Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Cosimo Servodio, ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Airola alla via
Faustino Samele Cantone n, 16. giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
per essa quale mandataria in persona del legale Controparte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv Giacomo Pignata, ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Aversa alla Via Carlo Pisacane n. 1, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di assegnazione emessa in data 21.03.2023 dal G.E. presso il Tribunale di Benevento nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 4140/2020 intrapresa dalla Controparte_1
nei suoi confronti nella qualità di terzo pignorato del debitore Controparte_2
Assumeva- a sostegno della proposta opposizione- di aver reso nell'ambito della predetta procedura esecutiva presso terzi dichiarazione negativa circa la sussistenza di qualsiasi credito del nei suoi confronti, ma che, iniziato giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, CP_2
c.p.c. che dimostrava l'esistenza del credito, il G.E. aveva provveduto ugualmente e, quindi, in modo illegittimo alla assegnazione delle somme.
Il G,E. accoglieva la richiesta di sospensione assegnando alle parti termine per la introduzione del giudizio di merito che veniva istaurato su istanza delle Parte_1
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, preliminarmente, il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva in quanto mera cessionaria del diritto di credito, il difetto di interesse del terzo pignorato alla istaurazione del giudizio di merito avendo già ottenuto in suo favore provvedimento di sospensione del provvedimento impugnato non reclamato nei termini, e nel merito insisteva nel rigetto della proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Restava contumace il debitore Controparte_2
Senza necessità di ulteriore attività istruttoria, la causa all'udienza del 02.04.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non Controparte_2
comparso.
Sempre in via preliminare va rilevato che sussiste la legittimazione passiva della
[...]
in quanto creditore pignorante ed assegnatario delle somme di cui al provvedimento CP_1
impugnato.
Sussiste, altresì, l'interesse del terzo a far accertare e dichiarare la illegittimità della ordinanza di assegnazione a nulla rilevando l'aver ottenuto ordinanza di sospensione, a titolo cautelare, nella fase esecutiva. Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Ed invero la Parte_1
come risulta dalla documentazione in atti, si è regolarmente e tempestivamente costituita nel
[...] giudizio in esito al quale è stata emessa l'opposta ordinanza, non essendo al riguardo previsti termini perentori, il 21.09.2022, ossia il giorno prima della udienza fissata per la comparizione delle parti da tenersi nelle forme della trattazione scritta ed il giorno successivo ha, altresì, depositato, sempre tempestivamente, note scritte di udienza, dunque l'assunto sul quale il G.E. ha fondato il proprio provvedimento di assegnazione è da ritenersi erroneo. Il terzo pignorato si è tempestivamente costituito, ha prodotto documentazione avente data certa e dalla stessa risulta, in virtù di delibera di assemblea ordinaria dei soci del 09.10.2020 che il a far data dall'anno 2020 non ha più CP_2
percepito alcun compenso come amministratore della società opponente. La documentazione acquisita dalla pignorante ex art. 492 c.p.c., fondante la ordinanza impugnata, si riferisce, invece, all'anualità 2019, dunque precedente alla delibera de qua. Deve, pertanto, ritenersi dimostrato che alla data del pignoramento la terza pignorata non era debitrice di alcuna somma in favore di CP_2
La ordinanza di assegnazione deve, allora, essere revocata.
[...]
La peculiarità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_2 accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data
21.03.2025; compensa le spese di lite
Così deciso in Benevento, 07.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
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