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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Via Alcide De Gasperi N. 4 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3208 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI 2018 prot. n. 3208 del 29 novembre 2023 emesso dal Comune di Caltanissetta e notificato in data 06 marzo 2024.
Rilevava il ricorrente l'assenza del presupposto impositivo, non essendo uno degli immobili in questione di sua proprietà per le ragioni meglio spiegate in ricorso e spettando, per l'altro immobile, una riduzione della
Tari.
Concludeva chiedendo di rideterminare il quantum alla luce del solo immobile posseduto dalla ricorrente nonché, per l'altro immobile, alla luce delle riduzioni dovute per legge.
Il Comune di Caltanissetta, cui il ricorso veniva ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 9.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
L'avviso di accertamento opposto si riferisce all'asserito mancato/parziale pagamento da parte dell'odierna ricorrente della TARI per l'anno 2018 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica dell'atto, per complessivi euro 545,60 in riferimento a due asseriti immobili, uno di mq 98 e l'altro di mq 75, rispettivamente siti in c. da LA PETRA e c.da GADDIRA.
Tuttavia, l'odierna ricorrente ha dimostrato in giudizio di essere, in realtà, proprietaria solo di un immobile per 4,5 vani e mq 94 escluse le aree scoperte, cat. A/3 foglio 150, n. 367, così identificato al catasto fabbricati
Caltanissetta, c.da LA PETRA come da visura aggiornata al 15 gennaio 2024, prodotta in atti, dalla quale si evince pure che la stessa Ricorrente_1 non è proprietaria di alcun immobile sito in Indirizzo_1.
Ed invero, il Comune di Caltanissetta aveva già commesso l'errore di attribuire all'odierna ricorrente la proprietà di un immobile sito in Indirizzo_1 in relazione alla richiesta di pagamento della TARI per l'anno 2021.
La ricorrente già in quell'occasione aveva chiesto la correzione dell'errore, formulando istanza di autotutela.
In particolare, con PEC del 20 dicembre 2023 (allegata in atti) aveva rilevato l'inesistenza dell'immobile sito in Indirizzo_1 e aveva chiesto la rimodulazione della tassa rifiuti in quanto “(…)l'immobile di c.da La Pietra non è servito dalla raccolta differenziata e l'immobile è distante dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita per una distanza superiore a 5001 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
3) l'abitazione di c.da La pietra è tenuta a disposizione per uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni annui e inoltre la stessa non ha allaccio acqua e fogna ma solo elettrico. (…)”.
In riscontro alla richiesta del contribuente, il Comune di Caltanissetta, con PEC del 21 dicembre 2023 (allegata in atti), accoglieva l'istanza comunicando il report aggiornato con le somme correttamente individuate per un solo immobile e rideterminando la TARI per l'immobile di c.da La Pietra tenendo conto delle riduzioni dovute, così di fatto riconoscendo l'errore.
In considerazione di ciò ed anche tenuto conto della contumacia di parte convenuta, la pretesa tributaria fatta valere dal Comune di Caltanissetta deve giudicarsi infondata, non essendovi ragione per calcolare la
TARI 2018 in termini diversi da come lo stesso Comune di Caltanissetta ha inteso regolare la TARI per l'anno
2021.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, ridetermina la TARI dovuta per l'anno 2018 tenendo conto del solo immobile posseduto dalla ricorrente di c.da La Pietra nonché tenendo conto delle riduzioni dovute per legge sul predetto immobile non servito dalla raccolta differenziata e ad uso discontinuo. Condanna il Comune di
Caltanissetta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€1000,00, oltre accessori e contributo unificato.
Caltanissetta, 9.02.2026
Il Giudice
ND SA AT
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Via Alcide De Gasperi N. 4 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3208 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI 2018 prot. n. 3208 del 29 novembre 2023 emesso dal Comune di Caltanissetta e notificato in data 06 marzo 2024.
Rilevava il ricorrente l'assenza del presupposto impositivo, non essendo uno degli immobili in questione di sua proprietà per le ragioni meglio spiegate in ricorso e spettando, per l'altro immobile, una riduzione della
Tari.
Concludeva chiedendo di rideterminare il quantum alla luce del solo immobile posseduto dalla ricorrente nonché, per l'altro immobile, alla luce delle riduzioni dovute per legge.
Il Comune di Caltanissetta, cui il ricorso veniva ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 9.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
L'avviso di accertamento opposto si riferisce all'asserito mancato/parziale pagamento da parte dell'odierna ricorrente della TARI per l'anno 2018 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica dell'atto, per complessivi euro 545,60 in riferimento a due asseriti immobili, uno di mq 98 e l'altro di mq 75, rispettivamente siti in c. da LA PETRA e c.da GADDIRA.
Tuttavia, l'odierna ricorrente ha dimostrato in giudizio di essere, in realtà, proprietaria solo di un immobile per 4,5 vani e mq 94 escluse le aree scoperte, cat. A/3 foglio 150, n. 367, così identificato al catasto fabbricati
Caltanissetta, c.da LA PETRA come da visura aggiornata al 15 gennaio 2024, prodotta in atti, dalla quale si evince pure che la stessa Ricorrente_1 non è proprietaria di alcun immobile sito in Indirizzo_1.
Ed invero, il Comune di Caltanissetta aveva già commesso l'errore di attribuire all'odierna ricorrente la proprietà di un immobile sito in Indirizzo_1 in relazione alla richiesta di pagamento della TARI per l'anno 2021.
La ricorrente già in quell'occasione aveva chiesto la correzione dell'errore, formulando istanza di autotutela.
In particolare, con PEC del 20 dicembre 2023 (allegata in atti) aveva rilevato l'inesistenza dell'immobile sito in Indirizzo_1 e aveva chiesto la rimodulazione della tassa rifiuti in quanto “(…)l'immobile di c.da La Pietra non è servito dalla raccolta differenziata e l'immobile è distante dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita per una distanza superiore a 5001 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
3) l'abitazione di c.da La pietra è tenuta a disposizione per uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni annui e inoltre la stessa non ha allaccio acqua e fogna ma solo elettrico. (…)”.
In riscontro alla richiesta del contribuente, il Comune di Caltanissetta, con PEC del 21 dicembre 2023 (allegata in atti), accoglieva l'istanza comunicando il report aggiornato con le somme correttamente individuate per un solo immobile e rideterminando la TARI per l'immobile di c.da La Pietra tenendo conto delle riduzioni dovute, così di fatto riconoscendo l'errore.
In considerazione di ciò ed anche tenuto conto della contumacia di parte convenuta, la pretesa tributaria fatta valere dal Comune di Caltanissetta deve giudicarsi infondata, non essendovi ragione per calcolare la
TARI 2018 in termini diversi da come lo stesso Comune di Caltanissetta ha inteso regolare la TARI per l'anno
2021.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, ridetermina la TARI dovuta per l'anno 2018 tenendo conto del solo immobile posseduto dalla ricorrente di c.da La Pietra nonché tenendo conto delle riduzioni dovute per legge sul predetto immobile non servito dalla raccolta differenziata e ad uso discontinuo. Condanna il Comune di
Caltanissetta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€1000,00, oltre accessori e contributo unificato.
Caltanissetta, 9.02.2026
Il Giudice
ND SA AT