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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12234/2023 R.G.L. promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5
(avv.ti VIZZINI PIETRO, MONASTERI STEFANO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. CANZONERI VIVIANA)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 25/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta al pagamento della somma di: € 142,62 al netto delle trattenute di legge in favore di;
€ 2.305,15 al netto delle trattenute di legge in favore di € Parte_1 Parte_5
4.762,87 in favore di;
€ 3.381,75 in favore di;
€ 3.351,47 in favore di Parte_4 Parte_2
oltre accessori come per legge;
Parte_3
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in 2.108,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 10.10.2023 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio chiedendo “ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle retribuzioni afferenti i CP_1 mesi di aprile e maggio 2023; conseguentemente condannare la – in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_1 a corrispondere ai ricorrenti, per le causali di cui in narrativa, le somme che saranno quantificata per il tramite di c.t.u. contabile, laddove la non dovesse provvedere al deposito in giudizio delle relative buste paga, il tutto oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e quanto previsto dal CCNL Uneba;
con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”; premesso che, disposta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei prospetti paga dei ricorrenti, la convenuta si
è costituita in giudizio, indicando le somme ancora dovute;
premesso che, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che dalla tardiva costituzione in giudizio di parte resistente, in data 28.1.2025, laddove la prima udienza era fissata per il 28.11.2024, derivano le conseguenze previste dall'art. 416 c.p.c., con decadenza dalla possibilità di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, come la prescrizione (cfr. a riguardo, ex plurimis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013, Sez. L,
Sentenza n. 16326 del 13/07/2009) e di articolare mezzi istruttori, anche documentali;
rilevato inoltre che dalla documentazione in atti, in particolare dai prospetti paga depositati dalla convenuta a seguito di ordine di esibizione del 28.11.2024, risultano dovute le somme specificamente indicate in dispositivo - considerato che, essendosi costituita tardivamente in giudizio, l'unica documentazione di parte convenuta ammissibile è quella oggetto dell'ordine di esibizione, e che il ritardo nel pagamento implica che le somme vadano corrisposte al lordo (cfr. Cass. cfr. Cass. civ., n. 18584 del
07/07/2008; conformi, Sez. L, Sentenza n. 3375 del 11/02/2011; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9198 del
11/07/2000); ritenuto che, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte della convenuta, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12234/2023 R.G.L. promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5
(avv.ti VIZZINI PIETRO, MONASTERI STEFANO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. CANZONERI VIVIANA)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 25/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta al pagamento della somma di: € 142,62 al netto delle trattenute di legge in favore di;
€ 2.305,15 al netto delle trattenute di legge in favore di € Parte_1 Parte_5
4.762,87 in favore di;
€ 3.381,75 in favore di;
€ 3.351,47 in favore di Parte_4 Parte_2
oltre accessori come per legge;
Parte_3
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in 2.108,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 10.10.2023 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio chiedendo “ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle retribuzioni afferenti i CP_1 mesi di aprile e maggio 2023; conseguentemente condannare la – in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_1 a corrispondere ai ricorrenti, per le causali di cui in narrativa, le somme che saranno quantificata per il tramite di c.t.u. contabile, laddove la non dovesse provvedere al deposito in giudizio delle relative buste paga, il tutto oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e quanto previsto dal CCNL Uneba;
con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”; premesso che, disposta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei prospetti paga dei ricorrenti, la convenuta si
è costituita in giudizio, indicando le somme ancora dovute;
premesso che, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che dalla tardiva costituzione in giudizio di parte resistente, in data 28.1.2025, laddove la prima udienza era fissata per il 28.11.2024, derivano le conseguenze previste dall'art. 416 c.p.c., con decadenza dalla possibilità di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, come la prescrizione (cfr. a riguardo, ex plurimis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013, Sez. L,
Sentenza n. 16326 del 13/07/2009) e di articolare mezzi istruttori, anche documentali;
rilevato inoltre che dalla documentazione in atti, in particolare dai prospetti paga depositati dalla convenuta a seguito di ordine di esibizione del 28.11.2024, risultano dovute le somme specificamente indicate in dispositivo - considerato che, essendosi costituita tardivamente in giudizio, l'unica documentazione di parte convenuta ammissibile è quella oggetto dell'ordine di esibizione, e che il ritardo nel pagamento implica che le somme vadano corrisposte al lordo (cfr. Cass. cfr. Cass. civ., n. 18584 del
07/07/2008; conformi, Sez. L, Sentenza n. 3375 del 11/02/2011; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9198 del
11/07/2000); ritenuto che, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte della convenuta, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno