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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N.
18796/2024 R.G.L. promossa d
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in Capaci (PA), via Caduti di Nassirya, s.n.civ., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Campisi, presso il cui studio in Palermo, via Imera, n.22, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore
-resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
All'udienza del 14.03.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
Dichiara cessata la materia del contendere;
1 condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Giovanni Campisi che si è dichiarato antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249032820976/000 notificata in data
15.11.2024 per il pagamento dei contributi previdenziali derivanti dall'avviso di addebito n. 59620190002652270000.
L'importo richiesto ammontava ad € 9.469,35.
Assumeva la non debenza delle somme portate dall'atto impugnato stante che
CP_ l'avviso di addebito dell' era stato annullato con sentenza n. 2646/2022resa da questo Tribunale.
CP_ Allegava e produceva la sentenza citata con prova della notifica all'
Quest'ultimo si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con successive note depositava provvedimento di annullamento, in autotutela, dell'avviso di addebito opposto con dichiarazione di comunicazione telematica ad
CP_3
All'udienza di oggi le parti presenti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite e CP_1
quest'ultimo ne chiedeva la compensazione.
Sulle conclusioni delle parti la causa viene posta in decisione.
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Preso atto della concorde richiesta delle parti e ritenuto che è venuto meno, in capo al ricorrente, l'interesse ad una pronuncia giudiziale stante l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito sul quale è fondata l'intimazione di pagamento opposta, va dichiarata cessata la materia del contendere atteso.
Quanto alla regolazione delle spese legali, attesa la soccombenza virtuale di
, esse vanno poste a carico dell' previdenziale e si liquidano come in CP_1 CP_4
2 dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'attività posta in essere dal ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 14.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
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