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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, alla pubblica udienza del 16.1.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
SENTENZA nella causa N. 18789/2024 RG Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), ivi res.te alla via Francesco Baracca n. 25, elettivamente C.F._1 domiciliato in Frattamaggiore alla via Giacomo Leopardi 12, presso lo studio degli avv.ti
Nicomede Di Michele e Michele Di Michele (CF: ), dai quali è C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti (comunicazioni alla pec: e Email_1 Email_2
- ricorrente opponente-
E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t) Email_3
- convenuto opposto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.9.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso Ordinanza ingiunzione n. ROI-000045003 notificata dall' in data 23.1.2024, CP_2 avente ad oggetto il pagamento del complessivo importo di € 3.706,37 a titolo di sanzioni per le omissioni contributive asseritamente già contestate con avviso di accertamento
.5105.24/04/2017.0097392. CP_2
Esponeva
- che avverso tale Ordinanza aveva proposto tempestivamente ricorso in data 22.2.2024 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in quanto la di cui era legale rapp.te il Controparte_3 ricorrente nel 2014, epoca a cui si riferisce il presunto accertamento, aveva la propria sede legale in Grumo Nevano alla va Cimmino 37;
- che il giudice adito si era dichiarato incompetente per territorio;
- che le sanzioni irrogate sono illegittime in quanto relative ad omissioni contributive ormai prescritte, essendo decorso il termine quinquennale dalla data della prima notifica del 04/07/2017 e non essendo stati, nel frattempo, effettuati ulteriori atti interruttivi. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale: dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione nr. ROI-000045003 per intervenuta prescrizione, stante il decorso del termine quinquennale, anche in forza della normativa emergenziale, per tutti i motivi dedotti in narrativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento in favore dei difensori antistatari”. Con decreto del 16.9.2024 il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 16.1.2025 e, sussistendone i presupposti di legge, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'esecutorietà dell'atto opposto. Con memoria depositata in data 2.1.2025 si costituiva l' , deducendo che in relazione CP_2 all'atto di accertamento di cui trattasi - .5105.24/04/2017.0097392 - e di ogni atto CP_2 conseguente e successivo allo stesso, “i detti atti sono stati annullati ex lege per avvenuto stralcio ai sensi L. N 197 2022). Nel merito reiterava le medesime contestazioni già sollevate nel giudizio originariamente incardinato dal ricorrente innanzi al Tribunale di Napoli Nord, segnatamente eccepiva la tardività dell'avversa opposizione (essendo stato il ricorso in riassunzione depositato oltre il termine PERENTORIO di 30 giorni dalla notifica ex articolo 22 legge n. 689/1981) e la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo il termine prescrizionale quinquennale stato efficacemente interrotto dalla notifica degli atti prodromici indicati in memoria.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione così come stabilito dalla legge;
- in via di gradato subordine, dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuto stralcio, con integrale compensazione delle spese di giudizio;
- in caso di opposizione della controparte alla declaratoria della cessazione della materia del contende con integrale compensazione delle spese di lite, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, con condannare della parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”. Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa con deposito contestuale della sentenza.
***** Va rilevato che a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, l' ha CP_2 proceduto all'annullamento/sgravio dell'atto di accertamento
.5105.24/04/2017.0097392, sotteso all'Ordinanza Ingiunzione qui opposta. CP_2
Orbene nella specie può dirsi, alla luce delle stesse difese svolte dal resistente e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96,
n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923). Nel caso, come riconosciuto dall' resistente, è pacifico il diritto del ricorrente CP_1 all'annullamento della pretesa impositiva portata nell'opposta Ordinanza Ingiunzione. Occorre sul punto considerare che il provvedimento di annullamento è avvenuto solo successivamente al deposito del ricorso e che, quanto al merito della pretesa contributiva, non risultano mai essere stati notificati dall' atti interruttivi della prescrizione CP_2 antecedentemente all'O.I. opposta. Appare pertanto di giustizia porre le spese del giudizio per intero a carico dell' , CP_2 virtualmente soccombente, nella misura liquidata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida CP_2 in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso C.U. e rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione;
Napoli, 16.1.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, alla pubblica udienza del 16.1.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
SENTENZA nella causa N. 18789/2024 RG Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), ivi res.te alla via Francesco Baracca n. 25, elettivamente C.F._1 domiciliato in Frattamaggiore alla via Giacomo Leopardi 12, presso lo studio degli avv.ti
Nicomede Di Michele e Michele Di Michele (CF: ), dai quali è C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti (comunicazioni alla pec: e Email_1 Email_2
- ricorrente opponente-
E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t) Email_3
- convenuto opposto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.9.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso Ordinanza ingiunzione n. ROI-000045003 notificata dall' in data 23.1.2024, CP_2 avente ad oggetto il pagamento del complessivo importo di € 3.706,37 a titolo di sanzioni per le omissioni contributive asseritamente già contestate con avviso di accertamento
.5105.24/04/2017.0097392. CP_2
Esponeva
- che avverso tale Ordinanza aveva proposto tempestivamente ricorso in data 22.2.2024 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in quanto la di cui era legale rapp.te il Controparte_3 ricorrente nel 2014, epoca a cui si riferisce il presunto accertamento, aveva la propria sede legale in Grumo Nevano alla va Cimmino 37;
- che il giudice adito si era dichiarato incompetente per territorio;
- che le sanzioni irrogate sono illegittime in quanto relative ad omissioni contributive ormai prescritte, essendo decorso il termine quinquennale dalla data della prima notifica del 04/07/2017 e non essendo stati, nel frattempo, effettuati ulteriori atti interruttivi. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale: dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione nr. ROI-000045003 per intervenuta prescrizione, stante il decorso del termine quinquennale, anche in forza della normativa emergenziale, per tutti i motivi dedotti in narrativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento in favore dei difensori antistatari”. Con decreto del 16.9.2024 il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 16.1.2025 e, sussistendone i presupposti di legge, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'esecutorietà dell'atto opposto. Con memoria depositata in data 2.1.2025 si costituiva l' , deducendo che in relazione CP_2 all'atto di accertamento di cui trattasi - .5105.24/04/2017.0097392 - e di ogni atto CP_2 conseguente e successivo allo stesso, “i detti atti sono stati annullati ex lege per avvenuto stralcio ai sensi L. N 197 2022). Nel merito reiterava le medesime contestazioni già sollevate nel giudizio originariamente incardinato dal ricorrente innanzi al Tribunale di Napoli Nord, segnatamente eccepiva la tardività dell'avversa opposizione (essendo stato il ricorso in riassunzione depositato oltre il termine PERENTORIO di 30 giorni dalla notifica ex articolo 22 legge n. 689/1981) e la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo il termine prescrizionale quinquennale stato efficacemente interrotto dalla notifica degli atti prodromici indicati in memoria.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione così come stabilito dalla legge;
- in via di gradato subordine, dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuto stralcio, con integrale compensazione delle spese di giudizio;
- in caso di opposizione della controparte alla declaratoria della cessazione della materia del contende con integrale compensazione delle spese di lite, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, con condannare della parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”. Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa con deposito contestuale della sentenza.
***** Va rilevato che a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, l' ha CP_2 proceduto all'annullamento/sgravio dell'atto di accertamento
.5105.24/04/2017.0097392, sotteso all'Ordinanza Ingiunzione qui opposta. CP_2
Orbene nella specie può dirsi, alla luce delle stesse difese svolte dal resistente e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96,
n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923). Nel caso, come riconosciuto dall' resistente, è pacifico il diritto del ricorrente CP_1 all'annullamento della pretesa impositiva portata nell'opposta Ordinanza Ingiunzione. Occorre sul punto considerare che il provvedimento di annullamento è avvenuto solo successivamente al deposito del ricorso e che, quanto al merito della pretesa contributiva, non risultano mai essere stati notificati dall' atti interruttivi della prescrizione CP_2 antecedentemente all'O.I. opposta. Appare pertanto di giustizia porre le spese del giudizio per intero a carico dell' , CP_2 virtualmente soccombente, nella misura liquidata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida CP_2 in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso C.U. e rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione;
Napoli, 16.1.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile