei suoi confronti avente ad oggetto il pagamento dei canoni, in forza di contratto di locazione stipulato in data 2.03.2006 tra l'opponente e la società cui poi è Controparte_1
succeduta la Immobilgest Real Estate S.r.l. e, successivamente, l'odierna opposta CP_1
in forza di atto di scissione parziale del 9.09.2010. CP_1
Nella causa proposta dalla contro l' e l' , avente Controparte_1 Pt_1 Controparte_6
ad oggetto il pagamento di canoni locativi ed oneri condominiali relativi agli anni dal 2006 al
2010, il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 534/2019, per quanto rileva, aveva riconosciuto la validità del contratto di locazione e la conseguente idoneità del titolo a fondare la pretesa al corrispettivo per il godimento dell'immobile locato, ed aveva condannato l' , quindi, al Pt_1
pagamento (Trib. Oristano, sent. n. 534/19 pubbl. 13.11.2019, Est. dott.ssa T. Scanu;
rinvenibile in Banca Dati di Merito), muovendo dai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in tema di locazione a non domino. Costituisce infatti un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “la locazione stipulata a non domino non è un contratto invalido: esso infatti non confligge con alcuna prescrizione imperativa, né l'art. 1571 cod. civ., include, tra
i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore. L'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce un caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l'invalidità, ma
9 l'inefficacia del contratto (Cass. 19/11/2013, n. 25911) la quale opera soltanto nei confronti del legittimato effettivo e non impedisce l'attuazione del rapporto obbligatorio” (in questi termini v.
Cass. civ., n. 15292 del 2019).
Adita dall' , la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 88/2021 del 19.02.2021, Pt_1
prodotta in giudizio dalla odierna opposta (v. doc. dep. 30.03.2021), ha respinto il gravame e confermato la sentenza di prime cure n. 534/19, rimarcando come fosse “indiscussa la disponibilità di fatto in capo ad dell'immobile in questione, per effetto delle sopra CP_1 richiamate vicende traslative”, e ravvisando soltanto una “inefficacia del contratto di locazione nei confronti dell'avente diritto, ossia nei confronti del proprietario dell'immobile”. La stessa
Corte ha rilevato come l' originario proprietario dell'immobile, nei cui confronti la CP_2 locazione non era efficace, era stato incorporato dall' a decorrere dal 1° gennaio 2012, per Pt_1
cui (solo) da quella data vi era stata la confusione della qualifica di conduttore con quella di proprietario dell'immobile locato in capo all' , dovendosi affermare la conseguente Pt_1
legittimazione dalla appellata a richiedere il pagamento di canoni di CP_1 CP_1
locazione maturati e non pagati per le annualità in discussione, antecedenti all'incorporazione.
Non vi è motivo di discostarsi dai principi enunciati dai precedenti del Tribunale e della Corte
d'Appello sopra richiamati, che appaiono del tutto condivisibili, sicché deve affermarsi il diritto della a pretendere dall' il pagamento dei canoni di locazione per il Controparte_1 Pt_1
periodo antecedente al 1°.01.2012, quale corrispettivo di una controprestazione eseguita (in adempimento dell'obbligazione ex art. 1575, comma 1, n. 3, c.c.).
6.3.2. Sulla domanda di pagamento dei canoni in relazione al periodo successivo al
1°.01.2012 (dal 1°.01.2012 al 31.03.2013).
La domanda non può invece essere accolta con riferimento ai canoni di locazione per il periodo
1°.01.2012 – 31.03.2013.
Come rilevato nella sentenza del Tribunale di Oristano n. 602/22, già richiamata, benché il contratto di locazione fosse valido ed efficace al momento della stipula, nel corso del rapporto si
è verificata l'estinzione per confusione delle relative obbligazioni, tenuto conto che gli immobili de quibus sono rimasti nel patrimonio dell' e che a quest'ultimo è succeduto l' , CP_2 Pt_1
anche ai fini del trasferimento di tutti i beni e di tutti i rapporti facenti capo all'ente soppresso e,
10 dunque, dell'intero patrimonio in favore dell'altro ente, a far data dal 1°.01.2012.
In ogni caso la domanda di adempimento in relazione ai canoni maturati per il periodo successivo al 1°.01.2012 non può essere accolta perché da intendersi rinunciata dalla società opposta, che, sia nelle memorie difensive autorizzate depositate l'11.09.2025, che nelle note d'udienza depositate in data 16.09.2025, ha limitato la richiesta di condanna dell' “al pagamento della Pt_1
somma complessiva di euro 943.994,64, a titolo di canoni impagati per il periodo dicembre 2010
– 02.01.2012”, stante la confusione della qualifica di conduttore con quella di proprietario dell'immobile locato in capo all' per il periodo successivo, per le ragioni anzidette. Pt_1
7. Conclusioni.
7.1. In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l' deve essere Pt_1
condannato al pagamento in favore della dei canoni dovuti per il periodo Controparte_1
dal 1.12.2010 al 31.12.2011, per i seguenti importi:
A) 01.12.2010-31.12.2010 per euro 71.398,68 (iva compresa come da fattura n. 65 del 3.1.2011 – doc. 10 fasc. monitorio);
B) 01.01.2011-31.1.2011 per euro 71.398,68 (iva compresa come da fattura n. 154 del 24.1.2011
– doc. 11 fasc. monitorio);
C) 01.02.2011-28.02.2011 per euro 71.398,68 (iva compresa come da fattura p.f. n. 6 dell'11.3.2011 – doc. 12 fasc. monitorio);
D) 01.03.2011-31.03.2011 per euro 71.398,68 (iva compresa come da fattura p.f. n. 14 del
23.3.2011 – doc. 13 fasc. monitorio);
E) 01.04.2011-30.04.2011 per euro 74.076,12 (iva compresa come da fattura p.f. n. 23 del
29.4.2011 – doc. 14 fasc. monitorio);
F) 01.05.2011-31.05.2011 per euro 72.737,40 (iva compresa come da fattura p.f. n. 32 del
30.5.2011 – doc. 15 fasc. monitorio);
G) 01.06.2011-30.06.2011 per euro 72.737,40 (iva compresa come da fattura p.f. n. 42 del
27.6.2011 – doc. 16 fasc. monitorio);
H) 01.07.2011-31.7.2011 per euro 72.737,40 (iva compresa come da fattura p.f. n. 57 del
25.7.2011 – doc. 17 fasc. monitorio);
11 I) 01.08.2011-31.8.2011 per euro 72.737,40 (iva compresa come da fattura p.f. n. 65 del 4.8.2011
– doc. 18 fasc. monitorio);
J) 01.09.2011-30.9.2011 per euro 73.343,55 (iva compresa come da fattura p.f. n. 74 del
29.9.2011 – doc. 19 fasc. monitorio);
K) 01.10.2011-31.10.2011 per euro 73.343,55 (iva compresa come da fattura p.f. n. 87 del
24.10.2011 – doc. 20 fasc. monitorio);
L) 01.11.2011 – 30.11.2011 per euro 73.343,55 (iva compresa come da fattura p.f. n. 96 del
22.11.2011 – doc. 21 fasc. monitorio);
M) 01.12.2011 – 31.12.2011 per euro 73.343,55 (iva compresa come da fattura p.f. n. 6 del
2.1.2012 – doc. 22 fasc. monitorio).
Per un totale di euro 943.994,64.
Tale importo deve essere maggiorato dei soli interessi legali, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture di cui sopra fino al saldo, e non anche della rivalutazione monetaria, a cui ha diritto soltanto il creditore che pretenda l'esecuzione di un'obbligazione di valore, e non anche il titolare di un credito di valuta, come è quello che abbia ad oggetto canoni locatizi e oneri condominiali (cfr. Cass. civ., n. 19222/2015 e Cass. civ., n. 14158/2020), a cui spettano esclusivamente gli interessi corrispettivi, salva la prova dell'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., nel caso di specie non dedotto, se non del tutto genericamente, né tantomeno dimostrato.
7.2. Deve invece essere accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall' a titolo di canoni di Pt_1
locazione per il periodo successivo, dal 1°.01.2012 al 31.03.2013.
8. Regolamentazione delle spese del giudizio.
Le spese di lite sono compensate, stante la reciproca soccombenza (che esclude anche la ricorrenza dei presupposti per l'invocata condanna dell' ai sensi dell'art. 96, comma 3 Pt_1
c.p.c.). È chiaro che non assume rilevanza, al fine di pervenire a una diversa statuizione,
l'intervenuta rinuncia da parte della alla domanda di adempimento in Controparte_1
relazione ai canoni maturati in relazione al periodo successivo al 1°.01.2012, equivalendo la rinuncia alla domanda a un rigetto e, ad ogni modo, anche a voler ritenere che in parte qua sia cessata la materia del contendere, la regolamentazione delle spese, come è noto, segue il criterio
12 della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa e condanna l' al pagamento in favore della dei canoni di locazione Pt_1 Controparte_1 dovuti per il periodo dal 1.12.2010 al 31.12.2011, per l'importo di complessivi Euro 943.994,64, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo;
2) accerta e dichiara che nulla è dovuto dall' in favore della a titolo Pt_1 Controparte_1
di canoni di locazione per il periodo dal 1°.01.2012 al 31.03.2013;
3) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 18.09.2025
La Giudice dott.ssa Consuelo Mighela
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